Sentenza 21 aprile 2010
Massime • 2
La persona fisica destinataria del precetto penalmente sanzionato dall'art. 5, comma terzo, D.Lgs. 26 maggio 1997 n. 153 che, in materia di contrasto al riciclaggio dei capitali di provenienza illecita, punisce l'esercizio di agenzia in attività finanziaria in assenza della prescritta iscrizione nell'elenco tenuto dall'Ufficio italiano dei cambi, non è soltanto il titolare dell'agenzia, ma anche il soggetto formalmente preposto alla stessa nell'ambito di un rapporto di delega oppure addetto a un'organica e stabile collaborazione contraddistinta da autonomia funzionale e gestionale o, infine, il gestore di fatto della stessa. (Fattispecie in tema di procedimento incidentale "de libertate").
Integra il reato di favoreggiamento dell'immigrazione illegale nel territorio dello Stato il fatto di chi avvii una pratica di assunzione di lavoratore straniero, dichiarando falsamente di voler costituire un rapporto di lavoro dipendente, ma avendo realmente come unico fine quello di trarre profitto illecito dal conseguimento del permesso di soggiorno da parte dello straniero stesso.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 21/04/2010, n. 20883 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 20883 |
| Data del deposito : | 21 aprile 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SILVESTRI Giovanni - Presidente - del 21/04/2010
Dott. SIOTTO Maria Cristina - Consigliere - SENTENZA
Dott. ROMBOLÀ Marcello - Consigliere - N. 1164
Dott. CAPOZZI Raffaele - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CASSANO Margherita - rel. Consigliere - N. 570/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PMT PRESSO TRIBUNALE DI BRESCIA;
nei confronti di:
1) MO QU NJ N. IL 22/02/1949 C/;
2) NJ AA QU N. IL 22/10/1978 C/;
3) ID UL N. IL 11/10/1961 C/;
avverso l'ordinanza n. 1153/2009 TRIB. LIBERTÀ di BRESCIA, del 09/12/2009;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARGHERITA CASSANO;
sentite le conclusioni del P.G. Dr. FEBBRARO Giuseppe che ha chiesto il rigetto del ricorso del P.M.;
udito il difensore avv. Martire che per AN ME YA e HI DU ha chiesto l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Il 19 novembre 2009 il gip del Tribunale di Brescia emetteva ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di AN ME YA e AM YA in carcere in relazione ai reati previsti dall'art. 378 c.p. (così riqualificata la contestazione ex art. 270 ter c.p. per la quale il pubblico ministero aveva richiesto l'emissione del provvedimento restrittivo della libertà personale) e T.U. Leggi Bancarie, art. 132 e, nei riguardi di HI DU per i delitti di associazione per delinquere finalizzata all'ingresso in Italia di cittadini extracomunitari in violazione delle disposizioni in tema di immigrazione, tentata estorsione ed altro. Ad avviso del gip nei confronti di AN ME YA e AM YA erano stati acquisiti plurimi e convergenti elementi obiettivi di colpevolezza in ordine ai reati loro contestati.
Innanzitutto dalle indagini di p.g. esperite in merito ad azioni terroristiche compiuta all'estero, tra cui l'attentato di Mumbai del 26-29 novembre 2008, era emerso che, tramite la società di servizi (internet point e trasferimento di denaro - money transfer) "Madina Trading di AM YA e C. s.n.c.", di cui AM YA è legale rappresentante e JA ME è rappresentante e preposto all'esercizio, tale VA QB - sedicente cittadino pakistano residente in Brescia, in possesso di un passaporto che, pur recando un numero apparentemente riferibile a tale nominativo non era più riferibile allo stesso - il 25 novembre 2008 (giorno antecedente gli attentati in India) aveva provveduto al trasferimento di 229 dollari usa per un servizio relativo all'utenza telefonica virtuale 2012531824. Tale utenza risultava usata in occasione dell'attacco al Taj Mahal Hotel ed era stata attivata mediante un trasferimento monetario effettuato dal Pakistan a nome di AM FA da parte di tale AR GH. Quest'ultimo aveva attivato anche cinque linee telefoniche austriache, tre delle quali risultavano utilizzate dai terroristi durante le predette azioni terroristiche in India.
Sempre dagli accertamenti di p.g. svolti con riferimento al trienno 2006-2008 risultava che tramite l'agenzia "Madina Trading di AM YA e C. s.n.c.", erano stati effettuati trasferimenti di denaro con il nome VA QB in altre 311 occasioni, l'ultima delle quali risalente al 12 dicembre 2008, per complessivi 370.000 Euro circa.
