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Sentenza 20 febbraio 2023
Sentenza 20 febbraio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 20/02/2023, n. 7034 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7034 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da AZ AN, nato ad [...] 1'11.11.1971 avverso la sentenza in data 11.11.2021 della Corte di Appello di Ancona visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Donatella Galterio;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Fulvio Baldi, che ha concluso per l'annullamento con rinvio;
udito il difensore, avv. Riccardo Leonardi, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso RITENUTO IN FATTO 1.Con sentenza in data 11.11.2021 la Corte di Appello di Ancona ha integralmente confermato la pronuncia resa all'esito del primo grado di giudizio che ha condannato AN MA alla pena di un anno ed otto mesi di reclusione ritenendolo responsabile dei reati di cui agli artt. 4 e 5 d. Igs. 74/2000 avvinti dal vincolo della continuazione per aver omesso di indicare nel Modello Unico degli anni 2010 e 2011 elementi attivi, costituiti da erogazioni a fondo perduto effettuate in suo favore dalla società Conea s.r.l. di cui era il legale rappresentante, nonché omesso di presentare le dichiarazioni dei redditi ed IVA Penale Sent. Sez. 3 Num. 7034 Anno 2023 Presidente: DI NICOLA VITO Relatore: GALTERIO DONATELLA Data Udienza: 30/09/2022 relative all'anno di imposta 2012 a fronte di redditi superiori al valore di soglia. Ai fini di una più chiara comprensione della questione va precisato che il presente procedimento scaturisce da una verifica fiscale che aveva evidenziato un ingente quantitativo di danaro fuoriuscito in assenza di causale dalle casse della Conea s.r.I., società nella quale si erano avvicendati quali amministratori vari componenti della famiglia MA e dichiarata fallita nel 2014, in favore dei medesimi, a seguito del quale era stato avviato anche un parallelo procedimento nei confronti di AN MA e del padre, imputati di bancarotta fraudolenta e bancarotta semplice per distrazione delle suddette somme e per omessa tenuta delle scritture contabili obbligatorie. 2. Avverso il suddetto provvedimento l'imputato ha proposto, per il tramite del proprio difensore, ricorso per cassazione articolando sei motivi di seguito riprodotti nei limiti di cui all'art. 173 disp.att. cod.proc.pen.. 2.1. Con il primo motivo deduce, in relazione al vizio di cui all'art. 606 lett. d), di aver richiesto la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale con l'acquisizione della sentenza di assoluzione dal reato di bancarotta fraudolenta fondato sulla distrazione dei fondi dalla Conea s.r.l. per insussistenza del fatto, richiesta sulla quale la Corte di appello, nonostante la mancanza di opposizione del PG, si era riservata di decidere insieme al merito e che solo con la pronuncia impugnata aveva dichiarato irrilevante il documento suddetto. Lamenta, pertanto, l'omessa adozione di ogni decisione al riguardo all'interno del contraddittorio processuale il quale impone, alla stregua di quanto previsto dagli artt. 603 secondo comma, 495 e 190 cod. proc. pen., l'adozione senza ritardo del provvedimento di ammissione di prove nuove o sopravvenute, la mancanza del quale determina una lesione del diritto di difesa in ragione dell'incertezza sul materiale probatorio oggetto di discussione fra le parti 2.2. Con il secondo motivo contesta, in relazione al vizio motivazionale, la dichiarata irrilevanza della suddetta sentenza assolutoria, sopravvenuta rispetto al giudizio di primo grado in quanto pronunciata pochi giorni prima la richiesta di rinnovazione dibattimentale, evidenziandone invece la decisività posto che la assoluzione dell'imputato rispetto alle condotte distrattive del patrimonio della società contestategli influisce sul giudizio di colpevolezza reso nel presente procedimento in cui le stesse somme, ancorchè contabilizzate come prestito nei bilanci della società, erano state ritenute reddito della Conea, asseritamente non dichiarato al Fisco. Sostiene la piena sovrapponibilità delle due condotte, nel procedimento per bancarotta venendo contestata la fuoriuscita delle somme dalle casse della Conea s.r.l. a danno di creditori della società e nel presente procedimento la mancata dichiarazione delle stesse all'Erario. Rileva in ogni caso come tali somme fossero state dallo stesso imputato utilizzate per sopperire ad esigenze finanziarie legate ad altre società del gruppo, ovverosia per il pagamento 2 in nero dei lavoratori dipendenti, destinazione questa che non ne consentiva la riconducibilità al reddito della società 2.3. Con il terzo motivo deduce, in relazione al vizio di violazione di legge riferito all'art. 220 cod. proc. pen. e al vizio motivazionale, l'inutilizzabilità del PVC (processo verbale di constatazione) redatto nel corso degli accertamenti fiscali nei confronti della Conea s.r.I., durante i quali erano emersi indizi di reità a carico delle persone fisiche avvicendatesi nell'amministrazione della stessa società, senza che fossero state adottate le necessarie garanzie difensive a presidio delle persone sottoposte ad indagini. Contesta la motivazione resa dalla Corte di appello secondo la quale si trattava di accertamenti relativi alla società riferibili al solo Sergio MA che ne era all'epoca il legale rappresentante, e dunque estranei a quelli che avevano dato origine al presente procedimento, rilevando come invece i PVC concernessero le annualità comprese tra il 2009 e il 2012, comprensive dunque del periodo in cui l'odierno ricorrente aveva ricoperto la carica di amministratore della società. Rileva peraltro l'intrinseca contraddizione dell'analisi compiuta dalla sentenza impugnata che per un verso afferma che un ingente quantitativo di danaro era confluito nel periodo 2009/2012 dalla Conea sui conti del prevenuto o di società dallo stesso amministrate e dall'altro sostiene che egli fosse stato amministratore della Conea dall'11.8.2008 al 14.7.2011, così smentendo l'asserita estraneità di costui alle verifiche ispettive. 