Sentenza 13 gennaio 2009
Massime • 1
La procedura di correzione degli errori materiali (art. 130 cod. proc. pen.), è applicabile nel caso in cui la Corte di cassazione abbia dichiarato l'inammissibilità del ricorso omettendo la statuizione sulle spese giudiziali sostenute dalla parte civile in sede di legittimità, considerato che detta omissione si concreta in un nocumento ingiusto e non altrimenti emendabile e che la relativa statuizione riveste natura accessoria e obbligatoria e, nella specie, anche consequenziale, nel senso che essa consegue dalle statuizioni principali adottate, in termini agevolmente determinabili sulla base delle stesse.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 13/01/2009, n. 6809 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6809 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CARMENINI Secondo Libero - Presidente - del 13/01/2009
Dott. PRESTIPINO Antonio - Consigliere - SENTENZA
Dott. POLICHETTI Renato - Consigliere - N. 45
Dott. IASILLO Adriano - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CHINDEMI Domenico - Consigliere - N. 040939/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto per correzione di errore materiale e fissato ex art. 625 bis c.p.p. - proposto da:
Avvocato Amato Fausto Maria, quale difensore della P.C. Associazione Antiracket "S.O.S. Impresa Palermo";
avverso la sentenza di questa Corte di Cassazione, in data 11/03/2008 emessa nei confronti di:
TT VA (n. il 15/03/1946);
Sentita la relazione della causa fatta dal Consigliere Dott. IASILLO Adriano;
Udita la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale Dott. FRATICELLI Mario, il quale ha concluso chiedendo la correzione con riguardo alla nota spese.
OSSERVA
Con sentenza dell'11/03/2008 questa Seconda Sezione della Corte di Cassazione dichiarò inammissibile il ricorso dell'imputato TT VA (per rinunzia al ricorso) e condannò il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro mille alla Cassa delle Ammende.
Ricorre per cassazione il difensore della Parte Civile chiedendo la correzione dell'errore materiale, costituito dall'omessa pronunzia, di questa Corte, sulla richiesta condanna del ricorrente alla refusione delle spese della P.C. sostenute nel grado di giudizio. La difesa della P.C. rileva che all'udienza dell'11/03/2008 era presente in odierna e depositava memoria e nota spese;
questa Corte, però, per mero errore materiale ometteva di decidere in ordine alla rifusione delle spese sostenute dalle Parte Civile. Sottolinea, poi, che l'art. 535 c.p.p., comma 4, può essere utilizzato anche per l'omissione da parte della Suprema Corte delle statuizioni sulle spese giudiziali sostenute dalla P.C.; cita a tal proposito giurisprudenza di questa Corte, favorevole alla sua tesi (Cass. pen. Sez. 5^, 12/12/2007 n. 46349), dando atto di una giurisprudenza contraria di questa Sezione Seconda (Cass. pen. Sez. 2^, 16/06/2003 n. 29749). Conclude, pertanto, chiedendo la correzione - nei termini di cui sopra - della sentenza, emessa in data 11/03/2008. MOTIVI DELLA DECISIONE
L'istanza è fondata e può essere accolta.
Infatti le Sezioni Unite di questa Suprema Corte hanno recentemente affermato - dopo aver effettuato una approfondita panoramica dottrinale e giurisprudenziale in tema di errore materiale, correggibile a sensi dell'art. 130 c.p.p. - il principio che tale errore viene anzitutto, e unanimemente, ravvisato nell'ipotesi di divergenza manifesta e casuale tra la volontà del giudice e il correlativo mezzo di espressione. Tipici in tal senso l'errore linguistico e l'errore evidenziabile immediatamente dal contesto interno dell'atto.
In tali situazioni, che si risolvono in sostanza in mere irregolarità formali, riparabili attraverso la semplice esplicitazione della volontà effettiva del giudice enuclearle dall'atto stesso, è evidente che non possono in radice operare le preclusioni di cui all'art. 130 c.p.p., non potendo, l'irregolarità, determinare nullità, ne', la sua rimozione, una modificazione essenziale dell'atto.
Non si differenziano concettualmente da tali ipotesi, anche se comportano in concreto un'estensione dell'area di ricognizione della volontà del giudice, quelle pronunce che ammettono la correzione sulla base di atti diversi da quello da correggere.
