Cass. pen., sez. VI, sentenza 16/04/2008, n. 18756
CASS
Sentenza 16 aprile 2008

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Non è rimediabile, in sede di legittimità, con la procedura di correzione degli errori materiali la mancata condanna, da parte del giudice di appello, dell'imputato alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile. (Nell'affermare tale principio, la Corte ha chiarito che tale situazione si differenzia da quella nella quale detta omissione sia incorsa in una sentenza della Corte di cassazione, nella quale la correzione dell'errore materiale può essere disposta dalla Corte medesima, nell'osservanza della regola dettata dall'art. 130 cod. proc. pen.).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 16/04/2008, n. 18756
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 18756
    Data del deposito : 16 aprile 2008

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