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Sentenza 18 dicembre 2023
Sentenza 18 dicembre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 18/12/2023, n. 50455 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 50455 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2023 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da: LE US nato a [...] il [...] GI CH nato a [...] il [...] RI LE nato il [...] avverso la sentenza del 31/05/2022 della CORTE APPELLO di PALERMO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPUTO Rilevato che le parti hanno formulato richiesta di discussione orale ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato, da ultimo, in forza dell'art. 17 del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, nella legge 10 agosto 2023, n. 112. Uditi in pubblica udienza: il Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione Antonio Balsamo, che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi;
l'Avv. NI IN, per conto delle parti civili Comune di Lampedusa e Linosa, Associazione Legambiente Sicilia e Caterina Penale Sent. Sez. 5 Num. 50455 Anno 2023 Presidente: ZAZA CARLO Relatore: CAPUTO ANGELO Data Udienza: 23/11/2023 Busetta, che ha concluso per l'inammissibilità o il rigetto dei ricorsi e la condanna degli imputati alla rifusione delle spese di giudizio, come da nota spese depositata;
l'Avv. Maurizio Cassaro, per conto delle parti civili IO Mannone e AR Mannone, ha concluso per l'inammissibilità o il rigetto dei ricorso e per la condanna degli imputati alla rifusione delle spese di giudizio;
per il ricorrente BR, l'Avv. Arcidiacono ha concluso per l'accoglimento del ricorso, così come l'Avv. Ignazio Valenza, anche in sostituzione dell'Avv. RO Mattina, per NC, e dell'Avv. OL Grillo, per NI. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza deliberata il 31/05/2022, in parziale riforma della sentenza in data 08/11/2018 del Tribunale di Agrigento, la Corte di appello di Palermo: - nei confronti di PP BR (quale dirigente dell'U.T.C. del Comune di Lampedusa), dichiarata l'estinzione per prescrizione di vari reati per i quali era intervenuta condanna in primo grado, anche al risarcimento dei danni da liquidarsi in separata sede, ha confermato la sentenza appellata con riguardo - oltre che alla confisca - alla condanna, con la recidiva specifica, per i reati di associazione per delinquere finalizzata alla commissione di reati contro la pubblica amministrazione, di reati contro la fede pubblica, di reati in materia urbanistica e ambientale (capo 1), corruzione propria (capo 2), turbata libertà degli incanti (capo 29), invasione di terrenti (capo 78) e nove imputazioni di falso ideologico in atto pubblico (capi 7, 13, 16, 19, 26, 33, 36, 40, 56), rideterminando la pena in anni 5, mesi 7 e giorni 10 di reclusione;
- dichiarato estinti per prescrizione i reati per i quali in primo grado IN NC era stato condannato in primo grado, anche al risarcimento dei danni a favore delle parti civili da liquidarsi in separata sede, ha confermato la già disposta confisca;
- dichiarato estinto per prescrizione il reato di corruzione propria (capo 3) per il quale in primo grado ON NI era stato condannato, anche al risarcimento dei danni a favore delle parti civili da liquidarsi in separata sede. 2. Avverso l'indicata sentenza della Corte di appello di Palermo ha proposto ricorso per cassazione PP BR, attraverso il difensore Avv. Ignazio Valenza, articolando sei motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Il primo motivo denuncia mancanza di motivazione in ordine alla sussistenza della recidiva, violazione dell'art. 81, quarto comma, cod. pen. e vizi di motivazione in relazione al ritenuto mancato decorso del termine di 2 prescrizione e violazione dell'art. 161, secondo comma, cod. pen., in relazione all'art. 99, secondo comma cod. pen., chiedendo la declaratoria di estinzione per prescrizione dei reati di cui ai capi 1), 2), 7), 13), 16), 19), 26), 29), 33), 36), 40), 56) e 78). Con l'atto di appello, ulteriormente precisato dai motivi aggiunti, l'imputato aveva eccepito la mancata dichiarazione di prescrizione di molteplici reati per i quali non era stata ritenuta la prescrizione e che comunque detta aggravante doveva essere esclusa per tutte le imputazioni, non avendo la sentenza di primo grado offerto alcuna motivazione al riguardo. La Corte di appello ha ritenuto sussistente la circostanza aggravante, usandola sia ai fini del computo dei termini di prescrizione, sia erroneamente per il calcolo delle interruzioni ai sensi dell'art. 161, secondo comma cod. pen., senza dar conto del rapporto di omogeneità dei fatti per i quali è stata ritenuta e la specie e la natura del lontano precedente del 1993 per falso, applicando erroneamente l'art. 81, quarto comma, cod. pen., senza motivare sui criteri per i quali alcuni reati sono stati dichiarati prescritti e altri - con i medesimi termini di prescrizione e tempus commissi delicti anteriore ai primi - non lo sono stati. La difesa aveva eccepito che la circostanza aggravante della recidiva era stata riconosciuta, ma non applicata, in termini di aggravamento o bilanciamento della pena, sicché non poteva avere alcun effetto sul calcolo della prescrizione, non essendo sufficiente, in tal senso, che sia stata valorizzata ai fini del diniego dell'applicazione delle circostanze attenuanti generiche. La motivazione della sentenza impugnata è illogica in quanto non consente di individuare i criteri per cui i reati di falso ex art. 479 cod. pen. non sono stati dichiarati prescritti, diversamente da altri reati di falso ex artt. 482 e 483 cod. pen. e di abuso d'ufficio ex art. 323 cod. pen. Erroneamente la sentenza impugnata opera una duplicazione della recidiva, valutandola anche ai fini della durata delle interruzioni. 