Sentenza 12 dicembre 2001
Massime • 1
In tema di chiamata in correità, la legge 13 febbraio 2001 n. 45 (che ha modificato il decreto legge 15 gennaio 1991 n.8, convertito in legge 15 marzo 1991 n. 82) ha semplicemente prescritto di riprodurre o di richiamare (nel verbale illustrativo dei contenuti della collaborazione), entro 180 giorni dalla data della sua entrata in vigore, le dichiarazioni di coloro che, prima della emanazione della predetta legge, avevano manifestato l'intenzione di collaborare con la giustizia. Ne consegue che dette dichiarazioni sono utilizzabili anche se, non essendo decorso il termine di cui sopra, il predetto verbale non sia stato ancora confezionato.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 12/12/2001, n. 8033 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8033 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. DI IORIO GIORGIO Presidente del 12/12/2001
1. Dott. FANTACCHIOTTI MARIO rel. Consigliere SENTENZA
2. Dott. MARINI LIONELLO Consigliere N. 5735
3. Dott. PERNA LA TORRE ERNESTO Consigliere REGISTRO GENERALE
4. Dott. PODO CARLA Consigliere N. 29803/2001
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NI UG
Avverso l'ordinanza del tribunale di Napoli del 15 maggio 2001 Sentita la relazione del Consigliere Dott. Fantacchiotti;
sentite le conclusioni orali del P.M. che ha chiesto il rigetto del ricorso;
Premesso che:
Il Tribunale di Napoli, con l'ordinanza in epigrafe indicata, ha respinto l'istanza di riesame del provvedimento del g.i.p. del tribunale di Napoli del 19 aprile 2001 con la quale è stata disposta la misura cautelare della custodia in carcere nei confronti di NI UG, imputato del reato di partecipazione alla associazione per delinquere di tipo camorristico capeggiata da AN AN.
Il NI ha impugnato questa ordinanza con ricorso per cassazione.
Nell'odierna udienza in camera di consiglio il P.G. dott. Iadecola ha chiesto che il ricorso sia rigettato.
Ritenuto che:
Con il primo motivo il ricorrente rileva che l'accusa si basa esclusivamente sulle dichiarazioni del coimputato D'UR PE, sicuramente inutilizzabili in mancanza della sottoscrizione del verbale illustrativo del contenuto della collaborazione, espressamente previsto dall'art. 25 della legge 13 febbraio 2001 n.45 anche per le persone che hanno manifestato la volontà di collaborare prima della data di entrata in vigore della legge medesima.
Il motivo non può essere condiviso da questa Corte.
Il tribunale ha ritenuto di potere utilizzare le dichiarazioni del D'UR, collaboratore di giustizia, anche in mancanza della sottoscrizione del verbale illustrativo del contenuto della collaborazione, evidenziando anzitutto che si trattava di dichiarazioni rese prima della data di entrata in vigore della legge 13 febbraio 2001 n. 45 e che non era ancora decorso il termine di 180
previsto dall'art. 25 della legge medesima per la sottoscrizione del predetto verbale. E rilevando, comunque, che lo scopo della normativa contenuta nelle leggi 15 gennaio 1991 n. 8, così come integrata e modificata dalle leggi successive, non è quello di incidere sulla utilizzabilità delle dichiarazioni dei testimoni e dei collaboratori di giustizia ma quello di delineare il relativo regime di protezione. Tale conclusione, indipendentemente dalla giuridica correttezza dei due argomenti che la sostengono, deve essere senz'altro condivisa. Non vi è dubbio che, a norma dell'art. 25 della legge 13 febbraio 2001 n. 45, la disposizione degli artt. 16 ter e quater introdotti nel d.l. 15 gennaio 1991 n. 8 (convertito con legge 15 marzo 1991 n.82 - pubblicata nella G.U. il 10 marzo 2001) si applicano anche alle persone che hanno già manifestato la volontà di collaborare prima della data di entrata in vigore della legge medesima e, perciò, al D'UR che, appunto, prima della entrata in vigore della citata legge n. 45 ha iniziato a collaborare con l'autorità giudiziaria riferendo sulle attività dell'organizzazione criminale dei AN. Ma ciò non rende le dichiarazioni già rese dai collaboratori di giustizia automaticamente inutilizzabili fino a quando non siano stati da loro sottoscritti i rispettivi verbali illustrativi dei contenuti della collaborazione.
Per le predette persone il secondo comma dell'art. 25 della legge 13 febbraio 2001 n. 45 assegna, infatti, un termine di 180 giorni dalla data di entrata in vigore della legge per la formazione del verbale illustrativo dei contenuti della collaborazione senza prevedere una specifica sanzione di immediata inutilizzabilità delle dichiarazioni da loro legittimamente rese sotto il vigore delle leggi precedenti. L'inutilizzabilità dovrebbe derivare, quindi, in virtù del generale rinvio del primo comma dell'art. 25 della legge n. 45 del 2001, dalla diretta applicazione della disposizione del nono comma dell'art. 16 quater d.l. 15 gennaio 1991 n. 8 (conv. Con legge 15 marzo 1991 n.82) - così come introdotto dall'art. 14 della legge 13 febbraio 2001 n. 45 - che, specificamente riferendosi ai soggetti che hanno iniziato a collaborare dopo l'entrata in vigore della legge di riforma, esclude solo la utilizzabilità delle dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia dopo i 180 giorni dalla sottoscrizione del verbale previsto dall'articolo precedente.
