Sentenza 19 gennaio 2004
Massime • 1
La parte civile che, in sede d'appello, resista vittoriosamente all'istanza dell'imputato volta ad escludere il diritto di quest'ultima al risarcimento dei danni conseguenti al reato per cui si procede, ha diritto alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa già anticipate anche se risulti parzialmente o totalmente soccombente in relazione alle proprie richieste (in applicazione di tale principio la Corte ha accolto il ricorso della parte civile in ordine alla mancata rifusione a favore della medesima delle spese relative al giudizio di appello, nel quale era stato dichiarato inammissibile il gravame di quest'ultima al fine di ottenere il riconoscimento di una provvisionale).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 19/01/2004, n. 23017 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 23017 |
| Data del deposito : | 19 gennaio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FULGENZI Renato - Presidente - del 19/01/2004
Dott. MARTELLA Ilario - Consigliere - SENTENZA
Dott. CONTI Giovanni - Consigliere - N. 68
Dott. ROTUNDO Vincenzo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ROSSI Agnello - Consigliere - N. 20056/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) Di AR IT RO, nato ad [...] l'[...];
2) EL IC, nato ad [...] il [...];
3) LO SI (parte civile), in proprio e quale legale rappresentante della "Società Edile di LO SI & c. S.n.c.";
avverso la sentenza in data 8-10-2002 della Corte di Appello di Bari;
Udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Vincenzo Rotundo;
Udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale, Dott. Vincenzo Geraci, che ha concluso per il rigetto dei ricorsi proposti da Di AR e EL e per l'accoglimento di quello presentato dalla parte civile. Uditi gli avv.ti Francesco Rotunno (per la parte civile), Aurelio Gironda ed Enzo Bartimmo (per Di AR e EL), che hanno insistito per raccoglimento dei rispettivi ricorsi. FATTO
1.1. - Con sentenza in data 19-3-2001 il Tribunale di Foggia ha condannato Di AR IT RO e EL IC, previa concessione delle attenuanti generiche, alla pena (condizionalmente sospesa) di anni due di reclusione ciascuno per il reato di cui alla lettera B) della rubrica, p. e p. dagli artt. 110, 81 cpv., 56 e 317 c.p., per avere il primo, in qualità di assessore comunale e componente della commissione comunale edilizia di Ascoli Satriano, in concorso con il secondo e con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, tentato - con il procurare, mediante reiterate denunce di illeciti, numerose sospensioni dei lavori del cantiere edile di LO SI, con il tentativo di condizionare con illecite pressioni l'operato della giunta comunale e della commissione comunale edilizia, e nella seduta del Consiglio comunale dell'11-5-1989 omettendo di astenersi ed anzi partecipando alla votazione- di costringere LO SI in un primo tempo a versargli la somma di L. 25 milioni facendola apparire come compenso del progetto del fabbricato da lui apparentemente redatto, e, successivamente, a consegnare gratuitamente al suo affine EL IC un appartamento ed un box dello stesso fabbricato. Con la medesima sentenza Di AR e EL venivano condannati al risarcimento dei danni in favore della costituita parte civile, LO SI, da liquidarsi in separata sede, ed alla rifusione delle spese di costituzione e difesa della medesima parte civile, liquidate come da dispositivo. Nei confronti del Di AR e del EL il Tribunale di Foggia dichiarava, infine, non doversi procedere per il reato di tentata estorsione continuata, loro ascritto al capo A) della rubrica, perché, concesse ad entrambi le attenuanti generiche, il reato stesso era estinto per prescrizione.
1.2. - Con sentenza in data 8-10-2002 la Corte di Appello di Bari, sezione 2^ penale, in riforma della suindicata sentenza del Tribunale di Foggia del 19-3-2001, impugnata da Di AR IT RO e EL IC nonché dalla parte civile, ha dichiarato inammissibile l'appello proposto da quest'ultima e ha ridotto la pena inflitta agli imputati ad un anno e mesi sei di reclusione ciascuno, confermando nel resto.
