Sentenza 9 agosto 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 09/08/2001, n. 10982 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10982 |
| Data del deposito : | 9 agosto 2001 |
Testo completo
Aula A 1.0982/01 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: ogg.lavoro Dott.Rosario De Musis Presidente R.G.1385/00 " Mario Putaturo Donati V. Consigliere 3565/00 " NA CA " Rep. Cron. 23602 " IO EL " Bruno Battimiello Ud.17/5/2001 11 ha pronunciato la seguente SENTENZA Sul ricorso (R.G.N.1385/2000) proposto da LIMA N° 15 EP IA, elett.dom. in Roma, via dei Sansovino/ n. 6, presso lo studio dell'avv.Mario Ettore Verino che unitamente all'avv.Piero Zanfagnini lo rappresenta e difende, per procura speciale a margine del ricorso;
RICORRENTE $2396
CONTRO
S.p.a. SNAIDERO R.; INTIMATA NONCHE Sul ricorso (R.G.N.3565/00) proposto Da ol 1 S.p.a. SNAIDERO R.,in persona del legale rappresentante pro- tempore, rappresentata e difesa dall'avv. IU Campeis del foro di Udine, per procura speciale a margine del controricorso;
CONTRORICORRENTE E RICORRENTE INCIDENTALE
CONTRO
EP IA;
INTIMATO per l'annullamento della sentenza del Tribunale di Pordenone in data 7 gennaio 1999, n.1 (R.G.N.30/1997); udita, nella pubblica udienza tenutasi il giorno 17/5/2001,la relazione della causa svolta dal Cons.Dr.Mario Putaturo Donati Viscido;
uditi gli avv.Mario Ettore Verino e IU Campeis;
udito il Pubblico Ministero, nella persona del Sost. Proc.Gen.Dr. Guido Raimondi che ha concluso per il riget to del ricorso principale, assorbito l'incidentale. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO convenivaCon ricorso del 17 marzo 1977 IU CH davanti al RE del lavoro di S.Daniele del Friuli la s.p.a. RO R. e, deducendo di avere svolto attività di agente ccn patto di esclusiva dal 1960 al 1976,ne chiedeva la condanna al pagamento di quanto dovutogli a titolo di provvigioni non riscosse, indennità di fine rapporto e risarcimento danni. 2 Nella resistenza della convenuta,il RE con sentenza del 18 maggio 1983 dichiarava la nullità del ricorso introduttivo per genericità della domanda e la statuizione passava in giudicato. Con nuovo ricorso del 24 gennaio 1986 il CH adiva lo stesso RE proponendo in termini specifici le richieste in precedenza formulate. La s.p.a. RO R., nel costituirsi in giudizio, eccepiva in via preliminare la prescrizione di tutti i crediti e la decadenza dal diritto di impugnare la quietanza del 31 gennaio 1975, contestando nel merito la fondatezza delle pretese. Dopo avere disposto consulenza tecnica contabile il RE,con sentenza parziale del 10 marzo 1989, dichiarava che:il ricorso 16 marzo 1977 era atto valido ad interrompere le prescrizioni e decadenze;
era legittima la modifica de..le condizioni del rapporto relativamente alla riduzione de..le provvigioni dal 4% al 3%; nel 1975 non si era concluso un rapporto per riaprirne un altro ma il medesimo rapporto era stato regolato in modo parzialmente diverso;
erano dovute al CH le indennità di mancato preavviso e di clientela;
erano altresì dovute le provvigioni relative alla vendita di prodotti forniti col marchio RO ai soli rivenditori non espressamente esclusi nel contratto, salvo l'accertamento della decadenza di cui all'art.6 del contratto collettivo. All'esito di una seconda consulenza tecnica d'ufficio il RE, con sentenza definitiva del 14 dicembre 1990, condannava la s.p.a. RO R. al pagamento in favore del CH della 3 complessiva somma di lire 26.934.968,di cui lire 10.817.047 per provvigioni non percepite e il resto a titolo di indennità per mancato preavviso e di clientela, oltre rivalutazione monetaria e interessi;
rigettava le altre domande del ricorrente e la riconvenzionale. Avverso la decisione proponeva gravame la s.p.a. RO R. che reiterava le eccezioni di prescrizione e decadenza e le ragioni di merito sostenute in primo grado. Il CH proponeva a sua volta appello incidentale rilevando che:in base ai conteggi del rag.Casciano dovevano essere determinate anche le provvigioni dal 1968 al 1973,non considerate dal RE;