2.2. Il secondo motivo denuncia erronea applicazione dell'art. 12 -sexies d.l. n. 306 del 1992, conv. nella I. n. 356 del 1992 (oggi art. 240-bis cod. pen.), dell'art. 322-ter cod. pen. e dell'art. 578-bis cod. pen., dell'art. 2 cod. pen. nonché erronea applicazione dell'art. 322-ter cod. pen., vizi di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza dei presupposti della confisca per equivalente della somma di circa 282 mila euro e violazione del principio di correlazione. La sentenza impugnata elude le deduzioni difensive sugli effetti della dichiarazione di prescrizione per i reati di corruzione (MA e Albero), gli unici che consentivano la confisca, laddove la disciplina dell'art. 578 -bis cod. proc. pen. è soggetta al principio al tempus regit actum. 3 La confisca per equivalente non poteva operare poiché nel caso di specie non sussistono il prezzo o il profitto del reato, come rilevato anche dalla Corte di cassazione in sede cautelare, tanto più che la sentenza impugnata sostiene che il vantaggio patrimoniale si è realizzato nel momento in cui si è sottoscritta la datio in solutum, così violando il principio di correlazione tra accusa e sentenza. Erroneamente è stato applicato l'art. 240-bis cod. pen., sottraendosi la sentenza impugnata alla verifica della ragionevolezza temporale e della sproporzione tra redditi dichiarati e disponibilità del condannato, facendo retroagire la valutazione della sproporzione al 2005 in modo del tutto ingiustificato e senza confrontarsi con il consulente di parte RC che aveva ritenuto ingiustificate le poste della relazione del consulente del P.M., documentando le operazioni che avevano generato la somma di circa 112 mila euro in capo all'imputato. 2.3. Il terzo motivo lamenta violazioni del diritto di difesa, l'inammissibilità/nullità della testimonianza del consulente tecnico informatico del PM, e violazione del diritto al controesame. 2.3.1. Il ricorrente denuncia violazione degli artt. 178 e 495 cod. proc. pen., dell'art. 6 Cedu e vizi di motivazione in ordine all'ammissione dei testi della difesa: prima era stata ammessa, in relazione alla vicenda "Determinazione/Procedure negoziate", la testa LO DI, poi illegittimamente revocata insieme con numerosi altri testi della difesa sull'assunto che l'istruttoria era sostanzialmente completa. Mentre i testi chiesti ai sensi dell'art. 507 cod. proc. pen., ai fini del giudizio di sproporzione alla base delle confische, in modo contraddittorio non erano stati ammessi, ma erano acquisite le loro dichiarazioni sostitutive. 2.3.2. Il ricorso denuncia poi inosservanza degli artt. 191, 178, 244-bis, 247, 352, comma 1-bis, 354, comma 2, 254-bis e 260 cod. proc. pen. e vizi di motivazione, in quanto l'appello censurava la violazione delle norme indicate, in quanto il "dato originario" presente nei computer e nei supporti informatici al momento del sequestro non era stato consegnato per effettuare la c.d. copia forense, laddove il consulente del PM Zonaro ha riferito che i sigilli apposti sui reperti consegnatigli erano integri, mentre il luogotenente IC ammetteva di aver aperto la penna USB rinvenuta presso l'abitazione del ricorrente, sicché il materiale informatico sequestrato è stato utilizzato senza alcuna garanzia difensiva che ne confermasse l'immutabilità e solo successivamente consegnato ai consulenti per estrarne copia forense, laddove gli inquirenti, sia pure involontariamente, avevano modificato le cartelle contenute nei supporti, che, nella copia fornita all'imputato, contengono una data di modifica anteriore a quelle dell'informativa della Guardia di Finanza, laddove se ci si limita a copiare 4 una cartella con il suo contenuto, la data di creazione non viene modificata, sicché i consulenti hanno preso in consegna supporti sui quali vi era già stato un accesso degli inquirenti in violazione delle norme invocate. 2.3.3. Il ricorso denuncia altresì violazione degli artt. 511 e 178 cod. proc. pen. e vizi di motivazione, in relazione alla violazione del diritto al controesame del consulente del P.M., con conseguente inutilizzabilità della relazione tecnica depositata nel corso del giudizio di primo grado con invito a controesaminare il teste, a provvedere prima al suo esame e comunque a concedere un termine per esaminare la relazione, richieste entrambe disattese dai giudici di merito. 2.4. Il quarto motivo denuncia violazione dell'art. 192 cod. proc. pen. e vizi di motivazione. La difesa aveva segnalato che molti degli atti prodotti dal P.M. in copia esistevano in originale in quanto sequestrati dalla P.G., ma non rinvenibili negli atti del P.M. e del Tribunale;
in particolare, le determine sindacali che l'accusa assume essere state inesistenti erano già state inviate a diversi enti regionali, mentre si censurava anche che non erano state valutate le prove documentali prodotte dalla difesa e mai contestate nella loro utilizzabilità. 2.5. Il quinto motivo denuncia violazione degli artt. 319, 321 e 479 cod. pen. e vizi di motivazione. 2.5.1. Con riguardo alla corruzione NI - MA (capo 2), la Corte di appello non motiva sulla censura proposta dal gravame circa l'insussistenza di un sinallagma illecito e sulla legittimità del permesso a costruire, in quanto la somma di 800 mila euro era il corrispettivo dell'appalto convenuto a corpo da MA di NI a LA (rispetto alla quale il ricorrente aveva contestato il ruolo di socio occulto), sicché l'intera proprietà restava in capo a MA fino alla stipula dell'ulteriore atto notarile di verifica, nell'ambito del quale si sarebbe proceduto al trasferimento della metà delle unità immobiliari. Mentre nel frattempo LA avrebbe dovuto far fronte agli impegni derivanti dal contratto con mezzi propri, sicché il sinallagma contrattuale della datio in solutum era da ravvisare nei costi per ultimare l'edificio posti a carico di La bproject. Erroneamente le sentenze di merito ritengono illegittima la concessione n. 13/2011 sulla base dell'asserito conflitto d'interessi del ricorrente e del coimputato NC, essendo comunque necessaria l'ingiustizia del vantaggio patrimoniale, laddove la sentenza impugnata si limita a valorizzare la consulenza del P.M., mentre la documentazione - non acquisita in originale - relativa alla concessione esaminata dal consulente del P.M. è diversa da quella approvata dal ricorrente, ma ad essa non è stata riconosciuta valenza probatoria. 2.5.2. In relazione al falso ideologico di cui al capo 7), la sentenza impugnata si limita a ricopiare quella di primo grado, illogica e contraddittoria, 5 posto che nessuna dichiarazione di unitarietà della proprietà MA comprensiva del cd. triangoletto è rinvenibile nel contratti di appalto e di datio in solutum;
