Sentenza 13 luglio 1998
Massime • 1
L'ipotesi di reato, prevista dall'art. 10 della legge n. 40 del 1998, che sanziona il fatto di chi compie attività dirette a favorire l'ingresso illegale degli stranieri nel territorio dello Stato, comprende e assorbe, per la sua genericità, tutte le precedenti specifiche fattispecie delittuose, ivi compresa l'intermediazione prima prevista come reato dall'art. 12 della legge n. 943 del 1986. Pertanto, l'abrogazione di quest'ultima norma ad opera dell'art. 46 della citata legge n. 40 del 1998 ha natura puramente formale ed è diretta ad eliminare, per il futuro, possibili conflitti tra norme penali che prevedono lo stesso fatto, ma non implica alcuna depenalizzazione del reato previsto dalla norma abrogata, sicché il problema dell'applicazione ai fatti anteriori della vecchia o della nuova disciplina deve essere risolto con l'applicazione della norma più favorevole ai sensi dell'art. 2, comma terzo, cod. pen.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 13/07/1998, n. 4233 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4233 |
| Data del deposito : | 13 luglio 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. PIROZZI ENZO Presidente del 13/07/1998
1. Dott. LA GIOIA VITO Consigliere SENTENZA
2. Dott. CHIEFFI SEVERO Consigliere N. 4233
3. Dott. MARCHESE ANTONIO Consigliere REGISTRO GENERALE
4. Dott. DE NARDO GIUSEPPE Consigliere N. 17369/1998
ha pronunciato la seguente
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da
1) RA ES n. il 16.04.1972
2) UL ZA KO n. il 12.04.1957
3) JA GR n. il 03.09.1969
avverso ordinanza del 16.02.1998 TRIB. LIBERTÀ di MILANO sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LA GIOIA VITO sentite le conclusioni del P.G. Dott. Giuseppe Veneziano che ha chiesto il rigetto dei ricorsi;
sentito il difensore del ES, avv. Renato Famiglietti;
Osserva in fatto
In seguito a dichiarazione rese ad un appartenente alla polizia di Stato da RA SC ed alle successive indagini svolte anche mediante intercettazioni telefoniche, è stata accertata l'esistenza di una attività di intermediazione nel transito sul territorio italiano di manodopera clandestina proveniente dall'Albania e dalla Jugoslavia e diretta in Svizzera. Il P.M. del Tribunale di Lecco ha iniziato procedimento penale per i reati di associazione per delinquere (art. 416 c.p.) e di intermediazione di movimenti illeciti e clandestini di lavoratori migranti ai fini dell'occupazione (art. 12 l. 30/12/1986, n. 943) ed ha presentato al G.I.P., il 27/6/1997, una prima richiesta di applicazione della custodia cautelare in carcere nei confronti del RA e di altri.
Il G.I.P., con ordinanza emessa il 5/8/1997, che il P.M. non ha impugnato, ha rigettato tale prima richiesta osservando, tra l'altro, che non vi sono elementi per ritenere la sussistenza del reato associativo e che, con riferimento al reato fine, la misura cautelare richiesta appare sproporzionata.
Con nuovo atto presentato il 30/10/1997 il P.M. ha reiterato la richiesta di custodia cautelare che è stata nuovamente rigettata dal G.I.P. con ordinanza emessa il 20/11/1997. Contro questa seconda ordinanza il P.M. ha proposto appello che è stato rigettato dal Tribunale di Milano per mancanza di elementi nuovi rispetto al giudicato cautelare formatosi in relazione al primo provvedimento di rigetto del 6/8/1997.
Infine il P.M., il 13/12/1997, ha presentato una terza richiesta di applicazione di misura coercitiva per gli indagati RA SC, ES GR, AL AD e UL RI AK, indicando elementi nuovi ed in particolare verbali di interrogatorio e di sommarie informazioni dei quattro suddetti indagati e di altri, comunicazioni della Questura di Lecco sull'esito di sequestri, arresti e controlli effettuati anche in Svizzera e in zona doganale. Con ordinanza emessa il 7/1/1998 il G.I.P. ha accolto solo in parte la richiesta del P.M. ed ha applicato a RA, ES e UL la misura dell'obbligo di dimora con riferimento al solo reato di intermediazione nella immigrazione di lavoratori clandestini. Ha invece ritenuto che il nuovo materiale istruttorio non comporta alcuna revisione di giudizio quanto al reato associativo perché la interscambiabilità dei ruoli esclude la ripartizione dei compiti che caratterizza la associazione e perché il semplice possesso di telefoni cellulari e di automobili non è indizio sufficiente ed univoco della esistenza di una organizzazione. Ha poi escluso per AL la gravità degli indizi anche per il reato fine mentre, per gli altri tre indagati, ha ritenuto che la prevedibile concedibilità della sospensione condizionale della pena esclude la applicabilità di misure custodiali.