le limitazioni al diritto di esclusiva erano state introdotte solo con l'accordo del 1975 e che quindi per i periodi precedenti spettavano le provvigioni anche sulle vendite indirette nella zona di esclusiva;
le provvigioni andavano calcolate nella misura del 4% essendo stata illegittima la loro riduzione;
spettavano sia il risarcimento per omissioni contributive che le poste minori. Il Tribunale di Udine, dopo avere disposto una nucva consulenza tecnica d'ufficio, con sentenza del 18 dicembre 1992, riduceva a lire 7.068.331 la somma dovuta al CH per provvigioni non pagate;
confermava la condanna nei termini fissati dal RE delle indennità di clientela e di mancato preavviso;
pronunciava mera declaratoria dell'omissione contributiva all'Enasarco relativamente alle somme liquidate. Osservava, in particolare, il Tribunale che nessuna prescrizione si era verificata;
per i crediti anteriori al 31 gennaio 1975 esisteva quietanza liberatoria sottoscritta dal stragiudiziale;
perfettamente CH con valore di confessione dell'accordo del 1968 riduttiva delle valida era la clausola percentuali di provvigioni dal 4 al 3%; competevano al CH le differenze provvigionali indicate dal consulente tecnico d'ufficio successive al 31 gennaio 1975, limitatamente alle sole vendite dirette a rivenditori per il marchio considerato in contratto. Il CH proponeva ricorso per cassazione con otto motivi,e nel contestare le argomentazioni in ordine alla affermata valenza probatoria della quietanza del 31 gennaio 1975, insisteva perché fosse accertato il diritto alle provvigioni per vendite indire te effettuate dopo il 1° febbraio 1975, in base all'accordo contrattuale all'epoca sottoscritto e della ritenuta Ion utilizzabilità del c.d. conteggio Casciano. La società proponeva a sua volta ricorso incidentale con un motivo e, sulla premessa che nel 1975 sarebbe stato instaurato un nuovo rapporto in seguito alla risoluzione del precedente,ribadiva l'intevenuta decadenza del CH dal diritto di impugnare la quietanza del 31 gennaio 1975, relativa a diritti asseritamente sorti nella vigenza del primo rapporto. La Corte Suprema di Cassazione, con sentenza del 27 maggio 1996,n.4872,accoglieva soltanto i primi cinque motivi del ricorso principale e rigettava gli altri tre;
riteneva assorbito il ricorso incidentale. 5 R Affermava la Corte che:la c.d. quietanza liberatoria, in mancanza di specifiche indicazioni sui pagamenti ricevuti e sui estinti, oppure sui crediti cui ilcrediti correlativamente lavoratore aveva inteso rinunciare O transigere, costituiva una manifestazione del convincimento soggettivo semplice di essere stato soddisfatto di tutti i suoi dell'interessato didiritti e, pertanto, si era convertita in una dichiarazione scienza priva di alcuna efficacia negoziale la quale non aveva precluso al dichiarante di agire in giudizio per il riconoscimento dei suoi diritti non ancora soddisfatti;
la sentenza impugnata aveva apoditticamente affermato che la dichiarazione in oggetto costituiva quietanza e confessione stragiudiziale senza tuttavia indicare quali pagamenti fossero documentati,i crediti estinti con essa e i fatti sfavorevoli al dichiarante da costui ammessi. Il CH riassumeva la causa avanti al Tribunale di Pordenone, designato come giudice in sede di rinvio premetter.do che:pendeva controversia tra le parti solo in relazione ai crediti maturati in epoca antecedente il 31 gennaio 1975, dovendcsi ritenere irrevocabilmente affermato l'effetto interruttivo della prescrizione sia della monitoria 4 giugno 1973 che del ricorso 5 aprile 1977; erano dovute differenze provvigionali e provvigioni pertinenti alle vendite indirette e a privati dal 4 giugno 1968 al 31 gennaio 1975, nella percentuale irrevocabilmente accertata del 3% ed escluse le vendite asseritamente in nero;