2.4. Con il quarto motivo lamenta, in relazione al vizio di violazione di legge riferito all'art. 4 d. Igs. 74/2000 e al vizio di manifesta illogicità motivazionale, la mancanza di prova dell'elemento oggettivo del reato in assenza di presentazione delle dichiarazioni dei redditi riferite agli anni 2010 e 2011 da parte dell'imputato, fondandosi l'affermazione di responsabilità sulle sole deduzioni degli agenti della Guardia di Finanza e sulla deposizione del teste FO che aveva svolto le indagini e, dunque, su mere presunzioni di natura tributaria in assenza di alcun concreto riscontro. Rileva che, perfezionandosi il reato di dichiarazione infedele con la presentazione all'amministrazione finanziaria della dichiarazione di imposta mendace, la mancata presentazione delle dichiarazioni dei redditi e sul valore aggiunto riferite al medesimo anno di imposta non consentiva alla radice di ritenere sussistente la fattispecie delittuosa in contestazione. Lamenta in ogni caso che non potesse ritenersi non provata ad opera della difesa l'utilizzazione del danaro fuoriuscito dalle casse della società Conea per il soddisfacimento di debiti o per la realizzazione di operazioni extracontabili riferibili ad altre società facenti capo alla famiglia MA posto che la medesima tesi difensiva, documentata dagli estratti dei conti correnti prodotti in cui alle somme in entrata provenienti dalla Conea facevano riscontro altrettante uscite destinate alle altre società del gruppo al fine di regolarizzarne gli scoperti per evitare ripercussioni negative legate al credito bancario, era stata invece accolta dal Tribunale di Ancona nel 3 procedimento per bancarotta fraudolenta determinando l'assoluzione dell'imputato. 2.5. Con il quinto motivo deduce, in relazione al vizio di violazione di legge riferito agli artt. 157 cod. pen. e 83 d.l. 18/2020, l'intervenuta prescrizione del reato di dichiarazione infedele, contestando i calcoli effettuati al riguardo dalla Corte di appello che aveva computato ai fini della sospensione il periodo di 64 giorni compreso tra il 9.3.2020 e 1'11.5.2020 senza che ne ricorressero i presupposti. Sostiene che nella fattispecie durante il periodo emergenziale non fosse pendente alcun termine processuale atteso che i termini per proporre impugnazione avverso la sentenza di primo grado erano spirati il 3.6.2019 e che l'udienza innanzi alla Corte di appello era stata fissata il 22.3.2021. Conseguentemente la prescrizione si era già maturata, secondo la difesa, alla data del 14.10.2021, ovverosia prima dell'emissione della sentenza impugnata. 2.6. Con il sesto motivo contesta, in relazione al vizio di violazione di legge riferito all'art. 5 d. Igs. 74/2000 la sussistenza degli elementi costituitivi del reato di cui al capo C) (omessa presentazione della dichiarazione dei redditi riferita all'anno di imposta 2012) non potendosi ritenere, in assenza degli estratti conto sia della società che dell'imputato, che i redditi da costui percepiti e non dichiarati corrispondessero alle somme elargite all'imputato dalla Conea s.r.l.. Rileva come l'affermazione di responsabilità si fondi sulla sola presunzione tributaria in forza della quale tutti gli accrediti registrati sul conto corrente si considerano ricavi, inidonea ad assurgere a rango di prova posto che spetta comunque al giudice penale la determinazione dell'imposta evasa procedendo di ufficio ai relativi accertamenti e contesta pertanto che il solo richiamo da parte della Corte di appello alle valutazioni contenute nei PVC potesse assumere efficacia probatoria. 3. Le parti hanno concluso nella pubblica udienza del 6.7.2022, la cui camera di consiglio è stata posticipata al 30.9.2022 per intervenuto ed assoluto impedimento di uno dei componenti del Collegio. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il primo motivo deve ritenersi manifestamente infondato. Deve invero osservarsi che alla richiesta di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale per l'acquisizione della documentazione prodotta in sede di discussione dalla difesa, costituita dal dispositivo della sentenza n.1612/2021 di assoluzione pronunciata dal Tribunale di Ancona nei confronti dell'imputato in relazione al reato di bancarotta fraudolenta per distrazione ai danni della Conea s.r.I., dichiarata fallita nel 2014, la Corte territoriale non ha espressamente 4 9 emesso un provvedimento di rigetto in tal senso, ma ne ha sottolineato in sentenza l'irrilevanza e la non decisività. Conclusione questa che non risulta suscettibile di alcuna censura essendosi i giudici di secondo grado attenuti alla giurisprudenza di questa Corte secondo la quale, nel giudizio di appello, l'acquisizione di una prova documentale, in quanto prova precostituita, non comporta la necessità che sia emanata una formale ordinanza di rinnovazione dell'istruzione, ma presuppone che la prova richiesta sia rilevante e decisiva rispetto al quadro probatorio esistente (Sez. 3, Sentenza n. 37879 del 23/06/2015, Pisaniello, Rv. 265022; Sez. 5, n. 36422 del 17/05/2011, Bellone ed altri, Rv. 250933). A ciò si aggiunge il rilievo, del pari dirimente, secondo il quale la richiesta di rinnovazione del dibattimento deve essere avanzata, come esige l'art. 603 primo comma cod. proc. pen., esclusivamente con i motivi di appello o con quelli presentati a norma dell'art. 585, comma 4, cod. proc. pen., non essendo sufficiente un'istanza formulata, così come è avvenuto nel caso di specie, in udienza, con la conseguenza che, nel caso di rigetto, il giudice d'appello non è tenuto ad una specifica motivazione sulla non decisività degli incombenti proposti (Sez. 3, Sentenza n. 48270 del 07/06/2018, Rv. 274699; Sez. 3, Sentenza n. 34949 del 03/11/2020, Rv. 280504). 