Sentenza 10 settembre 2009
Massime • 1
In tema di mandato di arresto europeo, deve essere applicato il particolare regime previsto dall'art. 19 lett. c) L. 22 aprile 2005 n. 69, nel caso in cui la consegna del residente nello Stato italiano sia richiesta dalle autorità giudiziarie francesi, sulla base di una sentenza di condanna pronunciata "in absentia", tempestivamente impugnata con il rimedio dell'opposizione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. feriale, sentenza 10/09/2009, n. 35489 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 35489 |
| Data del deposito : | 10 settembre 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. ROSSI Bruno - Presidente - del 10/09/2009
Dott. CAMMINO Matilde - Consigliere - SENTENZA
Dott. MAISANO Giulio - Consigliere - N. 159
Dott. MASSAFRA Umberto - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. GAZZARA Santi - Consigliere - N. 30597/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) IT IL N. IL 03/02/1976;
avverso la sentenza n. 54/2007 CORTE APPELLO di BOLOGNA, depositata il 07/08/2009;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIULIO MAISANO;
sentite le conclusioni del PG Dr. Riello Luigi che ha chiesto il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 7 agosto 2009 la Corte d'Appello di Bologna ha autorizzato la consegna all'autorità giudiziaria francese, che ne ha fatto richiesta, di TR LI, in base al mandato di arresto europeo emesso il 12/6/2009 dalla Procura di Villefranche sur Saone per il reato di trasporto e detenzione di sostanze stupefacenti, e contrabbando di merce proibita. La Corte territoriale ha motivato il proprio provvedimento considerando la sussistenza di tutti i presupposti di legge per l'accoglimento della richiesta e sulla base della sentenza emessa dal Tribunale penale di Villefranche sur Saone ai sensi dell'art. 465 c.p.p. francese con cui il TR è stato condannato alla pena di anni quattro di reclusione per il reato di traffico illecito di stupefacente e sostanze psicotrope. In particolare la Corte d'Appello ha rilevato che la celebrazione del processo in absentia non determina alcuna lesione della normativa di cui all'art. 6 CEDU come già affermato dalla Corte di Cassazione;
inoltre, per ciò che attiene agli effetti dell'atto di opposizione proposta dall'imputato alla suddetta sentenza contumaciale, la stessa Corte di Cassazione ha affermato che il mandato di arresto europeo emesso in Francia a seguito di giudizio contumaciale, ha natura processuale nel senso che ha la finalità di ottenere la presenza dell'imputato nel territorio francese per la celebrazione del nuovo processo a seguito dell'opposizione.
Il TR propone ricorso per cassazione avverso tale sentenza lamentando, con il primo motivo, la nullità della sentenza ai sensi dell'art. 606 c.p.p., lett. b) per violazione e falsa applicazione della L. n. 98 del 2005, artt. 1, 8 e 18 nonché dell'art. 589 c.p.p. francese, ed omesso accertamento della definitività della sentenza straniera su cui si fonda il mandato di arresto europeo. In particolare si deduce che, a seguito dell'opposizione, la sentenza in base alla quale è stato emesso il M.A.E. non potrebbe essere considerata definitiva ed avrebbe perso efficacia a seguito dell'opposizione.
Con secondo motivo si assume la nullità della sentenza ai sensi dell'art. 606 c.p.p., lett. b) con riferimento al combinato disposto della L. n. 69 del 2005, art. 2 e art. 28, lett. g), della L. n. 848 del 1955, art. 6, comma 3 (Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali) e dell'art. 111 Cost. laddove la Corte territoriale non ha ravvisato alcun elemento concreto dal quale dedurre irregolarità o violazioni dei principi dell'ordinamento costituzionale in tema di diritti fondamentali o in tema di diritti di libertà e del giusto processo. In particolare si deduce che il M.A.E. sarebbe stato emesso sulla base di un processo non condotto nel rispetto dei diritti minimi dell'accusato previsti dall'art. 6 C.E.D.U. essendosi il processo stesso svolto in absentia senza alcuna difesa da parte dell'imputato o di un difensore di sua scelta, stante l'omessa citazione a comparire al processo e l'omessa comunicazione della data di celebrazione dell'udienza, per cui la legge istitutiva del M.A.E., se consentisse la possibilità della consegna anche nel caso in cui il processo sia stato celebrato in aperta violazione di ogni di diritto di difesa, si porrebbe in aperto contrasto con gli artt. 13, 24 e 111 Cost.. MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte territoriale pone a fondamento della propria decisione esclusivamente una pronuncia della Corte di Cassazione che riguarda fattispecie diversa da quella sottoposta al suo esame e quindi non applicabile al caso in questione. In particolare la sentenza n. 26028 del 2008 si riferisce al caso in cui l'opposizione alla sentenza contumaciale emessa dal giudice francese non è stata ancora proposta, ed afferma il principio per cui, in tale caso, è una sentenza esecutiva e, come tale, deve essere valutata dal giudice italiano ai fini della consegna. Nel caso in esame, viceversa, l'opposizione alla sentenza contumaciale risulta tempestivamente proposta e, secondo lo stesso principio affermato dalla sentenza citata impugnata, ha perso efficacia a seguito dell'opposizione. La Corte territoriale, pertanto, ai fini della consegna sulla base del mandato di arresto europeo, non poteva limitarsi a considerare la esecutività provvisoria della sentenza contumaciale in base a cui è stato emesso il mandato di arresto stesso, richiamando una pronuncia che considera il diverso caso della mancata opposizione alla sentenza stessa, ma deve, viceversa, considerare e verificare la possibilità di una conversione della natura del mandato di arresto europeo da sostanziale a processuale, anche nel caso in cui sia emesso sulla base di una sentenza contumaciale nei cui confronti sia stata proposta rituale opposizione e che quindi ha perso la sua esecutività. Solo dopo aver risolto tale questione preliminare, ed in caso affermativo, la Corte territoriale provvedere a verificare la sussistenza degli altri presupposti per la consegna dello straniero esaminando anche l'applicabilità della L. n. 69 del 2005, art. 19, lett. c) che sancisce la parità di trattamento fra cittadino e straniero residente, ai fini del mandato di arresto europeo con natura processuale.
La sentenza impugnata va dunque annullata con rinvio alla Corte d'Appello di Bologna per un nuovo giudizio in cui si adeguerà a quanto sopra affermato.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione, sezione feriale, annulla la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d'Appello di Bologna per nuovo giudizio.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui alla L. n. 69 del 2005, art. 22, comma 5. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 10 settembre 2009.
Depositato in Cancelleria il 14 settembre 2009