Sentenza 16 aprile 2008
Massime • 1
Non è rimediabile, in sede di legittimità, con la procedura di correzione degli errori materiali la mancata condanna, da parte del giudice di appello, dell'imputato alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile. (Nell'affermare tale principio, la Corte ha chiarito che tale situazione si differenzia da quella nella quale detta omissione sia incorsa in una sentenza della Corte di cassazione, nella quale la correzione dell'errore materiale può essere disposta dalla Corte medesima, nell'osservanza della regola dettata dall'art. 130 cod. proc. pen.).
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 16/04/2008, n. 18756 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18756 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Magistrati: Udienza pubblica
Dott. AMBROSINI Giangiulio - Presidente - del 16/04/2008
Dott. DI VIRGINIO Adolfo - Consigliere - SENTENZA
Dott. PAOLONI Giacomo - rel. Consigliere - N. 700
Dott. MATERA Lina - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FIDELBO IO - Consigliere - N. 21469/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Sul ricorso proposto da:
RR IO, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza emessa in data 16/03/2007 dalla Corte di Appello di Torino;
esaminati gli atti, la sentenza impugnata ed il ricorso;
udita in pubblica udienza la relazione svolta dal consigliere Dott. PAOLONI Giacomo;
udito il Pubblico Ministero in persona del sostituto Procuratore Generale Dott. IACOVIELLO Francesco Mauro, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso e la correzione dell'errore materiale nel dispositivo della sentenza impugnata;
udito il difensore della parte civile C.O.N.I., avv. VALORI Guido, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso e ha insistito per la correzione del dispositivo della sentenza impugnata relativamente all'omessa condanna alle spese processuali della parte civile. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. A seguito di verifiche interne svolte dal servizio ispettivo del CONI sulla gestione finanziaria del CONI provinciale di Torino, evidenzianti plurimi e continuativi atti di appropriazioni di somme dell'ente pubblico resi possibili dalla falsificazione dei documenti inerenti singole voci di spesa dei capitoli di bilancio dell'ente provinciale, fatti antigiuridici tutti riferibili ai funzionari di vertice del Comitato torinese, gli ispettori del CONI nel marzo 1998 presentavano una denuncia presso la Procura della Repubblica di Torino. L'ufficio giudiziario inquirente disponeva una dettagliata indagine sull'intera contabilità del Comitato provinciale piemontese a far data dal 1991. Gli accertamenti sviluppati dalla GU di ZA erano compendiati in una informativa o rapporto conclusivo in data 16.12.2000, dal quale emergeva che il presidente del Comitato Angelo CO ed il dirigente amministrativo e segretario del Comitato Enzo ER, con l'ausilio e la partecipazione del contabile dell'ente IO RR, legato al Comitato da rapporto di collaborazione ed. esterna e dunque non munito di autonoma qualifica di pubblico funzionario, si erano appropriati - per finalità extraistituzionali e personali - di somme dell'ente fin dal 1991 sino agli anni 1998-1999 di somme per complessivi imponenti importi sottratte (stornate) dai capitoli (con riguardo ai fatti contestati in concorso all'odierno ricorrente AR) Fondo spese Giochi della Gioventù (anni 1991-1997: L. 511 milioni), Fondo di Gestione (anni 1991-1997: L. 714 milioni), Fondo Campionati sportivi e studenteschi (anni 1993-1994: L. 33 milioni) e Fondo Sussidi a società sportive (anni 1996-1997: L. 171 milioni).
In particolare dalle esperite indagini e dal minuzioso controllo incrociato dei documenti contabili e amministrativi di supporto delle singole spese sottoposti a sequestro anche nel corso di perquisizioni domiciliari a carico degli indagati emergeva come le sottrazioni pecuniarie era state realizzate - facendo altresì leva sulla sporadicità e sommarietà, per carenza di personale, dei controlli praticati in sede centrale dal CONI - mediante: confezionamento di false fatture giustificative (fotocopie di fatture inerenti spese diverse o fatture in tutto materialmente false); rimborsi di spese per viaggi ed utilizzazione di veicoli propri totalmente inesistenti (viaggi e trasferte mai svoltisi); contraffazione di ricevute fiscali (importi falsificati); rimborsi di scontrini fiscali relativi ad acquisti personali non consentiti e così via.