La Corte di Appello ha rilevato che le circostanziate dichiarazioni rese da LO SI erano state riscontrate dai testimoni escussi nel corso dell'istruttoria dibattimentale di primo grado. In particolare:
- l'incontro tra il LO ed il EL, tenutosi in data 21/4/1986 alla presenza del sindaco Rolla e del geometra EL, era stato confermato da costoro, che avevano riferito in ordine alla immotivata richiesta di un appartamento e di un box rivolta dal LU al LO e ribadita in quella circostanza;
- l'incontro tra Di AR e LO SI, avvenuto verso la fine del 1988 nello studio di quest'ultimo, era stato confermato da LO NT e Di RO NT, i quali, presenti al fatto, avevano riferito nel dettaglio sul contenuto delle pretese del Di AR;
- l'episodio relativo alle pressioni effettuate da parte del Di AR, nell'agosto 1989, sul segretario comunale (in occasione della stipula del contratto di alienazione al LO del suolo comunale interessato dallo sconfinamento dell'immobile) era stato riscontrato, oltre che dalla deposizione dello stesso segretario Casolare, anche dalle dichiarazioni rese dal m.llo Bochicchio.
In definitiva, la Corte di Appello ha ritenuto dimostrato che le richieste estorsive ai danni del LO erano iniziate da parte dei due imputati quando il Di AR non era ancora pubblico ufficiale ed erano proseguite dopo che costui era divenuto dapprima assessore comunale e successivamente componente della commissione edilizia del Comune di Ascoli Satriano. Tali richieste, sempre secondo la Corte di merito, erano finalizzate ad indurre il LO a versare L. 25 milioni o a dare al EL un box e un appartamento del nuovo immobile che il LO si accingeva a costruire, minacciando altrimenti intralci a tale costruzione non solo mediante le azioni giudiziarie esperite dal EL ma anche attraverso "prese di posizione" nell'ambito degli organi collegiali comunali di cui il Di AR faceva parte.
La Corte ha infine dichiarato inammissibile l'appello incidentale proposto dalla parte civile al fine di ottenere una provvisionale, seguendo l'orientamento della giurisprudenza di legittimità che ritiene tale impugnazione limitata ai capi ed ai punti di quella principale.
1.3. - Avverso la sentenza della Corte di Appello di Foggia hanno proposto ricorso per cassazione, tramite i rispettivi difensori, Di AR IT RO e EL IC, nonché la parte civile, LO SI.
1.4. - Di AR IT RO deduce violazione di legge e mancanza di motivazione, in quanto la sentenza censurata non avrebbe individuato gli atti posti in essere nell'esercizio della pubblica funzione lesivi dei beni giuridici tutelati dalla norma incriminatrice che prevede il reato di concussione.
Inoltre la Corte di Appello avrebbe errato nel non frazionare i vari tentativi di concussione contestati in continuazione e nel non dichiarare conseguentemente prescritti tutti gli episodi "rispetto ai quali il termine di quindici anni utili ai fini dell'applicazione dell'art. 157 c.p. si era già realizzato alla data di emissione della sentenza (8-10-2002)".
La sentenza impugnata avrebbe, infine omesso di motivare in riferimento alla sussistenza del "metus pubblicae potestatis", indispensabile per il reato di concussione, e non avrebbe esaminato "gli atti attribuiti al EL ed al Di AR, rispettivamente come privato e come pubblico ufficiale, in termini tali da consentire all'interprete del documento di reperire ove sia la motivazione utile a stabilire come e perché il pubblico ufficiale diviene un privato quando concorre con il EL nella richiesta da costui personalmente fetta e, quindi, senza il concorso del pubblico ufficiale e viceversa".
