Sentenza 6 novembre 2002
Massime • 1
La competenza a decidere sull'istanza di restituzione in termine, per proporre opposizione al decreto penale di condanna, spetta al G.i.p. e non al giudice del dibattimento (art.462 e 175, comma 4, cod. proc. pen.).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 06/11/2002, n. 3030 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3030 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.:
Dott. PIOLETTI GIOVANNI Presidente
Dott. BATTISTI MARIANO Consigliere
Dott. COSTANZO ENZO "
Dott. CHILIBERTI ALFONSO "
Dott. BIANCHI LUISA "
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) AN IS N. IL 11-03-1973;
avverso l' ORDINANZA del 26-11-2001 del GIP TRIBUNALE di TORINO;
sentita la relazione fatta dal Consigliere CHILIBERTI ALFONSO;
lette le conclusioni del P. G. Dott. Anna Maria De Sandro. FATTO
ZA ST ha chiesto la restituzione in termini per proporre opposizione avverso il decreto penale 11.12.2000 del g.i.p. presso il Tribunale di Torino. Avendo il g.i.p. respinto l'istanza con ordinanza 26.11.01 in cui rilevava l'insussistenza del caso fortuito o della forza maggiore, in data 7.2.2002 lo ZA ha proposto ricorso per cassazione a mezzo del suo difensore.
Con il primo motivo evidenzia il ricorrente di non aver adito il giudice dell'esecuzione, individuato ex art. 665, co. 1, non essendo sua intenzione proporre incidente di esecuzione per far dichiarare la non esecutività del decreto penale, bensì il giudice che sarebbe competente sull'apposizione ex art. 175, co. 4, in quanto intendeva semplicemente esser restituito nel termine per proporre opposizione secondo gli artt. 557, co. 4, 462 e 175, comma 2, ed il deposito era avvenuto presso la cancelleria del g.i.p. unicamente perché è quello il luogo in cui va presentata l'opposizione. A suo avviso il g.i.p. sarebbe funzionalmente incompetente, siccome giudice dell'esecuzione e non anche giudice che sarebbe competente sull'opposizione. Anche a voler ammettere una competenza a pronunciarsi del g.i.p. inteso come ufficio, in ogni caso non avrebbe dovuto pronunciarsi lo stesso g.i.p. persona fisica che aveva emesso il decreto, ricorrendo la stessa ratio dell'incompatibilità prevista dall'art. 34, comma 2, c.p.p., come integrato da Corte Costituzionale 502-91, dovendo ritenersi rientrare nel genus impugnazioni la richiesta di restituzione in termini.
Con il secondo motivo lamenta l'illogicità della motivazione, in quanto, mentre il primo comma dell'art. 175 richiede il caso fortuito o la forza maggiore, per la rimessione nei termini di cui al secondo comma è sufficiente che l'ignoranza della sentenza o del decreto penale avverso cui non si è proposta tempestiva impugnazione sia incolpevole, di tal che diversi sono i canoni valutativi, ma di ciò nel provvedimento impugnato non si sarebbe tenuto conto.
Il ricorrente lamenta infine che il giudice non ha tenuto conto di tutte le ulteriori argomentazioni a difesa sottopostegli. DIRITTO
Il ricorso è infondato e va rigettato.
Quanto alla pretesa incompetenza funzionale del g.i.p., va detto che allorquando c'è richiesta di restituzione nel termine sull'opposizione sono in astratto competenti alternativamente il g.i.p. e il giudice del dibattimento, in quanto non è dato sapere di quale opzione si avvalga, ove rimesso in termini, l'imputato, ne' avrebbe rilevanza giuridica una mera dichiarazione di intenti con la quale il richiedente indichi se intende chiedere un rito alternativo o il dibattimento, che non lo vincolerebbe una volta rimesso in termini, ma gli consentirebbe soltanto di scegliere il giudice che decide sull'istanza di restituzione. Non si può pertanto condividere l'opinione di chi ritiene che se con la richiesta di restituzione in termine per proporre opposizione avverso decreto penale è espressamente domandata l'oblazione, competente a decidere sulla rimessione in termini è il g.i.p. (Cass. Pen. Sez. IV, 28.8.1992, n. 578, Trimarco). Senonché una competenza alternativa non pare una soluzione condivisibile, ed una soluzione unitaria può esser data solo valorizzando l'attività che immediatamente compete al g.i.p. rispetto a quella eventuale e successiva del giudice del dibattimento.
