Sentenza 9 marzo 2000
Massime • 1
L'emissione da parte del pubblico ministero del decreto di citazione idoneo a produrre (con la notificazione) gli effetti della "vocatio in ius" nel procedimento dinanzi al pretore (e, dopo la riforma, nel procedimento davanti al Tribunale in composizione monocratica, per i reati per i quali è prevista la citazione diretta), si realizza solo quando l'atto è completo di tutte le indicazioni essenziali previste dall'art. 555 cod. proc. pen., ora art. 552, dopo la riforma di cui alla l. n. 479 del 1999. (Nella fattispecie, la Corte ha ritenuto il decreto di citazione inidoneo a produrre effetti poiché mancante, al momento del deposito in segreteria, dell'indicazione del giorno e dell'ora della comparizione).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 09/03/2000, n. 1320 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1320 |
| Data del deposito : | 9 marzo 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. Giuseppe Consoli Presidente del 9.3.2000
Dott. Carlo Casini Consigliere SENTENZA
Dott. Nunzio Cicchetti Consigliere N. 1320
Dott. Alfonso Amato Consigliere REGISTRO GENERALE
Dott. Sandro Occhionero Consigliere N. 32.841/99
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto dal P.R. presso la Pretura di Firenze avverso l'ordinanza del Pretore di Firenze del 28.10.1998, pronunciata nel procedimento
contro
SS IA, n. il
V. gli atti, udita la relazione del Cons. Dott. Sandro Occhionero e lette le conclusioni difformi della P.G., la Corte osserva quanto segue.
Motivi della decisione
Con l'indicata ordinanza il pretore ha dichiarato la nullità del decreto di citazione a giudizio di IA SS (procedimento iscritto al n.7878/97 del R.G. notizie di reato e al n. 146/98 del Reg. imp. della Procura presso la Pretura di Firenze) e ordinato la restituzione degli atti al p.m., perché il decreto era stato emesso il 9.12.1997, senza essere preceduto dall'invito all'imputata di presentarsi a rendere interrogatorio ai sensi, dell'art. 555 co.2 del c.p.p., nel testo modificato dall'art. 2 co. 3 L. 234/97, in vigore dal 9.8.1997 (modifica anteriore alla riforma introdotta con la L.479/99 che ha sostituito l'intero libro ottavo del codice di rito con l'abrogazione del procedimento pretorile).
Ha proposto ricorso per cassazione il p.m., sostenendo che il provvedimento è abnorme, perché ha determinato una indebita regressione del procedimento ad una fase anteriore. A suo avviso, infatti, l'emissione del decreto di citazione coincide con il deposito in segreteria dell'atto, sottoscritto dal p.m., e con l'attestazione del deposito, anche se privo dell'indicazione della data di udienza. E, poiché il decreto (pur incompleto della data di udienza) era stato da lui depositato prima del 9.8.1997, l'atto, anche se non preceduto dall'invito di presentarsi a rendere l'interrogatorio, era egualmente valido ai sensi dell'art. 1 della L. 234/97 in forza del quale il testo novellato dell'art. 555 co. 2 c.p.p. non si applica "ai procedimenti penali nei quali, alla data di entrata in vigore della... legge... è già stato emesso decreto di citazione a giudizio".
Il ricorso è infondato.
Infatti è ormai giurisprudenza pacifica che l'emissione da parte del pubblico ministero del decreto di citazione idoneo a produrre (con la notificazione) gli effetti della "vocatio in ius" nel procedimento dinnanzi al pretore (e dopo la riforma nel procedimento dinnanzi al tribunale in composizione monocratica per i reati per i quali è prevista la citazione diretta) si realizza solo quando l'atto è completo di tutte le indicazioni essenziali previste dall'art. 555 C.P.P. (attualmente art. 552). Nel caso di specie invece esso non era idoneo a produrre effetti, ne' di diritto sostanziale (interruzione della prescrizione: SS.UU. 98/13 390, rv. 211.90 4, Sez. VI 99/ 1.40 5, rv. 212.47 1 ed altre) ne' a maggior ragione di diritto processuale, perché al momento del deposito in segreteria era privo dell'indicazione del giorno e dell'ora di comparizione. L'atto, depositato il 30.7.1997, era stato trasmesso il 15.11.1997 al pretore dirigente, che con provvedimento del 9.12.1997 aveva indicato l'udienza. Solo con il deposito successivo in segreteria il decreto si era perfezionato e poteva essere notificato. Infatti, la richiesta di comunicazione del giorno e dell'ora di comparizione al pretore dirigente, è un atto meramente interno e strumentale alla fissazione della data di udienza e al completamento del decreto di citazione (Sez. V 99/ 3.63 9, rv. 213.319). Si deve, quindi, concludere che correttamente il pretore ha annullato il decreto di citazione, avendo ritenuto in conformità a legge che il decreto era stato emesso dopo l'entrata in vigore del testo modificato dell'art. 555 c.p.p.. Il ricorso va, pertanto, rigettato.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, il 9 marzo 2000. Depositato in Cancelleria il 5 settembre 2000