erano altresì dovute provvigioni per vendite del marchio Mobiam, poste minori per rimborsi spese, trattenute e vendite alla Fiera di Levante del 1963 6 nonché il risarcimento dei danni per inadempimento dell'obbligo contributivo Enasarco, oltre rivalutazione e interessi. La s.p.a. RO R., nel costituirsi in giudizio, reiterava l'eccezione di prescrizione dei diritti fatti valere e la decadenza del CH dal diritto di impugnare la quietanza anche ex art.2113 c.c, contestando nel merito le pretese creditorie. All'esito di una nuova consulenza tecnica d'ufficio il Tribunale, con sentenza del 7 gennaio 2000 - fermo il giudicato già formatosi sui capi n.1),2) e 3) della sentenza d'appello emessa dal Tribunale di Udine in data 18 dicembre 1992 - in parziale riforma della pronuncia del RE di Udine, sez.San Daniele del Friuli, condannava la s.p.a. RO R. a pagare al CH la somma complessiva di lire 121.711.166 a titolo di differenze provvigionali per il periodo anteriore al 1° febbraio 1975 (somma comprensiva di rivalutazione ed interessi al 30 settembre 1998); rigettava ogni altra domanda. Osservava, in particolare, il Tribunale che:oggetto del giudizio erano effettivamente soltanto le pretese creditorie del CH riferibili al periodo anteriore al 31 gennaio 1975,posto che l'annullamento della Corte Suprema aveva riguardato esclusivamente i rapporti ritenuti dal giudice d'appello quietanzati con l'atto sottoscritto in tale data;
era pertanto da verificare la natura di tale atto con conseguente formazione di giudicato irrevocabile ogni altro punto della sentenza cel su Tribunale di Udine non dipendente o connesso con tale profilo;
in realtà la "quietanza" 31 gennaio 1975 era da qualificare come R 7 dichiarazione di scienza priva di valenza negoziale, non preclussiva all'azionabilità dei diritti non soddisfatti;
era quindi caduta ogni censura in ordine alla decadenza dell'agente dal diritto di impugnare l'atto in oggetto posto che la previsione di decadenza di cui all'art.2113 C.C. attiene alla diversa fattispecie di transazione о rinuncia;
sulla statuizione del Tribunale di Ucine che aveva escluso la prescrizione si era formato il giudicato per mancato specifico motivo di ricorso in Cassazione da parte della società e,in ogni caso, l'eccezione nel merito era infondata;
quanto alle pretese creditorie anteriori al 31 gennaio 1975, la preponente,trattandosi di rapporto di agenzia in esclusiva, aveva l'obbligo di corrispondere le provvigioni anche per gli affari conclusi direttamente nella zona assegnata all'agente; in ordine alle provvigioni per forniture a Mobilsnaidero,la statuizione del RE che aveva liquidato le dette competenze era coperta da giudicato in assenza di specifico motivo di gravame;
né la Mobilsnaidero era sottomarca della RO R. s.p.a.;non spettavano invece le provvigioni per vendite di prodotti aventi marchio Mobiam e quelle per vendite eseguite dalla preponente in favore di ditte consociate;
erano infine del tutto attendibili i conteggi effettuati su dati oggettivi dall'ultimo consulente tecnico d'ufficio il quale aveva escluso le provvigioni riguardanti i rapporti anteriori al 1973 e quelle per la fiera cel Levante del 1963 proprio per la mancanza di riscontri contabili;
altrettanto correttamente non erano state considerate le asserite vendite in nero, né erano stati scomputati i pagamenti ricevuti imputati dall'agente a tali vendite;
sulla statuizione del Tribunale di Udine che aveva rigettato la domanda di risarcimento danni per inadempimento dell'obbligo contributivo per difetto di legittimazione attiva del CH si era formato il giudicato;
in definitiva la somma dovuta all'agente ammontava a lire 121.711.166, secondo quanto accertato dal consulente il quale aveva tenuto conto dei pagamenti intervenuti, delle poste creditorie imputazioni accertate con sentenza irrevocabile, delle effettuate, della rivalutazione monetaria e degli interessi. Il CH ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi, illustrato da memoria, cui ha resistito con controricorsc la incident ale s.p.a. RO R., proponendo a sua volta ricorso condizionato con un motivo. MOTIVI DELLA DECISIONE Preliminarmente devono riunirsi i due ricorsi avverso la stessa sentenza in un solo giudizio, ai sensi dell'art.335 c.p.c. Con il primo