Cass. pen., sez. II, sentenza 13/01/2009, n. 6809
CASS
Sentenza 13 gennaio 2009

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La procedura di correzione degli errori materiali (art. 130 cod. proc. pen.), è applicabile nel caso in cui la Corte di cassazione abbia dichiarato l'inammissibilità del ricorso omettendo la statuizione sulle spese giudiziali sostenute dalla parte civile in sede di legittimità, considerato che detta omissione si concreta in un nocumento ingiusto e non altrimenti emendabile e che la relativa statuizione riveste natura accessoria e obbligatoria e, nella specie, anche consequenziale, nel senso che essa consegue dalle statuizioni principali adottate, in termini agevolmente determinabili sulla base delle stesse.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. II, sentenza 13/01/2009, n. 6809
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 6809
    Data del deposito : 13 gennaio 2009

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