Inoltre la persona informata sui fatti HI HO dichiarava di avere effettuato, tramite l'agenzia degli indagati, trasferimenti di denaro senza mai esibire alcun documento d'identità (di cui, peraltro, era privo) e di essersi rivolto proprio alla stessa, in quanto era risaputo che essa accettava di eseguire operazioni di movimentazione di denaro senza procedere all'identificazione dei clienti.
AM YA, nell'ambito di dichiarazioni spontaneamente rese alla polizia giudiziali, riferiva, con riguardo al trasferimento di denaro effettuato, tramite la sua agenzia, il giorno 25 novembre 2008, che il nominativo di QB VA gli era stato fornito da tale AW, soprannominato NA, il quale aveva disposto, nell'ambito del circuito hawala (comportante la movimentazione di denaro tramite intermediari di fiducia sì da lasciare ignote le generalità sia del mittente che del destinatario), versamenti di somme di denaro, di non avere visto il suo documento di identità e, infine, di essersi avvalso delle predette generalità anche per versamenti successivi.
AN Aaamer YA, in sede di dichiarazioni spontanee alla polizia giudiziaria, ammetteva che il nominativo di VA QB era stato usato in talune occasioni per versamenti eseguiti da soggetti extracomunitari che non potevano o non volevano utilizzare i documenti di identità. Aggiungeva che, sotto il predetto nominativo, erano state eseguite, sia il 25 novembre 2008 che in altre occasioni, le disposizioni di trasferimento di denaro impartite da AW, titolare di un'agenzia a Islamabad.
Sulla base di tali elementi il gip riteneva che i due indagati, mediante false dichiarazioni e previa distruzione della documentazione relativa ai movimenti finanziari del periodo interessato, avessero sviato le indagini dal referente hawala in Pakistan, così aiutando quest'ultimo a eludere le indagini nei suoi confronti, trattandosi di soggetto coinvolto con ogni probabilità nell'appoggio logistico alle azioni terroristiche in precedenza richiamate.
Il gip, infine, riteneva sussistenti gravi indizi di colpevolezza in ordine al reato di cui al capo 5), contestato al solo JU ME, avendo il predetto collaborato nello svolgimento di attività di agenzia in ambito finanziario senza essere iscritto nell'apposito albo previsto dall'art. 106, Testo Unico delle Leggi Bancarie. Nei riguardi di HI DU il gip riteneva che gravi indizi di colpevolezza fossero costituiti dal contenuto delle intercettazioni svolte, corredate da attività di osservazione e pedinamento, nonché dal contenuto della documentazione acquisita e concernente l'ingresso in Italia di cittadini extracomunitari.
Le esigenze cautelari venivano ravvisate nei confronti di tutti e tre gli indagati sotto i profili di cui alle lett. b) e c).
2. Il 9 dicembre 2009 il Tribunale di Brescia, costituito ai sensi dell'art. 309 c.p.p., annullava la misura della custodia cautelare in carcere emessa il 19 novembre 2009 dal gip.
La configurabilità del delitto di favoreggiamento personale veniva esclusa, in quanto le dichiarazioni rese nell'immediatezza dei fatti da AN ME YA e AM YA non erano utilizzabili, trattandosi di dichiarazioni contro se e auto indizianti che avrebbero richiesto l'osservanza delle garanzie difensive. La distruzione della documentazione relativa alle operazioni effettuate con il sistema hawala tramite l'agenzia era anch'essa da leggere in chiave difensiva e non era obiettivamente indicativa della volontà di aiutare altri a sottrarsi alle indagini dell'autorità. Relativamente al capo 5) contestato al solo JU MA YA il Tribunale argomentava che la normativa di settore richiede l'iscrizione all'apposito albo del legale rappresentante e non di quanti collaborino con lui come, nella specie, il ricorrente. In merito alla posizione di HI DU, il Tribunale escludeva la configurabilità del delitto di cui al capo 8), atteso che la dichiarazione rilasciata dal ricorrente costituiva una mera manifestazione di volontà all'assunzione, idonea al rilascio del visto d'ingresso nell'ambito delle quote flussi. Non assumeva, inoltre, giuridica rilevanza l'eventuale riserva mentale ad essa sottesa, dato che il D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 8 bis e art. 12, commi 1, 3, 3-bis e 5 evocano fattispecie di contraffazione o alterazione materiale e non attribuiscono giuridica rilevanza all'eventuale falsità ideologica. In ogni caso le intercettazioni disposte non consentivano di configurare in maniera obiettiva gli elementi costitutivi del reato contestato.
