Cass. pen., sez. VI, sentenza 09/12/2008, n. 48390
CASS
Sentenza 9 dicembre 2008

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Nel caso in cui in sede di appello sia stata data al fatto, giudicato in primo grado dal tribunale in composizione monocratica, una diversa e più grave qualificazione giuridica, per effetto della quale esso rientri nelle attribuzioni del tribunale in composizione collegiale, la Corte di cassazione, ove il giudice di appello non abbia provveduto in tal senso e l'eccezione di incompetenza risulti proposta con i motivi di impugnazione, deve annullare senza rinvio la sentenza di primo grado, oltre a quella di appello, con la conseguente trasmissione degli atti al pubblico ministero.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 09/12/2008, n. 48390
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 48390
    Data del deposito : 9 dicembre 2008

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