Sentenza 18 giugno 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 18/06/2001, n. 8255 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8255 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2001 |
Testo completo
N E 6 N 8 058902 O 9 5 I 1 Z . / N 4 A 8 255 0 1 / R A - 6 T I 2 B S R . I . R A L . G L P E T . ; oggetto: iva, detrazioni A g.n.219 R D U . B L B A I E A D D R T A I T I 1 E S T 3 R N 1 E E N REPUBBLICA ITALIANA S . E T I S N A A E IN NOME DEL POPOLO ITALIANO M LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE CIVILE V-TRIBUTARIA 4o4 18882 composta dai magistrati presidente Michele Cantillo Giulio Graziadei rel. consigliere Giuseppe Marziale 66 Simonetta Sotgiu 66 Francesco Tirelli 66 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ha pronunciato la seguente CAMPIONE CIVILE 7 N. 58992 SENTENZA sul ricorso proposto dalla Amministrazione delle finanze, in persona del Ministro, per legge difesa dall'Avvocatura generale dello Stato e presso la medesima domiciliata in Roma via dei Portoghesi n. 12; ricorrente contro 1 194 S.p.a. All IN Italia, in liquidazione coatta amministrativa, in persona del commissario liquidatore dott. Vitaliano De Gennaro, elettivamente domiciliata in Roma, piazza Friggeri n. 18, presso l'avv. Sergio Di Nola, che, con l'avv. Tiziana Gerlin Baldizzone, la difende per procura in calce al controricorso;
resistente per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale del Piemonte n. 67/17 del 30 aprile 1997; sentiti il cons. Graziadei, che ha svolto la relazione della causa;
l'avv. Quadri, per la ricorrente, e l'avv. Di Nola, per la resistente;
il Pubblico ministero, in persona del sostituto procuratore generale Maurizio Velardi, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO L'Ufficio-iva di Torino, in rettifica della dichiarazione presentata per il 1988 dalla S.p.a. All IN Italia, ha escluso la detraibilità della somma di lire 23.010.000, che secondo la Società le era stata addebitata a titolo di rivalsa ed aveva pagato su acquisti di computers ceduti in locazione finanziaria a propri clienti. Richiamando verifiche svolte dalla Guardia di finanza presso la S.r.l. FTI, indicata come venditrice, e presso i pretesi locatari dei computers, l'Ufficio ha sostenuto l'inesistenza dei beni, e di conseguenza l'inesistenza delle operazioni, a suo avviso mascheranti M 2 prestiti di denaro, sul rilievo, fra l'altro, che la FTI, secondo le fatture emesse, aveva più volte venduto le stesse apparecchiature, ed inoltre non disponeva di personale e mezzi idonei a curare il trasporto della merce. La All IN ha impugnato l'avviso, deducendo l'effettività degli acquisti, in conformità dei dati offerti dalla contabilità, dalle bolle di accompagnamento e dalle fatture rilasciate per i canoni versati dagli utilizzatori dei computers (con regolare versamento dell'iva). L'impugnazione è stata accolta dalla Commissione tributaria di primo grado di Torino. La Commissione regionale del Piemonte ha respinto l'appello dell'Ufficio, osservando che il contratto di leasing determina il trasferimento della proprietà del bene dal fornitore al compratore- concedente con l'incontro dei consensi, indipendentemente dalla successiva consegna della cosa all'utilizzatore, la quale attiene alla fase esecutiva, ed aggiungendo che la All IN aveva fatturato e pagato l'iva con riguardo a detti canoni. L'Amministrazione delle finanze, con ricorso notificato il 22 gennaio 1998, articolato in quattro motivi, ha chiesto la cassazione della sentenza della Commissione regionale, denunciando: -la violazione dell'art. 6 primo comma del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633, che a suo avviso, con lo stabilire che la consegna del bene mobile compravenduto determina l'insorgenza di rapporto 3 tassabile, escluderebbe in radice, in assenza di tale consegna, la detraibilità dell'iva da parte dell'acquirente; -la violazione dell'art. 1325 cod. civ., per non avere la pronuncia impugnata rilevato che i pretesi contratti fra la FTI e la All IN erano simulati, e comunque difettavano di causa e di oggetto;
-il vizio di motivazione, per l'omesso esame degli elementi addotti dall'Ufficio a corredo della dedotta inesistenza di quei rapporti;
