Sentenza 23 ottobre 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 23/10/2003, n. 15938 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15938 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2003 |
Testo completo
E N O 6 ITALIANA 8 I 9 Z 1 A C.C. 63501 / R 4 IPUBBLICA 5 / T 6 S 2 I . - G R E . B R .P R . A D L T L A L U A E D IB . D B E I R S A T T T N N E IN NOME DEL POPOLO ITALIANO E 1 S S 3 IA I 1 E A A CORTE SUPRE AD SSAZIONE R . E N T A Oggetto M SEZIONE TRIBUTARIA Tributaria Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Bruno SACCUCCI Presidente R.G.N. 5154/99 Dott. Mario CICALA Consigliere 6846/99 Cron. 32450 Consigliere Dott. Eugenio AMARI Dott. Nino FICO Consigliere Rep. Dott. Eugenia MARIGLIANO Rel. Consigliere Ud. 03/03/03 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ha pronunciato la seguente CAMPIONE CIVILE SENTENZA N. 63501 sul ricorso proposto da: MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
ricorrente
contro
LIQUICHIMICA MERIDIONALE SPA IN AMMINISTRAZIONE straordinaria;
intimato e sul 2° ricorso n° 06846/99 proposto da: 2003 LIQUICHIMICA MERIDIONALE SRL GIA' SPA IN 642 AMMINISTRAZIONE in persona delSTRAORDINARIA -1- Commissario ENRICO BALDAZZI, elettivamente domiciliato in ROMA VIA G. DA CARPI 6, presso lo studio dell'avvocato TARTAGLIA FURIO, che lo difende unitamente all'avvocato FACCHINO CARLO ALBERTO, giusta procura a margine;
- controricorrente e ricorrente incidentale nonchè
contro
MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
- controricorrente al ricorso incidentale avversO la sentenza n. 9/97 della Commissione tributaria regionale di NAPOLI, depositata il 15/01/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 03/03/03 dal Consigliere Dott. Eugenia MARIGLIANO;
udito, per il resistente, l'Avvocato TARTAGLIA che ha chiesto il rigetto del ricorso principale, accoglimento del ricorso incidentale;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Marco PIVETTI che ha concluso per l'accoglimento del ricorso principale;
accoglimento del ricorso incidentale. -2- Ricorso n. 5154.99 FATTO Con atto notar Evangelisti liquidatori della Chimica Meridionale spa, ammessa al concordato preventivo, vendevano alla Liquichimica Meridionale spa il complesso di aree, fabbricati ed impianti con esclusiva destinazione industriale sito in Tito ( Pz). Detto atto veniva registrato a tassa fissa 1'8 ottobre 1976. Successivamente, anche а seguito di un'istanza di rimborso dell'IVA, l'Ufficio del registro di Potenza notificava ad ambedue le parti avviso di liquidazione dell'imposta suppletiva compravendita di beni ma di ritenendo che non si trattasse di cessione di azienda da sottoporre ad imposta proporzionale. Avverso detto atto proponevano distinte impugnazioni le due parti e, mentre la controversia relativa alla Chimica Meridionale spa si definiva con pronuncia di legittimità dell'avviso di liquidazione, la causa intentata dalla Liquichimica Meridionale spa era decisa in senso opposto dalla C.T. di secondo grado di Napoli, decisione impugnata dall'Ufficio innanzi alla Commissione Centrale ed ancora pendente all'epoca della notifica del presente ricorso. Nel frattempo veniva notificata un'ingiunzione di della Liquichimica Meridionale spa, pagamento al Commissario sottoposta frattanto ad amministrazione straordinaria, che, ignorando la notifica dell'atto di liquidazione, precedente innanzi alla C.T. di primo grado di Napoli 1' impugnava eccependone l'illegittimità per non essere stata preceduta da ш 1 е avviso di accertamento о di liquidazione e, nel merito, 1'infondatezza. Il ricorso veniva accolto e, sull'appello dell'Ufficio, la C.T.R. della Campania confermava la decisione, ritenendo che, nella specie, si era trattato di vendita di un complesso di beni e non di cessione di azienda. Avverso tale ultima decisione propone ricorso per cassazione delle finanze, in persona del Ministro,1'Amministrazione articolando un unico motivo;
si difende con e controricorso ricorso incidentale Liquichimica Meridionale spa, in amministrazione straordinaria, in persona del Commissario, cui La società ha anche resiste con controricorso l'Amministrazione. presentato memoria. DIRITTO Preliminarmente va disposta la riunione, ex art.335 c.p.c., del ricorso iscritto al n. 5154/1999 all'altro iscritto al n. 6846, trattandosi di impugnazioni avverso la stessa sentenza. Rileva l'Amministrazione ricorrente l'omesso esame di un punto decisivo per non aver la C.T.R. della Campania tenuto in alcun conto l'influenza del giudicato formatosi nei confronti della società Chimica Meridionale spa, parte venditrice, in merito alla dichiarata legittimità dell'avviso di liquidazione, atto presupposto dell'ingiunzione di pagamento, oggetto del presente giudizio, né della sentenza emessa da altra sezione della stessa C.T. in relazione allo stesso avviso di liquidazione nel