Cass. pen., sez. VI, sentenza 06/11/2017, n. 56990
CASS
Sentenza 6 novembre 2017

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

Il diritto incondizionato del difensore di ottenere copia dei supporti magnetici o informatici delle registrazioni di conversazioni o comunicazioni intercettate, utilizzate ai fini dell'adozione del provvedimento cautelare, non può essere disconosciuto a causa della mancata specificazione che l'istanza di accesso è finalizzata alla presentazione della richiesta di riesame in quanto tale indicazione rileva esclusivamente per la verifica della congruità del tempo impiegato per l'adempimento.

Commentario1

  • 1Copia intercettazioni negata alla difesa: quali conseguenze (Cass. 12043/20)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 16 aprile 2020

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 06/11/2017, n. 56990
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 56990
Data del deposito : 6 novembre 2017

Testo completo