Cass. pen., sez. I, sentenza 06/06/2014, n. 37366
CASS
Sentenza 6 giugno 2014

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

Dopo la notificazione e l'esecuzione di una misura cautelare, il diritto della difesa ad ottenere dal pubblico ministero procedente la trasposizione su nastro magnetico delle registrazioni di conversazioni e comunicazioni intercettate, anche se non depositate, utilizzate ai fini dell'adozione del provvedimento cautelare, è incondizionato e non può essere disconosciuto nè per il mero dato formalistico della mancata esplicitazione che l'istanza è effettuata ai fini della proposizione della richiesta di riesame, posto che tale indicazione rileva esclusivamente ai fini della verifica della congruità del tempo impiegato per l'adempimento, nè invocando la necessità di preservare la segretezza delle indagini ormai cessata a causa della intervenuta conoscibilità degli atti da parte dell'indagato.

Commentario1

  • 1Copia intercettazioni negata alla difesa: quali conseguenze (Cass. 12043/20)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 16 aprile 2020

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 06/06/2014, n. 37366
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 37366
Data del deposito : 6 giugno 2014

Testo completo