All'esito delle indagini preliminari per i tre indagati CO, ER e RR, resisi portatori di dichiarazioni in tutto o in parte confessorie degli addebiti, il p.m. ha chiesto il rinvio a giudizio affinché rispondessero di più reati continuati di peculato (in rapporto a ciascun capitolo di bilancio indebitamente depauperato) e del delitto di falsità ideologica continuata afferente ai falsi rendiconti di spesa trasmessi con periodicità mensile alla sede centrale del CONI di Roma e surrogati da allegate prove di spese rappresentate da documenti (fatture, assegni, altri atti) falsi o alterati. Al RR sono, quindi, contestati fatti di peculato (capi 11-12-13-14 della rubrica) e di falsità in atti pubblici (capo 15 della rubrica). Il CO e l'ER hanno definito le loro posizioni processuali con sentenze applicative di pene concordate con il pubblico ministero. RR ha chiesto di definire la propria posizione con giudizio allo stato degli atti subordinato al suo esame.
All'esito del disposto giudizio abbreviato condizionato il G.U.P. del Tribunale di Torino con sentenza resa il 26.4.2004 ha riconosciuto IO RR colpevole di tutti i reati ascrittigli, unificati da continuazione, e - concesse le circostanze attenuanti generiche e computata la diminuente per il rito alternativo - lo ha condannato alla pena, sospesa alle condizioni di legge, di una anno e sei mesi di reclusione nonché al risarcimento del danno (da liquidarsi in separata sede civile) in favore della costituita parte civile CONI. Adita dall'impugnazione del RR, la Corte di Torino con l'epigrafata sentenza del 16.3.2007 ha confermato la decisione di condanna del giudice di primo grado, giudicando infondati i rilievi critici espressi dall'appellante con specifico riferimento alla sua asserita inconsapevolezza delle finalità appropriative delle falsificazioni documentali che egli ammette di aver commesso su indicazione dei due coimputati CO e ER. La Corte, riconoscendo - come la sentenza del Tribunale - che RR non risulta essersi personalmente appropriato di denaro dell'ente provinciale, diversamente dai due coimputati, reputa del tutto dimostrata la concorrente responsabilità dell'imputato, "che ha ammesso di essersi prestato a falsificare fatture e non può pretendere di essere creduto quando asserisce di non sapere a cosa serviva una siffatta mole di carte costruita a tavolino e priva di per sè, senza bisogno di chiedere ragguagli ad alcuno, di rispondenza con una qualche realtà".
2. Contro la sentenza di appello ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, enunciando due motivi di censura incentrati sulla carenza ed illogicità motivazionali delle decisione e sulla erronea applicazione della legge penale sostanziale. Al ricorso si è formalmente sovrapposta, in uno ad una memoria difensiva (depositata il 31.3.2008) del patrono della parte civile CONI deducente l'infondatezza dell'impugnazione del RR, un'istanza della stessa parte civile, depositata l'1.2.2008 e unita al ricorso per unitaria trattazione, con cui si invoca la correzione ex art. 130 c.p.p., dell'errore materiale della mancata enunciazione nel dispositivo della impugnata sentenza di appello della condanna dell'appellante RR al rimborso delle spese processuali sostenute in secondo grado dalla parte civile, statuizione pur espressamente indicata nella motivazione della sentenza. Nel riassumere le articolazioni della tesi censoria del ricorrente per gli effetti di cui all'art. 173 disp. att. c.p.p., comma 1, conviene anticipare, per preliminare linearità espositiva, che il nucleo fondante del ricorso sembra muovere da una fuorviante o parziale lettura dell'assunto argomentativo della decisione di appello (letta, come doveroso, insieme alla sentenza di primo grado in riferimento ai temi devoluti con i motivi di gravame), allorché propone in buona sostanza una ricostruzione alternativa degli eventi sottesi alla regiudicanda e della specifica condotta in essi tenuta dall'imputato; ricostruzione che non può trovare ingresso nel presente giudizio di legittimità a fronte della logicità e linearità valutative della decisione impugnata e che si profila del tutto incongrua rispetto alla concreta unignificanza probatoria delle emergenze processuali che investono la posizione del AR.