Il Tribunale del riesame di Milano, con ordinanza emessa il 16/2/1998, ha accolto l'appello del P.M., nei confronti di RA, ES e UL, con riferimento alla sussistenza di gravi indizi per il reato associativo ed ha applicato a RA e ES gli arresti domiciliari, a UL l'obbligo di dimora. Ha invece dichiarato inammissibile l'appello del P.M. nei confronti di AL AD per mancanza di motivi.
Dopo aver osservato che per il reato fine (art. 12 legge n.943/86) gli indagati o non hanno impugnato il provvedimento del
G.I.P. (RA e ES) o hanno rinunziato alla impugnazione (UL), il Tribunale ha ritenuto, quanto al reato associativo, che è stata accertata la sussistenza di entrambi gli elementi costitutivi della associazione per delinquere, cioè un programma per la commissione di una serie indeterminata di delitti e la predisposizione di mezzi comuni occorrenti per la realizzazione del programma criminoso.
Il Tribunale ha accertato infatti la esistenza di un vincolo associativo stabile e destinato a perdurare dopo ogni viaggio oltre confine, e la esistenza di una organizzazione costituita dall'autovettura adibita al trasporto di sette persone e dai telefoni cellulari che sono stata acquistati appositamente presso un negozio di Milano.
Quanto alle esigenze cautelari il Tribunale ha ritenuto sussistente il pericolo di inquinamento probatorio per il solo RA, mentre per tutti sussiste il pericolo di reiterazione dello stesso reato.
Contro la ordinanza del Tribunale hanno proposto ricorso per cassazione i difensori di RA e di ES nonché UL personalmente.
Nell'interesse del RA sono stati indicati tre motivi e precisamente:
1. - erronea applicazione dell'art. 275 c.p.p., mancanza ed illogicità della motivazione in ordine alla prevedibile concedibilità della sospensione condizionale della pena, anche in seguito alla scelta di riti alternativi;
2. - violazione dell'art. 274 lett. a) c.p.p. con riferimento alla ritenuta sussistenza del pericolo di inquinamento probatorio, non essendo stati indicati gli atti istruttori ai quali il pericolo si riferisce;
3. - violazione dell'art. 274 lett. c) c.p.p. e illogicità della motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza del pericolo di reiterazione, non essendo stati tenuti presenti i buoni precedenti penali ed il tempo trascorso dall'ultima presunta azione criminosa, nonché la attività lavorativa di piccolo imprenditore edile il cui svolgimento è ora consentito dalla misura dell'obbligo di dimora in corso.
Nell'interesse del ES sono stati indicati tre motivi:
1. - erronea applicazione dell'art. 274 c.p.p. in relazione alle esigenze cautelari in quanto non sarebbe stata dimostrata la concretezza del pericolo di reiterazione e non sarebbe stato tenuto presente che l'obbligo di dimora, applicato dal G.I.P., è idoneo ad impedire ogni contatto con gli altri indagati;
2. - erronea applicazione della legge penale con riferimento alla ritenuta sussistenza di gravi indizi per il reato di associazione per delinquere, non essendo stata, dimostrati ne' l'accordo di almeno tre persone ne' la esistenza di una organizzazione.
3. - inosservanza di norme processuali previste a pena di nullità con riferimento alla partecipazione del difensore;
infatti è stato prima nominato un difensore di ufficio, poi l'indagato ha nominato un difensore di fiducia, ma a questi non è stata notificata la ordinanza del Tribunale.
Il UL ha dedotto, con quattro motivi:
1. - inammissibilità nei suoi confronti dell'appello del P.M. perché non contiene censure specifiche, non essendo mai indicato in nome del UL, e perché relativo a questioni ormai coperte dal giudicato cautelare;
2. - violazione dell'art.310 c.p.p. per mancata trasmissione al giudice di appello del verbale contenente l'interrogatorio di garanzia reso dopo l'esecuzione della misura cautelare ed in seguito al quale il G.I.P. ha revocato la misura stessa;
3. - mancanza o illogicità della motivazione relativa alla sussistenza di gravi indizi per il reato associativo, non essendo indicati elementi sufficienti a dimostrare la appartenenza alla associazione;
4. - manifesta illogicità della motivazione indicata per dimostrare l'esistenza delle esigenze cautelari costituite dal pericolo di reiterazione.