In merito al delitto di tentata estorsione (capo 9), costituente il logico corollario del reato sub 8), il Tribunale sottolineava che il contenuto criptico e ambiguo delle conversazioni non consentiva di ravvisare gli estremi di una condotta estorsiva ai danni dei familiari di SH. Osservava, inoltre, che l'ipotizzata richiesta di denaro correlata alla formulazione della minaccia di impedire la regolarizzazione del permesso di soggiorno e la formalizzazione del contratto di lavoro costituiva un novum non consentito ai sensi dell'art. 521 c.p.p., in quanto mai preventivamente contestato. Relativamente al reato associativo il Collegio osservava che, sulla scorta delle conversazioni intercettate e delle indagini di p.g. svolte, non era possibile individuare alcun serio e concreto elemento, obiettivamente indicativo dell' adesione del ricorrente al sodalizio criminoso e che una conclusione del genere era avvalorata dalla circostanza all'indagato era stato contestato un solo reato fine, nonostante il ruolo di primario rilievo a lui attribuito all'interno della contestata organizzazione.
3. Avverso il citato provvedimento ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica di Brescia, il quale formula le seguenti doglianze.
Lamenta, in primo luogo, violazione di legge con riferimento alla ritenuta non configurabilità del delitto di favoreggiamento personale contestato a AM YA AN e AN ME YA, avendo il Tribunale del riesame omesso di valutare una serie di profili rilevanti. Invero, le dichiarazioni dei due indagati, rilevanti ex art. 378 c.p., concernevano la falsa indicazione dell'identità del soggetto che si celava dietro il nominativo di comodo di QB VA, finalizzata ad attribuire, contrariamente al vero, la responsabilità degli ordinativi delle operazioni finanziarie effettuate con il sistema hawala a AW, già inquisito in Pakistan, al fine di scongiurare le indagini sul vero dominus delle stesse, HA con il quale era stata concordata telefonicamente la versione di comodo da fornire agli inquirenti italiani. Significative, in proposito, apparivano le intercettazioni telefoniche, non esaminate dal Tribunale, evidenzianti l'impegno dei due indagati nel concordare con il soggetto interessato la predetta falsa versione.
Il provvedimento impugnato aveva, inoltre, omesso di valutare la circostanza che AN ME YA, in data 19 marzo 2009, si era presentato spontaneamente agli inquirenti per rendere ulteriori dichiarazioni in ordine alla rimessa del 25 novembre e ribadire la falsa attribuzione dell'ordine della stessa a AW piuttosto che a HA.
Alla luce di tali elementi, anche la distruzione della documentazione delle operazioni effettuate con il sistema hawala, avvenuta dopo il rilascio delle dichiarazioni spontanee in data 17 e 19 marzo 2000 doveva essere letta non come espressione di un intento di autodifesa, quanto piuttosto come volontà di non far risalire gli inquirenti al vero operatore collegato con l'agenzia "Madina Trading di AM YA e C. s.n.c.".
Il pubblico ministero deduce, anche, violazione ed erronea applicazione del D.Lgs. n. 153 del 1997, art. 5, comma 3, atteso che l'iscrizione all'apposito albo incombe, tra l'altro, anche sulle persone fisiche che esercitino professionalmente nei confronti del pubblico attività di agenzia in ambito finanziario. Lamenta, poi, con riferimento alle contestazioni mosse ai capi 8) e 9) a HI DU, avendo il Tribunale omesso di valutare, per escludere la rilevanza delle false attestazioni rilasciate dall'indagato ai fini dell'illegale ingresso in Italia di un cittadino extracomunitario, il chiaro disposto del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 22, recante la disciplina dell'instaurazione del rapporti di lavoro subordinato con cittadini extracomunitari, nonché il contenuto delle dichiarazioni spontanee rese, in sede di interrogatorio di garanzia, dall'indagato che aveva ammesso di avere posto in essere ulteriori e simili richieste di nulla osta a favore di altri connazionali nel corso degli anni 2006 e 2007. Quanto al delitto di estorsione il Tribunale del riesame non aveva apprezzato le dichiarazioni del coimputato NA, il quale aveva fornito una spiegazione del contenuto delle conversazioni e dell'identità del soggetto in esse menzionato difforme da quella resa da HI DU.
Denuncia, infine, violazione ed erronea applicazione della legge penale e carenza della motivazione con riferimento all'esclusione del reato associativo, per la sussistenza del quale non rileva il numero dei reati fine effettivamente posti in essere.