Una variante qualitativa, rispetto all'impostazione di base, si coglie invece in quella (prevalente) giurisprudenza, seguita da parte della dottrina, che, con riferimento in particolare a casi di errore omissivo, ritiene esperibile la procedura correttiva a fronte della divergenza tra l'espressione usata dal giudice e quanto egli, pur nell'assenza di dirette risultanze della sua volontà in tal senso, avrebbe comunque dovuto univocamente esprimere in forza di un obbligo normativo.
Si evidenzia, invero, in tale indirizzo come nelle ipotesi "de quibus" ricorra ugualmente la necessità e automaticità dell'intervento correttivo, diretto a esplicitare un comando giudiziale "tradito" dalla concreta realizzazione espressiva. Il dato peculiare è che quello che si "ricostruisce" non è la volontà "soggettiva" del giudice emergente dallo stesso atto (o da atti allo stesso collegati), bensì la sua volontà "oggettiva", da considerarsi (necessariamente) immanente nell'atto per dettato ordinamentale. Questa "estensione" della nozione di errore materiale nel processo penale deve essere condivisa, per i motivi e nei sensi di cui appresso.
Dal tenore dell'art. 130 c.p.p., invero, non si evince alcun vincolo nel senso che il risultato dell'operanda correzione debba essere stato imprescindibilmente oggetto della effettiva volontà cosciente del giudice.
Quello che si richiede è solo che dall'errore non derivi la nullità dell'atto e che la sua rimozione non ne determini una modificazione essenziale. E se il carattere "materiale" e ricognitivo dell'operazione non può evidentemente mai legittimare processi concettuali di revisione o formulazione ex novo della volontà giudiziale, non per questo debbono considerarsi inibiti, nei limiti delle condizioni normativamente previste, interventi correttivi di automatica applicazione di quanto sia imposto dall'ordinamento (e non sia stato, beninteso, "deliberatamente" disatteso dal giudice). L'unica verifica da compiere è quella relativa all'insussistenza delle condizioni preclusive previste dall'art. 130 c.p.p. Si può anzi affermare, riprendendo un rilievo già sopra accennato, che la previsione di tali preclusioni acquista un senso concreto proprio in relazione alle situazioni - di cui conferma così sistematicamente la compatibilità con la procedura in esame - che non si risolvono nella mera esplicitazione della volontà effettiva del giudice enuclearle dallo stesso atto.
Senza pretendere di delineare qui dei criteri esaustivi di carattere generale, appare indubitabile che non possano, per coerenza del sistema, determinare nullità e attenere a componenti essenziali dell'atto quelle omissioni per le quali lo stesso ordinamento prevede la correggibilità mediante la procedura di cui all'art. 130 c.p.p.. Il riferimento è in particolare alle ipotesi di cui all'art. 535 c.p.p., comma 4, e al coordinato disposto dell'art. 536 c.p.p., comma 3, e art. 547 c.p.p..
Analoghe ragioni sistematiche impongono di ritenere insussistenti le condizioni preclusive di cui all'art. 130 c.p.p., anche per quelle omissioni in ordine alle quali sia previsto un automatico intervento integrativo da parte del giudice dell'esecuzione, come ad es. nei casi in cui sia mancata (non per scelta consapevole del giudice) la statuizione di pena accessoria obbligatoria o di confisca obbligatoria.
L'elemento che accomuna le situazioni descritte è all'evidenza la realizzabilità dell'integrazione dell'atto mediante operazioni meccaniche di carattere obbligatorio e consequenziale. Tale elemento può, dunque, considerarsi presupposto sostanziale per la (implicita) valutazione normativa di non essenzialità della componente dell'atto omessa e di esclusione del carattere invalidante dell'omissione. Ad esso, peraltro, al di fuori delle omissioni previste come specificamente rimediabili dal giudice dell'esecuzione, se ne aggiunge un altro, in relazione alle ipotesi di correggibilità di cui all'art. 535 c.p.p., comma 4, e al coordinato disposto degli art.536 c.p.p., comma 3, e art. 547 c.p.p.: quello della natura accessoria, rispetto al thema decidendum, della (obbligatoria) statuizione omessa.