Nella discussione in camera di consiglio il difensore del ES ha fatto presente, in via preliminare, la avvenuta abrogazione dell'art. 12 della legge n. 943/86 per effetto dell'art. 46 della legge 6/3/1998, n. 40. Ha perciò sostenuto che il fatto della intermediazione nei movimenti del lavoratori clandestini, costituente il reato fine della associazione, non è più previsto dalla legge come reato e, conseguentemente, non sarebbe configurabile nemmeno il reato associativo.
Motivi della decisione
1. - La eccezione preliminare, sollevata in udienza, di depenalizzazione del delitto già previsto dall'art. 12 della legge 30/12/1986, n. 943, non è fondata.
La legge 6/3/1998, n. 40, invocata dal difensore, ha dettato nuove disposizioni contro le immigrazioni clandestine ed ha previsto come reato, nell'art. 10, il fatto di chi compie attività dirette a favorire l'ingresso illegale degli stranieri nel territorio dello Stato.
La nuova ipotesi di reato, per la sua genericità, comprende ed assorbe tutte le precedenti specifiche fattispecie delittuose, come quella della intermediazione prima prevista dall'art. 12 della legge n. 943/86. Pertanto la abrogazione di quest'ultima norma fatta dal successivo art. 46 della detta legge n. 40/98 ha natura puramente formale ed è diretta ad eliminare, per il futuro, possibili conflitti tra norme penali che prevedono lo stesso fatto. Essa non implica invece alcuna depenalizzazione del reato previsto dalla norma abrogata, reato che è ora punito con una pena più grave, sicché il problema della applicazione, per i fatti anteriori, della vecchia o della nuova disciplina, deve essere risolto con la applicazione della norma più favorevole all'imputato, a sensi dell'art. 2 co.3 c.p. 2. - Il ricorso proposto nell'interesse del RA, articolato in tre motivi, è infondato.
Con il primo motivo è stata dedotta la violazione di legge e la illogicità della motivazione nella parte in cui la ordinanza di appello ha ritenuto che la gravità dei reati e la sussistenza di quello di associazione a delinquere fanno prevedere che non sarà possibile concedere al condannato la sospensione condizionale della pena.
Il ricorrente eccepisce che la contestazione del reato associativo solo sotto il profilo della partecipazione e la eventualità del ricorso a riti alternativi consentiranno di infliggere una pena rientrante nei limiti della sospensione. La censura è infondata perché si limita a prospettare la concedibilità in astratto della sospensione della pena, mentre i giudici di appello, con valutazione esente da vizi logici, hanno messo in evidenza le circostanze di fatto che inducono a ritenere che, in concreto, la pena sarà inflitta in misura superiore a quella rientrante nei limiti della sospensione. Oltre alla gravità dei fatti, i giudici di merito hanno messo in evidenza anche la prognosi sfavorevole sui comportamenti futuri dell'indagato, desunta dalla reiterazione delle condotte illecite anche dopo i primi arresti. Con il secondo e terzo motivo è stata dedotta la violazione dell'art. 274 lett. a) e c) c.p.p., oltre al vizio di motivazione, con riferimento alla ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari sotto il profilo dei pericoli di inquinamento probatorio e di reiterazione di condotte analoghe. Il ricorrente mette in evidenza varie circostanze di fatto e soprattutto la sostanziale incensuratezza del RA e il lungo lasso di tempo trascorso dopo la cessazione della attività illecita.
Le censure tuttavia contengono una inammissibile riproposizione e rivalutazione di circostanze di fatto, piuttosto che critiche alla correttezza giuridica ed alla logicità della decisione. I giudici di appello, infatti, dopo aver escluso il pericolo di fuga, hanno ritenuto sussistente il pericolo di inquinamento probatorio desunto dal comportamento tenuto dal RA il quale avrebbe prima avvicinato un agente di polizia, fingendo una volontà collaborativa, ed avrebbe ammesso i fatti avanti alla autorità giudiziaria svizzera, mentre poi si sarebbe adoperato per cercare nuovi trasportatori, si sarebbe avvalso della facoltà di non rispondere, avrebbe avvicinato i correi per informarsi sulle loro scelte processuali. Questo comportamento estremamente ambiguo, secondo il Tribunale, induce a ritenere fondatamente che il RA potrebbe inquinare l'assunzione delle ulteriori prove. A sua volta il pericolo di reiterazione sarebbe dimostrato soprattutto dal fatto che in passato gli indagati hanno proseguito la loro attività illecita nonostante fossero già avvenuti alcuni arresti di complici.
