Sentenza 7 ottobre 2014
Massime • 1
Ai fini dell'applicazione dell'art. 47 cod. pen., non è sufficiente che l'imputato affermi di non avere avuto la consapevolezza su un elemento costitutivo del reato che caratterizza il fatto tipico, ricadendo su chi invoca l'errore l'onere di provare - o almeno di allegare elementi specifici che consentano una verifica dell'assunto - di aver agito presupponendo una realtà diversa da quella effettiva. (Fattispecie in tema di ignoranza dell'età della persona offesa del reato di prostituzione minorile commesso in epoca antecedente all'introduzione dell'art. 602-quater, cod. pen.).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 07/10/2014, n. 949 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 949 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. TERESI Alfredo - Presidente - del 07/10/2014
Dott. SAVINO Maria Pia - Consigliere - SENTENZA
Dott. DI NICOLA Vito - rel. Consigliere - N. 2688
Dott. GRAZIOSI Chiara - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ANDRONIO Alessandro M. - Consigliere - N. 41747/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
D.N. , nato a (OMISSIS) ;
D.S. , nata a (OMISSIS) ;
avverso la sentenza del 28/11/2012 della Corte di appello di Roma;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Vito Di Nicola;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale CANEVELLI Paolo, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio.
RITENUTO IN FATTO
1. È impugnata la sentenza con la quale la Corte di appello di Roma ha confermato la decisione resa dal Tribunale della medesima città che aveva condannato D.N. e S. alla pena alla pena di anni cinque di reclusione e 12.000,00 Euro di multa ciascuno per il reato (capo b) previsto dagli artt. 81 cpv., 110 e 600 bis cod. pen., L. 20 febbraio 1958, n. 75, art. 3, nn. 4), 5), 6) e 8) e art. 4, n. 7 perché, in concorso tra di loro reclutavano S.M. (minore di età), P.A.C. e M.A. (minore di età) al fine di far loro esercitare la prostituzione, inducendole a portarsi dalla loro abituale residenza in Romania nello Stato italiano, inducendole alla prostituzione che favorivano e sfruttavano;
con l'aggravante di aver commesso il fatto ai danni di più persone.
In (OMISSIS) .
2. Per l'annullamento dell'impugnata sentenza, ricorrono per cassazione, a mezzo del difensore, D.N. e S.
affidando il gravame a tre motivi.
2.1. Con il primo motivo, i ricorrenti denunciano la violazione di legge in relazione all'art. 512 c.p.p., art. 526 c.p.p., comma 1 bis, L. 4 agosto 1955, n. 848, art. 6, comma 3, lett. d), art. 111 Cost., commi 3 e 4, mancanza e manifesta illogicità della motivazione (art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e)).
Sostengono i ricorrenti che il tribunale di Roma disponeva illegittimamente ex art. 512 cod. proc. pen. l'acquisizione dei verbali delle dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari dai testimoni di nazionalità estera e precisamente da S. .M. e P.A.C. . Nell'atto di appello, la difesa rilevava l'insussistenza dei presupposti in fatto e in diritto necessari a giustificare l'acquisizione mediante lettura delle dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari dalle predette persone offese, evidenziando la prevedibilità della futura irreperibilità di esse e l'incompletezza delle ricerche effettuate per trovarle, con conseguente inutilizzabilità degli atti utilizzati mediante lettura in quanto assunti in violazione del principio del contraddittorio nella formazione della prova.
2.2. Con il secondo motivo, deducono la nullità della sentenza di appello per mancanza della motivazione, risultante dal testo del provvedimento impugnato e dagli atti processuali (art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e)). Secondo i ricorrenti, la Corte di merito non avrebbe motivato relativamente alla censura difensiva riguardante la mancata identificazione degli imputati quali usuari delle utenze telefoniche intercettate.
2.3. Con il terzo motivo, lamentano la violazione di legge per erronea applicazione dell'art. 600 bis cod. pen. stante la mancanza dell'elemento soggettivo del reato (art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b)).
Sostengono di essersi difesi assumendo che non conoscevano la minore età delle persone offese, ma la Corte di merito ha ritenuto che, a fronte del dato obiettivo ed incontestabile della minore età delle ragazze sfruttate, e cioè del fatto costitutivo del reato in esame, spettava agli imputati fornire la prova del fatto impeditivo costituito dalla asserita ignoranza della minore età delle medesime. In tal modo, la Corte territoriale ha erroneamente affermato che la prova della conoscenza della minore età delle persone offese da parte degli imputati non debba essere fornita dall'accusa, ma ha posto, con un'inammissibile inversione dell'onere della prova, a carico degli imputati il compito della dimostrazione della mancanza dei presupposti e delle condizioni per l'affermazione di colpevolezza.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Nell'ordine logico, deve essere preliminarmente esaminato il secondo motivo di gravame.