In tal senso si è espressa Cassazione penale, sez. I, 22 novembre 1996, n. 6118, Ginobi, che ha il pregio di offrire una soluzione unitaria. La Corte ha infatti rilevato che in tema di opposizione al decreto penale di condanna, in base al combinato disposto degli art. 462 e 175 comma 4 c.p.p., il vigente codice di rito stabilisce una duplice competenza:
1. del giudice per le indagini preliminari, che ha il compito di verificare, attraverso una delibazione propedeutica, l'ammissibilità dell'azione intrapresa dall'opponente ed assumere le decisioni conseguenti (ovvero emissione del decreto di giudizio immediato (461-3) o di citazione a giudizio (557), fissazione del giudizio abbreviato, dell'udienza camerale per il patteggiamento, valutazione della domanda di oblazione);
2. del giudice del dibattimento, che si pronuncia sul merito. La fase del giudizio postula quindi il superamento della trafila procedurale che la precede, la cui gestione è affidata dal legislatore - ex art.461 c.p.p., coerentemente con la finalità deflattiva di evitare per quanto possibile che si pervenga al dibattimento - al giudice che ha emesso il decreto penale di condanna, vale a dire al giudice per le indagini preliminari: ne consegue che spetta a quest'ultimo la competenza a decidere sulla eventuale richiesta di restituzione nel termine per proporre opposizione al decreto penale di condanna. Nè si può ritenere la competenza del giudice del dibattimento sul presupposta che lo sviluppo normale dell'opposizione al decreto penale sarebbe il dibattimento, in mancanza di un'espressa opzione di segno diverso, non essendovi alcuna soluzione privilegiata in favore del dibattimento, ed essendovi anzi un'opposta tendenza che incoraggia riti deflattivi. Nè si può pertanto condividere l'orientamento (Cassazione penale, sez. III,10 giugno 1999, n. 2185, Barbieri) secondo cui la competenza a decidere sull'istanza di restituzione in termine per proporre opposizione a decreto penale di condanna emesso dal g.i.p. spetta al giudice del dibattimento, in quanto il fatto che eccezionalmente il giudice che ha emesso il decreto passa dichiarare l'inammissibilità dell'opposizione per mancanza dei requisiti formali di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 461, non significa che egli abbia competenza a decidere anche il merito dell'opposizione e come tale abbia anche il potere di decidere sulla richiesta di remissione in termine per l'opposizione: tale decisione infatti non dà rilievo agli sbocchi dell'opposizione diversi dal dibattimento.
Quanto alla pretesa riconducibilità della rimessione in termini all'istituto dell'impugnazione, per ricavarne argomenti a favore di una pretesa incompatibilità, l'affermazione del ricorrente è totalmente destituita di fondamento: diversamente opinando, e considerando impugnazione un atto che mira ad essere abilitato ad impugnare, si perverrebbe all'assurda conseguenza che avverso lo stesso atto sia consentita una pluralità di impugnazioni: vero è invece che la richiesta ex art. 175 c.p.p. si pone come mera istanza, strumentale al compimento di un atto, che può anche essere un'impugnazione, come nel caso del secondo comma. In ogni caso comunque l'istituto dell'incompatibilità opera quando lo stesso giudice persona fisica venga a dover esprimersi sul merito di un processo una seconda volta, non anche quando debba prendere provvedimenti di natura processuale.
Il secondo motivo di doglianza è meramente apparente, non indicando il ricorrente in cosa consista il difetto o l'illogicità della motivazione. Vero è che in tema di restituzione in termini l'art.175 comma 2 c.p.p. accorda all'imputato, ai fini dell'impugnazione di pronunce di condanna, un trattamento più favorevole rispetto a quello previsto, in via generale, per le altre parti processuali, dal precedente comma 1 stesso, articolo, ponendo come necessaria condizione solo quella che la mancata conoscenza del provvedimento impugnabile non sia riconducibile a fatto o colpa dello stesso imputato (senza richiedere anche il caso fortuito o la forza maggiore), ma il giudice a quo, pur prendendo le mosse dal primo comma dell'art. 175 c.p.p., motiva esaurientemente sull'esistenza della colpa facendo netto riferimento alla disposizione del secondo comma.
Ad ogni buon fine si deve ricordare come - in un caso speculare - Cassazione penale, sez. V, 20 novembre 1995, n. 2693, TI si sia espressa: In tema di restituzione in termine, a fronte di una presunzione ex lege di conoscenza, derivante dal rispetto delle norme di rito stabilite per la notificazione, è l'interessato che deve provare i fatti e le circostanze poste a base della relativa istanza.
Trattasi di fattispecie nella quale il ricorrente assumeva di non aver conosciuto in tempo utile per l'opposizione il decreto penale di condanna, poiché la madre aveva riposto nel "mucchio di posta e pubblicità" l'avviso di deposito presso l'ufficio postale del plico raccomandato.
Quanto infine alla doglianza secondo cui il giudice del merito non avrebbe preso in considerazione "ulteriori argomenti di difesa" deve ritenersi che il ricorrente si riferisca alle enunciazioni di aver proposto opposizione avverso il decreto del Prefetto di Torino che gli aveva inflitto la sospensione cautelare della patente di guida, di essersi atteso una diversa forma di notifica, dato che diversa era stata la notifica alla madre proprietaria del veicolo, ed alla mera affermazione che, pur conservando il domicilio anagrafico presso la madre, lo stesso abita altrove: non v'è chi non veda come non vi fosse spazio o ragione di motivare su affermazioni del tutto inconferenti e non collegate al thema decidendum.
Il ricorso va dunque rigettato con condanna dello ZA alle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, il 6 novembre 2002.
DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 22 GENNAIO 2003 .