Sentenza 10 dicembre 2002
Massime • 1
Allorché tra le parti insorga un contrasto circa la decisione immediata di una questione di giurisdizione, l'ordinanza riservata con la quale il giudice di pace, omettendo ogni pronuncia sulla questione di giurisdizione, si limiti a ritenere la propria competenza e a rinviare la causa per la trattazione ad altra udienza senza invitare preventivamente le parti a precisare le conclusioni, ha natura di provvedimento ordinatorio di ritenuta non decisività, allo stato degli atti, dell'eccezione, come tale esprimente unicamente il convincimento che la causa non è matura per la decisione (art. 187, terzo comma, ultima parte, cod. proc. civ.); ne deriva che detta ordinanza, non avendo portata decisoria autonoma, ma essendo diretta unicamente a giustificare la disposta prosecuzione del processo, non è suscettibile di impugnazione immediata per cassazione, e ciò a differenza di quanto accade allorquando le parti - concordemente o su invito del giudice - abbiano provveduto alla precisazione delle conclusioni, in tal caso la statuizione affermativa della giurisdizione avendo, ancorché resa in forma di ordinanza, indubbia natura di sentenza non definitiva impugnabile.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., sentenza 10/12/2002, n. 17549 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17549 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. RAFAELE CORONA - Presidente di Sezione -
Dott. GIOVANNI OLLA - Presidente di Sezione -
Dott. PAOLO VITTORIA - Consigliere -
Dott. ERMINIO RAVAGNANI - Consigliere -
Dott. GIOVANNI PAOLINI - Consigliere -
Dott. ALESSANDRO CRISCUOLO - Consigliere -
Dott. ERNESTO LUPO - Consigliere -
Dott. ENRICO ALTIERI - Consigliere -
Dott. UGO VITRONE - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
SOCIETÀ ACQUE BUFARDO TORREROSSA, in persona del legale rappresentante in carica, elettivamente domiciliata in Roma, Via Pierluigi da Palestrina, n. 63, presso l'avv. Giovanni Vaccaro unitamente all'avv. Francesco Corsaro Boccadifuoco, che la rappresenta e difende per procura a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
AR RM, rappresentato e difeso dagli avv.ti Giovanni Nucifora e Eduardo Grasso del foro di Catania per procura a margine del controricorso;
- controricorrente -
avverso l'ordinanza del Giudice di Pace di Giarre in data 13 febbraio 2001;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 7 novembre 2002 dal Relatore Cons. Dott. Ugo VITRONE;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Domenico IANNELLI, che ha concluso per il rigetto dei primi tre motivi di ricorso, dichiarazione della giurisdizione del giudice ordinario e rinvio per il resto ad una sezione semplice della Corte di Cassazione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 23 ottobre 2000 CA GU conveniva dinanzi al Giudice di Pace di Giarre la Società Acque Bufardo Torrerossa per sentirla condannare alla restituzione delle somme indebitamente percepite a titolo di canone di somministrazione di acqua per l'irrigazione dei propri terreni. La società convenuta eccepiva preliminarmente il difetto di giurisdizione e, in subordine, l'incompetenza territoriale del giudice adito, contestando nel merito la fondatezza della domanda. Con ordinanza riservata del 13 febbraio 2001 il giudice di pace, ritenuta la propria competenza a decidere, rinviava la causa per la trattazione ad una successiva udienza.