motivo del ricorso principale, denunciandosi omessa e/o contraddittoria e insufficiente motivazione su un punto dell'art.360,n.5 c.p.c.,si decisivo della controversia, ai sensi l'impugnata sentenza per non avere calcolato in favore censura dell'agente le provvigioni indirette su forniture a privati e a dipendenti effettuate direttamente dalla preponente negli anni 1970-1972. Ed invero il Tribunale, nel condividere le conclusioni del d'ufficio designato in sede di rinvio consulente tecnico avendo messo a(dott.Ciroi), non ha rilevato che costui,pur 9 R confronto i rilevamenti contabili per gli anni 1973,1974 e 1.975 (rag. Berti) e quelli effettuati da una precedente consulenza relativi agli anni 1970,1971 e 1972 individuati da a tra consulenza (dott. Bressan) espletata in altro processo tra le stesse parti, in linea quindi col mandato ricevuto, aveva poi ignorato senza alcuna giustificazione questi ultimi dati. Né può ritenersi valida giustificazione dello stralcio la pretesa mancanza di ogni riscontro contabile, relativamente alle provvigioni anteriori al 1973, secondo quanto affermato in altra parte della pronuncia. Il Tribunale, pur avendo in precedenza optato per le più precise rilevazioni contabili eseguite dal consulente dott.Bressan, non si è poi accorto della presenza nel suo elaborato di tutti i dati sul fatturato relativo a dipendenti e a privati anche per gli anni 1971, 1972 e 1973. Con il secondo motivo, denunciandosi insufficiente e contraddittoria motivazione su altro punto decisivo de lla controversia, ai sensi dell'art.360 n.5 c.p.c., si deduce che le somme dichiarate percepite dall'agente per gli anni 1973,1971 e 1975 dovevano essere depurate, ai fini della determinazione firale delle differenze dovute, di quanto era risultato eccedere il 3% provvigionale sull'imponibile fatturato e ufficialmente accertato per tali annualità. Tale eccedenza, da imputarsi soltanto al c.d. "nero", non poteva essere addebitata messa in conto all'agente dal momento 10 che dal conteggio ai fini delle provvigioni erano state esc..use proprio tali poste. In effetti il RE aveva erroneamente falcidiato anche il credito su forniture a Mobilsnaidero che invece spettava aggiuntivamente per intero all'agente in quanto pacificamente non mai soddisfatto dalla preponente sino alla fattura 10957/75. Con il terzo motivo, denunciandosi violazione dell'art.2734 C.C. (dichiarazioni aggiunte alla confessione), ai sensi dell'art. 360 n.1 c.p.c., si censura l'impugnata sentenza per avere affermato che l'imputazione a titolo di provvigioni per vendite in nero era inefficace, una volta escluse tali vendite, dovendosi in conseguenza ascrivere tutte le somme che l'agente aveva ammesso di avere percepite alle sole causali accertate, cioè a provvigioni per vendite contabilizzate. Sennonchè in tal modo il Tribunale ha violato il principio in forza del quale quanto dichiarato dal CH come "percepito" nel ricorso introduttivo doveva essere in parte qua neutralizzato e quindi non conteggiato in detrazione del dovuto. In particolare, ciò si riferiva a quanto imputatc a provvigioni sul "nero" ovvero su forniture di prodotti RO non fatturate. In altri termini non si trattava di una dichiarazione successiva, bensì geneticamente coeva alla dichiarazione del percepito negli anni 1973,1974 e 1975 per cui era stato violata l'inscindibilità della dichiarazione negoziale laddove l'agente aveva dichiarato di avere, limitatamente a 11 determinati importi annui, ricevuto somme per provvigioni maturate su forniture non fatturate dalla preponente. I tre motivi, da esaminarsi congiuntamente, presentano profili dianzitutto inammissibilità che discendono dalla violazione del principio di autosufficienza del ricorso. Ed invero la difesa del CH, pur avendo denunciato vizi. di motivazione della sentenza impugnata in ordine alla valutaz:.one delle consulenze tecniche acquisite, non ha precisato, mediante integrale trascrizione, le risultanze asseritamente decisive e non valutate о insufficientemente valutate (vedi Cass., 1 febbraio 