4. Il 7 aprile 2010 la difesa di AM YA AN depositava una memoria difensiva con la quale contestava l'assunto del pubblico ministero. AN ME YA presentava a sua volta, il 15 aprile 2010, una memoria volta a confutare le argomentazioni sviluppate nell'impugnazione del Procuratore della Repubblica di Brescia. OSSERVA IN DIRITTO
Il ricorso del Procuratore della Repubblica di Brescia è fondato.
1. La prima censura, riguardante l'esclusione del delitto di favoreggiamento personale, impone una duplice premessa.
1.1. L'art. 63 c.p.p. offre una tutela anticipata del diritto di silenzio operante in sede di interrogatorio (art. 64 c.p.p., comma 3) e, più in generale, del diritto di difesa di colui che ancora non riveste una qualifica processuale e che, a seguito delle dichiarazioni indizianti, deve essere reso consapevole della sua nuova posizione e delle potenzialità negative di quanto da lui riferito. Inoltre l'art. 63 c.p.p. completa la regola in base alla quale nessuno può essere obbligato a deporre su fatti dai quali potrebbe emergere la propria responsabilità penale (art. 198 c.p.p., comma 2), in omaggio al principio nemo tenetur se detegere che,
inteso come diritto a non autoincriminarsi o, più in generale, come diritto a non collaborare con l'Autorità procedente durante tutto il procedimento, costituisce un aspetto del diritto di difesa e rientra nella più ampia sfera di libertà del soggetto di scegliere la strategia da seguire.
L'operatività di tale prescrizione va, peraltro, esclusa nel caso in cui le dichiarazioni rese realizzino il fatto tipico di una determinata fattispecie criminosa come, nella presente fattispecie, il reato di favoreggiamento personale. In tal caso, infatti, esse, restando escluse dalle sfera applicativa dell'art. 63 c.p.p., sono pienamente utilizzabili nel relativo procedimento (Cass., sez. 5^, 23 giugno 2005, n. 45291, rv. 232719; Cass., sez. 6^, 31 marzo 2004, n. 21116, rv. 229024). Pertanto, le dichiarazioni indizianti oggetto della tutela dell'art.63 c.p.p., comma 1, sono quelle rese da un soggetto sentito come testimone o come persona informata sui fatti che riveli circostanze da cui emerga una sua responsabilità penale, non invece quelle attraverso le quali il medesimo soggetto realizzi il fatto tipico di una determinata figura di reato (nella specie il reato di favoreggiamento personale).
1.2. Nella giurisprudenza di questa Corte è stato chiarito che il procedimento logico di valutazione degli indizi si articola in due distinti momenti. Il primo è diretto ad accertare il maggiore o minore livello di gravità e di precisione degli indizi, ciascuno considerato isolatamente, tenendo presente che tale livello è direttamente proporzionale alla forza di necessità logica con la quale gli elementi indizianti conducono al fatto da dimostrare ed è inversamente proporzionale alla molteplicità di accadimenti che se ne possono desumere secondo le regole di esperienza. Il secondo momento del giudizio indiziario è costituito dall'esame globale e unitario tendente a dissolverne la relativa ambiguità, posto che "nella valutazione complessiva ciascun indizio (notoriamente) si somma e, di più, si integra con gli altri, talché il limite della valenza di ognuno risulta superato sicché l'incidenza positiva probatoria viene esaltata nella composizione unitaria, e l'insieme può assumere il pregnante e univoco significato dimostrativo, per il quale può affermarsi conseguita la prova logica del fatto... che non costituisce uno strumento meno qualificato rispetto alla prova diretta (o storica), quando sia conseguita con la rigorosità metolodogica che giustifica e sostanzia il principio del cd. libero convincimento del giudice" (Cass., Sez. Un. 4 febbraio 1992, n. 6682, rv. 191231).
Le linee dei paradigmi valutativi della prova indiziaria sono state recentemente ribadite dalle Sezioni Unite che hanno evidenziato che il metodo di lettura unitaria e complessiva dell'intero compendio probatorio non si esaurisce in una mera sommatoria degli indizi e non può, perciò, prescindere dalla operazione propedeutica che consiste nel valutare ogni prova indiziaria singolarmente, ciascuna nella propria valenza qualitativa, tendente a porne in luce i collegamenti e la confluenza in un medesimo contesto dimostrativo (Cass. Sez. Un.12 luglio 2005, n. 33748, rv. 231678).
1.3. Tanto premesso, il Collegio osserva che il provvedimento impugnato non ha fatto corretta applicazione dei principi in precedenza enunciati.