2. Del resto, correttamente è stata ritenuta, passando alla disamina del secondo motivo, l'assenza di pregiudizialità della pronuncia assolutoria resa nei confronti dell'imputato nella qualità di amministratore della Conea s.r.l. in relazione al reato di bancarotta fraudolenta, peraltro neppure assistita dall'autorità del giudicato, rispetto alle condotte in contestazione nel presente procedimento, in quanto autonome e distinte dalla vicenda oggetto della sentenza resa dal Tribunale di Ancona in data 27.10.2021 nel corso di separato giudizio. Ed invero la mancanza di un danno ai creditori della società per effetto della distrazione di somme, fondata sulla mancanza di prova che gli importi prelevati fossero stati impiegati per finalità diverse da quelle perseguite dalla Conea s.r.I., non ha nulla a che vedere con l'obbligo gravante su AN MA di dichiarare in veste di persona fisica, quali elementi attivi, le somme pervenutegli, a titolo di erogazioni a fondo perduto, dalla società di cui era legale rappresentante il padre. Le allegazioni del ricorrente, secondo cui le somme pervenutegli avrebbero costituito null'altro che prestiti erogatigli dalla società affinchè provvedesse a sopperire ad esigenze finanziarie di altre società del gruppo, non valgono a superare l'autonomia delle due contestazioni, quella di bancarotta fraudolenta, oggetto di separato procedimento, e quella di omessa indicazione, contestatagli al capo b) del procedimento in esame, di elementi attivi nelle sue dichiarazioni dei redditi delle somme erogategli dalla società: quale che ne sia stato l'impiego, il prevenuto non ha mai dimostrato, né ancor prima dedotto, di aver, anche a voler superare la mancanza di delibere assembleari della Conea giustificative dei prestiti in suo 5 2 favore e la presenza sui suoi conti correnti personali di importi superiori agli importi contabilizzati come prestiti, mai restituito detti importi alla società erogante (cfr. pag. 8 della sentenza impugnata). Pertanto, anche a voler ritenere la destinazione di tali somme alle finalità indicate in ricorso, ovverosia al pagamento dei lavoratori dipendenti di altre società facenti capo al gruppo 04, familiare, e perciò escludendone la destinazioneVscopi diversi, le contestazioni difensive si svuotano di contenuto in mancanza di alcuna condotta volta a supportare la eccepita temporaneità del loro transito sui conti correnti dell'imputato, non potendosi prescindere dal rilevo che, ove si fosse trattato di danaro in prestito, ad esso avrebbe dovuto necessariamente far seguito la sua riconsegna al mutuante. In difetto di alcuna allegazione in tal senso correttamente le somme in questione sono state considerate "reddito" soggetto all'obbligo di dichiarazione fiscale, senza che alcuna rilevanza rivesta rispetto alla configurabilità del reato ex art. 4 d. Igs. 74/2000 la sentenza assolutoria dal reato di bancarotta fraudolenta. 3. Aspecifico in mancanza del necessario confronto argomentativo con i rilievi spesi dai giudici del gravame e, come tale inammissibile, deve ritenersi il terzo motivo. L'eccepita inutilizzabilità dei processi verbali di constatazione redatti nel corso della verifica fiscale nei confronti della Conea s.r.l. per essere, secondo la prospettazione difensiva che reitera con il presente ricorso le medesime doglianze sollevate con l'atto di appello, emersi in quella sede indizi di reità a carico dell'imputato, si dissolve a fronte del rilievo, rimasto incontestato, che AN MA avesse ricoperto la carica di legale rappresentante della società solo fino al 14.7.2011, data a decorrere dalla quale era subentrato nella medesima carica il padre. Non solo, quindi, i reati in contestazione risultano essersi perfezionati in epoca successiva alla cessazione della qualifica ricoperta dall'imputato (essendo stati commessi i delitti di cui al capo B, quanto all'anno di imposta 2010, in data 29.9.2010 e, quanto all'anno di imposta 2011, in data 30.9.2012 e quello di cui al capo C in data 30.9.2013), ma in ogni caso nessuna rilevanza possono rivestire gli indizi di reità eventualmente emersi nel corso delle verifiche eseguite dalla Guardia di Finanza nei confronti della società, e non già del MA quale persona fisica, veste nella quale risultano essergli state contestate le condotte delittuose sub judice. 4. Alla stessa sorte non si sottrae neppure il quarto motivo in ragione della sua manifesta infondatezza. Se è vero che il reato di cui all'art. 4 d. Igs. 74/2000 in tanto è configurabile in quanto sussistano le relative dichiarazioni di imposta in cui figurino, dal lato attivo o da quello passivo, gli elementi mendaci, vuoi perché falsamente attestati vuoi perché sottaciuti, risulta ciò nondimeno dalla stessa sentenza impugnata che 6 delle dichiarazioni in contestazione abbiano preso diretta visione gli agenti della Guardia di Finanza nel corso degli accertamenti eseguiti dapprima presso la società Conea e poi proseguiti nei confronti delle persone fisiche in relazione alle posizioni personali: l'agente Savino FO, come già rilevato dal primo giudice, ha riferito in veste di testimone di aver esaminato le dichiarazioni dei redditi di entrambe le annualità indicate dal capo B verificando la mancata indicazione delle somme accreditate sul suo conto corrente dalla società. In difetto di alcuna eccezione in punto di travisamento della prova ritualmente acquisita e considerato altresì che è stata la stessa difesa ad aver prodotto il Modello Unico persone fisiche relativo all'anno di imposta 2010, l'accertamento compiuto dai giudici di merito in ordine al perfezionamento del reato non può ritenersi passibile di alcuna censura. 