Sentenza 20 aprile 2016
Massime • 1
In tema di riesame di misure cautelari personali, costituisce onere della difesa specificare al P.M. che l'istanza di accesso alle registrazioni di conversazioni telefoniche intercettate è finalizzata alla presentazione di una richiesta di riesame, essendo tale precisazione necessaria per consentire al P.M. il tempestivo adempimento dell'obbligo di rilascio delle copie delle conversazioni utilizzate per l'adozione dell'ordinanza cautelare.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 20/04/2016, n. 29645 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 29645 |
| Data del deposito : | 20 aprile 2016 |
Testo completo
29 64 5 / 1 6 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUARTA SEZIONE PENALE UDIENZA CAMERA DI CONSIGLIO DEL 20/04/2016 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. FRANCESCO MARIA CIAMPI - Presidente - SENTENZA - Rel. Consigliere - N. 415/2016 Dott. SALVATORE DOVERE REGISTRO GENERALE - Consigliere - Dott. PASQUALE GIANNITI N. 10119/2016 - Consigliere - Dott. GABRIELLA CAPPELLO - Consigliere - Dott. ANTONIO LEONARDO TANGA ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: AG NO N. IL 10/01/1987 avverso l'ordinanza n. 1329/2015 TRIB. LIBERTA' di CATANZARO, del 07/01/2016 sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SALVATORE DOVERE;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. Moris f ell de he Avevo l'amillame con 7 Udivi difenson Avv. all. Menue, ele tre dous l'area чного; th RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale di Catanzaro, sezione per il riesame, ha parzialmente accolto l'istanza di riesame dell'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa nei confronti di GU IV dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catanzaro il 3.12.2015, sostituendo la custodia in carcere con gli arresti domiciliari. Il Tribunale ha condiviso il giudizio di sussistenza di gravità indiziaria in ordine alla partecipazione del GU al sodalizio criminoso facente capo a RN CO che, operante nel territorio del comune di Cosenza, era dedito al traffico di sostanza stupefacente, nonché in ordine alla commissione di alcuni reati-fine. In particolare il Tribunale ha ritenuto che il GU avesse nell'ambito del sodalizio il ruolo di custode dello stupefacente.
2. Avverso tale decisione ricorre per cassazione il GU a mezzo del difensore di fiducia, avv. Marcello Manna.
2.1. Con un primo motivo deduce violazione di legge in relazione agli artt. 309, co. 5 e 9, 268, co. 6, 178 lett. c) cod. proc. pen. e 89 disp. att. cod. proc. pen. Rammenta il ricorrente che il Tribunale ha ritenuto che fosse onere della difesa documentare sia il mancato rilascio da parte della Procura dei files concernenti le conversazioni intercettate dagli inquirenti, sia che gli stessi si rendevano necessari per il procedimento di riesame. Ad avviso dell'esponente tale interpretazione lede il diritto di difesa ed é erronea.
2.2. Con un secondo motivo deduce vizio motivazionale in relazione alla identificazione del GU nel 'gemello' del quale si parla in alcune conversazioni intercettate e che risulta indicato in un foglio manoscritto che si reputa dagli inquirenti riportare la contabilità della cosca, nonché in relazione alla individuazione di GU IV quale conversante nella intercettazione dell'11.2.2015, n. 1695. Circostanze tutte poste dal Tribunale a fondamento del giudizio di gravità indiziaria in relazione alla posizione del GU. Inoltre, si lamenta che si sia ritenuta tale gravità in merito alla partecipazione del ricorrente al sodalizio criminoso nonostante sia stato riconosciuto che il GU aveva una posizione non di primo piano ed era stato coinvolto in due singoli episodi. CONSIDERATO IN DIRITTO 3. Il ricorso é infondato.
3.1. Quanto al primo motivo, risulta ormai acquisito nella giurisprudenza di questa Corte che la richiesta del difensore di accedere alle registrazioni di comunicazioni intercettate, utilizzate ai fini dell'adozione di un'ordinanza di custodia cautelare, determina l'obbligo per il pubblico ministero di provvedere in 2 tempo utile - rispetto alla decisione del tribunale del riesame, il quale deve decidere, senza dilazioni, incompatibili con la specifica procedura "de libertate" -, e che la violazione di detto obbligo, sebbene non incida sulla utilizzabilità degli esiti delle intercettazioni, comporta che di esse il giudice non possa tener conto fino a quando non sia soddisfatto il diritto della difesa di prendere cognizione diretta delle captazioni (Sez. 4, n. 46478 del 21/10/2011 - dep. 14/12/2011, Saihi, Rv. 251434). Tanto si afferma sulla scorta dell'arresto delle S.U. secondo il quale l'illegittima compressione del diritto di difesa, derivante dal rifiuto o dall'ingiustificato ritardo del pubblico ministero nel consentire al difensore, prima del loro deposito ai sensi del quarto comma dell'art. 268 cod. proc. pen., l'accesso alle registrazioni di conversazioni intercettate e sommariamente trascritte dalla polizia giudiziaria nei cosiddetti brogliacci di ascolto, utilizzati ai fini dell'adozione di un'ordinanza di custodia cautelare, dà luogo ad una nullità di ordine generale a regime intermedio, ai sensi dell'art. 178, lett. c), cod. proc. pen., in quanto determina un vizio nel procedimento di acquisizione della prova, che non inficia l'attività di ricerca della stessa ed il risultato probatorio, in sé considerati. Pertanto, ove tale vizio sia stato ritualmente dedotto in sede di riesame ed il Tribunale non abbia potuto acquisire il relativo supporto fonico entro il termine perentorio