1. Lamenta innanzitutto il ricorrente l'illogicità dell'impugnata sentenza nella parte in cui non avrebbe compiutamente valutato il "ruolo" dell'imputato (elemento materiale dei contestati reati di peculato e falsità ideologica in atti pubblici) nella realizzazione dei fatti criminosi, atteso che il AR non solo non è un pubblico ufficiale (non essendo un dipendente CONI) ma neppure è un esperto di contabilità, limitandosi ad inserire, nell'esercizio dei compiti demandatigli, nelle scritture contabili del Comitato provinciale torinese del CONI i dati e i documenti che gli venivano riferiti o indicati per iscritto da altri (coimputati CR e FI). Nell'eseguire ordini altrui egli non era in condizione, quindi, di rilevare l'eventuale illegittimità di tali ordini, non avendo contezza della realtà gestionale dell'ente e dell'andamento economico della sua organizzazione. I cespiti monetari relativi ai diversi fondi di bilancio erano in concreto erogati, segnatamente quelli destinati alle società sportive, dai vertici dell'ente e non dal AR, privo di qualsiasi potere giuridico di disposizione.
2. In secondo luogo e in forma complementare il ricorrente lamenta l'illogicità e carenza di motivazione della decisione della Corte territoriale sotto lo specifico profilo dell'elemento soggettivo dei reati ascrittigli, essendo asseritamente emerso che il AR non aveva cognizione del valore probatorio connesso ai documenti che egli contribuiva a formare falsamente o ad alterare ("l'imputato non poteva essere a conoscenza di quanto veniva deliberato o avveniva ai vertici dirigenziali, posto che lo stesso si limitava a recarsi al Coni nelle ore serali per redigere la cosiddetta partita doppia sulla base di una prima nota eseguita da terze persone"). In altri termini il AR si sarebbe limitato a registrare dati contabili che non era in grado di sapere se fossero reali o alterati.
3. Si duole, infine (e in via subordinata), il ricorrente della mancata concessione della circostanza attenuante della minima importanza della sua partecipazione criminosa (art. 114 c.p.), avuto riguardo al "ruolo sussidiario" da lui ricoperto rispetto a quello dei due coimputati, nonché della mancata declaratoria di estinzione del reato di falso continuato di cui al capo 15) della rubrica per sopravvenuta prescrizione, che sarebbe maturata nel giugno 2006, l'imputazione contestata facendo riferimento ad una commissione del reato collocata temporalmente nel gennaio 1999.
3. Il ricorso di IO AR è inammissibile, vuoi per l'indeducibilità, vuoi per la manifesta infondatezza dei motivi che lo sorreggono. In vero il ricorso, caratterizzato da pervasiva genericità e - dunque - da sostanziale aspecificità delle censure, siccome avulse da una effettiva lettura critica dei ragionamenti sviluppati nella sentenza della Corte di Appello di Torino, ripropone doglianze già espresse con i motivi di appello e che sono state tutte adeguatamente vagliate e motivatamente disattese dai giudici di secondo grado. Evenienza che priva di consistenza giuridica i motivi di doglianza delineati dall'odierna impugnazione, oltre ad impedirne pregiudizialmente la delibazione in questa sede, perché basati su una rivisitazione o rilettura delle emergenze processuali e dell'apprezzamento del loro peso probatorio non consentita in ragione della esaustività di analisi riconoscibile alla decisione di appello confermativa della sentenza di condanna di primo grado. È appena il caso di osservare che le prospettazioni sul supposto dimesso o secondario ruolo svolto dal AR nella dinamica dei fatti criminosi sono ampiamente contraddette dagli elementi probatori (e non semplici indizi o congetture, come ipotizza il ricorso) esaminati dalla decisione della Corte sabauda (oltre che nell'altrettanto diffusa motivazione della sentenza di primo grado). Del pari affatto incongrui si palesano i rilievi del ricorrente sulla qualità di soggetto privato dallo stesso rivestita (non è un pubblico dipendente) che inficerebbe la contestazione del reato di peculato, dal momento che sul piano effettuale al AR è ascritto il concorso in reati ed. propri pacificamente commessi da due pubblici ufficiali (sottacendosi la stessa configurabilità in capo al AR dell'autonoma e additiva qualità di pubblico funzionario di fatto in relazione alle mansioni in concreto espletate di curatore del sistema contabile, ragionieristico e documentale, dell'ente pubblico, da sè sola idonea a ricondurre l'illecito