5. Alle medesime conclusioni deve pervenirsi anche per il sesto motivo, relativo al reato di omessa presentazione delle dichiarazioni di imposta riferita all'anno 2012. Sostiene il ricorrente che manchino con riferimento a detto reato gli estratti conto sia della Conea che propri, carenza questa che impedirebbe la quantificazione del reddito imponibile: risulta tuttavia dalla sentenza impugnata che gli accrediti effettuati sul Conto del MA dalla Conea figurino dal PVC redatto nel corso della verifica amministrativa, mentre per quanto riguarda il proprio conto corrente è stato lo stesso imputato a produrlo, senza che dalla disamina della suddetta documentazione bancaria siano emersi, stando quanto dichiarato dal teste Foscali, a fronte dei bonifici eseguiti dalla Conea s.r.I., versamenti di pari importo sui conti delle altre società del gruppo, ad eccezione di importi minimi, verosimilmente destinati al pagamento in nero dei lavoratori, rispetto ai quali non vi era peraltro alcun collegamento temporale con i bonifici. La ricostruzione della condotta omissiva non è il frutto dell'applicazione sic et simpliciter delle presunzioni tributarie, come sostiene inopinatamente la difesa, derivando per contro le raggiunte conclusioni in ordine all'affermazione di responsabilità dall'istruttoria svoltasi nel presente processo, in cui al valore indiziario derivante dalla verifica fiscale si accompagna la mancata dimostrazione, gravante necessariamente sull'imputato, che le somme erogategli dalla Conea siano state utilizzate per ripianare debiti di altre società del gruppo, né, a monte, che avessero una qualche giustificazione contabile in uscita. Correttamente sono state pertanto considerate redditi percepiti e non dichiarati. 6. Fondata deve ritenersi, invece, la prescrizione relativa al reato di dichiarazione infedele per l'anno di imposta 2010. Considerato infatti il dies a quo (29.9.2011) ed applicato il termine di sei anni previsto dall'art. 157 cod. pen., maggiorato di un terzo secondo quanto previsto dall'art. 17 comma 1-bis d. Igs. 74/2000 (entrato in vigore a decorrere dal 7 > 17.9.2011 e dunque in epoca antecedente al tempus commissi delicti), considerato altresì l'aumento di un quarto previsto dall'art. 161 cod. pen., nonché la sospensione di 15 giorni conseguente al rinvio di udienza dal 21.6 al 6.7.2021 per impedimento del difensore, il termine di prescrizione risulta essere spirato in data 14.10.2021 e dunque antecedentemente alla pronuncia impugnata, resa in data 11.11.2021. Contrariamente a quanto affermato dai giudici di appello, non può ritenersi applicabile al procedimento in esame il periodo di sospensione del decorso dei termini processuali introdotto in conseguenza dell'emergenza della pandemia Covid-19 dal d.l. 17.3.2020 n.18, convertito con modificazioni nella L. 24.4.2020 n.27, previsto per i soli procedimenti in cui sia stata fissata udienza nel periodo compreso tra il 9 marzo e 1'11.5.2020 nonché a quelli per i quali fosse prevista la decorrenza, nel predetto periodo, di un termine processuale e che perciò abbiano subito un'effettiva stasi a causa delle misure adottate per fronteggiare la pandemia, evenienze queste non verificatesi nel caso di specie (Sez. U - , Sentenza n. 5292 del 26/11/2020, Sanna, Rv. 280432 - 02, che ha in motivazione espressamente escluso che la sospensione della prescrizione possa operare in maniera generalizzata, per tutti i procedimenti pendenti). Si impone conseguentemente, in difetto delle condizioni per l'adozione di una formula assolutoria nel merito, l'annullamento senza rinvio della decisione in esame limitatamente al reato di cui al capo B) riferito all'anno di imposta 2010 in quanto estinto per prescrizione. Ciò nondimeno, muovendo dal principio secondo il quale la sentenza di condanna che riguardi più reati ascritti allo stesso imputato, è idealmente scindibile, in ragione di ogni capo di imputazione, in altrettante autonome statuizioni di condanna, con la conseguenza che, sebbene i diversi capi siano contenuti in un unico documento-sentenza, ognuno di essi, riferendosi il capo a «ciascuna decisione emessa relativamente ad uno dei reati attribuiti all'imputato», conserva la propria individualità ad ogni effetto giuridico (Sez. U, n. 6903 del 27/05/2016 - dep. 14/02/2017, Aiello e altro, Rv. 26896501), deve essere dichiarata, alla luce dei sovra esposti rilievi, l'inammissibilità delle doglianze riferite agli altri reati in contestazione, senza che pertanto possa, per essi, essere rilevata la prescrizione maturata successivamente alla pronuncia impugnata. Conseguentemente, nell'esercizio dei poteri conferiti a questa Corte dall'art. 620 lett. I) cod. proc. pen., deve essere rideterminata la pena inflitta all'imputato sottraendo al calcolo effettuato dai giudici di merito l'aumento applicato ai fini della continuazione, pari ad un mese, in relazione al reato dichiarato estinto per prescrizione e riducendosi, per l'effetto, la pena complessiva inflitta all'imputato ad un anno e sette mesi di reclusione. Segue a tale esito altresì la revoca della confisca per gli importi corrispondenti al profitto del reato dichiarato estinto per prescrizione 8
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata con riferimento al reato di cui al capo B) limitatamente all'annualità 2010 perché il reato è estinto per prescrizione ed elimina la relativa pena di mesi uno di reclusione. Revoca la confisca con riferimento al predetto reato limitatamente all'annualità 2010. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso Così deciso all'udienza pubblica del 6.7.2022 e in camera di consiglio il