il dato catastale è inidoneo a provare la proprietà e l'assunto secondo cui fosse quella risultante dall'atto di frazionamento eseguito da AI è veritiero, mentre il trasferimento del bene avvenne a corpo e nello stato di fatto in cui si trovava. 2.5.3. Anche in relazione ai reati di falso di cui ai capi 13), 16), 19), 26), 33), 36), 40) e 56), la Corte di appello si limita a riprodurre la motivazione della sentenza di primo grado e comunque per tali reati, così come per quello di cui al capo 29) è maturata la prescrizione, risalendo il più recente tempus commissi delicti al 18/10/2011 e il termine di prescrizione, comprensivo delle interruzioni e delle sospensioni, è di sette anni e sei mesi (nove anni in presenza della recidiva). 2.6. Il sesto motivo denuncia, con riguardo al reato sub 78), violazione degli artt. 633 e 639 cod. pen. e vizi di motivazione, essendo anche in questo caso la motivazione della sentenza impugnata ripresa da quella di primo grado, mentre l'atto di appello eccepiva l'inutilizzabilità della foto valorizzata come termine di raffronto (rinvenuta nella pen drive sequestrata a BR), in conseguenza della nullità delle acquisizioni dei supporti informatici. La Corte di appello non ha considerato che nel caso di specie non si è avuta alcuna invasione, tanto più che il consulente tecnico del P.M. ha riferito di non aver fatto alcun accesso sul luogo. 3. Avverso la medesima sentenza della Corte di appello di Palermo ha proposto ricorso per cassazione IN NC, attraverso il difensore Avv. RO Mattina, articolando tre motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. 3.1. Il primo motivo denuncia violazione degli artt. 12-sexies d.l. n. 306 del 1992 (oggi, art. 240-bis cod. pen.), 322-ter e 2 cod. pen., 578-bis cod. proc. pen., in relazione all'art. 25 Cost., posto che la Corte di appello non motiva circa gli effetti sulla confisca della statuita estinzione del reato per prescrizione, laddove le Sezioni unite della Corte di cassazione hanno escluso che l'art. 578- bis cod. proc. pen., con riguardo alla confisca per equivalente, possa avere efficacia retroattiva. 3.2. Il secondo motivo denuncia violazione dell'art. 322-ter cod. pen. e vizi di motivazione in ordine ai presupposti della confisca per equivalente, a fronte della deduzione dell'appellante circa il fatto di non aver mai ricevuto il corrispettivo illecito. 3.3. Il terzo motivo denuncia violazione dell'art. 12-sexies dl. n. 306 del 1992 (oggi, art. 240-bis cod. pen.) e vizi di motivazione, in quanto la sentenza 6 impugnata non ha motivato circa la sussistenza dei presupposti della correlazione temporale. 4. Avverso la medesima sentenza della Corte di appello di Palermo ha proposto ricorso per cassazione ON NI, attraverso il difensore Avv. OL Grillo, denunciando - nei termini di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. - mancanza di motivazione, errata valutazione delle prove e violazione dell'art. 321 cod. pen., in quanto la sentenza impugnata non ha considerato che il ricorrente non ha corrisposto, né promesso alcunché ai coimputati, avendo solo stipulato un contratto di appalto che affidava a LA l'esecuzione di un progetto volto al rilascio di un permesso a costruire e alla realizzazione di un'opera edilizia, il cui corrispettivo era costituito dalla metà delle unità immobiliari che sarebbero state edificate, come confermato dalle dichiarazioni del teste IC e della teste Gagliano, dalle quali emerge che il trasferimento della proprietà era subordinato alla condizione dell'effettiva realizzazione lecita del fabbricato, tanto più che dalle intercettazioni è risultato che il ricorrente non ha mai parlato con BR dell'accordo raggiunto con NC, laddove dalla consulenza tecnica di BR risulta che questi aveva falcidiato il progetto redatto da LA, il che dimostra l'assenza di accordi illeciti, laddove la consulenza del P.M., la cui inutilizzabilità è ribadita, non ha esaminato l'originale del progetto, pur sequestrato, sicché il consulente ha svolto i propri accertamenti su un documento proveniente dalla Sovrintendenza, non da BR, del tutto diverso rispetto all'originale. 5. L'Avv. NI IN ha presentato, per conto delle parti civili Comune di Lampedusa e Linosa, Associazione Legambiente Sicilia e Caterina Busetta, memorie con le quali chiede il rigetto dei ricorsi e la condanna degli imputati alla rifusione delle spese di giudizio. L'Avv. Maurizio Cassaro, per conto delle parti civili IO Mannone e AR Mannone, ha presentato una memoria con la quale chiede che i ricorsi siano dichiarati inammissibili o rigettati, con condanna dei ricorrenti alla rifusione delle spese di giudizio. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso di PP BR è parzialmente fondato, quello di IN CO deve essere accolto, nei termini di seguito meglio indicati, mentre quello di ON NI deve essere rigettato. 7 2. Il ricorso di PP BR è solo in parte fondato. 2.1. Il primo motivo è parzialmente fondato. 