Sentenza 29 gennaio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 29/01/2003, n. 1348 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1348 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2003 |
Testo completo
O 0 T 1 A I . T R 1 S E 1 I N . O T A L R L R T E A S D LA CORTE SU0 1348 /03 E 8 O 9 N - C O I 3 I - R S 6 A L REPUBBLICA ITALIANA U C L P A E S E D E : IN NOME DEL POPOL TALINO S 0 A I E 4 R P E . S T L A ENA CASSAZIONE M Oggetto SEZIONE PRIMA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Rosario DE MUSIS Presidente R.G.N. 2877/00 Dott. Ugo Riccardo PANEBIANCO Rel. Consigliere Cron.2920 Dott. Walter CELENTANO - Consigliere Rep. Dott. Sergio DI AMATO Consigliere Ud. 03/07/02 Dott. Vittorio RAGONESI - Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA : sul ricorso proposto da: h SP IL, elettivamente domiciliata in ROMA PIAZZA COLA DI RIENZO 69 presso l'Avvocato GIAN ALBERTO FERRETTI, rappresentanta e difesa dall'Avvocato PIETRO SANTORO, giusta mandato in calce al ricorso;
- ricorrente
contro
PREFETTURA DI MILANO;
- intimata avverso il decreto del Tribunale di MILANO, depositato il 25/01/00; udita la relazione della causa svolta nella pubblica2002 1491 udienza del 03/07/2002 dal Consigliere Dott. Ugo -1- Riccardo PANEBIANCO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Stefano SCHIRO' che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
-2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 24-25.1.2000 il Tribunale diCon decreto del Milano rigettava il ricorso avverso il provvedimento del 10.1.2000 con cui il Prefetto di Milano aveva espulso la cittadina albanese AH SO per essere entrata nel territorio dello Stato circa un anno prima attraverso il confine della zona di Brindisi sottraendosi ai controlli di frontiera. Rilevava al riguardo che ciò era emerso dalle stesse dichiarazioni rese dalla straniera alla Questura di Milano in data 10.1.2000, come da 4 allegato verbale. Avverso tale decreto propone ricorso per cassazione, notificato all'Avvocatura dello Stato di Milano, AH SO, deducendo un unico motivo di censura. MOTIVI DELLA DECISIONE Pregiudizialmente deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, non avendo la ricorrente provveduto alla rinnovazione della relativa notifica al Prefetto nella sua sede. Le Sezioni Unite di questa Corte (ord. 118/00), mutuando i principi già espressi in ralazione al giudizio di opposizione а sanzione amministrativa in base ai quali qualora 3 l'autorità che ha emesso il provvedimento sia un'amministrazione dello Stato e si sia costituita per il tramite dei suoi funzionari, come consente 1'art. 23 comma 4 della Legge 689/81, o sia rimasta contumace, si verifica una deroga al comma 2 dell'art. 11 del R.D. 1611 del 1933 con conseguente obbligo della notifica degli atti giudiziari alla non già presso stessa autorità opposta e l'Avvocatura dello Stato - hanno affermato che anche in tema di opposizione ai provvedimenti di 4 espulsione, ora disciplinata dall'art. 13 bis del D.L.vo 286/98 introdotto dal D.L.vo 13.4.1999 n.113, il ricorso per cassazione deve essere notificato direttamente all'autorità che ha emesso il relativo provvedimento (Prefetto) qualora sia rimasta contumace о si sia costituita con i suoi funzionari. Nel ribadire tale principio, hanno però escluso che la notificazione effettuata in tal caso presso l'Avvocatura dello Stato sia inesistente in trattandosi di organo istituzionalmente quanto, alla rappresentanza, al patrocinio ed deputato in giudizio delle amministrazioniall'assistenza statali ed a ricevere le notificazioni alle stesse indirizzate, queste devono considerarsi, non già 4 inesistenti, Ina nulie e Come tali rinnovabili ai sensi dell'art. 291 comma 1 C.P.C.. Ora nell'ipotesi in esame, non essendo tale rinnovazione avvenuta nonostante fosse stata disposta all'udienza del 27.11.2001 Con ordinanza ritualmente notificata, va dichiarata la inammissibilità del ricorso. Nulla va disposto in ordine alle spese in mancanza della controparte.
P.Q.M.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Dichiara inammissibile il ricorso. Roma, 3.7.2002 Il Consigliere est. Il Presidente Mas Mgo Rice Tam ron ELLIERE A Depos 2003 SPESE A CARICO DELLO STATO t. 40 DEL 6-3-98 ART. 11.10 MATERIA: ESPULSIONE STRANIERI 5