-la violazione degli artt. 19 e 21 del citato d.P.R. n. 633 del 1972, sotto il profilo che queste norme renderebbero ininfluente, per la detrazione in discussione, l'avvenuto pagamento dell'iva sui canoni del leasing. La All IN Italia, in liquidazione coatta amministrativa, ha replicato con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE Il secondo, il terzo ed il quarto motivo del ricorso, da esaminarsi con priorità, sono fondati, nella parte in cui adducono l'inadeguatezza dell'indagine e della motivazione della sentenza impugnata. L'Ufficio, come si è visto, non ha contestato la presenza di documenti negoziali potenzialmente idonei ad evidenziare tutti gli elementi costitutivi di locazioni finanziarie, con la cessione in godimento secondo lo schema del leasing di apparecchiature al cui M 4 acquisto la società concedente avrebbe direttamente provveduto fornendo il denaro occorrente, ma ha sostenuto, anche in grado d'appello, che quegli atti esprimevano una mera apparenza, cioè uno schermo formale concordato per celare puri e semplici prestiti. Il tema del dibattito assegnava decisività al quesito dell'esistenza dei computers, nel senso della disponibilità di essi da parte di chi risultava aver assunto la veste di fornitore, e dell'effettiva consegna dei medesimi agli utilizzatori, quale indispensabile presupposto affinchè le somme versate dalla All IN, e poi periodicamente recuperate (con una maggiorazione) a titolo di canoni, fossero riconducibili alla formula negoziale adottata dai contraenti, anzichè alla diversa situazione che l'Ufficio aveva allegato. La Commissione regionale ha omesso di affrontare detta problematica e di vagliare la consistenza e concludenza dei dati offerti dall'Amministrazione, mancando, in particolare, di apprezzare quelli inerenti all'anomalo contenuto delle fatture emessa dalla FTI ed all'assenza di una sua struttura imprenditoriale compatibile con le prestazioni dichiaratamente eseguite. Il principio enunciato nella pronuncia impugnata, secondo cui la compravendita di cosa mobile si conclude con l'incontro dei consensi, restando la consegna relegata a momento di esecuzione del contratto, è da condividersi, ma non tocca, nell'ambito della più complessa operazione di locazione finanziaria, la rilevanza dell'esistenza e della consegna del bene, quali presupposti necessari M 5 a che l'esborso del concedente non si esaurisca in un mutuo, ma presenti i connotati del prestito finalizzato all'acquisizione in godimento del bene medesimo da parte dell'utilizzatore (v. Cass. 24 luglio 2000 n. 9665). Parimenti inconferente, e comunque priva di decisività, è la considerazione della Commissione regionale circa la regolare emissione di fatture da parte della All IN per le somme ricevute dai propri clienti. La circostanza è “neutra", rispetto all'oggetto della contesa, tenendosi conto che lascia aperta ed impregiudicata tanto l'ipotesi dell'effettività dell'operazione di leasing, quanto quella della creazione di un mera apparenza di essa con il sostegno di formalità contabili. Ugualmente non rilevante è il versamento dell'iva sulle somme che le fatture indicavano come versate dai clienti della All IN, trattandosi di adempimento dovuto indipendentemente dalla riferibilità delle somme a recupero rateizzato di un prestito, con l'aggiunta del corrispettivo, ovvero a canone di locazione finanziaria, ai sensi, rispettivamente, del n. 3 e del n. 1 del secondo comma dell'art. 3 del d.P.R. n. 633 del 1972. Le riscontrate carenze della sentenza impugnata comportano, con l'accoglimento dei motivi in esame nella parte in cui deducono i corrispondenti vizi e la conseguenziale cassazione della sentenza stessa, l'assorbimento delle altre deduzioni formulate con detti motivi, ed anche l'assorbimento del primo motivo del ricorso, perché м 6 la problematica sugli effetti della consegna, a norma dell'art. 6 del d.P.R. n. 633 del 1972, resta subordinata al preventivo accertamento dell'effettiva natura dei rapporti contrattuali. Per emendare le evidenziate lacune, la causa deve proseguire in sede di rinvio, davanti ad altra Sezione della medesima Commissione. Al Giudice di rinvio si affida anche la statuizione sulle spese di questa fase processuale.
P.Q.M.
La Corte accoglie, per quanto di ragione, il secondo, il terzo ed il quarto motivo del ricorso, dichiara assorbito il primo motivo, cassa la sentenza impugnata, e rinvia la causa, anche per le spese del presente giudizio, ad altra Sezione della Commissione tributaria regionale del Piemonte. Roma, 1° febbraio 2001 il presidente il consigliere rel. est. hows awarenha s IL CANCELLIERE C1 OC TT DEPOSITATO IN CANCELLERIA 18 GIU. 2001 attista Oggi IL CANCELLIERE C1 R IS B . A .F REG L D R D L A L TE A E B. T D N U I A SE S IB T N E 1 E A S R 3 I I 1 7 T R A . E N T A M