udita la relazione svolta dal consigliere Donatella Galterio;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Fulvio Baldi, che ha concluso per l'annullamento con rinvio;
udito il difensore, avv. Riccardo Leonardi, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso RITENUTO IN FATTO 1.Con sentenza in data 11.11.2021 la Corte di Appello di Ancona ha integralmente confermato la pronuncia resa all'esito del primo grado di giudizio che ha condannato AN MA alla pena di un anno ed otto mesi di reclusione ritenendolo responsabile dei reati di cui agli artt. 4 e 5 d. Igs. 74/2000 avvinti dal vincolo della continuazione per aver omesso di indicare nel Modello Unico degli anni 2010 e 2011 elementi attivi, costituiti da erogazioni a fondo perduto effettuate in suo favore dalla società Conea s.r.l. di cui era il legale rappresentante, nonché omesso di presentare le dichiarazioni dei redditi ed IVA Penale Sent. Sez. 3 Num. 7034 Anno 2023 Presidente: DI NICOLA VITO Relatore: GALTERIO DONATELLA Data Udienza: 30/09/2022 relative all'anno di imposta 2012 a fronte di redditi superiori al valore di soglia. Ai fini di una più chiara comprensione della questione va precisato che il presente procedimento scaturisce da una verifica fiscale che aveva evidenziato un ingente quantitativo di danaro fuoriuscito in assenza di causale dalle casse della Conea s.r.I., società nella quale si erano avvicendati quali amministratori vari componenti della famiglia MA e dichiarata fallita nel 2014, in favore dei medesimi, a seguito del quale era stato avviato anche un parallelo procedimento nei confronti di AN MA e del padre, imputati di bancarotta fraudolenta e bancarotta semplice per distrazione delle suddette somme e per omessa tenuta delle scritture contabili obbligatorie. 2. Avverso il suddetto provvedimento l'imputato ha proposto, per il tramite del proprio difensore, ricorso per cassazione articolando sei motivi di seguito riprodotti nei limiti di cui all'art. 173 disp.att. cod.proc.pen.. 2.1. Con il primo motivo deduce, in relazione al vizio di cui all'art. 606 lett. d), di aver richiesto la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale con l'acquisizione della sentenza di assoluzione dal reato di bancarotta fraudolenta fondato sulla distrazione dei fondi dalla Conea s.r.l. per insussistenza del fatto, richiesta sulla quale la Corte di appello, nonostante la mancanza di opposizione del PG, si era riservata di decidere insieme al merito e che solo con la pronuncia impugnata aveva dichiarato irrilevante il documento suddetto. Lamenta, pertanto, l'omessa adozione di ogni decisione al riguardo all'interno del contraddittorio processuale il quale impone, alla stregua di quanto previsto dagli artt. 603 secondo comma, 495 e 190 cod. proc. pen., l'adozione senza ritardo del provvedimento di ammissione di prove nuove o sopravvenute, la mancanza del quale determina una lesione del diritto di difesa in ragione dell'incertezza sul materiale probatorio oggetto di discussione fra le parti 2.2. Con il secondo motivo contesta, in relazione al vizio motivazionale, la dichiarata irrilevanza della suddetta sentenza assolutoria, sopravvenuta rispetto al giudizio di primo grado in quanto pronunciata pochi giorni prima la richiesta di rinnovazione dibattimentale, evidenziandone invece la decisività posto che la assoluzione dell'imputato rispetto alle condotte distrattive del patrimonio della società contestategli influisce sul giudizio di colpevolezza reso nel presente procedimento in cui le stesse somme, ancorchè contabilizzate come prestito nei bilanci della società, erano state ritenute reddito della Conea, asseritamente non dichiarato al Fisco. Sostiene la piena sovrapponibilità delle due condotte, nel procedimento per bancarotta venendo contestata la fuoriuscita delle somme dalle casse della Conea s.r.l. a danno di creditori della società e nel presente procedimento la mancata dichiarazione delle stesse all'Erario. Rileva in ogni caso come tali somme fossero state dallo stesso imputato utilizzate per sopperire ad esigenze finanziarie legate ad altre società del gruppo, ovverosia per il pagamento 2 in nero dei lavoratori dipendenti, destinazione questa che non ne consentiva la riconducibilità al reddito della società 2.3. Con il terzo motivo deduce, in relazione al vizio di violazione di legge riferito all'art. 220 cod. proc. pen. e al vizio motivazionale, l'inutilizzabilità del PVC (processo verbale di constatazione) redatto nel corso degli accertamenti fiscali nei confronti della Conea s.r.I., durante i quali erano emersi indizi di reità a carico delle persone fisiche avvicendatesi nell'amministrazione della stessa società, senza che fossero state adottate le necessarie garanzie difensive a presidio delle persone sottoposte ad indagini. Contesta la motivazione resa dalla Corte di appello secondo la quale si trattava di accertamenti relativi alla società riferibili al solo Sergio MA che ne era all'epoca il legale rappresentante, e dunque estranei a quelli che avevano dato origine al presente procedimento, rilevando come invece i PVC concernessero le annualità comprese tra il 2009 e il 2012, comprensive dunque del periodo in cui l'odierno ricorrente aveva ricoperto la carica di amministratore della società. Rileva peraltro l'intrinseca contraddizione dell'analisi compiuta dalla sentenza impugnata che per un verso afferma che un ingente quantitativo di danaro era confluito nel periodo 2009/2012 dalla Conea sui conti del prevenuto o di società dallo stesso amministrate e dall'altro sostiene che egli fosse stato amministratore della Conea dall'11.8.2008 al 14.7.2011, così smentendo l'asserita estraneità di costui alle verifiche ispettive. 