In primo luogo, infatti, non ha operato alcuna distinzione tra le dichiarazioni rese da AM YA AN e AN ME YA su circostanze da cui emergeva una loro responsabilità penale, soggette al principio stabilito dall'art. 63 c.p.p., comma 1, e dichiarazioni attraverso le quali i medesimi soggetti hanno realizzato il fatto tipico del delitto di favoreggiamento personale. Come esattamente argomentato dal pubblico ministero ricorrente, il Tribunale, muovendo da un'erronea premessa in diritto fondata su una incompleta e non corretta lettura dell'art. 63 c.p.p., ha omesso di valutare la circostanza che AN YA, dopo essere stato sentito il 17 marzo 2009 nell'ambito di un verbale poi interrotto ex art. 63 c.p.p., si presentavano spontaneamente il 19 marzo 2009 agli inquirenti per rendere ulteriori e più dettagliate dichiarazioni coinvolgenti, quale committente della rimessa di 229 dollari del 25 novembre 2008, un individuo a nome AW.
Il provvedimento impugnato ha omesso, inoltre, di correlare logicamente tale circostanza con il contenuto delle conversazioni e dei messaggi telefonici intercorsi tra AM YA AN, AN ME YA e il dealer pakistano HA (cfr., da ultimo, la conversazione del 19 marzo 2009, ore 9,30, n. 908, di poco antecedente la presentazione in Questura di AN YA), aventi ad oggetto la versione di comodo da fornire agli investigatori in merito all'identità del committente della rimessa in precedenza indicata al fine di far ricadere le accuse su AW, già coinvolto in altri inchieste in Pakistan, e di impedire l'identificazione del vero soggetto interessato all'operazione.
Tale vizio metodologico si riflette, anche, sulla parte del provvedimento concernente l'esclusione del reato di favoreggiamento personale in relazione alla distruzione della contabilità dell'hawala, avendo il Tribunale omesso di correlare logicamente tale condotta al contenuto delle dichiarazioni spontaneamente rese dagli indagati (e utilizzabili per le ragioni sopra dette) e ai dialoghi intercettati, contenenti la manifestazione della volontà di ostacolare, mediante l'eliminazione dei documenti, la compiuta identificazione del vero operatore collegato con l'agenzia "Madina Trading" e dealer fiduciario della stessa.
Il percorso logico-argomentativo seguito dal Tribunale è, quindi, caratterizzato da una valutazione, oltre che non corretta sotto il profilo di cui all'art. 63 c.p.p., anche frazionata delle prove indiziarie, analizzate singolarmente e in maniera incompleta nella loro valenza qualitativa, senza porne in luce i reciproci collegamenti e la confluenza in un medesimo contesto dimostrativo.
2. Parimenti fondata è la seconda doglianza.
Ai sensi del combinato disposto del D.Lgs. 25 settembre 1999, n. 374, art. 3, comma 1, lett. n), e successive modificazioni e D.M. 13 dicembre 2001, n. 485, art. 3 l'esercizio professionale nei confronti del pubblico dell'agenzia in attività finanziaria è riservato ai soggetti iscritti nell'apposito elenco istituito presso l'Ufficio Italiano dei cambi.
In tale elenco possono iscriversi le persone fisiche e le persone giuridiche, in possesso dei requisiti rispettivamente previsti nel predetto D.Lgs. n. 374 del 1999, art. 3, comma 3, lett. a) e b) e successive modifiche.
Nel decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 13 dicembre 2001, n. 485, secondo quanto previsto nel D.Lgs. n. 374 del 1999, stesso art. 3, viene specificato il contenuto dell'agenzia in attività finanziaria esercitata nei confronti del pubblico, sono stabilite le condizioni di compatibilità con lo svolgimento, da parte degli agenti, di altre attività professionali, viene disciplinato l'esercizio dell'agenzia in attività finanziaria nel territorio della Repubblica da parte di soggetti aventi sede legale all'estero e, infine, vengono indicati i requisiti patrimoniali e di forma giuridica per i soggetti diversi dalle persone fisiche. A mente dell'art. 2 del citato D.M., esercita nei confronti del pubblico l'attività di agente in attività finanziaria ed è conseguentemente tenuto a iscriversi nel relativo elenco chi viene stabilmente incaricato da uno o più intermediari finanziari iscritti nell'elenco generale o in quello speciale previsti dal D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, artt. 106 e 107 (cd. "Testo unico bancario")
di promuovere e concludere contratti riconducibili all'esercizio delle attività finanziarie previste dall'art. 106, comma 1, stesso Testo unico, senza disporre di autonomia nella fissazione dei prezzi e delle altre condizioni contrattuali.