2.1.1. In premessa, rileva il Collegio che, come si desume dalla sentenza impugnata, quella di primo grado ha ritenuto sussistente la recidiva specifica, anche se non per tutti i reati per i quali intervenne condanna, ma facendo generico riferimento ai reati di falso. La Corte di appello ha confermato la statuizione, rimarcando che la gravità dei fatti oggetto del presente processo e la loro coordinata organizzazione (perfino nell'ambito di una struttura associativa) testimoniano che i reati in esame sono espressione di una maggiore consapevolezza e di un'ancora più accresciuta capacità a delinquere dell'imputato che, dopo la prima condanna irrevocabile, ha perseverato nella sua linea condotta delittuosa. Nei termini indicati, il giudice di appello ha dato congruamente rilevato che la reiterazione dell'illecito è sintomo effettivo di riprovevolezza della condotta e di pericolosità del suo autore (Sez. U, n. 35738 del 27/05/2010, Calibè, Rv. 247838), laddove l'esplicita affermazione da parte del giudice di primo grado (confermata da quello di appello) della sussistenza della recidiva è in linea con il dispositivo della pronuncia, mentre l'eventuale mancata applicazione in sede di determinazione della pena-base del reato continuato (peraltro individuata in misura eccedente di un anno di reclusione rispetto al minimo edittale) si risolve comunque in melius per l'imputato. Le doglianze articolate al riguardo non possono dunque essere accolte. 2.1.2. Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, quando assume i connotati della circostanza ad effetto speciale (come, nel caso di specie, la recidiva specifica), la recidiva incide sia sul computo del termine-base di prescrizione ai sensi dell'art. 157, comma secondo, cod. pen., sia sull'entità della proroga di suddetto termine in presenza di atti interruttivi, ai sensi dell'art. 161, comma secondo, cod. pen. (cfr., ex plurimis, Sez. 2, n. 57755 del 12/10/2018, Rv. 274721). La censura articolata sul punto dal motivo in esame è manifestamente infondata. 2.1.3. E' parzialmente fondata la doglianza relativa alla riconoscibilità della recidiva specifica. Tale riconoscibilità può essere ritenuta sussistente - in linea con il riferimento esclusivo del primo giudice ai soli reati di falso - con riguardo ai reati di falso ascritti al ricorrente, in quanto l'identità del bene giuridico protetto fa sì che, rispetto alla precedente condanna anch'essa per falso, sussistano caratteri fondamentali comuni (cfr., ex plurimis, Sez. 3, n. 38009 del 10/05/2019, Assisi, Rv. 278166 - 06). Deve escludersi, invece, la recidiva specifica per i restanti reati per i quali è intervenuta condanna nei giudizi di merito, ossia per il reato associativo di cui al 8 capo 1), per il reato di corruzione sub 2, per il reato di turbata libertà degli incanti sub 29 e per il reato di invasione di terreni sub 78. Pertanto, in relazione ai primi tre reati indicati (sul reato di cui al capo 78 - contestato con "consumazione ancora in atto" - ci si soffermerà più oltre), la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio agli effetti penali per essere gli stessi estinti per prescrizione, mentre - essendo stato il reato associativo considerato violazione più grave ai fini della continuazione, sicché la commisurazione della pena per i reati residui deve essere rivalutata dal giudice di merito - la sentenza impugnata deve essere annullata limitatamente alla determinazione della pena con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Palermo. Mette conto comunque precisare che per i delitti di falso il termine di prescrizione non si è perfezionato, in quanto alla pena di anni 6, aumentata per la recidiva specifica ad anni 9, deve aggiungersi l'ulteriore aumento ex art. 161 cod. pen., giungendosi ad anni 13 e mesi 6, ai quali devono ulteriormente sommarsi 175 giorni di sospensione del corso della prescrizione. Ne consegue che anche con riferimento alla più risalente delle falsità ritenute, ossia quella sub 16) del 15/04/2010, la prescrizione non si sarebbe perfezionata prima dell'aprile del 2024. 2.1.4. Del tutto infondate sono le ulteriori doglianze, avuto riguardo, in particolare, alla dedotta declaratoria di estinzione di alcuni reati, posto che - anche a prescindere dal rilievo che di un eventuale errore del giudicante il ricorrente avrebbe tratto beneficio - il motivo non tiene conto delle diverse comminatorie edittali dei reati presi in considerazione. 2.2. Il secondo motivo è solo parzialmente fondato. 2.2.1. La sentenza impugnata rileva che i beni già sequestrati sono oggetto di confisca per equivalente, ai sensi dell'art. 322-ter cod. pen. e ai sensi dell'art. 12-sexies dl. n. 306 del 1992, conv. nella I. n. 356 del 1992 (oggi art. 240-bis cod. pen.), confisca giustificata, in entrambe le ipotesi, dai reati di corruzione accertati. Il tenore della sentenza, al riguardo, non lascia adito a dubbi sul fatto che l'ablazione dei beni del ricorrente è stata disposta sulla base di un "doppio titolo", ossia di confisca per equivalente e di confisca cd. allargata in relazione ai reati di corruzione. Vengono dunque in rilievo (anche per il coimputato NC) due titoli ablatori e, quindi, due rationes decidendi autonome ed autosufficienti, ossia l'una svincolata dal sostegno argomentativo dell'altra e ciascuna di esse idonea ad offrire - nella prospettazione del giudice di merito - fondamento giustificativo alla statuizione sulla confisca. Ne consegue che essendo stata dichiarata l'estinzione per prescrizione, la confisca può essere disposta alla luce della disciplina dettata dall'art. 578-bis cod. proc. pen. Ora, le Sezioni unite hanno di recente chiarito la natura di tale 9 disciplina, affermando il principio di diritto secondo cui la disposizione di cui all'art. 578-bis cod. proc. pen., introdotta dall'art. 6, comma 4, d.lgs. 1 marzo 2018, n. 21, ha, con riguardo alla confisca per equivalente e alle forme di confisca che presentino comunque una componente sanzionatoria, natura anche sostanziale e, pertanto, è inapplicabile in relazione ai fatti posti in essere prima della sua entrata in vigore (Sez. U, n. 4145 del 29/09/2022, dep. 2023, Esposito, Rv. 284209). Nel caso di specie, i fatti-reato di corruzione per i quali era intervenuta condanna, poi oggetto di declaratoria di estinzione per prescrizione, sono di gran lunga anteriori all'introduzione della disposizione richiamata, sicché il primo titolo - la confisca per equivalente ex art. 322-ter cod. pen. - deve ritenersi caducato. 