contegno dell'imputato nell'alveo del peculato e della falsità ideologica in atti pubblici ex art. 479 c.p.). La Corte di Appello di Torino, riprendendo enunciati deduttivi ripercorsi dalla sentenza di primo grado, ha evidenziato che le indagini svolte dalla GU di ZA (si è proceduto a giudizio abbreviato con piena utilizzabilità di tutti i dati informativi acquisiti al fascicolo del p.m.) hanno focalizzato - al di là del contributo parzialmente confessorio dello stesso AR (che mal si concilia con gli odierni motivi di ricorso) - la decisività dell'apporto materiale e ideativo offerto dall'imputato alla consumazione degli accertati fatti di peculato e di falso e soprattutto alla loro protrazione per un lungo periodo di tempo. Il AR non si è affatto limitato ad eseguire gli ordini dei due coimputati (che veicolavano le somme dei capitoli dell'ente pubblico su propri conti bancari personali). Uno dei dati dirimenti dell'importanza del ruolo svolto dal AR è non a caso individuato dalla sentenza di appello negli appunti manoscritti del prevenuto sequestrati presso l'abitazione del presidente del Coni provinciale CR. Appunti con cui il AR mostra di fornire utili "suggerimenti" per escogitare interventi e modalità contabili di operazioni finalizzate ad ottenere una apparente "quadratura dei conti" ovvero per escludere voci di spesa (ad esempio per supposta rappresentanza) perché soggette ad un più approfondito controllo presso la sede centrale romana del CONI. Circostanze tutte che, in uno alla confessata redazione di fatture e altri atti contabili falsi, dimostrativi di spese non erogate e dissimulanti le illecite appropriazioni del loro controvalore monetario, inducono ineccepibilmente la Corte torinese ad escludere l'apprezzabilità del contributo causale del AR come di limitata importanza ai sensi dell'art. 114 c.p.. Del tutto erroneo è l'assunto del ricorrente in merito alla presunta intervenuta prescrizione del reato di falsità ideologica in atti pubblici contestato con il capo 15) dell'imputazione, assunto indotto dalla impropria supposizione dell'applicabilità nel caso di specie dei più brevi termini prescrizionali di cui all'art. 157 c.p., come novellato dalla L. n. 251 del 2005. La disciplina transitoria dettata dall'art. 10, comma 3, della stessa legge riformatrice esclude -alla luce degli interventi interpretativi della Corte Costituzionale con le sentenze nn. 393/2006 e 72/ 2208 - l'applicabilità del nuovo regime prescrizionale nei processi già pendenti in fase di appello alla data di entrata in vigore della legge modificatrice (8.12.2005). Data entro la quale, nel caso di specie, era già intervenuta la sentenza di primo grado. Ne discende che il reato di falsità ideologica è caratterizzato dal termine prescrizionale della previgente disciplina codicistica, complessivamente pari ad anni quindici (art. 161 c.p., nel testo previgente alla riforma). Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio ed al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che reputasi equo fissare in Euro 1.000,00, (mille), nonché al rimborso delle spese processuali e di patrocinio sopportate dalla costituita parte civile CONI nel presente giudizio. Spese equitativamente liquidate in complessivi Euro 4.000,00, (quattromila).
4. Non può trovare accoglimento in questa sede, a giudizio del collegio, l'istanza di correzione di errore materiale avanzata dalla parte civile in merito alla omessa statuizione nel dispositivo della sentenza della Corte di Appello di Torino della condanna al rimborso delle spese di rappresentanza e difesa della medesima parte civile, ancorché in motivazione la sentenza riconosca il diritto della parte civile a detto rimborso. La sentenza di appello, infatti, nella parte finale della motivazione precisa: "La costituita parte civile ha diritto al rimborso delle spese sostenute nel grado di appello, come da dispositivo". Ma il dispositivo si limita a confermare l'appellata sentenza ed a condannare l'imputato alle "spese del grado". Deve escludersi che in siffatta generica nozione di spese del grado possano, in via di interpretazione sequenziale, considerarsi incluse anche le spese processuali fronteggiate dalla parte civile, non foss'altro che per la mancata quantificazione nummaria di siffatte spese gravanti sull'imputato appellante, evenienza che in ogni caso renderebbe inutile la statuizione (condanna generica alla rifusione di spese di costituzione e difesa di parte).