Possono iscriversi nell'elenco le persone fisiche, le società ed i soggetti diversi dalle persone fisiche, aventi sede legale all'estero in possesso dei requisiti previsti nel D.Lgs. n. 374 del 1999 e nel D.M. n. 485 del 2001.
In relazione alla previsione del D.Lgs. n. 374 del 1999, art. 3, comma 5, nell'incarico conferito dall'intermediario finanziario a persone giuridiche devono essere specificati i nominativi delle persone fisiche per mezzo delle quali l'attività di agenzia viene svolta.
Le attività finanziarie previste nell'art. 106 del Testo unico bancario, il cui svolgimento è riservato agli intermediari iscritti nell'elenco generale o in quello speciale citati, sono: a) la concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma;
b) l'assunzione di partecipazioni;
c) la prestazione di servizi di pagamento, in cui è compresa l'attività di incasso e trasferimento di fondi (cosiddetto money transfer); d) l'intermediazione in cambi. Il contenuto di tali attività è specificato nel decreto ministeriale 6 luglio 1994, emanato ai sensi dell'art. 106, comma quarto, lettera a), del Testo unico bancario, e successive modificazioni ed integrazioni.
I soggetti iscritti nell'elenco possono esercitare, oltre all'agenzia in attività finanziaria, unicamente attività strumentali e connesse e attività compatibili (D.M. n. 485 del 2001, art. 5). È strumentale l'attività che ha rilievo esclusivamente ausiliario a quella di agenzia;
è connessa l'attività accessoria che consente di sviluppare l'attività di agenzia.
Le limitazioni in considerazione non si applicano agli agenti in attività finanziaria che offrono esclusivamente il servizio di pagamento consistente nel trasferimento di fondi attraverso la raccolta e la consegna delle disponibilità da trasferire (money transfer) quali, dunque, possono svolgere altre attività, oltre a quella di agenzia, senza specifiche limitazioni.
Agli agenti in attività finanziaria si applicano, in particolare, le seguenti disposizioni:
- gli artt. 108 e 109 del Testo unico bancario, recanti disciplina in materia di requisiti di onorabilità, così come attuati dai decreti del Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica 30 dicembre 1998, nn. 516 e 517;
- il D.M. n. 485 del 2001, art. 3, comma 4, che condiziona la permanenza dell'iscrizione nell'elenco all'effettivo svolgimento dell'agenzia in attività finanziaria;
- il D.Lgs. n. 374 del 1999, art. 3, comma 5, che prevede che gli agenti in attività finanziaria diversi dalle persone fisiche svolgano la propria attività per il tramite di persone fisiche iscritte nell'elenco;
- il D.Lgs. n. 374 del 1999, art. 3, comma 6, secondo il quale l'UIC esercita il controllo sui soggetti iscritti nell'elenco per verificare l'osservanza delle disposizioni applicabili e può richiedere la comunicazione di dati e notizie e la trasmissione di dati e documenti;
- il D.Lgs. n. 374 del 1999, art. 3, comma 8, a termini del quale il Ministro dell'Economia e delle Finanze, su proposta dell'UIC, dispone la cancellazione dall'Elenco per gravi violazioni di norme di legge, del D.Lgs. n. 374 del 1999 o delle disposizioni emanate ai sensi di esso;
- il D.Lgs. n. 374 del 1999, art. 3, comma 8 e del D.M. n. 485 del 2001, art. 6, commi 3, 4 e 5, relativi ai presupposti e alla procedura per la sospensione dall'elenco.
Agli agenti in attività finanziaria si applicano le disposizioni in materia di antiriciclaggio contenute nel D.Lgs. n. 374 del 1999, recanti, in particolare, obblighi di identificazione e registrazione della clientela e obbligo di segnalazione all'UIC delle operazioni sospette rilevate nel corso dell'attività.
Le modalità dell'identificazione e della registrazione, nonché le linee di indirizzo per l'individuazione delle operazioni sospette, sono indicate nel regolamento ministeriale previsto dal D.Lgs. n. 374 del 1999, art. 4, comma 8.
Ai sensi del D.Lgs. n. 374 del 1999, art. 5, comma 1, inoltre, l'UIC, ai fini dell'analisi dei flussi finanziari, può indicare i dati registrati ai sensi dello stesso D.Lgs. n. 374 del 1999, art. 4, che devono essere comunicati periodicamente ed accedere direttamente ai dati stessi.
