Sentenza 19 marzo 2015
Massime • 1
Nel giudizio di legittimità, l'errore del giudice di merito che abbia determinato la pena muovendo da un limite superiore al massimo edittale comporta l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata con la sostituzione, al limite di pena-base erroneo, del massimo della pena irrogabile, al quale evidentemente il giudice del merito intendeva riferirsi.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 19/03/2015, n. 20399 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 20399 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2015 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. SQUASSONI Claudia - Presidente - del 19/03/2015
Dott. MULLIRI Guicla - Consigliere - SENTENZA
Dott. DI NICOLA Vito - Consigliere - N. 1846
Dott. ANDREAZZA Gastone - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. GENTILI Andrea - Consigliere - N. 32436/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CO IO, n. a Napoli il 14/10/1945;
avverso la sentenza del Tribunale di Napoli in data 30/10/2013;
udita la relazione svolta dal consigliere Dott. ANDREAZZA Gastone;
udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. ROMANO G., che ha concluso per l'annullamento senza rinvio con determinazione della pena. RITENUTO IN FATTO
1. CO IO ha proposto ricorso avverso la sentenza del Tribunale di Napoli di condanna per il reato di cui agli artt. 54 e 1161 c.n., per avere occupato con cime, gavitelli e catenarie a cui assicurava natanti di terze persone un'area di mq. 50 ricadente nel demanio marittimo in assenza di titolo autorizzativo.
2. Con un primo motivo lamenta la violazione degli artt. 54 e 1161 c.n., richiamando la giurisprudenza di legittimità sul punto della distinzione tra punti d'approdo che, in quanto strutture di notevoli dimensioni, necessitano di autorizzazione preventiva, e punti di ormeggio, che, caratterizzati dall'uso di cime, gavitelli e corpi morti, presentano il requisito della facile removibilità, deduce quanto alla seconda ipotesi, integrata nella specie, l'insussistenza della condotta di occupazione abusiva.
3. Con un secondo motivo lamenta l'irrogazione di pena pecuniaria intervenuta adottando quale pena base una pena di Euro 700 superiore al limite massimo edittale di Euro 516 in violazione dell'art. 1161 c.n. e dell'art. 132 c.p..
CONSIDERATO IN DIRITTO
4. Il primo motivo è infondato.
Questa Corte ha a più riprese affermato che integra occupazione del demanio marittimo la condotta di ormeggio di un'imbarcazione comunque effettuata con sistemi stabili come corpi morti, impianti fissi e gavitelli (da ultimo, argomentando a contrario, Sez. 3^, n. 49328 del 14/11/2013, D'Errico, Rv. 257349; nonché Sez. 3^, n. 11098 del 20/09/2000, Simeoni, Rv. 217638; Sez. 3^, n. 2953 del 12/02/1999, P.M. in proc. Caricchio, Rv. 213164); infatti la occupazione abusiva di cui all'art. 1161 c.n., consiste nell'acquisire o mantenere, senza titolo, il possesso di uno spazio demaniale marittimo in modo corrispondente all'esercizio della proprietà o di altro diritto reale di godimento, sicché, per la configurabilità del reato, non è necessario che le attività di ostacolo all'uso pubblico vengano realizzate in modo da escludere la fruibilità da parte di potenziali utenti, ma è sufficiente che esse siano idonee a comprimere detto uso, in quanto il bene giuridico tutelato dalla norma è costituito dall'interesse della collettività di usare pienamente il bene demaniale.
Del resto, una interpretazione sistematica e costituzionalmente orientata della fattispecie di occupazione abusiva di cui alla norma in esame rimanda necessariamente ad una situazione di possesso del luogo sostanzialmente stabile o comunque duratura e non facilmente rimuovibile (come quando è appunto realizzata attraverso la collocazione di un corpo morto) oppure ad una presenza notevolmente invasiva, così da disturbare il normale godimento pubblico dell'area (cfr., in motivazione, Sez. 3^, n. 33471 del 05/07/2006, Campione, Rv. 235123).
Ciò posto, la sentenza impugnata ha dato atto che la condotta di specie è consistita nell'ormeggio di cinque barche effettuato in modo fisso con cime, gavitelli e catene poste sul fondo del mare con conseguente puntuale applicazione da parte del giudice, ai fini della valutazione in ordine all'integrazione del reato, dei principi appena ricordati.
5. Il secondo motivo è invece fondato.
A fronte di una pena edittale che, nel massimo, è stabilita in Euro 516 di ammenda, la sentenza impugnata ha adottato quale pena base quella di Euro 700, da ritenersi, conseguentemente, illegale. Va allora precisato che l'errore del giudice di merito che abbia determinato la pena muovendo da un limite superiore al massimo edittale comporta che questa Corte debba procedere ad annullare la sentenza affetta da detto errore e a sostituire, al limite di pena base erroneo, il massimo di pena irrogabile, al quale, evidentemente, il giudice del merito ha inteso riferirsi;
va infatti evidenziato che, mentre, da un lato, non appare possibile limitare l'intervento alla sola rettifica della pena ex art. 619 c.p.p., atteso che tale strumento è espressamente circoscritto per legge agli errori di "denominazione o di computo" (in ragione di ciò non potendosi condividere il remoto arresto di Sez. 6^, n. 3024 del 13/02/1991, Bellucco ed altro, Rv. 186597 formatosi sull'omologa disposizione dell'art. 538 c.p.p. del 1930), dall'altro, l'operazione in questione non appare involgere margini di discrezionalità che ostino all'applicazione dell'art. 620 c.p.p., comma 1, lett. I). Conseguentemente, atteso che il giudice di merito ha operato a suo tempo, sulla pena base, una diminuzione, per effetto delle riconosciute circostanze attenuanti generiche, inferiore alla misura di 1/3 quale entità massima di legge (da Euro 700 la pena è stata infatti portata ad Euro 500), la pena va rifissata, muovendo da euro 516 e per effetto di diminuzione da mantenere nella stessa misura proporzionale adottata dalla sentenza impugnata, in Euro 368 di ammenda.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla determinazione della pena che fissa in Euro 368,00 di ammenda. Rigetta nel resto il ricorso.
Così deciso in Roma, il 19 marzo 2015.
Depositato in Cancelleria il 18 maggio 2015