2.2.2. Devono pertanto essere esaminate la censure relative alla confisca allargata (che non riveste natura sanzionatoria). Al riguardo, l'appellante aveva articolato una serie di censure (sul giudizio di sproporzione, che si assumeva acriticamente e in via approssimativa fondato sulla consulenza del P.M., sul canone della ragionevolezza temporale), che non hanno trovato risposta nella sentenza impugnata, che, in parte qua deve essere annullata con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Palermo. 2.3. Il terzo motivo non è fondato, pur presentando plurimi profili di inammissibilità. 2.3.1. Le censure relative alla mancata ammissione o alla revoca dei testi non meritano accoglimento. Il giudizio di superfluità formulato dai giudici di merito con l'ordinanza del 31/05/2018 (richiamata nell'atto di appello) è oggetto di doglianza del tutto aspecifica, non essendo detto giudizio, in particolare, correlato ai dati - invero centrali, nel percorso argomentativo delle conformi sentenze di primo e secondo grado - rappresentati dalle numerose conversazione intercettate. Ad esempio, con riguardo ai capi 26) e 29), tra quelli richiamati a proposito della mancata ammissione della teste Giardina, la sentenza impugnata richiama, oltre alle dichiarazioni della teste TA, le risultanza di cui alle numerose intercettazioni telefoniche che confermano come la stessa TA e BO BB non avessero mai sottoscritto i verbali di ultimazione dei lavori e il registro della presenze del lavoratori (documenti in realtà sui quali le sottoscrizioni erano state apposte da NC), ma il ricorso non si confronta con tali dati, trascurati anche con riferimento ad ulteriori censure, risultando pertanto del tutto aspecifico. Quanto alle doglianze relative ai testi che avrebbero dovuto riferire in ordine al giudizio di sproporzionalità ai fini della confisca, le relative censure sono assorbite dalla statuizione di annullamento già richiamata. 10 (L 2.3.2. Le doglianze sulle modalità di acquisizione dei dati informatici sono manifestamente infondate, al lume del consolidato principio di diritto in forza del quale l'estrazione di dati archiviati in un supporto informatico (quale è la memoria di un telefono cellulare) non costituisce accertamento tecnico irripetibile, e ciò neppure dopo l'entrata in vigore della legge 18 marzo 2008, n. 48, che ha introdotto unicamente l'obbligo di adottare modalità acquisitive idonee a garantire la conformità dei dati informatici acquisiti a quelli originali, con la conseguenza che né la mancata adozione di tali modalità, né, a monte, la mancata interlocuzione delle parti al riguardo comportano l'inutilizzabilità dei risultati probatori acquisiti, ferma la necessità di valutare, in concreto, la sussistenza di eventuali alterazioni dei dati originali e la corrispondenza ad essi di quelli estratti (Sez. 1, n. 38909 del 10/06/2021, Marziano, Rv. 282072 - 01; conf., ex plurimis, Sez. 5, n. 11905 del 16/11/2015, dep. 2016, Branchi, Rv. 266477 - 01). Eventuali alterazioni non sono oggetto di specifica censura, risultando, pertanto, sul punto il ricorso del tutto generico e astrattizzante. 2.3.3. Le censure relative al mancato controesame da parte delle difese del consulente del P.M. sono manifestamente infondate, in quanto la Corte di appello, sul punto, ha proceduto alla rinnovazione dell'istruzione dibattimentale per l'esame del consulente da parte delle difese, il che esclude in radice qualsiasi vulnus al diritto dritto di difesa. 2.4. Il quarto motivo non merita accoglimento. Già la sentenza di primo grado aveva rimarcato che diversi elaborati progettuali non erano stati rinvenuti nella sede comunale. Con specifico riferimento alla vicenda MA, poi, la sentenza impugnata ha sottolineato che le intercettazioni telefoniche, ambientali e telematiche sono esplicite nel dimostrare l'interesse di BR all'"affare" portato avanti da NC con NI attraverso LA, sin dall'accatastamento fino alla bozza di contratto inviata con una mail dal notaio al ricorrente e da questi rinviata al notaio, riveduta e corretta, prima di essere inviata, infine, a NI, mentre l'elaborato progettuale era stato acquisito in copia presso la Soprintendenza ai Beni Culturali di Agrigento. Il rilievo - salvo quanto si avrà modo di osservare a proposito del quinto motivo - giova a mettere in luce, da un lato, il carattere del tutto assertivo, del "disconoscimento" dei documenti da parte del ricorrente e, dall'altro, l'aspecificità delle doglianze del ricorrente circa la mancata valutazione degli originali, avendo la Corte distrettuale giustificato la conferma del giudizio di colpevolezza su plurimi, ulteriori ed eterogenei dati probatori, il che rende ragione della conclusione che le censure proposte sono del tutto inidonee a disarticolare l'intero ragionamento svolto dal giudicante, determinando al suo interno radicali incompatibilità, così da vanificare o da rendere manifestamente Il incongrua o contraddittoria la motivazione (Sez. 1, n. 41738 del 19/10/2011, Longo, Rv. 251516). 2.5. Anche il quinto motivo non merita accoglimento. 2.5.1. Con riferimento all'imputazione sub 2) (da esaminare ora ai soli effetti civili), la Corte distrettuale ha compiutamente delineato i plurimi profili di illegittimità del titolo abilitativo rilasciato da BR, rispetto ai quali il ricorso rivela evidenti profili di inadeguata specificità delle doglianze. A ciò si aggiunga la «palese illegittimità» (così la sentenza impugnata) derivante dalla sostanziale appropriazione di un'area (il cd. triangoletto) di proprietà - non già del richiedente, bensì - di Brignone, circostanza, questa, che le conformi sentenze di merito hanno ritenuto provata (così come la relativa consapevolezza in capo agli imputati) sulla base di plurimi, convergenti elementi conoscitivi. Del resto, la sentenza impugnata ricorda che l'illegittimità del titolo rilasciato da BR trova ulteriore conferma nella successiva ordinanza del 2013 con la quale il nuovo dirigente dell'ufficio tecnico comunale annullava in autotutela il permesso n. 13 del 10/08/2021, annullamento confermato in sede di giudizio amministrativo di primo e di secondo grado. Le doglianze proposte dal