Esso è inammissibile in quanto aspecifico e comunque manifestamente infondato.
I ricorrenti si sono limitati a denunciare genericamente che le conversazioni intercettate non sono a loro riferibili, senza tuttavia contrastare minimamente gli argomenti che invece i giudici del merito hanno utilizzato per pervenire, sulla base di esse, all'affermazione di responsabilità.
Emerge dal provvedimento impugnato che, sulla scorta delle intercettazioni telefoniche espletate, si appurava che le minori S.M. e P.A.C. erano sfruttate da due persone: un uomo soprannominato il "XXXXXXX" ed una donna soprannominata "XXXXXX" residenti presso il campo nomadi di via XXXXXXX.
Nel corso delle investigazioni condotte all'interno di detto campo veniva identificata la "XXXXXX", in D.S. , e veniva acquisita una foto del "XXXXXXX", che ritraeva D.N. , il quale sulla scorta di detta foto venne fermato nei pressi della stazione (OMISSIS) . L'attività di favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione della P.A.C. e della S.
.M. è risultata provata dalle intercettazioni telefoniche da cui emergeva con chiarezza l'attività di costante controllo sulle donne da parte dei ricorrenti;
spesso le parti lese comunicavano il luogo dove si trovavano o i loro spostamenti o i loro contatti con i clienti o ancora il pericolo dovuto alla presenza di altri sfruttatori (v. progressivo 109, 120, 123, 513, trascrizioni); altre volte parlavano del quantitativo di denaro da chiedere ai clienti (progressivo 488, 514, 1787), della presenza della Polizia (progressivo 689, 705, 706), dell'accompagnamento delle ragazze sul luogo di lavoro (progressivo 1704, 1725, 2031), della presenza dello sfruttatore che in qualche modo le proteggeva (progressivo 1781, 1929), di altre ragazze concorrenti (progressivo 2059). Da ciò di deduce anche la manifesta infondatezza del motivo.
2. Il primo motivo ed il terzo motivo sono invece infondati.
2.1. Quanto alla prima doglianza, è vero che la Corte di appello non ha censurato, dichiarandone l'inutilizzabilità, l'acquisizione e la conseguente lettura delle dichiarazioni rese nel corso dalle indagini preliminari da alcune delle vittime dei reati contestati agli imputati, che dunque non hanno avuto la possibilità di interrogare e controinterrogare i testi d'accusa.
Tuttavia la Corte territoriale ha precisato in motivazione (pag. 3) come le prove della responsabilità fossero ampiamente desumibili dal lavoro investigativo degli inquirenti che avevano, grazie alle intercettazioni espletate, acquisita la prova dello sfruttamento posto in essere dai prevenuti redigendo in proposito un quadro ampiamente circostanziato dell'attività di questi ultimi (v. sub 1) del considerato in diritto).
La ratio decidendi fonda quindi su prove (neppure validamente censurate con i motivi di ricorso) autonome ed indipendenti rispetto a quelle denunciate come inutilizzabili.
Sul punto, va ribadito il principio già affermato da questa Corte in base al quale non è non configurabile la violazione dell'art. 6 CEDU qualora le dichiarazioni rese in sede di indagini, acquisite in dibattimento ex art. 512 bis cod. proc. pen., non siano da considerarsi indispensabili per sostenere la fondatezza dell'accusa, essendo quest'ultima risultata provata alla luce di ulteriori ed autosufficienti emergenze processuali (Sez. 6, n. 2296 del 13/11/2013, dep. 20/01/2014, Frangiamore, Rv. 257771) e ciò in quanto gli elementi di prova acquisiti illegittimamente devono possedere l'attitudine di incidere, scardinandola, sulla motivazione censurata e diventano irrilevanti ed ininfluenti quando non abbiano, come nella specie, alcun peso reale sulla decisione del giudice di merito.
In siffatti casi, è stato condivisibilmente affermato che la Corte di Cassazione che rilevi la fondatezza del ricorso con cui si lamenti l'illegale utilizzazione di una prova non deve procedere all'automatico annullamento della sentenza ma, invece, effettuare la cd. "prova di resistenza" e cioè valutare se gli elementi di prova acquisiti illegittimamente abbiano avuto un peso reale sulla decisione del giudice di merito, mediante il controllo della struttura della motivazione, al fine di stabilire se la scelta di una certa soluzione sarebbe stata la stessa senza l'utilizzazione di quegli elementi, per la presenza di altre prove ritenute sufficienti (Sez. 6, n. 1255 del 28/11/2013, dep. 14/01/2014, Pandolfi, Rv. 258007).