Gli agenti in attività finanziaria devono possedere i requisiti di onorabilità indicati, ai sensi degli artt. 108 e 109 del Testo unico bancario, dai decreti del Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica 30 dicembre 1998, nn. 516 e 517. Il quadro normativo così delineato e i principi da esso espressi si completa, infine, con il regolamento dell'Ufficio Italiano dei Cambi del 12 luglio 2002 e con due comunicati della Banca d'Italia, rispettivamente del 9 settembre 2002 (G.U. 9 settembre 2002 n. 211) e del 14 gennaio 2006 (G.U. 14 gennaio 2006 n. 11). Sulla base di quanto sinora esposto è indubbio che lo svolgimento, da parte di persone fisiche o giuridiche, di agenzia in attività finanziaria presuppone l'iscrizione nell'apposito elenco. Di conseguenza, integra il delitto previsto dal D.Lgs. n. 153 del 1997, art. 5, comma 3, l'esercizio, da parte di una persona fisica o giuridica, di agenzia in attività finanziaria - attività individuata dal D.Lgs. 25 settembre 1999, n. 374, art. 3, comma 1, lett. n) e successive modifiche, emanato ai sensi della L. 6 febbraio 1996, n. 52, art. 15, comma 1, lett. c) - in assenza della prescritta iscrizione nell'elenco tenuto dall'Ufficio Italiano dei cambi. Ciò posto, l'interpretazione letterale e logico-sistematica del D.Lgs. 25 settembre 1999, n. 374, art. 3, comma 1, lett. n) e successive modificazioni e D.M. 13 dicembre 2001, n. 485, art. 3 e la complessiva ratio dell'intera disciplina, volta ad assicurare i necessari controlli sul possesso dei necessari requisiti di professionalità e onorabilità, a loro volta strumentali a garantire la correttezza e la trasparenza dell'intero sistema, consente di affermare che la persona fisica destinataria del precetto penale non è soltanto il titolare dell'attività di agenzia, ma anche il soggetto formalmente preposto alla stessa nell'ambito di un rapporto di delega oppure addetto ad un'organica e stabile collaborazione contraddistinta da autonomia funzionale e gestionale ovvero, infine, il gestore di fatto della stessa. Sul soggetto che versi in una di tali situazioni si trasferiranno, quindi, gli stessi obblighi che gravano sul titolare con conseguente configurabilità del reato previsto dal D.Lgs. n. 153 del 1997, art. 5, comma 3, in caso di svolgimento dell'agenzia in attività finanziaria senza il prerequisito dell'iscrizione nell'apposito elenco. Il provvedimento impugnato non ha fatto corretta applicazione di tali principi, laddove, sulla base di una non corretta interpretazione della normativa, ha omesso di valutare compiutamente, sulla base delle emergenze acquisite, l'attività svolta da AN ME YA all'interno della "Madina Trading di AM YA e C. s.n.c.".
3. Anche la terza censura, articolata sotto molteplici profili, è fondata.
In relazione al reato di cui al capo 8) - di cui il delitto di estorsione contestato al capo 9 è un corollario - il Collegio osserva che l'interpretazione restrittiva della nozione di falsità - limitata all'ipotesi di falsità materiale - adottata dal Tribunale del riesame a proposito della predisposizione da parte di HI DU, titolare di una ditta di import-export, di documentazione contenente l'attestazione di una volontà - non corrispondente al vero - di assumere cittadini extracomunitari e di fornire loro una sistemazione abitativa, all'esclusivo fine di ottenere in loro favore, in cambio di somme di denaro, il rilascio del visto d'ingresso e del permesso di soggiorno in Italia, non appare conforme all'esegesi letterale e logico-sistematica delle disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 286 del 1998 in tema e, in particolare, dell'art. 22.
Tale disposizione, che disciplina in maniera puntuale e rigorosa la procedura per l'assunzione di cittadini extracomunitari, stabilisce espressamente, al secondo comma, che il datore di lavoro italiano o straniero regolarmente soggiornante in Italia che intende instaurare in Italia un rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato con uno straniero residente all'estero deve presentare la documentazione elencata alle lett. da a) a d) del predetto comma 2.
La valenza semantica del verbo e l'uso del presente assertivo (intende) sono chiaramente e univocamente indicativi della volontà del legislatore di attribuire esclusivo rilievo ad attestazioni documentali corrispondenti ad un reale, effettivo, e concreto impegno nell'instaurazione del rapporto di lavoro, titolo legittimante il rilascio del visto d'ingresso e del nulla osta al lavoro subordinato, cui deve seguire la firma del contratto di soggiorno (art. 22, commi 5 e 6).