Ma tale disposizione, innestandosi nella disciplina introdotta dalla legge n. 45 per i nuovi collaboratori di giustizia, non può essere applicata, nel modo da essa previsto, alle dichiarazioni precedenti alla citata legge n. 45.
Solo dalla data di entrata in vigore di questa legge, infatti, è previsto espressamente che i contenuti della collaborazione di colui che manifesti la volontà di collaborare siano sin dall'inizio, o nei 180 giorni successivi, indicati nel verbale e solo per le dichiarazioni di coloro che hanno iniziato la loro collaborazione dopo la predetta legge può logicamente configurarsi un ritardo e così coerentemente prevedere l'inutilizzabilità delle dichiarazioni tardive.
Per coloro che hanno reso dichiarazioni prima della data di entrata in vigore della legge non vi è stato, perché non previsto in precedenza, un verbale sul contenuto della collaborazione;
dunque, si è in presenza di dichiarazioni legittimamente rese ed utilizzabili che la nuova legge ha solo prescritto di riprodurre o richiamare, entro 180 giorni dalla data della sua entrata in vigore, nel verbale sui contenuti della collaborazione.
La sanzione di inutilizzabilità prevista dall'art. 16 quater non potrebbe collegarsi, dunque, come prevede la sopra citata disposizione normativa, al ritardo della dichiarazione, che è già stata resa.
È pur vero che ciò, se non si vuole tradire lo spirito della disposizione dell'art. 25 della legge 13 febbraio 2001 n. 45, che, estendendo alle dichiarazioni precedenti alla data di entrata in vigore della legge le discipline dei capi 2^, 2^ bis e 2^ ter della legge, evidentemente richiama anche il regime delle inutilizzabilità, che resta, comunque, possibile attraverso l'applicazione analogica del principio ispiratore della disposizione dell'art. 16 quater - comma nono - più volte citato, opportunamente coordinato con la disposizione generale dell'art. 271 c.p.p.; vi è, però, la necessità di collegare la sanzione non al ritardo della dichiarazione ma al ritardo del verbale, attribuendosi così a tale ritardo il ruolo di causa sopravvenuta di inutilizzabilità della dichiarazione, non quello, come proposto dalla difesa del ricorrente, di causa sospensiva dell'utilizzabilità del tutto inconsueto per la categoria delle inutilizzabilità costruita, nel codice di rito, come sanzione per un vizio dell'atto.
In tale prospettiva deve ritenersi che il tribunale abbia correttamente ritenuto di potere ancora attribuire, in pendenza del termine previsto dall'art. 25 della legge 13 febbraio 2001 n. 45, una valenza probatoria alle dichiarazioni rese dal D'UR prima della data di entrata in vigore della predetta legge, nonostante la mancanza del verbale illustrativo dei contenuti della collaborazione. Con il secondo motivo il ricorrente addebita al tribunale l'errore di avere valorizzato le accuse del D'UR ed il flebile riscontro di queste accuse che si è creduto di potere scorgere nel rinvenimento, durante una perquisizione nella sua casa di abitazione, della copia di un assegno di conto corrente tratto da BO CH in favore di LA ES con il timbro di NI UG, impresa pianto, senza considerare che il possesso di questo assegno ben può essere ricondotto alla attività di operatore nel mercato dei fiori di Pompei controllato dall'organizzazione criminale dei AN, piuttosto che alla presunta partecipazione nell'attività criminale di tale organizzazione.
Anche questa censura deve essere disattesa in quanto diretta, come è evidente, a sollecitare a questa Corte una diversa valutazione degli elementi di prova utilizzati dal tribunale, non consentita in sede di legittimità.
Per altro, giova rilevare che il tribunale si è anche servito di ulteriori elementi di riscontro delle dichiarazioni del D'UR e, tra questi, quello tratto dalla stessa linea difensiva dell'imputato, che non ha mai sostenuto d essere stato vittima di estorsioni, e quello tratto dalle dichiarazioni di RJ OG, rappresentante della ditta Olandese, dalle quali è emerso che la ditta da lui rappresentata indirizzava i fiori richiesti per il mercato di Pompei al NI ed al Muna, così confermando il ruolo di prestanome degli stessi.
Il ricorso deve dunque essere rigettato con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Si provveda a norma dell'art. 94 comma 1^ ter disp. Att. c.p.p. Così deciso in Roma, il 12 dicembre 2001.
Depositato in Cancelleria il 27 febbraio 2002