Cass. pen., sez. I, sentenza 13/07/1998, n. 4233
CASS
Sentenza 13 luglio 1998

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L'ipotesi di reato, prevista dall'art. 10 della legge n. 40 del 1998, che sanziona il fatto di chi compie attività dirette a favorire l'ingresso illegale degli stranieri nel territorio dello Stato, comprende e assorbe, per la sua genericità, tutte le precedenti specifiche fattispecie delittuose, ivi compresa l'intermediazione prima prevista come reato dall'art. 12 della legge n. 943 del 1986. Pertanto, l'abrogazione di quest'ultima norma ad opera dell'art. 46 della citata legge n. 40 del 1998 ha natura puramente formale ed è diretta ad eliminare, per il futuro, possibili conflitti tra norme penali che prevedono lo stesso fatto, ma non implica alcuna depenalizzazione del reato previsto dalla norma abrogata, sicché il problema dell'applicazione ai fatti anteriori della vecchia o della nuova disciplina deve essere risolto con l'applicazione della norma più favorevole ai sensi dell'art. 2, comma terzo, cod. pen.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 13/07/1998, n. 4233
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 4233
    Data del deposito : 13 luglio 1998

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