ricorrente sul punto sono del tutto carenti della necessaria correlazione tra le argomentazioni riportate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione (Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012, Pezzo, Rv. 253849). Il ricorso insiste poi sulle "sostanziali modifiche" agli elaborati progettuali, non nella disponibilità dei giudicanti, ma, al riguardo, la Corte distrettuale ha rilevato che siffatte correzioni sono riscontrabili solo nella copia fornita da BR al proprio consulente, ma non su quelle sequestrate dalla P.G. o depositata presso la Soprintendenza, tanto più che - osserva ancora il giudice di appello - eventuali correzioni avrebbero dovuto essere richiamate sia nella concessione, sia nel verbale della Commissione Edilizia. Il ricorso, nuovamente, non si confronta con gli elementi e con argomenti valorizzati dalla sentenza impugnata, con motivazione in linea con i dati probatori richiamati e immune da vizi logici. Le ulteriori censure proposte con riguardo al capo 2) (in particolare, in ordine all'illiceità del sinallagma, sulla natura della somma di 800 mila euro corrisposta a LA s.r.l. e agli impegni assunti da quest'ultima) risultano reiterative di quelle già dedotte in appello e puntualmente disattese dalla Corte di merito, dovendo le stesse essere considerate, pertanto, non specifiche in quanto omettono di assolvere alla tipica funzione di una critica argomentata alla sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710; conf., ex plurimis, Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone, Rv. 243838; Sez. 5, n. 11933 del 27/01/2005, Giagnorio, Rv. 231708). Sentenza 12 fu che ha sottolineato come NI avesse ceduto la metà dell'immobile oggetto del menzionato titolo abilitativo ai due coimputati, in quali avrebbero dovuto pensare a tutto il resto, consegnando allo stesso NI l'immobile ultimato. LA doveva conseguire gli 800 mila euro nella forma della datio in solutum, che comportata il trasferimento delle singole unità immobiliari via via che le stesse venivano ad esistenza. Il carattere corruttivo celato dai negozi indicati emerge, nell'iter argomentativo della sentenza impugnata, conforme a quella di primo grado, dalla complessiva ricostruzione della vicenda (largamente - ma non esclusivamente: si pensi, ad esempio, alla documentazione acquisita all'esito delle perquisizioni - fondata sulle risultanze di cui alle intercettazioni, di varia natura, effettuate), che ab initio vede i tre coimputati concertare l'accordo illecito e realizzarlo, affrontando di volta in volta le questioni che si presentavamo (ad esempio, quello della proprietà del "triangoletto", quello della - mera - sottoscrizione, al tavolino di un bar di Catania e su richiesta di NC, del progetto da parte dell'arch. Vella, che non lo aveva elaborato e che, immediatamente dopo, vide NC insieme con BR). Le risultanze di cui alle varie intercettazioni testimoniano poi - nell'iter motivazionale del giudice di appello - il progredire della vicenda e l'evidente carattere corruttivo della stessa. Il ricorso prende in considerazione solo un segmento di tale vicenda (quello degli negozi stipulati e il loro contenuto), sottraendosi alla disamina critica della complessiva vicenda e dei connotati illeciti in essa individuati dalle conformi sentenze di merito. 2.5.2. Le doglianze relative al falso ideologico sub 7), sono inammissibili. Del tutto aspecifici sono i riferimenti all'assoluzione del notaio (non sorretta da alcuna puntuale allegazione e carente financo dell'indicazione della formula assolutoria) e alle sue dichiarazioni (genericamente evocate). Le doglianze sul contenuto della falsa attestazione non mettono a fuoco il fatto contestato e accertato, ossia non il carattere più o meno unitario della proprietà della società di NI, ma la circostanza che l'atto dispositivo ha come presupposto la proprietà dello stesso, il che, per altro verso, rende ragione della manifesta infondatezza delle deduzioni relative alle connotazioni del trasferimento immobiliare. Del pari inammissibili sono le censure sulle risultanze catastali, non correlate ai rilievi del giudice di appello circa l'illegittima modalità di accatastamento finalizzata a occultare il dato dell'indisponibilità giuridica del bene da parte della società di NI. 2.5.3. Le doglianze relative ai reati di cui ai capi 13), 16), 19), 26), 33), 36) 40) e 56) sono del tutto generiche, mentre, quanto all'invocata estinzione del reato per prescrizione, è sufficiente rinviare a quanto osservato a proposito del primo motivo. 13 2.6. Il sesto motivo deve essere accolto. Mentre con riguardo alla denunciata inutilizzabilità delle foto, è sufficiente rinviare a quanto rilevato a proposito del terzo motivo, le censure concernenti le caratteristiche dell'immobile e del marciapiedi e i contenuti del contratto del 2007 non hanno formato oggetto di specica disamina da parte della sentenza impugnata, che, in parte qua, deve essere annulla con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Palermo, che provvederà anche alla precisa individuazione del tempus cimmissi delicti. 3. Il ricorso di IN NC, che investe solo la confisca disposta nei suoi confronti è fondato con riguardo alla confisca per equivalente ex art. 322-ter cod. pen., per le ragioni già esposte a proposito del secondo motivo del ricorso di BR, il che assorbe, per questa parte, il primo motivo (che, invece, non è fondato con riguardo alla confisca allargata, non presa in considerazione da Sez. U, Esposito cit.) e il secondo motivo. Deve, invece essere accolto il terzo motivo, perché, a fronte delle censure proposte con il dodicesimo motivo, in ordine al requisito della correlazione temporale, del tutto carente al riguardo è la motivazione della sentenza impugnata. 