giudizio promosso dalla Liquichimica Meridionale, malgrado l'esibizione 2 си sentenza che dichiarava, della stessa da parte della contribuente, l'illegittimità di detto avviso e oggetto d'impugnativa invece, innanzi alla Commissione Tributaria centrale, tuttora pendente. Contesta, inoltre, 1'Amministrazione ricorrente 1'erronea valutazione della cessione di azienda, per non essere stati tenuti la continuazione dei rapporti dinella dovuta considerazione lavoro in capo alle maestranze in contrasto con l'art. 2112 c.C., né l'accollo del mutuo residuo nei confronti dell'ISVEIMER gravante su quel complesso industriale né, infine, la richiesta del rimborso IVA corrisposta sull'operazione, ed avere, invece, dato rilevanza alla mancanza di avviamento commerciale ed allo stato di decozione dell'azienda. Lamenta, infine, l'errore d'interpretazione del contratto per aver "focalizzato la propria attenzione sul tenore letterale delle clausole dell'atto di vendita senza indagarne il senso complessivo”. Dopo aver contrastato quanto eccepito dall'Amministrazione ricorrente, la Liquichimica Meridionale spa denuncia che pronunciata sull'ingiunzione di erroneamente la C.T.R. si è pagamento poiché, ai sensi dell'art.56 DPR n. 131/1986, per le ' imposte suppletive, quale quella oggetto della presente controversia, tale atto non poteva essere emesso fino alla decisione definitiva del ricorso del contribuente relativo all'avviso di liquidazione, atto presupposto. La C.T., pertanto, l'inesistenza dei presupposti per avrebbe dovuto solo accertare l'emissione di tale atto. 3 La società contesta, inoltre, la decisione della C.T.R. emessa sull'ingiunzione di pagamento, malgrado l'avvenuta impugnazione e la successiva di accoglimento del ricorso della decisione relativo contribuente all'illegittimità dell'avviso di presupposto,liquidazione, atto in violazione dell'art.56 TU n. 131/1986 e dell'art 2909 C.C., valido in ogni ambito giurisdizionale. La resistente, infine, evidenzia che, poiché aveva fatto presente di essere sottoposta alla procedura concorsuale dell'amministrazione straordinaria, nei suoi confronti non poteva essere iniziata alcuna procedura esecutiva individuale e, pertanto, un'ingiunzione fiscale, da equipararsi al primo atto di procedura di riscossione coattiva del tributo, doveva ritenersi preclusa. Su tali affermazioni replica l'amministrazione contrastando quanto dedotto e chiedendo il rigetto del ricorso incidentale. Il primo motivo del ricorso principale ed il primo di quello essere esaminati incidentale devono essere accolti e possono congiuntamente data la loro intima connessione. L'ingiunzione fiscale ha la natura di atto amministrativo complesso che ha non solo le funzioni del titolo esecutivo, ma anche quelle del precetto perché contiene l'avvertimento al debitore che lo Stato 0 l'Ente pubblico procederà ad esecuzione forzata ove il debito non sia estinto entro il termine prescritto;
pertanto, al momento della riscossione e presupponeattiene, 4 ем l'esistenza di un valido atto d'imposizione. Nella specie, l'atto presupposto è costituito dall'avviso di liquidazione dell'imposta suppletiva la cui legittimità è ancora sub iudice. Non doveva perciò la Tributaria Regionale pronunziarsi Commissione sull'ingiunzione di pagamento prima dell'emissione di una sentenza definitiva che sancisca la legittimità dell'atto presupposto, in quanto impugnato, come, peraltro, anche sancito dall'art.56 DPR n. 131/1986 (T.U. dell'imposta di registro): le imposte suppletive sono riscosse per intero dopo la decisione della commissione della Corte di appello о dell'ultima tributaria centrale decisione non impugnata". Tutto ciò premesso, la C.T.R. non avrebbe dovuto decidere nel merito della pretesa tributaria, ma avrebbe dovuto, in via preliminare, accertare l'esistenza dei presupposti per procedere alla riscossione del tributo e ciò anche in caso di tardiva dall'Amministrazione deduzione, come eccepito in questo grado ricorrente. Conclusivamente, riuniti i ricorsi, vanno accolte sia 1'impugnativa principale che quella incidentale per quanto di cassata laragione, rimanendo assorbite le altre censure e, sentenza impugnata, la Corte decide nel merito ai sensi dichiarando l'illegittimità dell'atto dell'art. 384 c.p.c., giusti motivi per compensare le spese impugnato. Sussistono dell'intero giudizio.
P.Q.M.
5 an La Corte, riuniti i ricorsi, li accoglie entrambi;
cassa la impugnata e, decidendo nel dichiaramerito, sentenza l'illegittimità dell'atto impugnato. Compensa le spese dell'intero giudizio. Così deciso in Roma il 3 marzo 2003 Il Presidente Il Consigliere estensore Вишо осчи E R allarigli P U S E T R O C IL CANCELLIERE C1 DEPOSITATO IN CANCELLERIA Gian OF 23 011.2003 Amaldo Capanc IL CANCELLIERE 01 Arnaldo Capsto Oggi ESENTE DA REGISTRAZIONE AI SENSI DEL D.P.R. 26/4/1986 N. 131 TAB. ALL. B - N. 5 MATERIA TRIBUTARIA 6