Per quanto in precedenza precisato, conducendo una tale verifica a ritenere che l'affermazione di responsabilità fonda su autonome prove legittimamente acquisite, il motivo di gravame deve ritenersi infondato.
2.2. Parimenti infondato è il terzo motivo.
La L. 1 ottobre 2012, n. 172, art. 4 ha introdotto nel codice penale l'art. 602-quater per il quale "quando i delitti previsti dalla presente sezione (tra cui quello previsto dall'art. 600 bis cod. pen.) sono commessi in danno di un minore degli anni diciotto, il colpevole non può invocare a propria scusa l'ignoranza dell'età della persona offesa, salvo che si tratti di ignoranza inevitabile". Prima della L. n. 172 del 2012, la dottrina aveva sottolineato come la mancata introduzione nella L. 3 agosto 1998, n. 269 (che aveva inserito nel codice penale l'art. 600 bis) di una disposizione corrispondente all'art. 609 sexies cod. pen. o la mancata inserzione, in tale articolo, del riferimento alle incriminazioni introdotte con la L. n. 269 del 1998 e, più in generale, a tutte le figure esistenti in materia di tutela penale della sfera sessuale del minore avesse creato una disparità di disciplina tra i delitti della Sezione 1 e della Sezione 2 del Capo 3, Titolo 12 del Libro 2 del codice penale. Pertanto la L. n. 172 del 2012 ha provveduto ad uniformare le rispettive discipline ma in precedenza è stato correttamente ritenuto che la previsione di irrilevanza dell'ignoranza dell'età della persona offesa, prevista dall'art. 609 sexies cod. pen., fosse insuscettibile di estensione ad altri reati (nella specie di prostituzione minorile), pena la violazione del divieto di analogia in malam partem (Sez. 3, n. 46983 del 15/10/2009, Campaniello ed altro, Rv. 245416).
L'assunto di partenza dei ricorrenti è dunque esatto. Ratione temporis (il fatto contestato ai ricorrenti risale al 2004), poteva essere invocata la mancata consapevolezza della minore età della vittima in quanto le fattispecie criminose previste dall'art. 600 bis cod. pen., caratterizzate da dolo generico, esigevano che l'agente avesse la rappresentazione degli elementi essenziali del fatto tipico (tra cui la minore età della vittima) e desse impulso alla volontà per commetterlo.
Tuttavia l'erronea convinzione che la vittima del reato fosse maggiorenne, pur escludendo il dolo del reato di prostituzione minorile, lascia aperta l'applicazione dell'art. 47 cod. pen., comma 2 secondo il quale "l'errore sul fatto che costituisce un determinato reato non esclude la punibilità per un diverso reato" e, venendo meno il rapporto di specialità, lascia impregiudicata, come gli stessi ricorrenti si sono mostrati avvertiti con i motivi d'appello con i quali chiedevano l'applicazione della meno severa legge Merlin, la configurazione delle analoghe fattispecie previste dalla L. n. 75 del 1958 (Sez. 3, n. 40432 del 13/07/2006, Celiku, in motivazione).
L'esclusione del dolo del reato di prostituzione minorile, quindi, rilevava nella misura in cui fosse applicabile la disciplina dell'errore sul fatto.
Tuttavia, per invocare l'errore, non è sufficiente affermare di non avere la consapevolezza su un elemento costitutivo del reato, che caratterizza il fatto tipico, perché - secondo una risalente pronuncia di questa Corte che il Collegio condivide ed alla quale occorre dare continuità - la circostanza che un soggetto abbia agito presupponendo una realtà diversa da quella effettiva non è rilevante se non risulta pienamente provata e l'onere della prova (o almeno l'onere specifico di allegazione in modo da consentire una verifica dell'assunto) incombe all'imputato in quanto l'errore sul fatto, facendo venir meno il dolo, trasferisce a carico d, chi assume la mancanza di tale requisito essenziale del reato l'onere di comprovare il relativo assunto (Sez. 2, n. 2157 del 07/11/1969, dep 30/01/1970, Ricciardi, Rv. 113762).
Siccome la linea difensiva è stata impostata sulla base della mera asserzione di non conoscere l'età delle ragazze e di aver supposto che esse, avviate alla prostituzione, fossero maggiorenni, la pronuncia della Corte territoriale è corretta ed il motivo di ricorso è infondato.
3. Segue, come da pedissequo dispositivo, la condanna di ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 7 ottobre 2014.
Depositato in Cancelleria il 13 gennaio 2015