1.5. - Nel ricorso presentato nell'interesse di EL IC si deduce in primo luogo la "violazione dell'art. 606, lettera e), c.p.p. per vizio di motivazione e manifesta illogicità della sentenza impugnata in relazione all'art. 629 c.p.", in quanto la Corte di Appello avrebbe dichiarato non doversi procedere per intervenuta prescrizione in riferimento al contestato reato di estorsione non in base a "prove certe" ma su semplici "congetture". Ih secondo luogo si eccepisce la violazione degli artt. 606, lettere b), c) ed e), c.p.p. e 521 c.p.p., in relazione agli artt. 56 e 317 c.p., in quanto la sentenza censurata non avrebbe individuato l'apporto causale offerto dal EL nel tentativo di concussione contestato. Inoltre anche tale delitto sarebbe prescritto, poiché, da un lato, in tema di reato continuato il termine di prescrizione è quello previsto per i singoli reati in continuazione, e, dall'altro, la Corte di merito, ai fini del calcolo del termine per la causa estintiva, avrebbe utilizzato episodi che sarebbero al di fuori della contestazione, quale quello verificatosi nell'agosto 1989. 1.6. - Nel ricorso proposto dalla parte civile, LO SI, si deduce la violazione dell'art. 541, comma 1, c.p.p., anche in relazione all'art. 595 c.p.p., in quanto, anche a volere condividere l'assunto della Corte di Appello che vuole l'appello incidentale "limitato ai capi ed ai punti dell'appello principale", avendo la difesa chiesto l'assoluzione degli imputati, sarebbe stato investito, sia pure indirettamente, anche il capo della sentenza riguardante gli interessi civili e, conseguentemente, la sentenza impugnata avrebbe errato nel non concedere la richiesta provvisionale e nel non liquidare le spese legali.
1.7. - In prossimità della pubblica udienza sono stati depositati motivi nuovi ai sensi dell'art. 585 n. 4 c.p.p. e una memoria illustrativa nell'interesse di Di AR IT RO, deducendosi, in primo luogo, che questi non avrebbe agito con il dolo tipico del delitto di concussione, ma "in funzione della tutela, ritenuta ragionevolmente legittima, del diritto di affaccio e di veduta dal proprio appartamento", e, in secondo luogo, che la proposta del ricorrente di fare un progetto dietro il versamento di una parcella di L. 25 milioni sarebbe stata "una personale, interessata iniziativa priva di rilevanza penale". Si insiste, infine, sul fatto che i reati contestati sarebbero stati già prescritti alla data della pronuncia della sentenza impugnata.
1.8. - Anche nell'interesse della parte civile, LO SI, è stata depositata una memoria, con la quale ci si oppone a tutte le richieste contenute nei ricorsi degli imputati e si sottolinea che, trattandosi di tentativo continuato di concussione, ai sensi dell'art. 158 c.p. il termine della prescrizione decorre dal giorno in cui è cessata l'attività del colpevole, e cioè dal giorno in cui il reo ha compiuto l'ultimo atto, qualificabile come tentativo, che, nel caso di specie, risale all'11-5-1989, sicché la prescrizione maturerà soltanto in data 11-5-2004. A parte il fatto che l'ultimo episodio (non contestato nel capo di imputazione, ma sul quale il Di AR "si è puntualmente difeso") risale al 16-8-1989, con conseguente spostamento del termine di prescrizione a data ancora ulteriore.
DIRITTO
2.1. - I ricorsi presentati nell'interesse di Di AR IT RO e EL IC sono fondati.
I due imputati sono stati ritenuti responsabili del reato di cui agli artt. 110, 81 cpv., 56 e 317 c.p., per avere tentato di costringere LO SI in un primo tempo a versargli la somma di L. 25 milioni, facendola apparire quale compenso di un progetto apparentemente redatto dal Di AR, e successivamente a consegnare al EL un appartamento ed un box del fabbricato che il LO intendeva realizzare.