La decisione appare ancorata a corretti parametri di valutazione e sorretta da argomenti logici convincenti e fondati sulle circostanze di fatto accertate.
3. - Infondati sono anche i tre motivi indicati nel ricorso proposto nell'interesse del ES, oltre alla eccezione di depenalizzazione del reato di intermediazione sopra esaminata sub 1. Con il primo motivo il ricorrente deduce la erronea applicazione dell'art. 274 lett. c) c.p.p. in ordine alla sussistenza di esigenze cautelari. Sostiene infatti che il pericolo di reiterazione, ritenuto dal Tribunale, sarebbe stato desunto da semplici sospetti invece di essere dimostrato "inconcreto".
Sul punto è sufficiente ricordare che il pericolo di reiterazione è stato desunto soprattutto dal fatto che in passato gli indagati hanno proseguito la loro attività anche dopo i primi arresti.
Da questo elemento concreto il Tribunale ha fondatamente tratto il convincimento che anche il ES, come gli altri indagati, riprenderebbe la attività delittuosa se ne avesse la possibilità. A fronte di questa logica affermazione appaiono irrilevanti le considerazioni svolte nel ricorso, come la attuale indisponibilità del telefono cellulare, perché sequestrato, o lo svolgimento di regolare attività lavorativa da ben sette anni. È evidente infatti che un telefono cellulare può essere acquistato con estrema facilità e che lo svolgimento di attività lavorativa non ha impedito in passato il contemporaneo svolgimento di attività delittuosa.
Con il secondo motivo il ricorrente lamenta la erronea applicazione dell'art. 416 c.p. con riferimento alla ritenuta sussistenza di gravi indizi per il reato associativo. Mancherebbero, secondo il ricorrente, elementi certi in ordine alla esistenza di una struttura organizzativa ed alla consapevolezza degli indagati di far parte di una associazione.
La censura si fonda sulla tesi della "l'interscambiabilità" dei ruoli, già accolta dal G.I.P. ed ora riproposta dal ricorrente, che escluderebbe la tipica divisione dei compiti che caratterizza la organizzazione di una associazione a delinquere.
La questione è stata già diffusamente esaminata dal Tribunale, che ha accolto l'appello del P.M. sul punto, con valutazione giuridicamente corretta.
Il Tribunale ha infatti individuato gli elementi concreti che indicano la esistenza di una struttura organizzativa e la predisposizione di mezzi adeguati al raggiungimento degli scopi associativi, mezzi costituiti dalla autovettura destinata al trasporto dei clandestini e dai telefoni cellulari necessari per mantenere i collegamenti tra gli associati.
La valutazione della sufficienza ed adeguatezza di detti mezzi, in relazione alla specifica attività associativa, costituisce un tipico giudizio di fatto riservato al giudice di merito ed incensurabile in cassazione se logicamente motivato. Quanto alla coscienza e volontà dell'indagato di far parte della associazione, il Tribunale ha indicato e in parte trascritto le dichiarazioni degli stessi indagati e dei lavoratori trasportati, dichiarazioni dalle quali risulta chiaramente la partecipazione del ES alla attività associativa diretta a consentire ai lavoratori stranieri l'attraversamento clandestino della frontiera e del territorio italiano.
Infine con il terzo motivo il ricorrente indica una presunta violazione delle norme processuali consistente nel fatto che la ordinanza di appello sarebbe stata notificata al difensore di ufficio anziché a quello di fiducia, avv. Tatiana Balbiani, che l'indagato aveva nel frattempo nominato e che lo ha assistito nel giudizio di appello.
La stessa prospettazione della censura ne dimostra la infondatezza e la irrilevanza. La eventuale omessa notifica della ordinanza di appello al difensore di fiducia non ha in alcun modo pregiudicato la efficace tutela e difesa dei diritti del proprio assistito. Il difensore di fiducia, infatti, ha regolarmente difeso l'indagato nel giudizio di appello ed ha tempestivamente proposto ricorso per cassazione, sicché è certo che dalla omessa notifica non è derivata alcuna lesione del diritto di difesa. Al massimo la omessa notifica potrebbe incidere sulla decorrenza dei termini di impugnazione, ma la questione è ora irrilevante.
