Sentenza 22 gennaio 2004
Massime • 1
Le dichiarazioni spontanee dell'indagato rese a norma dell'art. 350, comma settimo, cod. proc. pen., raccolte dalla polizia giudiziaria ma non documentate in verbale nelle forme di cui all'art. 357, commi secondo e terzo cod. proc. pen., ma soltanto annotate sommariamente in forma libera, possono essere utilizzate erga alios quali indizi nella fase delle indagini preliminari ai fini dell'autorizzazione dell'intercettazione di conversazioni o comunicazioni telefoniche nell'ambito di un procedimento per delitti di criminalità organizzata, non ricorrendo alcuna ipotesi di inutilizzabilità generale di cui all'art. 191 dello stesso codice ovvero di inutilizzabilità specifica.
Commentario • 1
- 1. Intercettazioni telefoniche e ambientali, le videoriprese.https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 9 novembre 2016
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 22/01/2004, n. 14980 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14980 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. ROMANO Francesco - Presidente - del 22/01/2004
Dott. LEONASI Raffaele - Consigliere - SENTENZA
Dott. MANNINO Saverio - Consigliere - N. 151
Dott. MARTELLA Ilario - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. COLLA Giorgio - Consigliere - N. 31206/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
IC ON;
avverso l'ordinanza del 5/7/2003 del Tribunale di Cagliari;
Visti gli atti, la sentenza denunziata e il ricorso;
Udita in Pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dr. Leonasi;
Udito il Pubblico Ministero in persona del sost. Procuratore Generale Dott. VENEZIANO G. che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Udito il difensore avv. P. Nocita che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
FATTO
Nel corso di procedimento penale nei confronti di AN ON - indagato per partecipazione ad associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti con ruolo di rifornitore abituale di hashish al mercato sardo, tramite tale Michele PI, oltre che per vendita di partite di hashish in misura di 40-100 kg. (fatti commessi tra agosto 2002 e febbraio 2003) e cessioni di analoghe quantità di prodotto nell'aprile 2003 - erano emesse due ordinanze di custodia inframuraria, entrambe poi dichiarate inefficaci: la seconda, in particolare, per omesso previo interrogatorio in stato di libertà, sicché il predetto veniva liberato alle 15 del 20 giugno 2003 con contemporaneo invito a comparire davanti al GIP il giorno successivo per rendere l'interrogatorio di cui all'art. 302 c.p.p. - Sorpreso alle 16,35 dello stesso giorno 20 al momento di imbarcarsi sul primo volo per Roma sotto il nome di "Pligano", veniva sottoposto a fermo di p.g. e quindi a nuova misura cautelare di custodia in carcere. Gli indizi di reità sono stati ritenuti emergere da intercettazioni telefoniche e ambientali (effettuate nell'ultima fase dell'attività criminosa anche su un'auto Mini Cooper in disponibilità dell'indagato), oltre che da dichiarazioni collaborative del correo PI;
le esigenze custodiali sono state ravvisate, oltre che nel pericolo di fuga, nel rischio di recidiva..
Col proposto ricorso per Cassazione l'indagato lamenta:
1) violazione dell'art. 309 c.p.p. per avere il Tribunale, al fine di superare la eccezione relativa alla esecuzione delle intercettazioni presso uffici della polizia anziché presso gli uffici della Procura come disposto dal P.M., utilizzato due documenti formati successivamente e attestanti che le operazioni si erano svolte in Procura;
2) violazione dell'art. 268 co. 3 c.p.p. per essere state le operazioni di intercettazione eseguite di fatto presso il Commissariato di Quartu S. Elena, come del resto attestato dal relativo verbale, situazione che il Tribunale del riesame aveva vanamente cercato di superare col distinguere tra il luogo di esecuzione delle operazioni e quello di materiale stesura del verbale;
3) violazione degli artt. 307 co. 1 e Ibis, 64, 203, 350 e 357 c.p.p. con riguardo al decreto 10/3/2003 per le intercettazioni sull'auto Mini Cooper sotto questi profili: a) il PI rese dichiarazioni spontanee e informali alla P.G. quando era stato già iscritto nel registro degli indagati da qualche giorno, senza essere preventivamente informato del suo status e senza naturalmente ricevere gli avvertimenti di cui all'art. 64 novellato;
b) la mancata verbalizzazione delle dichiarazioni pone quella del PI sul piano delle informazioni confidenziali, la cui inutilizzabilità in mancanza dell'audizione dell'informatore opera anche nelle fasi diverse dal dibattimento a sensi del comma Ibis dell'art. 203 c.p.p.);
4) manifesta illogicità della motivazione in ordine alle esigenze cautelari: è apodittico sostenere che nelle circostanze il ricorrente abbia tentato di allontanarsi dall'isola per darsi alla fuga, considerando che il nome sul documento di viaggio risultò alterato per un errore accidentale, che esso AN avrebbe avuto tutto il tempo di rientrare il giorno successivo per presentarsi al giudice, che d'altronde egli era a conoscenza delle dichiarazioni di PI fin dalla prima ordinanza custodiale, sicché non poteva essere stato questo a scatenare l'istinto di fuga;
quanto alle esigenze di cui alla lettera c) dell'art. 274, esso ricorrente è gravato da pochi precedenti non specifici, risalenti nel tempo e di scarso allarme sociale.