Dalla sentenza censurata risulta che le richieste concussive, successive alla nomina ad assessore comunale e a componente della Commissione edilizia del Di AR, furono effettuate in data 21/4/1986 (alla presenza del sindaco e del geometra Milillo) e, successivamente, in un incontro presso lo studio del LO, incontro che la Corte di merito ha datato "verso la fine del 1988". Pertanto è a queste date che bisogna avere riguardo per individuare il momento in cui furono posti in essere gli atti idonei diretti in modo non equivoco a costringere o a indurre la parte lesa a dare o promettere danaro o altra utilità. Non può, infatti, aversi riguardo alla diversa e posteriore data di commissione del reato indicata nel capo di imputazione ("fino alla data dell'11-5-1989"), in quanto con essa si fa riferimento alla successiva partecipazione del Di AR alla votazione ("esprimendo un voto contrario in contrasto con la risoluzione della maggioranza consiliare"), e cioè ad una attività successiva alle illecite richieste, per altro qualificabile come autonomo titolo di reato, in ogni caso ampiamente prescritto. Alle medesime conclusioni deve pervenirsi in riferimento all'episodio del 16 agosto 1989 relativo alle pressioni effettuate dal Di AR sul Segretario comunale in occasione della stipula del contratto con il quale fu alienato al LO il suolo comunale interessato dallo sconfinamento dell'immobile. Per altro in questo caso si tratta di episodio che, pur non contestato in imputazione, ha formato oggetto di interrogatorio, con conseguente piena esplicazione del diritto di difesa del Di AR.
Dovendosi datare le ultime richieste concussive al dicembre 1988, è a questa data che, ai sensi dell'art. 158 c.p., deve farsi riferimento ai fini della decorrenza del termine di prescrizione, trattandosi del momento in cui "è cessata l'attività del colpevole", essendo stato compiuto l'ultimo atto qualificabile come tentativo (sez. 2^, sent. 23-12-1998, n. 313, Gretter). Ne consegue che alla data del dicembre 2003 erano già trascorsi i quindici anni utili ai fini della dichiarazione di prescrizione. Conseguentemente a questa Corte, in presenza di motivi di ricorso che (come si vedrà nel punto che segue) non consentono un giudizio di inammissibilità ex ante, non resta che annullare senza rinvio la sentenza impugnata per essere il reato ascritto a Di AR IT RO e EL IC estinto per prescrizione.
2.2. - Le residue censure formulate da entrambi i ricorrenti si incentrano sostanzialmente nella asserita mancata individuazione, nella sentenza impugnata, sia dell'apporto causale offerto dal EL nel tentativo di concussione contestato sia degli atti posti in essere nell'esercizio della pubblica funzione (lesivi dei beni giuridici tutelati dalla norma incriminatrice che prevede il reato di concussione), nonché nella lamentata carenza di motivazione in riferimento al "metus pubblicae potestatis".
Si tratta di censure prive di fondamento, in quanto, come si è visto nella parte in fatto alla quale si rinvia, la Corte di Appello di Bari ha rilevato che le richieste avanzate dal Di AR, dopo la sua nomina ad assessore e a componente della Commissione edilizia, erano state poste in essere da un pubblico ufficiale, erano finalizzate ad indurre il LO a dargli L. 25 milioni e a dare un box ed un garage al cognato EL, e facevano leva sulla qualità e sulle funzioni da lui ricoperte, prospettando alla parte lesa intralci alla costruzione quali conseguenze non soltanto delle azioni giudiziarie intraprese dal EL, ma anche delle "prese di posizione" del medesimo Di AR nell'ambito degli organi collegiali competenti a deliberare, di cui quest'ultimo faceva parte.
D'altra parte il tessuto motivazionale della sentenza impugnata non presenta affatto quella macroscopica illogicità del ragionamento del giudice di merito che, alla stregua dei principi affermati da questa Corte (v. da ultimo: S.U. 24-9-2003, Petrella, rv. 226074), può indurre a ritenere sussistente il vizio di cui all'art. 606, lettera e), c.p.p., pure denunciato.
