Sentenza 12 marzo 2015
Massime • 1
Il divieto di concessione degli arresti domiciliari al condannato per evasione, previsto dall'art. 284, comma quinto, cod. proc. pen., ha carattere assoluto e, pertanto, prevale sulla disposizione di cui all'art. 275, comma secondo bis, cod. proc. pen., in base alla quale non può essere applicata la misura cautelare della custodia in carcere quando il giudice ritiene che la pena irrogata non sarà superiore a tre anni.
Commentario • 1
- 1. Raccolta sentenze della Cassazione Penale - anno 2015Redazione · https://www.giurdanella.it/ · 26 ottobre 2015
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 12/03/2015, n. 14111 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14111 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2015 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. GENTILE Mario - Presidente - del 12/03/2015
Dott. TADDEI M. - Consigliere - SENTENZA
Dott. MANNA Antonio - Consigliere - N. 562
Dott. ALMA Marco - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CARRELLI PALOMBI R. - rel. Consigliere - N. 55731/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Pubblico Ministero presso il Tribunale di Bari;
avverso l'ordinanza del Tribunale di Bari, in sede di appello ex art. 310 cod. proc. pen. in data 20/11/2014;
nel procedimento nei confronti di:
RO LE nato a [...] il [...];
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Roberto Maria Carrelli Palombi di Montrone;
udito il Pubblico Ministero in persona dell'Avvocato Generale dott. STABILE Carmine che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata;
udito per l'indagato l'avv. Piazza Manfredi che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 11/7/2014 il Tribunale di Bari accoglieva parzialmente la richiesta di applicazione di misura cautelare avanzata dal Pubblico Ministero nei confronti di RO LE, indagato per il reato di cui al D.Lgs. n. 159 del 2011, art. 75, comma 2 applicando la misura degli arresti domiciliari.
1.1. Avverso tale provvedimento proponeva appello il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Bari censurando l'ordinanza applicativa della misura cautelare sotto il profilo motivazionale, per non avere esposto con la dovuta concretezza le ragioni per le quali la pena irroganda sarebbe sicuramente inferiore o pari a tre anni di reclusione nonché per avere ignorato il disposto dell'art. 284 c.p.p., comma 5 bis che sancisce l'inadeguatezza della misura degli arresti domiciliari per i soggetti che, già sottoposti al suddetto regime restrittivo, vi siano sottratti.
1.2. Il Tribunale di Bari rigettava il gravame proposto, confermando l'ordinanza impugnata.
2. Ricorre per Cassazione il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Bari, sollevando i seguenti motivi di gravame: violazione di legge ed in particolare violazione dell'art. 284 c.p.p., comma 5 bis, per essere stati concessi gli arresti domiciliari nonostante l'imputato avesse subito più condanne per evasione nel quinquennio precedente la commissione del fatto.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bari risulta fondato e merita accoglimento. La questione sottoposta all'esame del Collegio attiene al rapporto fra la previsione contenuta nell'art. 275 c.p.p., comma 2 bis nel testo novellato dal D.L. 26 giugno 2014 n. 92 convertito con modificazioni nella L. 11 agosto 2014, n. 117 e quella contenuta nell'art. 284 c.p.p., comma 5 bis, norma aggiunta dal D.L. 24 novembre 2000, n. 341, art. 16, comma 4 convertito, con modificazioni, nella legge 19 gennaio 2001 n. 4 e poi sostituita dalla L. 26 marzo 2001, n. 128, art.
5. La prima di queste disposizioni, nell'ambito di un intervento normativo volto, fra l'altro, a fare cessare le condizioni di sovraffollamento carcerario, ha, per quel che qui rileva, introdotto, con le eccezioni previste per alcune categorie reati e per le ipotesi in cui la misura degli arresti domiciliari non sia concretamente applicabile per la mancanza di uno dei luoghi di esecuzione di cui all'art. 284 c.p.p., comma 1, il divieto di applicazione della misura della custodia cautelare in carcere se il giudice ritenga che, all'esito del giudizio, la pena detentiva irrogata non sarà superiore a tre anni. Viceversa l'art. 284 c.p.p., comma 5 bis prevede il divieto di concessione della misura cautelare degli arresti domiciliari nei confronti di un soggetto che sia stato condannato per il reato di evasione nei cinque anni precedenti al fatto per il quale si procede.