DIRITTO
I primi due motivi di ricorso ripropongono rilievi già confutati dal tribunale del riesame con decisivi argomenti così riassumibili:
presso l'ufficio di polizia fu soltanto materialmente redatto (ore 17) il verbale delle operazioni intercettative iniziate alle ore 15 nel luogo (locali della Procura della Repubblica) indicato nel decreto del P.M.; tale sfasatura temporale di frequente si riscontra nel caso di operazioni compiute dalla polizia fuori della propria sede e non è proceduralmente irregolare, beninteso alla condizione che delle distinzioni di tempi, luoghi e circostanze il verbale fornisca fedele attestazione;
se il verbale si fonda sul decreto autorizzativo, si deve ritenere che le prescrizioni operative siano state rispettate, altrimenti se ne sarebbe dovuto dare atto;
la certificazione successiva della segreteria della Procura conferma tutto quanto innanzi (il documento ben poteva essere prodotto dal P.M. all'udienza del riesame per l'espresso disposto del nono comma dell'art. 309 c.p.p.).
Maggiore attenzione merita il terzo motivo, col quale si pongono in discussione - è bene precisarlo - non le dichiarazioni del PI rese nel rispetto delle forme e utilizzate insieme con altri elementi ai fini del quadro indiziario per la misura cautelare, ma soltanto quelle antecedenti, rese cioè alla polizia giudiziaria in modo spontaneo e senza formale verbalizzazione (vi è semplice annotazione) e poste appunto a base del decreto di intercettazione ambientale.
Va intanto sgombrato il campo dall'assunto che l'autore di quelle dichiarazioni seppure non verbalizzate (di altre conseguenze derivanti dalla mancanza di questa forma si dirà dopo) sia da equiparare all'informatore confidente non individuato col conseguente trattamento di inutilizzabilità anche in fasi diverse da quella dibattimentale, come da comma Ibis dell'art. 203 introdotto da art. 7 L. n. 63/2001: ciò per il semplice rilievo che la persona dichiarante è nel nostro caso bene individuata, così da permettere in ogni momento il controllo di quanto riferito dalla polizia all'A.G.-
Non avrebbe pertanto ragione di operare un divieto assoluto di inutilizzabilità come quello appena menzionato.