4.- Infondato è anche il ricorso proposto personalmente dal UL ed articolato in quattro motivi.
Il primo motivo è manifestamente infondato. Il ricorrente sostiene che l'appello del P.M. nei suoi confronti era inammissibile per mancanza di motivi e che in ogni caso i Tribunale avrebbe esorbitato dai limiti della materia devoluta al suo giudizio, valutando questioni e circostanze di fatto non indicate dal P.M. nei motivi di appello.
Sul punto è sufficiente osservare che con l'appello il P.M. ha espressamente chiesto che anche nei confronti del UL fosse applicata la misura cautelare per il reato di associazione a delinquere ed ha motivato la richiesta affermando che sussistono tutti gli elementi necessari per configurare il reato associativo. Il P.M. si è poi impegnato nella dimostrazione che la struttura organizzativa predisposta dagli indagati deve ritenersi adeguata con riferimento al programma criminoso, riproponendo gli stessi argomenti già svolti nella istanza di applicazione della misura. Ne consegue, da un lato, che l'appello del P.M. è stato adeguatamente motivato, dall'altro lato che, accogliendo l'appello e ritenendo sussistenti gli indizi indicati, il Tribunale non ha oltrepassato i limiti della devoluzione.
Manifestamente infondato è anche il secondo motivo con il quale il ricorrente si duole del mancato invio del verbale dell'interrogatorio di garanzia, da lui reso al G.I.P., e del successivo provvedimento di revoca della misura cautelare adottato dal G.I.P.
Infatti, come lo stesso ricorrente riconosce, per l'appello l'art. 310 c.p.p. non richiama la disposizione dell'art. 309 co. 5 c.p.p. relativa all'invio degli atti favorevoli all'indagato,
disposizione che, pertanto, rimane limitata al giudizio di riesame. Inoltre va rilevato che il Tribunale ha esaminato i provvedimenti di revoca e di modifica delle misure coercitive e li ha ritenuti irrilevanti perché tutti relativi a reati diversi e meno gravi rispetto a quello, ora ritenuto sussistente, di associazione a delinquere.
Con il terzo motivo, analogo a quello proposto dal ES, è stata dedotta la mancanza o illogicità della motivazione relativa alla sussistenza di gravi indizi di partecipazione alla associazione a delinquere. In particolare il ricorrente lamenta la estrema stringatezza e la conseguente insufficienza della motivazione di appena dieci righe dedicata alla sua posizione.
La doglianza è infondata perché la motivazione dedicata alla posizione del UL a pagina 12 della ordinanza del Tribunale si integra con quella, ben più ampia ed analitica, dedicata alla dimostrazione della esistenza della associazione a delinquere ed alla adeguatezza della struttura organizzativa predisposta dagli indagati. Quest'ultima era infatti la questione principale sollevata con l'appello del P.M., sicché la succinta indicazione degli elementi specifici che indicano la partecipazione del UL alla associazione, elementi costituiti dalla collaborazione prestata al ES e dalla attività svolta per procurare i lavoratori clandestini da trasportare, appare in concreto sufficiente, essendo stata già dimostrata la esistenza di una associazione finalizzata alla intermediazione nei movimenti illeciti dei lavoratori stranieri. Infine il quarto motivo, relativo alla esigenza cautelare costituita dal pericolo di reiterazione, propone censure di fatto inammissibili in questa sede.
Il ricorrente, infatti, per dimostrare il fondamento della sua censura di illogicità della motivazione relativa alla sussistenza del pericolo di reiterazione del reato, contesta la esattezza delle due affermazioni fatte dal Tribunale come premessa del suo giudizio:
il carattere non isolato della condotta e la prosecuzione del reato anche dopo gli arresti dei complici. Il ricorrente sostiene invece che egli non ha mai avuto notizia di arresti e che la sua condotta è stata del tutto episodica.
La censura si fonda esclusivamente su affermazioni in punto di fatto, di cui non è possibile accertare la esattezza in questa sede e che sono perciò insufficienti per far ritenere errata la decisione e illogica la motivazione che la giustifica.
In conclusione i ricorsi devono essere rigettati e i ricorrenti devono essere condannati in solido al pagamento delle spese processuali.
P. Q. M.
la Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali.
Dispone trasmettersi, a cura della Cancelleria, copia del provvedimento al Direttore dell'Istituto penitenziario ai sensi dell'art. 23 legge 332/95. Così deciso in Roma, il 13 luglio 1998.
Depositato in Cancelleria il 24 ottobre 1998