Un'interpretazione del genere è avvalorata dall'art. 22, commi da 3 a 4, contenenti un'apposita disciplina dei casi in cui il datore di lavoro non abbia una conoscenza diretta del lavoratore extracomunitario da assumere e, inoltre, dal comma 7 della medesima disposizione di legge che prevede una sanzione amministrativa nei confronti del datore di lavoro che ometta di comunicare allo sportello unico per l'immigrazione qualunque variazione del rapporto di lavoro intervenuto con lo straniero.
È evidente, quindi, che, al fine di scongiurare illecite e odiose forme di sfruttamento della manodopera straniera e lucrosi traffici correlati all'ingresso e alla permanenza in Italia di cittadini extracomunitari in violazione delle norme contenute nel relativo testo unico, il legislatore ha inteso introdurre una serie di prescrizioni specifiche, funzionali a garantire la genuinità e la veridicità delle situazioni di fatto attestate nella relativa documentazione, indispensabile per la valida instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato e per una conseguente lecita presenza e permanenza nel territorio dello Stato.
Inconferente, infine, appare il riferimento al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 22, comma 11, e successive modifiche, contenuto nell'ordinanza impugnata.
Il comma 11, infatti, come si evince dalla sua esegesi letterale e dalla collocazione all'interno della norma, disciplina la specifica ipotesi della perdita del posto di lavoro sopravvenuta al regolare ingresso in Italia del cittadino extracomunitario. Inferire da tale peculiare previsione l'ammissibilità di un ingresso nel territorio dello Stato di cittadini extracomunitari sulla base di documenti dal contenuto non veritiero o, comunque, contenenti la riserva mentale del datore di lavoro circa la reale volontà di instaurare il contratto equivarrebbe a disconoscere la portata e la ratto dell'art. 22 e a legittimare comportamenti finalizzati ad eludere l'osservanza delle rigorose disposizioni in tema di modalità e procedure di assunzione di lavoratori stranieri.
Le condotte poste in essere da LI DU dovranno, pertanto, essere nuovamente apprezzate alla luce dei principi sinora esposti, tenendo conto anche del contenuto dell'interrogatorio di garanzia reso dall'indagato e delle dichiarazioni rese dal coimputato NA in merito ai contatti e alle conversazioni intercorse con l'indagato, profili tutti su cui il Tribunale non ha fornito una compiuta motivazione, idonea a esplicitare organicamente le linee dell'iter argomentativo seguito.
4. Sono fondate, infine, le doglianze formulate dal pubblico ministero ricorrente a proposito del contestato reato associativo ex art. 416 c.p.. Il reato associativo si caratterizza per tre elementi fondamentali costituiti: a) da un vincolo associativo tendenzialmente permanente o, comunque, stabile, destinato a durare anche oltre la realizzazione dei delitti concretamente programmati;
b) dall'indeterminatezza del programma criminoso, che distingue tali reati dall'accordo che sorregge il concorso di persone nel reato;
c) dall'esistenza di una struttura organizzativa idonea e adeguata a realizzare gli obiettivi criminosi presi di mira.
L'associazione per delinquere sussiste per il solo fatto della esistenza di un permanente vincolo associativo a fini criminosi, indipendentemente dalla effettiva commissione degli illeciti e dalla partecipazione agli stessi di tutti gli associati.
Il pericolo per l'ordine pubblico - costituente l'oggetto specifico della tutela - è insito nel fatto stesso della permanenza del vincolo associativo tra più persone legate dalla comunità del fine criminoso e da identità di interessi.
Ciò posto, l'ordinanza impugnata appare sul punto priva di motivazione, in quanto, da un lato, ha omesso di valutare gli elementi di indagine alla luce dei tratti distintivi dell'associazione per delinquere in precedenza richiamati e, dall'altro, ha attribuito rilievo pressoché esclusivo alla circostanza che a HI Abud sia stato contestato un solo reato fine, profilo quest'ultimo irrilevante tenuto conto della natura e della struttura del delitto previsto dall'art. 416 c.p.. Per tutte queste ragioni s'impone l'annullamento dell'ordinanza impugnata e il rinvio per nuovo esame al Tribunale di Brescia che, ai sensi dell'art. 627 c.p.p., comma 3, si atterrà ai principi di diritto in precedenza enunciati.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Brescia.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 21 aprile 2010. Depositato in Cancelleria il 3 giugno 2010