Ma con questo il problema non è risolto e neppure si risolve - se si ha riguardo al primo profilo di questa specifica censura - con l'affermazione (almeno apparentemente decisiva nella impostazione data dal Tribunale) che il PI, pur risultando già indagato al momento (6 marzo 2003) in cui rese le dichiarazioni in questione, non godeva delle garanzie di cui all'art. 64 (novellato) del codice di rito proprio perché si era espresso in modo "spontaneo": in effetti le dichiarazioni rese, dalla persona nei cui confronti si svolgono indagini, nelle forme di cui all'art. 357 c.p.p. debbono - almeno ai fini della utilizzabilità, più o meno estesa, che se ne può fare nella sede dibattimentale - essere assistite da quelle particolari garanzie, indipendentemente dal se siano state rese spontaneamente ovvero "assunte" dalla polizia giudiziaria, comune essendo l'esigenza di evitare, tra l'altro, rischi di "indagini negoziate". La soluzione va piuttosto ricercata - e in questo senso è da correggere (o da integrare) motivazione della decisione impugnata - sul piano dei differenti effetti ricollegabili agli atti raccolti dalla polizia giudiziaria a sensi dell'art. 350 c.p.p.. Questa norma modula, com'è noto, una serie di strumenti affidati alla p.g. per assumere (o ricevere) informazioni, notizie e indicazioni dalla persona nei cui confronti vengono svolte le indagini (sempre che questa non si trovi in stato di arresto o di fermo) e che sono: a) assunzione di informazioni (commi 1-3) garantite con l'assistenza obbligatoria del difensore e oggi con le cautele formali di cui all'art. 64 novellato, atto destinato all'uso più o meno forte previsto dall'art. 503, a seconda che sia stato compiuto per delega del pubblico ministero o d'iniziativa; b) assunzione "sul luogo o nella immediatezza del fatto" (commi 5-6) di notizie e informazioni utili ai fini della immediata prosecuzione delle indagini, operazione consentita ai soli ufficiali di p.g. ma della quale è vietata ogni documentazione o utilizzazione;
c) semplice ricezione di dichiarazioni spontanee (settimo comma) - rese, s'intende, senza assistenza del difensore (altrimenti si ricadrebbe nella prima ipotesi) - la cui utilizzazione erga alios è consentita, sempre che vi sia stata formale verbalizzazione, oltre che in fase di indagini, per le sole contestazioni dibattimentali e al fine di stabilire la credibilità del dichiarante (art. 503, 4^ co. richiamante l'art. 500, 2^ co.).
Si tratta a questo punto di sciogliere il quesito circa la valenza, certamente minore, da assegnare alle dichiarazioni della terza categoria che non siano state verbalizzate nelle forme di cui ai commi 2-3 dell'art. 357 ma soltanto annotate sommariamente e in forme libere (primo comma). Pur dando atto di qualche pronuncia (sez. 1^ 12/10/1994, P.M./Savignano, peraltro riferita al caso affatto particolare di semplice fonoregistrazione, per giunta effettuata all'insaputa del dichiarante) che considera inesistenti gli atti di ricezione delle dichiarazioni spontanee, pare a questo Collegio più corretta la impostazione che, in tema di prova, limita le sanzioni processuali alle categorie della nullità e della inutilizzabilità:
sicché - scartata per il principio di tassatività di cui all'art. 177 ogni ipotesi di nullità ed escluso anche che ricorra caso di inutilizzabilità generale ex art. 191 c.p.p. ovvero specifica come prevista, per esempio, al comma 6 dell'art. 350 - la conclusione non può, anche nel rispetto del principio di non dispersione del materiale investigativo, essere diversa da quella, sia pure minima, della utilizzabilità (delle dichiarazioni) come indizi e come stimolo e oggetto di ulteriori investigazioni (in termini: sez. 2^, 8/10/1996, Andreoli, RV. 207842, oltre a sez. 1^, 1/7/1994, Agostino e 18/4/1995, Corvaia e prima ancora per riferimenti sez. 6^, 18/1/1993, Modafferi). Privare di ogni valore, in una fattispecie emblematica come questa, le indicazioni sia pure informalmente ricevute dalla polizia giudiziaria ad opera di correo identificato, significherebbe precludere,spesso in modo irrimediabile, ogni possibilità di incanalare celermente le indagini verso sbocchi utili: e ciò in ossequio a un formalismo fine a se stesso siccome inidoneo ad assicurare a chicchessia maggiori garanzie. In conclusione, bene le dichiarazioni spontanee del PI sono state poste a base del provvedimento di intercettazioni necessario per lo svolgimento delle indagini, alla stregua di indizi "sufficienti" (art. 13 D.L. n. 151/1991 convertito in L. n. 203/1991) per delitto di criminalità organizzata, indizi comunque non trasferibili in alcun modo nella fase dibattimentale.
Col terzo motivo vengono svolti rilievi di merito - o, al più, prospettazioni alternative ugualmente inammissibili in questa sede - a fronte di motivazione del provvedimento gravato che ha congruamente argomentato in ordine alle esigenze cautelari, vuoi con riguardo al pericolo di fuga (tentativo d'imbarco, con nome alterato di quel tanto che potesse servire anche a sostenere, come in effetti viene sostenuto, un banale errore di trascrizione), vuoi sotto il profilo della probabile ricaduta nel reato (ruolo di spicco esercitato dall'indagato nell'ambito della organizzazione, entità dell'illecito traffico, pessimi precedenti penali).
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 co. 1^/ter disp. att. C.P.P.-
Così deciso in Roma, il 22 gennaio 2004.
Depositato in Cancelleria il 27 marzo 2004