Cass. pen., sez. I, sentenza 22/01/2004, n. 14980
CASS
Sentenza 22 gennaio 2004

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Le dichiarazioni spontanee dell'indagato rese a norma dell'art. 350, comma settimo, cod. proc. pen., raccolte dalla polizia giudiziaria ma non documentate in verbale nelle forme di cui all'art. 357, commi secondo e terzo cod. proc. pen., ma soltanto annotate sommariamente in forma libera, possono essere utilizzate erga alios quali indizi nella fase delle indagini preliminari ai fini dell'autorizzazione dell'intercettazione di conversazioni o comunicazioni telefoniche nell'ambito di un procedimento per delitti di criminalità organizzata, non ricorrendo alcuna ipotesi di inutilizzabilità generale di cui all'art. 191 dello stesso codice ovvero di inutilizzabilità specifica.

Commentario1

  • 1Intercettazioni telefoniche e ambientali, le videoriprese.
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 9 novembre 2016

    Le intercettazioni ambientali, autorizzazione, esecuzione ed utilizzabilità. Le videoriprese (materiale di studio della Scuola Superiore della Magistratura, Antonio D'Amato, 2014) Scuola Superiore della Magistratura INCONTRO PER I MAGISTRATI ORDINARI CHE C'È DI NUOVO IN TEMA DI INTERCETTAZIONI? Le intercettazioni ambientali, autorizzazione, esecuzione ed utilizzabilità. Le videoriprese. Scandicci (FI), 4 Novembre 2014. Relatore: Antonio D'Amato Procura della Repubblica, Direzione distrettuale antimafia, Napoli Sommario Premessa: nozione giuridica di intercettazione. 1. Finalità della normativa sulle intercettazioni. 2. Intercettazioni ambientali: presupposti e limiti di ammissibilità. Le …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 22/01/2004, n. 14980
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 14980
Data del deposito : 22 gennaio 2004

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