2.4. Con il quarto motivo lamenta, in relazione al vizio di violazione di legge riferito all'art. 4 d. Igs. 74/2000 e al vizio di manifesta illogicità motivazionale, la mancanza di prova dell'elemento oggettivo del reato in assenza di presentazione delle dichiarazioni dei redditi riferite agli anni 2010 e 2011 da parte dell'imputato, fondandosi l'affermazione di responsabilità sulle sole deduzioni degli agenti della Guardia di Finanza e sulla deposizione del teste FO che aveva svolto le indagini e, dunque, su mere presunzioni di natura tributaria in assenza di alcun concreto riscontro. Rileva che, perfezionandosi il reato di dichiarazione infedele con la presentazione all'amministrazione finanziaria della dichiarazione di imposta mendace, la mancata presentazione delle dichiarazioni dei redditi e sul valore aggiunto riferite al medesimo anno di imposta non consentiva alla radice di ritenere sussistente la fattispecie delittuosa in contestazione. Lamenta in ogni caso che non potesse ritenersi non provata ad opera della difesa l'utilizzazione del danaro fuoriuscito dalle casse della società Conea per il soddisfacimento di debiti o per la realizzazione di operazioni extracontabili riferibili ad altre società facenti capo alla famiglia MA posto che la medesima tesi difensiva, documentata dagli estratti dei conti correnti prodotti in cui alle somme in entrata provenienti dalla Conea facevano riscontro altrettante uscite destinate alle altre società del gruppo al fine di regolarizzarne gli scoperti per evitare ripercussioni negative legate al credito bancario, era stata invece accolta dal Tribunale di Ancona nel 3 procedimento per bancarotta fraudolenta determinando l'assoluzione dell'imputato. 2.5. Con il quinto motivo deduce, in relazione al vizio di violazione di legge riferito agli artt. 157 cod. pen. e 83 d.l. 18/2020, l'intervenuta prescrizione del reato di dichiarazione infedele, contestando i calcoli effettuati al riguardo dalla Corte di appello che aveva computato ai fini della sospensione il periodo di 64 giorni compreso tra il 9.3.2020 e 1'11.5.2020 senza che ne ricorressero i presupposti. Sostiene che nella fattispecie durante il periodo emergenziale non fosse pendente alcun termine processuale atteso che i termini per proporre impugnazione avverso la sentenza di primo grado erano spirati il 3.6.2019 e che l'udienza innanzi alla Corte di appello era stata fissata il 22.3.2021. Conseguentemente la prescrizione si era già maturata, secondo la difesa, alla data del 14.10.2021, ovverosia prima dell'emissione della sentenza impugnata. 2.6. Con il sesto motivo contesta, in relazione al vizio di violazione di legge riferito all'art. 5 d. Igs. 74/2000 la sussistenza degli elementi costituitivi del reato di cui al capo C) (omessa presentazione della dichiarazione dei redditi riferita all'anno di imposta 2012) non potendosi ritenere, in assenza degli estratti conto sia della società che dell'imputato, che i redditi da costui percepiti e non dichiarati corrispondessero alle somme elargite all'imputato dalla Conea s.r.l.. Rileva come l'affermazione di responsabilità si fondi sulla sola presunzione tributaria in forza della quale tutti gli accrediti registrati sul conto corrente si considerano ricavi, inidonea ad assurgere a rango di prova posto che spetta comunque al giudice penale la determinazione dell'imposta evasa procedendo di ufficio ai relativi accertamenti e contesta pertanto che il solo richiamo da parte della Corte di appello alle valutazioni contenute nei PVC potesse assumere efficacia probatoria. 3. Le parti hanno concluso nella pubblica udienza del 6.7.2022, la cui camera di consiglio è stata posticipata al 30.9.2022 per intervenuto ed assoluto impedimento di uno dei componenti del Collegio. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il primo motivo deve ritenersi manifestamente infondato. Deve invero osservarsi che alla richiesta di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale per l'acquisizione della documentazione prodotta in sede di discussione dalla difesa, costituita dal dispositivo della sentenza n.1612/2021 di assoluzione pronunciata dal Tribunale di Ancona nei confronti dell'imputato in relazione al reato di bancarotta fraudolenta per distrazione ai danni della Conea s.r.I., dichiarata fallita nel 2014, la Corte territoriale non ha espressamente 4 9 emesso un provvedimento di rigetto in tal senso, ma ne ha sottolineato in sentenza l'irrilevanza e la non decisività. Conclusione questa che non risulta suscettibile di alcuna censura essendosi i giudici di secondo grado attenuti alla giurisprudenza di questa Corte secondo la quale, nel giudizio di appello, l'acquisizione di una prova documentale, in quanto prova precostituita, non comporta la necessità che sia emanata una formale ordinanza di rinnovazione dell'istruzione, ma presuppone che la prova richiesta sia rilevante e decisiva rispetto al quadro probatorio esistente (Sez. 3, Sentenza n. 37879 del 23/06/2015, Pisaniello, Rv. 265022; Sez. 5, n. 36422 del 17/05/2011, Bellone ed altri, Rv. 250933). A ciò si aggiunge il rilievo, del pari dirimente, secondo il quale la richiesta di rinnovazione del dibattimento deve essere avanzata, come esige l'art. 603 primo comma cod. proc. pen., esclusivamente con i motivi di appello o con quelli presentati a norma dell'art. 585, comma 4, cod. proc. pen., non essendo sufficiente un'istanza formulata, così come è avvenuto nel caso di specie, in udienza, con la conseguenza che, nel caso di rigetto, il giudice d'appello non è tenuto ad una specifica motivazione sulla non decisività degli incombenti proposti (Sez. 3, Sentenza n. 48270 del 07/06/2018, Rv. 274699; Sez. 3, Sentenza n. 34949 del 03/11/2020, Rv. 280504). 