di cui all'art. 309, nono comma, cod. proc. pen., le suddette trascrizioni non possono essere utilizzate come prova nel giudizio "de libertate" (Sez. U, n. 20300 del 22/04/2010 - dep. 27/05/2010, Lasala, Rv. 246907). Allo stato risulta oggetto di ricostruzioni contrastanti il tema degli oneri incombenti sulla difesa che intenda dedurre la nullità di ordine generale a regime intermedio derivante dal non aver ottenuto l'accesso ai supporti magnetici o informatici contenenti le registrazioni di conversazioni telefoniche o di riprese audiovisive, utilizzate per l'emissione di un provvedimento di coercizione personale. Per un primo orientamento, il difensore è gravato da un duplice onere probatorio consistente sia nel provare la tempestiva richiesta rivolta al P.M. in vista del giudizio di riesame sia l'omesso 0 il ritardato rilascio della documentazione richiesta (Sez. 2, n. 43772 del 03/10/2013 - dep. 25/10/2013, Bathiri, Rv. 257304). Per un secondo, quando la difesa ha assolto l'onere di dimostrare che la richiesta di rilascio di copia dei supporti magnetici o informatici delle registrazioni di conversazioni telefoniche o di riprese audiovisive, utilizzate per l'adozione dell'ordinanza cautelare, è stata effettivamente e tempestivamente presentata al P.M., sulla stessa non può ritenersi incombente l'ulteriore onere di documentare il fatto negativo rappresentato dal mancato riscontro alla richiesta da parte del P.M. Formulando tal ultimo principio la Corte ha precisato che il Tribunale ove lo ritenga necessario può effettuare il - 3 riscontro presso l'ufficio competente sul mancato adempimento della richiesta e sulle sue eventuali ragioni, valutando altresì la tempestività della richiesta di cui si assume la mancata evasione (Sez. 6, n. 28156 del 17/06/2014 - dep. 30/06/2014, Bottino, Rv. 262141). In questa sede non occorre entrare nella divergenza interpretativa;
in ogni caso, infatti, viene rimarcata la necessità che la richiesta sia tempestiva rispetto all'udienza del Tribunale del riesame. Tale fattore si proietta anche sull'operato dell'ufficio di Procura, che deve adempiere all'obbligo del rilascio di copia in tempi che ne permettano l'utilizzo da parte della difesa nell'approntamento della discussione in sede di riesame. Ciò evidenzia il carattere necessario della esplicitazione, nella richiesta indirizzata all'ufficio di Procura, della finalità della medesima e quindi della correlazione con il giudizio di riesame. Correttamente, quindi, il Tribunale ha posto l'accento sull'assenza di specificazione delle finalità del rilascio di copia.
3.2. Quanto al secondo motivo, esso é infondato. Va in primo luogo ricordato che, in caso di ricorso per cassazione avverso un provvedimento di riesame in tema di misure cautelari personali, allorchè sia denunciato vizio di motivazione, le doglianze attinenti alla sussistenza o meno dei gravi indizi di colpevolezza o delle esigenze cautelari possono assumere rilievo solo se rientrano nella previsione di cui all'articolo 606, comma 1, lettera e), cod. proc. pen., se cioè integrano il vizio di mancanza o manifesta illogicità della motivazione. Esula, quindi, dalle funzioni della Cassazione la valutazione della sussistenza o meno dei gravi indizi e delle esigenze cautelari, essendo questo compito primario ed esclusivo dei giudici di merito e, in particolare, prima, del giudice al quale è richiesta l'applicazione della misura e, poi, eventualmente, del giudice del riesame (ex pluribus, Sezione II, 17 settembre 2008, Fabbretti ed altri). Principio costantemente ribadito, tanto in relazione alla natura del sindacato della Corte di legittimità, che deve limitarsi a quanto risulti "prima facie" dal testo del provvedimento impugnato, quando alla impercorribilità di una verifica della sufficienza e della razionalità della motivazione sulle questioni di fatto (Sez. 2, n. 56 del 07/12/2011 - dep. 04/01/2012, Siciliano, Rv. 251761).
3.3. Nel caso che occupa il Tribunale ha specificamente giustificato l'identificazione di GU IV con la persona soprannominata 'gemello', facendo riferimento alla captazione telefonica nella quale IA VA chiede a IN ND il numero telefonico del 'gemello' e fa poi riferimento a 'Ivanuzzo'; alla conversazione in auto tra il ET ed il Cairo, che, alla ricerca del 'gemello' si recano a casa di GU IV (non trovandolo); della conversazione nella quale il IN e AN QU evocano la proposta fl fatta al gemello', ovvero GU IV, di accednere un finanziamento a none del fratello GU ES CO. A tanto il ricorrente contrappone una asserita assenza di autonoma motivazione, che valesse a superare i rilievi mossi dall'indagato all'ordinanza cautelare. Ma ciò non risponde al vero, poiché é proprio in risposta a quei rilievi che il Tribunale ha evidenziato quanto si é appena esposto. Quanto alla asserita occasionalità del contributo reso dal GU, tale da dover far escludere la partecipazione al sodalizio, il Tribunale ha evidenziato la circostanza dalla quale ha ritenuto di dedurre l'intraneità del GU all'associazione; ovvero la 'confidenza' ricevuta dal ET (cfr. pg. 6). Su tale aspetto il ricorrente non ha formulato alcun rilievo, sicché il motivo risulta aspecifico, perché non si confronta con l'argomentazione del giudice.
4. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 20/4/2016. Il Consigliere estensore Il Presidente Francesco Maria Ciampi Salvatore Dovere CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE FV Sezione Penale DEPOSITATO IN CANCELLERIA 13 LUG. 2016 IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Dss Gabriella Lamelza R O C 50