Il Tribunale di Bari ha ritenuto di dovere dare la prevalenza alla prima delle citate disposizioni, l'art. 275 c.p.p., comma 2 bis considerata norma di portata generale giustificata dalla volontà di ridurre l'affollamento delle carceri, non essendo stata prevista per il soggetto condannato per evasione nei cinque anni precedenti al fatto per cui si procede una specifica deroga, introdotta, invece, per altre fattispecie, in sede di conversione del decreto legge, al richiamato principio generale di divieto di applicazione della misura custodiale.
Ritiene il Collegio che la soluzione prospettata nel provvedimento impugnato, come puntualmente evidenziato dal Pubblico Ministero ricorrente, si ponga in violazione della legge processuale e segnatamente della previsione contenuta nell'art. 284 c.p.p., comma 5 bis, che conserva tutto il suo valore cogente anche in seguito all'entrata in vigore dell'art. 275 c.p.p., comma 2. Difatti, come già ritenuto da questa Corte con affermazione condivisa dal Collegio (sez. 4 n. 31434 del 4/7/2013, Rv. 255954), l'art. 284 c.p.p., comma 5 bis assume il significato di una presunzione assoluta d'inaffidabilità del soggetto che, avendo violato le prescrizioni allo stesso già in precedenza imposte, sulla base di quanto risulta da una sentenza definitiva di condanna per il delitto di evasione, appare immeritevole dell'applicazione della misura degli arresti domiciliari. In sostanza al giudice, nel caso in esame, viene sottratto qualsiasi potere discrezionale in ordine all'individuazione della misura cautelare da applicare, essendosi introdotta una presunzione di adeguatezza della sola misura della custodia in carcere. Detta presunzione, del resto, ha già superato il vaglio di costituzionalità avendo, il giudice delle leggi espressamente ritenuto incomprimibile il potere del legislatore, nel rispetto dei limiti della ragionevolezza e del corretto bilanciamento dei valori costituzionali coinvolti, di procedere in termini generali alla valutazione dell'adeguatezza del tipo di misura cautelare in concreto necessaria in relazione a casi o particolari situazioni, non potendosi disconoscere al legislatore la facoltà di vincolare, con scelte non irragionevoli, il potere in concreto del giudice di adottare una specifica misura cautelare, fra quelle previste dalla legge (Corte Cost. ord. n. 130 del 2003). Deve, quindi, affermarsi la sopra indicata presunzione legislativa contenuta nell'art. 284 c.p.p., comma 5 bis non può, in assenza di una disposizione specifica, considerarsi superata dalla norma di carattere generale contenuta nell'art. 275 c.p.p., comma 2 bis, che impedisce l'applicazione della misura della custodia in carcere nei casi di prognosi di condanna inferiore ai tre anni.
4. Il provvedimento impugnato deve essere, quindi, annullato con rinvio al Tribunale di Bari per nuovo esame. Al riguardo, in base a quanto previsto dall'art. 173 disp. att. c.p.p., comma 2, il giudice di rinvio dovrà attenersi al principio di diritto secondo cui l'art. 284 c.p.p., comma 5 bis, anche in seguito all'entrata in vigore della nuova formulazione dell'art. 275 c.p.p., comma 2 bis, assume il significato di una presunzione assoluta di adeguatezza della sola misura della custodia in carcere nei confronti del soggetto che ha riportato una condanna per il reato di evasione nei cinque anni precedenti al fatto per cui si procede.
P.Q.M.
annulla l'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Bari per nuovo esame.
Così deciso in Roma, il 12 marzo 2015.
Depositato in Cancelleria il 8 aprile 2015