2. Del resto, correttamente è stata ritenuta, passando alla disamina del secondo motivo, l'assenza di pregiudizialità della pronuncia assolutoria resa nei confronti dell'imputato nella qualità di amministratore della Conea s.r.l. in relazione al reato di bancarotta fraudolenta, peraltro neppure assistita dall'autorità del giudicato, rispetto alle condotte in contestazione nel presente procedimento, in quanto autonome e distinte dalla vicenda oggetto della sentenza resa dal Tribunale di Ancona in data 27.10.2021 nel corso di separato giudizio. Ed invero la mancanza di un danno ai creditori della società per effetto della distrazione di somme, fondata sulla mancanza di prova che gli importi prelevati fossero stati impiegati per finalità diverse da quelle perseguite dalla Conea s.r.I., non ha nulla a che vedere con l'obbligo gravante su AN MA di dichiarare in veste di persona fisica, quali elementi attivi, le somme pervenutegli, a titolo di erogazioni a fondo perduto, dalla società di cui era legale rappresentante il padre. Le allegazioni del ricorrente, secondo cui le somme pervenutegli avrebbero costituito null'altro che prestiti erogatigli dalla società affinchè provvedesse a sopperire ad esigenze finanziarie di altre società del gruppo, non valgono a superare l'autonomia delle due contestazioni, quella di bancarotta fraudolenta, oggetto di separato procedimento, e quella di omessa indicazione, contestatagli al capo b) del procedimento in esame, di elementi attivi nelle sue dichiarazioni dei redditi delle somme erogategli dalla società: quale che ne sia stato l'impiego, il prevenuto non ha mai dimostrato, né ancor prima dedotto, di aver, anche a voler superare la mancanza di delibere assembleari della Conea giustificative dei prestiti in suo 5 2 favore e la presenza sui suoi conti correnti personali di importi superiori agli importi contabilizzati come prestiti, mai restituito detti importi alla società erogante (cfr. pag. 8 della sentenza impugnata). Pertanto, anche a voler ritenere la destinazione di tali somme alle finalità indicate in ricorso, ovverosia al pagamento dei lavoratori dipendenti di altre società facenti capo al gruppo 04, familiare, e perciò escludendone la destinazioneVscopi diversi, le contestazioni difensive si svuotano di contenuto in mancanza di alcuna condotta volta a supportare la eccepita temporaneità del loro transito sui conti correnti dell'imputato, non potendosi prescindere dal rilevo che, ove si fosse trattato di danaro in prestito, ad esso avrebbe dovuto necessariamente far seguito la sua riconsegna al mutuante. In difetto di alcuna allegazione in tal senso correttamente le somme in questione sono state considerate "reddito" soggetto all'obbligo di dichiarazione fiscale, senza che alcuna rilevanza rivesta rispetto alla configurabilità del reato ex art. 4 d. Igs. 74/2000 la sentenza assolutoria dal reato di bancarotta fraudolenta. 3. Aspecifico in mancanza del necessario confronto argomentativo con i rilievi spesi dai giudici del gravame e, come tale inammissibile, deve ritenersi il terzo motivo. L'eccepita inutilizzabilità dei processi verbali di constatazione redatti nel corso della verifica fiscale nei confronti della Conea s.r.l. per essere, secondo la prospettazione difensiva che reitera con il presente ricorso le medesime doglianze sollevate con l'atto di appello, emersi in quella sede indizi di reità a carico dell'imputato, si dissolve a fronte del rilievo, rimasto incontestato, che AN MA avesse ricoperto la carica di legale rappresentante della società solo fino al 14.7.2011, data a decorrere dalla quale era subentrato nella medesima carica il padre. Non solo, quindi, i reati in contestazione risultano essersi perfezionati in epoca successiva alla cessazione della qualifica ricoperta dall'imputato (essendo stati commessi i delitti di cui al capo B, quanto all'anno di imposta 2010, in data 29.9.2010 e, quanto all'anno di imposta 2011, in data 30.9.2012 e quello di cui al capo C in data 30.9.2013), ma in ogni caso nessuna rilevanza possono rivestire gli indizi di reità eventualmente emersi nel corso delle verifiche eseguite dalla Guardia di Finanza nei confronti della società, e non già del MA quale persona fisica, veste nella quale risultano essergli state contestate le condotte delittuose sub judice. 4. Alla stessa sorte non si sottrae neppure il quarto motivo in ragione della sua manifesta infondatezza. Se è vero che il reato di cui all'art. 4 d. Igs. 74/2000 in tanto è configurabile in quanto sussistano le relative dichiarazioni di imposta in cui figurino, dal lato attivo o da quello passivo, gli elementi mendaci, vuoi perché falsamente attestati vuoi perché sottaciuti, risulta ciò nondimeno dalla stessa sentenza impugnata che 6 delle dichiarazioni in contestazione abbiano preso diretta visione gli agenti della Guardia di Finanza nel corso degli accertamenti eseguiti dapprima presso la società Conea e poi proseguiti nei confronti delle persone fisiche in relazione alle posizioni personali: l'agente Savino FO, come già rilevato dal primo giudice, ha riferito in veste di testimone di aver esaminato le dichiarazioni dei redditi di entrambe le annualità indicate dal capo B verificando la mancata indicazione delle somme accreditate sul suo conto corrente dalla società. In difetto di alcuna eccezione in punto di travisamento della prova ritualmente acquisita e considerato altresì che è stata la stessa difesa ad aver prodotto il Modello Unico persone fisiche relativo all'anno di imposta 2010, l'accertamento compiuto dai giudici di merito in ordine al perfezionamento del reato non può ritenersi passibile di alcuna censura. 