Alle medesime conclusioni deve pervenirsi anche in riferimento al primo motivo del ricorso presentato nell'interesse di EL IC, con il quale si deduce vizio di motivazione e manifesta illogicità della sentenza impugnata "in relazione all'art. 629 c.p.") in quanto la Corte di Appello avrebbe dichiarato non doversi procedere per intervenuta prescrizione in riferimento al contestato reato di estorsione non in base a "prove certe" ma su semplici "congetture". La Corte di merito, infatti, con argomentazioni logiche e in corretta applicazione dei criteri di cui all'art. 192 c.p.p., ha chiarito di condividere sul punto la decisione del Tribunale, che aveva ritenuto pienamente provate le accuse mosse dalla persona offesa, in quanto fomite sia di "attendibilità intrinseca" sia di "riscontri esterni", e ha individuato questi ultimi nelle testimonianze EL e LD e nelle produzioni documentali in atti.
2.3. - La parte civile, LO SI, ha dedotto la violazione dell'art. 541, comma 1, c.p.p., anche in relazione all'art. 595 c.p.p., in quanto, anche a volere condividere l'assunto della Corte
di Appello che vuole l'appello incidentale "limitato ai capi ed ai punti dell'appello principale", avendo la difesa chiesto l'assoluzione degli imputati, sarebbe stato investito, sia pure indirettamente, anche il capo della sentenza riguardante gli interessi civili e, conseguentemente, la sentenza impugnata avrebbe errato nel non concedere la richiesta provvisionale e nel non liquidare le spese legali.
Questa Corte ha già avuto modo di affermare il principio secondo il quale la parte civile che, in sede di appello, abbia resistito vittoriosamente alle contrarie istanze dell'imputato, anche se parzialmente o totalmente soccombente in relazione a proprie richieste, ha diritto alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa già anticipate (sez. 4^, sent. 22-5-1992, n. 6126). Infatti ai fini della valutazione della soccombenza della parte civile è decisiva la circostanza che l'imputato sia riuscito ad escludere il diritto della parte civile al risarcimento dei danni conseguenti al reato per cui si procede: se l'impugnazione dell'imputato non ottiene questo risultato, lo stesso è tenuto al rimborso delle spese sostenute dalla parte civile (sez. 3^, sent. 20-11-1993, n. 10581). Conseguentemente il ricorso proposto dalla odierna parte civile è fondato limitatamente alla mancata rifusione a favore della medesima delle spese relative al giudizio di appello. Gli imputati ricorrenti devono, quindi, essere condannati, in solido, al pagamento delle spese sostenute dalla parte civile nella fase di appello, spese che vengono liquidate in complessivi euro 2.200,00 (duemiladuecento), di cui euro 2.000,00 (duemila) per onorali.
È invece inammissibile il ricorso di parte civile sul punto relativo al diniego della richiesta provvisionale, trattandosi di valutazione di merito (sez. 4^, sent. 1-4-1996, n. 32089, Atti). Il principio della soccombenza, nei termini sopra evidenziati, vale anche con riferimento all'attuale grado di giudizio e, quindi, le spese di parte civile in questa fase liquidate in complessivi euro 2.750,00 (duemilasettecentocinquanta), di cui euro 2.500,00 (duemilacinquecento) per onorari, oltre iva e cpa) vanno poste a carico degli imputati ricorrenti.
PER QUESTI MOTIVI
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione. In accoglimento del ricorso della parte civile, condanna gli imputati ricorrenti, in solido, alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile nella fase di appello, spese che liquida in complessivi euro 2.200,00 (duemiladuecento), di cui euro 2.000,00 (duemila) per onorari. Condanna altresì gli stessi ricorrenti al pagamento delle spese sostenute dalla parte civile in questa fase, che liquida in complessivi euro 2.750,00 (duemilasettecentocinquanta), di cui euro 2.500,00 (duemilacinquecento) per onorari, oltre iva e cpa.
Così deciso in Roma, il 19 gennaio 2004.
Depositato in Cancelleria il 17 maggio 2004