4. Il ricorso di ON NI - solo agli effetti civili, essendo stato dichiarato estinto per prescrizione il reato di corruzione a lui ascritto - deve essere rigettato, pur presentando plurimi profili di inammissibilità. Il ricorso presenta un analogo profilo di fallacia rispetto a quello di BR, nel senso che prende in considerazione solo i segmenti "formali" (segnatamente la stipula degli atti e i loro contenuti), obliterando in toto le valutazioni delle conformi sentenze di merito fondate sui plurimi, eterogenei, convergenti elementi probatori valorizzati: in questo senso, prive di pregio sono le deduzioni relative al contratto di appalto con LA e ai suoi contenuti, mentre all'evidenza aspecifiche e involgenti questioni di merito sono quelle relative alle conversazioni intercettate e ai dati probatori da loro tratti. Quanto ai "tagli" al progetto che si assume effettuati da BR, alla prospettata "inutilizzabilità" della consulenza del P.M. e alla questione dei documenti da questa esaminati valgono i rilievi che hanno condotto a disattendere le analoghe censure proposte dallo stesso BR. 5. Pertanto, la sentenza impugnata deve essere annullata nei confronti di PP BR senza rinvio agli effetti penali limitatamente ai reati di cui ai capi 1, 2, 29, per essere gli stessi estinti per prescrizione, nonché con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Palermo limitatamente al capo 78), alla determinazione della pena e alla confisca;
nel resto il ricorso di BR deve essere rigettato. Nei confronti di IN NC la sentenza 14 impugnata, limitatamente alla confisca deve essere annullata con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Palermo. Il ricorso di ON NI deve essere rigettato con condanna dello stesso al pagamento delle spese processuali. I ricorrenti BR e NI, inoltre, devono essere condannati alla rifusione delle spese sostenute nel giudizio di legittimità dalle parti civili assistite dall'Avv. NI IN e da quelle assistite dall'Avv. Maurizio Cassaro, liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata nei confronti di BR PP senza rinvio agli effetti penali relativamente ai reati di cui ai capi 1, 2 e 29 perche' estinti per prescrizione, e con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Palermo relativamente al reato di cui al capo 78 ed alla rideterminazione del trattamento sanzionatorio. Annulla la stessa sentenza nei confronti di BR PP e NC IN relativamente alle confische con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra Sezione della Corte di appello di Palermo. Rigetta nel resto il ricorso di BR PP. Rigetta il ricorso di NI ON, che condanna al pagamento delle spese processuali. Condanna, inoltre, gli imputati BR e NI alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili difese dall'avv. IN, che liquida in complessivi euro 6.000, oltre accessori di legge, e dalle parti civili difese dall'avv. Cassaro, che liquida in complessivi euro 4.500, oltre accessori di legge. Così deciso il 23/11/2023.
udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPUTO Rilevato che le parti hanno formulato richiesta di discussione orale ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato, da ultimo, in forza dell'art. 17 del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, nella legge 10 agosto 2023, n. 112. Uditi in pubblica udienza: il Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione Antonio Balsamo, che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi;
l'Avv. NI IN, per conto delle parti civili Comune di Lampedusa e Linosa, Associazione Legambiente Sicilia e Caterina Penale Sent. Sez. 5 Num. 50455 Anno 2023 Presidente: ZAZA CARLO Relatore: CAPUTO ANGELO Data Udienza: 23/11/2023 Busetta, che ha concluso per l'inammissibilità o il rigetto dei ricorsi e la condanna degli imputati alla rifusione delle spese di giudizio, come da nota spese depositata;
l'Avv. Maurizio Cassaro, per conto delle parti civili IO Mannone e AR Mannone, ha concluso per l'inammissibilità o il rigetto dei ricorso e per la condanna degli imputati alla rifusione delle spese di giudizio;
per il ricorrente BR, l'Avv. Arcidiacono ha concluso per l'accoglimento del ricorso, così come l'Avv. Ignazio Valenza, anche in sostituzione dell'Avv. RO Mattina, per NC, e dell'Avv. OL Grillo, per NI. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza deliberata il 31/05/2022, in parziale riforma della sentenza in data 08/11/2018 del Tribunale di Agrigento, la Corte di appello di Palermo: - nei confronti di PP BR (quale dirigente dell'U.T.C. del Comune di Lampedusa), dichiarata l'estinzione per prescrizione di vari reati per i quali era intervenuta condanna in primo grado, anche al risarcimento dei danni da liquidarsi in separata sede, ha confermato la sentenza appellata con riguardo - oltre che alla confisca - alla condanna, con la recidiva specifica, per i reati di associazione per delinquere finalizzata alla commissione di reati contro la pubblica amministrazione, di reati contro la fede pubblica, di reati in materia urbanistica e ambientale (capo 1), corruzione propria (capo 2), turbata libertà degli incanti (capo 29), invasione di terrenti (capo 78) e nove imputazioni di falso ideologico in atto pubblico (capi 7, 13, 16, 19, 26, 33, 36, 40, 56), rideterminando la pena in anni 5, mesi 7 e giorni 10 di reclusione;
- dichiarato estinti per prescrizione i reati per i quali in primo grado IN NC era stato condannato in primo grado, anche al risarcimento dei danni a favore delle parti civili da liquidarsi in separata sede, ha confermato la già disposta confisca;