1995, n. 1161). I motivi vanno comunque rigettati perché infondati. L'agente, che chiede in giudizio il pagamento delle provvigioni, ha l'onere di provare (quali fatti costitutivi della pretesa) gli affari da lui promossi e la loro regolare esecuzione ( fra le tante, Cass., 17 dicembre 1994, n. 10834; vedi anche Cass.,9 luglio 1996, n.6258, relativamente alla provvigione degli af ari conclusi direttamente dal preponente, in violazione del patto di esclusiva). Sul piano della valutazione della consulenza tecnica e più in generale della prova,va invece ricordato che: in caso di difformità dei pareri espressi dai consulenti tecnici in primo e in secondo grado, il giudice d'appello può l'altro о discostarsi da entrambi purchè diaseguire l'uno adeguata giustificazione del convincimento mediante suo enunciazione dei criteri preobatori e degli elementi di 12 valutazione specificamente seguiti (Cass., 17 novembre 1983, n.6848); il giudice di merito è libero di attingere il proprio risultanze di prove che ritengaconvincimento da quelle prove più attendibili ed idonee alla formazione dello stesso, essendo sufficiente, ai fini della congruità della motivazione del relativo apprezzamento, che da questa risulti che il convincimento nell'accertamento dei fatti sia realizzato attraverso una valutazione dei vari elementi probatori acquisiti al giudizio, considerati nel loro complesso (Cass.,7 novembre 2000, n.14472; vedi anche Cass., 10 maggio 2000,n.6023). Siffatti principi sono stati nella specie applicati dal Tribunale che, nel rigettare la richiesta di provvig:.oni quo, ha precisato che:il consulente relativamente al periodo de tecnico d'ufficio da ultimo designato aveva correttamente operato i conteggi delle varie poste reciproche, anche se aveva utilizzato le indicazioni contabili dei precedenti consulenti ad eccezione di quelle divenute irretrattabili;
il detto perito, nella dare ed avere delleindividuazione delle ragioni del parti, aveva, infatti, fondato il suo giudizio su specif:.che risultanze contabili e documentali escludendo quindi per difetto di qualsiasi riscontro quelle provvigioni riguardanti i rapporti anteriori al 1973; in tali aspetti il CH non aveva comunque assolto l'onere della prova di cui era gravato. Né il giudice d'appello,il quale ha depurato il calcolo relativo alle provvigioni dalle asserite vendite in nero sul 13 R rilievo che la statuizione negativa del precedente giudice non era stata sul punto impugnata, ha scomputato i pagamenti che l'agente aveva ascritto a un tale tipo di negozi. Trattasi di giudizio, congruamente motivato sulla base di risultanze probatorie complessivamente valutate, esente da errori nel profilo logico e giuridico, come tale incensurabile in questa sede. Né è fondata l'ulteriore censura di violazione dell'art. 2734 c.c., in materia di dichiarazioni aggiunte alla confessione. invero l'impugnata sentenza -nella parte in cui ha Ed l'inesistenza di vendite in nero non si è posta in accertato contrasto con la detta disposizione poiché ha natura di mera dichiarazione, e non di una confessione, quanto dichiarato dal CH come "percepito" nel ricorso introduttivo. Il ricorso principale va perciò rigettato. Deve invece considerarsi assorbito il ricorso incidentale con cui si è denunciata violazione dell'art. 1362 c.c. per non avere il Tribunale interpretato estensivamente la quietanza rilasciata dal CH, all'atto della risoluzione del rapporto al 31 gennaio 1975. Le spese del presente giudizio seguono il criterio della soccombenza e vanno poste a carico del ricorrente.
P.Q.M.
La Corte, riunisce i il ricorso ricorsi;
rigetta principale, assorbito alle l'incidentale; condanna il ricorrente spese in lire 62.000 oltre lire tremilioni per onorari. 14 R Roma, 17 maggio 2001 Il Consigliere est. Il Presidente 5. РоріоRoperis be misШить Stille II. CANCELLIERE Depositato in Cancelleria - 9 AGO, 2001 oggi, CAIL CANCELLIERE T R O C ESENTE DA IMPOSTA DI BOLLO, L'I REGISTRO, E DA OGNI SPESA, TASSA O DIRITTO AI SENSI DELL'ART. 10 DELLA LEGG 11-8-73 M 533 15