Nessun dubbio può sussistere sulla necessarietà (per effetto della soccombenza dell'imputato nel giudizio di appello) e consequenzialità della statuizione di condanna dell'imputato alla rifusione delle spese di parte civile, omessa nel dispositivo della sentenza di appello e legittimante un intervento emendativo con il ricorso alla procedura di correzione di errore materiale prevista dall'art. 130 c.p.p., in difetto delle preclusioni ostative previste da tale disposizione. In questa prospettiva deve altresì rilevarsi che nel caso di specie neppure sussistono incertezze sulla non ricorrenza di contesti suscettibili di dar luogo a possibile compensazione delle spese in parola ai sensi dell'art. 541 c.p.p., comma 1, u.p.. Eventualità non configuratale sia per la natura della sentenza di appello, integralmente confermativa della condanna inflitta all'imputato in primo grado e delle connesse statuizioni risarcitorie in favore della parte civile, sia per l'esplicita attestazione nel corpo della sentenza - come si è visto - del diritto della parte civile ad un rimborso "pieno" delle spese processuali di quel grado di giudizio.
Nondimeno a fronte della certezza dell'ara debeatur della rifusione delle spese sostenute dalla parte civile si staglia l'indeterminatezza, con connessa indefinibilità in questa sede, del quantum debeatur integrativo delle concreta liquidazione delle spese da porsi in forma accessoriamente necessitata a carico dell'imputato. Siffatta quantificazione o monetizzazione delle spese di rappresentanza e assistenza della parte civile nel giudizio di appello non può ritenersi surrogabile in via sostitutiva dal questa Corte, poiché l'operazione pur sempre implica - sebbene in ambiti circoscritti e delimitati tra i valori minimi e massimi previsti dalle tariffe forensi (art. 91 c.p.c., comma 1, art. 75 disp. att. c.p.p.)- un giudizio di valore di carattere discrezionale proprio del giudice di merito, la cui mancanza non può essere sopperita e integrata da questo giudice di legittimità ai sensi dell'art. 130 c.p.p.. Tale conclusione non contraddice la recente decisione delle Sezioni Unite di questa S.C., che ha affermato l'esperibilità della procedura correttiva prevista dall'art. 130 c.p.p., in caso di omessa condanna dell'imputato alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile, purché non si profilino circostanze giustificanti l'esercizio della facoltà di compensazione (Cass. S.U., 3.1.2008 n. 7945, Boccia, rv. 238426). La sentenza delle Sezioni Unite, accreditando l'indirizzo di una più estesa nozione dell'errore materiale omissivo emendabile ai sensi dell'art. 130 c.p.p., e la sua applicabilità nell'ipotesi di mancata condanna "necessitata" (automatica) dell'imputato alla rifusione delle spese di parte civile, comporta la piena praticabilità dell'istituto correttivo anche nel giudizio di cassazione (le S.U. menzionano una decisione con cui la S.C. ha disposto correggersi una propria sentenza che aveva tralasciato di condannare alla rifusione delle spese di parte civile l'imputato il cui ricorso era stato dichiarato inammissibile:
Cass. Sez. 5, 15.11.2007 n. 46349, ric. Maiolo). Ciò che, tuttavia, non sottintende di certo che questa Corte di legittimità possa in ogni caso provvedere in via surrogatoria alla correzione della predetta tipologia di errore materiale omissivo verificatosi in sentenze di merito sottoposte al proprio vaglio. Vi osta, oltre alle ricordate valenze discrezionali della definizione monetaria delle spese di parte civile da porre a carico dell'imputato, l'espresso disposto dell'art. 130 c.p.p., che consente l'esperibilità della procedura correttiva unicamente al "giudice che ha emesso il provvedimento ". Di tal che l'istante parte civile avrebbe dovuto percorrere l'alternativa strada della proposizione di un ricorso per cassazione avverso la specifica omessa statuizione in tema di spese processuali della parte civile ovvero, più propriamente ed anche alla luce della menzionata decisione delle S.U. di questa Corte, della proposizione di una istanza di correzione ex art. 130 c.p.p., alla stessa decidente Corte di Appello di Torino.
P.Q.M.
LA CORTE DI CASSAZIONE Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro mille in favore della cassa delle ammende nonché alla rifusione delle spese di parte civile del grado, che liquida in Euro 4.000,00, (quattromila) oltre IVA e CPA.
Rigetta l'istanza di correzione dell'errore materiale. Così deciso in Roma, il 16 aprile 2008.
Depositato in Cancelleria il 8 maggio 2008