5. Alle medesime conclusioni deve pervenirsi anche per il sesto motivo, relativo al reato di omessa presentazione delle dichiarazioni di imposta riferita all'anno 2012. Sostiene il ricorrente che manchino con riferimento a detto reato gli estratti conto sia della Conea che propri, carenza questa che impedirebbe la quantificazione del reddito imponibile: risulta tuttavia dalla sentenza impugnata che gli accrediti effettuati sul Conto del MA dalla Conea figurino dal PVC redatto nel corso della verifica amministrativa, mentre per quanto riguarda il proprio conto corrente è stato lo stesso imputato a produrlo, senza che dalla disamina della suddetta documentazione bancaria siano emersi, stando quanto dichiarato dal teste Foscali, a fronte dei bonifici eseguiti dalla Conea s.r.I., versamenti di pari importo sui conti delle altre società del gruppo, ad eccezione di importi minimi, verosimilmente destinati al pagamento in nero dei lavoratori, rispetto ai quali non vi era peraltro alcun collegamento temporale con i bonifici. La ricostruzione della condotta omissiva non è il frutto dell'applicazione sic et simpliciter delle presunzioni tributarie, come sostiene inopinatamente la difesa, derivando per contro le raggiunte conclusioni in ordine all'affermazione di responsabilità dall'istruttoria svoltasi nel presente processo, in cui al valore indiziario derivante dalla verifica fiscale si accompagna la mancata dimostrazione, gravante necessariamente sull'imputato, che le somme erogategli dalla Conea siano state utilizzate per ripianare debiti di altre società del gruppo, né, a monte, che avessero una qualche giustificazione contabile in uscita. Correttamente sono state pertanto considerate redditi percepiti e non dichiarati. 6. Fondata deve ritenersi, invece, la prescrizione relativa al reato di dichiarazione infedele per l'anno di imposta 2010. Considerato infatti il dies a quo (29.9.2011) ed applicato il termine di sei anni previsto dall'art. 157 cod. pen., maggiorato di un terzo secondo quanto previsto dall'art. 17 comma 1-bis d. Igs. 74/2000 (entrato in vigore a decorrere dal 7 > 17.9.2011 e dunque in epoca antecedente al tempus commissi delicti), considerato altresì l'aumento di un quarto previsto dall'art. 161 cod. pen., nonché la sospensione di 15 giorni conseguente al rinvio di udienza dal 21.6 al 6.7.2021 per impedimento del difensore, il termine di prescrizione risulta essere spirato in data 14.10.2021 e dunque antecedentemente alla pronuncia impugnata, resa in data 11.11.2021. Contrariamente a quanto affermato dai giudici di appello, non può ritenersi applicabile al procedimento in esame il periodo di sospensione del decorso dei termini processuali introdotto in conseguenza dell'emergenza della pandemia Covid-19 dal d.l. 17.3.2020 n.18, convertito con modificazioni nella L. 24.4.2020 n.27, previsto per i soli procedimenti in cui sia stata fissata udienza nel periodo compreso tra il 9 marzo e 1'11.5.2020 nonché a quelli per i quali fosse prevista la decorrenza, nel predetto periodo, di un termine processuale e che perciò abbiano subito un'effettiva stasi a causa delle misure adottate per fronteggiare la pandemia, evenienze queste non verificatesi nel caso di specie (Sez. U - , Sentenza n. 5292 del 26/11/2020, Sanna, Rv. 280432 - 02, che ha in motivazione espressamente escluso che la sospensione della prescrizione possa operare in maniera generalizzata, per tutti i procedimenti pendenti). Si impone conseguentemente, in difetto delle condizioni per l'adozione di una formula assolutoria nel merito, l'annullamento senza rinvio della decisione in esame limitatamente al reato di cui al capo B) riferito all'anno di imposta 2010 in quanto estinto per prescrizione. Ciò nondimeno, muovendo dal principio secondo il quale la sentenza di condanna che riguardi più reati ascritti allo stesso imputato, è idealmente scindibile, in ragione di ogni capo di imputazione, in altrettante autonome statuizioni di condanna, con la conseguenza che, sebbene i diversi capi siano contenuti in un unico documento-sentenza, ognuno di essi, riferendosi il capo a «ciascuna decisione emessa relativamente ad uno dei reati attribuiti all'imputato», conserva la propria individualità ad ogni effetto giuridico (Sez. U, n. 6903 del 27/05/2016 - dep. 14/02/2017, Aiello e altro, Rv. 26896501), deve essere dichiarata, alla luce dei sovra esposti rilievi, l'inammissibilità delle doglianze riferite agli altri reati in contestazione, senza che pertanto possa, per essi, essere rilevata la prescrizione maturata successivamente alla pronuncia impugnata. Conseguentemente, nell'esercizio dei poteri conferiti a questa Corte dall'art. 620 lett. I) cod. proc. pen., deve essere rideterminata la pena inflitta all'imputato sottraendo al calcolo effettuato dai giudici di merito l'aumento applicato ai fini della continuazione, pari ad un mese, in relazione al reato dichiarato estinto per prescrizione e riducendosi, per l'effetto, la pena complessiva inflitta all'imputato ad un anno e sette mesi di reclusione. Segue a tale esito altresì la revoca della confisca per gli importi corrispondenti al profitto del reato dichiarato estinto per prescrizione 8
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata con riferimento al reato di cui al capo B) limitatamente all'annualità 2010 perché il reato è estinto per prescrizione ed elimina la relativa pena di mesi uno di reclusione. Revoca la confisca con riferimento al predetto reato limitatamente all'annualità 2010. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso Così deciso all'udienza pubblica del 6.7.2022 e in camera di consiglio il