Dal complesso delle previsioni esaminate appare, dunque, emergere, in un contesto di lettura del sistema che ne rispetti doverosamente le interne esigenze di coerenza logica e comparativa, il principio minimo per il quale la omissione di una statuizione obbligatoria di natura accessoria e a contenuto predeterminato non determina nullità e non attiene a una componente essenziale dell'atto, onde ad essa può porsi rimedio con la procedura di correzione di cui all'art. 130 c.p.p.. In particolare nelle ipotesi di cui sopra rientra - in tutti i casi in cui non emergano specifiche circostanze idonee a giustificare l'esercizio della facoltà di compensazione (totale o parziale) delle spese - l'omissione della condanna dell'imputato alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile (che ne abbia fatto richiesta), in cui sia incorso il giudice nell'emettere sentenza di applicazione della pena concordata fra le parti, stante il carattere accessorio, rispetto al thema decidendum, della statuizione omessa, e la sua previsione normativa come conseguenza obbligatoria della pronuncia penale, richiedente, da parte del giudice, una mera operazione tecnico-esecutiva, da svolgersi sulla base di precisi presupposti e parametri oggettivi, di liquidazione dell'importo dovuto (Sez. U, Sentenza n. 7945 del 31/01/2008 Cc. - dep. 20/02/2008 - Rv. 238426).
I medesimi argomenti valgono, anche, con riferimento all'omissione della statuizione sulle spese cosiddette giudiziali, cioè, per quanto qui interessa, a quelle sostenute dalla parte civile nel caso di rigetto o, come nel caso in esame, d'inammissibilità del ricorso dell'imputato. Anche in questo caso, infatti, si tratta di statuizione inessenziale rispetto al "thema decidendum" (rappresentato, nel giudizio di Cassazione, dalla fondatezza, infondatezza o inammissibilità, alla stregua del paradigma degli artt. 581 e 606 c.p.p., del ricorso), consequenziale al rigetto o all'inammissibilità del ricorso (cfr. sul punto SU. n. 5466 del 28/01/2004, Gallo) e per sua natura accessoria.
Nel caso di omissione della statuizione in sede di legittimità, l'impossibilità di configurare un qualsivoglia diverso rimedio alternativo impone, d'altronde, di verificare sia in astratto sia in concreto la praticabilità di una interpretazione estensiva della procedura della correzione, dovendosi per quanto è possibile evitare che la domanda di refusione delle spese rimanga inesorabilmente priva di risposta quando il sacrificio così imposto alle parte non risulta in alcun modo giustificato o giustificabile.
Esistono, è vero, anche decisioni che escludono in linea generale che possa farsi ricorso a correzione in caso di omessa statuizione sulle spese giudiziali anche nel caso di sentenza della Cassazione (Sez. 2, n. 29749 del 16/06/2003, Donzella), motivando sulla base della "discrezionalità" della liquidazione delle spese ovvero del carattere, definito come "concettuale e sostanziale", di tale errore. Non condivide tuttavia il Collegio tale orientamento alla luce anche della decisione delle Sezioni Unite di questa Suprema Corte del 31/01/2008, sopra citata. Infatti la connotazione del provvedimento come discrezionale, che escluderebbe senz'altro la predicabilità del suo carattere meramente consequenziale, non può difatti essere affermata con riferimento all'an e non ricorre necessariamente per il quantum. Va chiarito che quello di cui si parla non è senz'altro o solamente la "condanna" di un parte al pagamento delle spese sostenute dall'altra, ma, prima, la risposta alla domanda in tal senso formulata, che non può mai essere, "discrezionalmente", omessa. La statuizione è dunque obbligatoria nell'an nel senso che alla domanda sulle spese deve per legge darsi risposta, in un modo o nell'altro: accogliendola o respingendola o motivatamente dichiarandosi la compensazione delle spese ai sensi dell'art. 541 c.p.p.,, comma 2. La direzione di tale risposta è poi assistita da regole sistematiche, oltreché specificamente disciplinate, che non lasciano margini apprezzabili alla discrezionalità, in specie nel giudizio di Cassazione. Allorché si tratta d'impugnazione l'art. 592 c.p.p., comma 1, è difatti espressione di un più ampio assetto sistematico che, collegando il principio di soccombenza a quelli di responsabilità e di causalità, non lascia dubbi sul fatto che la parte privata che