Cass. pen., sez. VI, sentenza 10/10/2011, n. 45984
CASS
Sentenza 10 ottobre 2011

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In tema di riesame di misure cautelari personali, quando la difesa ha assolto l'onere di dimostrare che la richiesta di rilascio di copia dei supporti magnetici o informatici delle registrazioni di conversazioni telefoniche o di riprese audiovisive, utilizzate per l'adozione dell'ordinanza cautelare, è stata effettivamente e tempestivamente presentata al P.M., sulla stessa non può ritenersi incombente l'ulteriore onere di documentare il fatto negativo rappresentato dal mancato riscontro alla richiesta da parte del P.M. .

In tema di riesame di misure cautelari personali, sussiste il diritto del difensore di chiedere ed ottenere dal P.M. copia dei supporti magnetici o informatici delle registrazioni di videoriprese utilizzate ai fini dell'adozione del provvedimento cautelare, poichè la prova dei fatti dalle stesse rappresentati non deriva dal riassunto effettuato negli atti di polizia giudiziaria, ma dal contenuto stesso delle registrazioni documentate nei relativi supporti, irrilevante dovendosi ritenere la circostanza che la relativa disciplina non sia rinvenibile negli artt. 266 ss. cod. proc. pen.

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  • 1Copia intercettazioni negata alla difesa: quali conseguenze (Cass. 12043/20)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 16 aprile 2020

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 10/10/2011, n. 45984
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 45984
Data del deposito : 10 ottobre 2011

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