Contro l'ordinanza ha proposto ricorso straordinario per cassazione la Società Acque Bufardo Torrerossa con quattro motivi. Resiste con controricorso CA GU.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La società ricorrente fonda la propria impugnazione sull'affermazione della giurisprudenza di questa Corte secondo cui il provvedimento sulla giurisdizione o sulla competenza proveniente da un giudice fornito di potestas decidendi ha natura di sentenza ed è perciò ricorribile per cassazione sebbene emesso in forma di ordinanza, e ancorché del tutto sfornita di motivazione (Cass. 12 novembre 1999, n. 12566). Il ricorso è però nella specie inammissibile poiché il provvedimento impugnato, correttamente interpretato, non contiene alcun statuizione sulla giurisdizione o sulla competenza. Va, infatti, considerato che il giudice il qua le intenda pronunciare separatamente sulla giurisdizione o sulla competenza ai sensi dell'art. 187, co. 3, cod. proc. civ., è tenuto a invitare le parti a precisare le conclusioni anche di merito e ciò vale anche per il giudice di pace il quale, quando ritiene la causa matura per la decisione, deve invitare le parti a precisare le conclusioni, ancorché la decisione della controversia non debba essere rimessa al collegio (art. 321 cod. proc. civ.). Da ciò consegue che, allorquando la parti - concordemente o su invito del giudice - abbiano provveduto alla precisazione delle conclusioni, la statuizione affermativa della competenza o della giurisdizione, ancorché resa in forma di ordinanza, ha indubbia natura di sentenza non definitiva.
Qualora invece insorga tra le parti un contrasto circa la decisione immediata delle questioni di giurisdizione o di competenza, l'ordinanza riservata con la quale il giudice di pace, omettendo ogni pronuncia sulla questione di giurisdizione, si limiti a ritenere la propria competenza rinviando la causa per la trattazione ad altra udienza senza invitare preventivamente le parti a precisare le conclusioni ha natura di provvedimento meramente ordinatorio diretto a risolvere il contrasto insorto fra le parti sulla decisione immediata delle questioni pregiudiziali e fondato sul convincimento che la questione sollevata dal convenuto non riveste una tale portata da consentire la definizione del giudizio e debba essere decisa unitamente con il merito ai sensi dell'art. 187, co. 3, ultima parte, cod. proc. civ.). Ciò non consente di attribuire efficacia preclusiva alla dichiarazione di competenza posta a fondamento del provvedimento di rinvio per la trattazione della causa, poiché essa va interpretata piuttosto come il risultato di una delibazione sommaria in ordine alla non decisività, allo stato degli atti, dell'eccezione sulla quale è stata chiesta una pronuncia immediata ed esprime unicamente il convincimento che la causa non è matura per la decisione.
Tali conclusioni risultano confortate dall'esame del fascicolo d'ufficio del giudizio di merito - consentito al giudice di legittimità attesa la natura delle questioni sottoposte al suo esame - da cui risulta che la società convenuta ha chiesto la decisione immediata sulle eccezioni di carenza di giurisdizione e di incompetenza senza ottenere il consenso dell'attore, il quale ha chiesto invece rinviarsi la causa "per precisazione (delle conclusioni) e (produzione di) documenti".
Esse trovano del resto un ulteriore elemento di riscontro nel rilievo che all'udienza successiva il giudice di pace, invitato a disporre la sospensione del processo in attesa della decisione del ricorso straordinario per cassazione proposto, tra l'altro, per violazione delle norme sulla giurisdizione, ha respinto l'istanza in considerazione della natura meramente istruttoria dell'ordinanza impugnata ed ha rinviato la causa per l'espletamento del tentativo di conciliazione.
Ne consegue che la pronuncia del giudice di pace affermativa della competenza o della giurisdizione, essendo contenuta in un provvedimento ordinatorio, non ha una portata decisoria autonoma ma è diretta unicamente a giustificare la disposta prosecuzione del processo e non è perciò suscettibile di impugnazione immediata per cassazione.
L'inammissibilità del ricorso preclude l'esposizione e l'esame dei motivi articolati dalla società ricorrente.
Le spese giudiziali restano interamente compensate attesa la novità della questione sottoposta all'esame delle Sezioni Unite.
P.Q.M.
La Corte, pronunciando a sezioni unite, dichiara inammissibile il ricorso e dispone la compensazione totale delle spese giudiziali. Così deciso in Roma, il 7 novembre 2002.
Depositato in Cancelleria il 10 dicembre 2002