abbia dato causa al giudizio d'impugnazione con gravame rigettato o dichiarato inammissibile, sia responsabile anche delle spese sostenute dalla controparte per resistere e sia perciò tenuta a pagare, secondo i principi generali prima richiamati, sia le spese processuali che quelle giudiziali. Tant'è che è consolidata nella giurisprudenza di questa Corte l'affermazione che, ai fini della valutazione della soccombenza, ciò che è decisivo è che l'imputato sia riuscito - o meno - ad escludere o a ridimensionare il diritto della parte civile al risarcimento dei danni conseguenti al reato per cui si procede: se l'impugnazione dell'imputato non ottiene questo risultato, lo stesso è tenuto al rimborso delle spese sostenute dalla parte civile (Sez. 3, n. 10581 del 20.11.1993; sez. 6, n. 23017 del 19/01/2004; Sez. U, Sentenza n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone). Ove poi il ricorso sia stato, come nel caso in esame, dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento, oltre che delle spese processuali, della sanzione pecuniaria in favore della cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p., è lo stesso tenore formale della decisione che consente di ritenere già valutata (si veda C. cost. n. 186 del 2000) la sussistenza di profili di colpa correlati all'irritualità dell'impugnazione. Proprio la liquidazione della sanzione pecuniaria contiene inoltre in embrione il parametro d'"importanza" delle questioni dedotte, rapportato al minimo e al massimo stabilito dalla legge per detta sanzione. Sicché neppure nel quantum residuano in realtà, perlomeno in situazioni quali quella in esame, margini significativi di discrezionalità.
Quanto al carattere concettuale e sostanziale dell'errore, potrebbe riconoscersi fondamento all'argomento ove si trattasse di liquidazione errata o trapelasse da qualche atto di causa un errore di giudizio (come nel caso in cui, non essendosi depositata nota spese, si potesse opinare che sia stata ritenuta inaccoglibile un'istanza generica di condanna). Ma quando, come nel caso in esame, la presenza della parte civile in udienza, la sua discussione orale, la rituale presentazione di conclusioni e nota spese risultano attestate dal verbale d'udienza, la mancanza di statuizioni in proposito non può che essere attribuita ad una svista, ad una caduta d'attenzione, che non può definirsi "concettuale" perché non è errore di giudizio e neppure "sostanziale" se non a pena di escludere l'applicabilità della previsione che ammette l'emendabilità dell'errore inessenziale. Può dunque concludersi che ove la Corte di cassazione sia incorsa in una svista che ha determinato l'omissione di una statuizione accessoria, obbligatoria e consequenziale (nel senso che essa non poteva non conseguire dalle statuizioni principali adottate, in termini agevolmente determinabili sulla base delle stesse) con nocumento ingiusto e non altrimenti emendabile per una delle parti, l'errore di fatto non può che essere considerato alla stregua di un errore materiale, e deve essere corretto (Sez. 5, Sentenza n. 46349 del 15/11/2007 Cc. - dep. 12/12/2007 - Rv. 238885;
Sez. 6, Sentenza n. 18756 del 16/04/2008 Ud. - dep. 08/05/2008 - Rv. 239938).
Da quanto detto consegue che deve procedersi alla correzione della sentenza n. 21027 pronunziata da questa sezione l'11/03/2008 nei confronti di TT VA, mediante integrazione della sua parte dispositiva con la condanna del ricorrente alla rifusione alla parte civile delle spese sostenute nell'ulteriore grado di giudizio che, sulla base dei parametri di valutazione desumibili dalla decisione d'inammissibilità in esame, vanno liquidate in complessivi 1.500,00 Euro, comprensivi di onorari, oltre accessori come per legge.
P.Q.M.
Dispone procedersi all'integrazione del dispositivo della sentenza n. 21027/08 dell'11/03/2008 emessa da questa Sezione nei confronti di TT VA, apponendo la seguente dicitura: "nonché alla rifusione delle spese sostenute dalla Parte Civile Associazione Antiracket "S.O.S. Impresa Palermo" nel presente grado di giudizio, che si liquidano in complessivi Euro 1.500,00 comprensivi di onorari difensivi, oltre accessori come per legge".
Di detta integrazione va fatta annotazione sull'originale della sentenza.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 13 gennaio 2009. Depositato in Cancelleria il 17 febbraio 2009