- dichiarato estinto per prescrizione il reato di corruzione propria (capo 3) per il quale in primo grado ON NI era stato condannato, anche al risarcimento dei danni a favore delle parti civili da liquidarsi in separata sede. 2. Avverso l'indicata sentenza della Corte di appello di Palermo ha proposto ricorso per cassazione PP BR, attraverso il difensore Avv. Ignazio Valenza, articolando sei motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Il primo motivo denuncia mancanza di motivazione in ordine alla sussistenza della recidiva, violazione dell'art. 81, quarto comma, cod. pen. e vizi di motivazione in relazione al ritenuto mancato decorso del termine di 2 prescrizione e violazione dell'art. 161, secondo comma, cod. pen., in relazione all'art. 99, secondo comma cod. pen., chiedendo la declaratoria di estinzione per prescrizione dei reati di cui ai capi 1), 2), 7), 13), 16), 19), 26), 29), 33), 36), 40), 56) e 78). Con l'atto di appello, ulteriormente precisato dai motivi aggiunti, l'imputato aveva eccepito la mancata dichiarazione di prescrizione di molteplici reati per i quali non era stata ritenuta la prescrizione e che comunque detta aggravante doveva essere esclusa per tutte le imputazioni, non avendo la sentenza di primo grado offerto alcuna motivazione al riguardo. La Corte di appello ha ritenuto sussistente la circostanza aggravante, usandola sia ai fini del computo dei termini di prescrizione, sia erroneamente per il calcolo delle interruzioni ai sensi dell'art. 161, secondo comma cod. pen., senza dar conto del rapporto di omogeneità dei fatti per i quali è stata ritenuta e la specie e la natura del lontano precedente del 1993 per falso, applicando erroneamente l'art. 81, quarto comma, cod. pen., senza motivare sui criteri per i quali alcuni reati sono stati dichiarati prescritti e altri - con i medesimi termini di prescrizione e tempus commissi delicti anteriore ai primi - non lo sono stati. La difesa aveva eccepito che la circostanza aggravante della recidiva era stata riconosciuta, ma non applicata, in termini di aggravamento o bilanciamento della pena, sicché non poteva avere alcun effetto sul calcolo della prescrizione, non essendo sufficiente, in tal senso, che sia stata valorizzata ai fini del diniego dell'applicazione delle circostanze attenuanti generiche. La motivazione della sentenza impugnata è illogica in quanto non consente di individuare i criteri per cui i reati di falso ex art. 479 cod. pen. non sono stati dichiarati prescritti, diversamente da altri reati di falso ex artt. 482 e 483 cod. pen. e di abuso d'ufficio ex art. 323 cod. pen. Erroneamente la sentenza impugnata opera una duplicazione della recidiva, valutandola anche ai fini della durata delle interruzioni. 2.2. Il secondo motivo denuncia erronea applicazione dell'art. 12 -sexies d.l. n. 306 del 1992, conv. nella I. n. 356 del 1992 (oggi art. 240-bis cod. pen.), dell'art. 322-ter cod. pen. e dell'art. 578-bis cod. pen., dell'art. 2 cod. pen. nonché erronea applicazione dell'art. 322-ter cod. pen., vizi di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza dei presupposti della confisca per equivalente della somma di circa 282 mila euro e violazione del principio di correlazione. La sentenza impugnata elude le deduzioni difensive sugli effetti della dichiarazione di prescrizione per i reati di corruzione (MA e Albero), gli unici che consentivano la confisca, laddove la disciplina dell'art. 578 -bis cod. proc. pen. è soggetta al principio al tempus regit actum. 3 La confisca per equivalente non poteva operare poiché nel caso di specie non sussistono il prezzo o il profitto del reato, come rilevato anche dalla Corte di cassazione in sede cautelare, tanto più che la sentenza impugnata sostiene che il vantaggio patrimoniale si è realizzato nel momento in cui si è sottoscritta la datio in solutum, così violando il principio di correlazione tra accusa e sentenza. Erroneamente è stato applicato l'art. 240-bis cod. pen., sottraendosi la sentenza impugnata alla verifica della ragionevolezza temporale e della sproporzione tra redditi dichiarati e disponibilità del condannato, facendo retroagire la valutazione della sproporzione al 2005 in modo del tutto ingiustificato e senza confrontarsi con il consulente di parte RC che aveva ritenuto ingiustificate le poste della relazione del consulente del P.M., documentando le operazioni che avevano generato la somma di circa 112 mila euro in capo all'imputato. 2.3. Il terzo motivo lamenta violazioni del diritto di difesa, l'inammissibilità/nullità della testimonianza del consulente tecnico informatico del PM, e violazione del diritto al controesame. 2.3.1. Il ricorrente denuncia violazione degli artt. 178 e 495 cod. proc. pen., dell'art. 6 Cedu e vizi di motivazione in ordine all'ammissione dei testi della difesa: prima era stata ammessa, in relazione alla vicenda "Determinazione/Procedure negoziate", la testa LO DI, poi illegittimamente revocata insieme con numerosi altri testi della difesa sull'assunto che l'istruttoria era sostanzialmente completa. Mentre i testi chiesti ai sensi dell'art. 507 cod. proc. pen., ai fini del giudizio di sproporzione alla base delle confische, in modo contraddittorio non erano stati ammessi, ma erano acquisite le loro dichiarazioni sostitutive. 2.3.2. Il ricorso denuncia poi inosservanza degli artt. 191, 178, 244-bis, 247, 352, comma 1-bis, 354, comma 2, 254-bis e 260 cod. proc. pen. e vizi di motivazione, in quanto l'appello censurava la violazione delle norme indicate, in quanto il "dato originario" presente nei computer e nei supporti informatici al momento del sequestro non era stato consegnato per effettuare la c.d. copia forense, laddove il consulente del PM Zonaro ha riferito che i sigilli apposti sui reperti consegnatigli erano integri, mentre il luogotenente IC ammetteva di aver aperto la penna USB rinvenuta presso l'abitazione del ricorrente, sicché il materiale informatico sequestrato è stato utilizzato senza alcuna garanzia difensiva che ne confermasse l'immutabilità e solo successivamente consegnato ai consulenti per estrarne copia forense, laddove gli inquirenti, sia pure involontariamente, avevano modificato le cartelle contenute nei supporti, che, nella copia fornita all'imputato, contengono una data di modifica anteriore a quelle dell'informativa della Guardia di Finanza, laddove se ci si limita a copiare 4 una cartella con il suo contenuto, la data di creazione non viene modificata, sicché i consulenti hanno preso in consegna supporti sui quali vi era già stato un accesso degli inquirenti in violazione delle norme invocate. 2.3.3. Il ricorso denuncia altresì violazione degli artt. 511 e 178 cod. proc. pen. e vizi di motivazione, in relazione alla violazione del diritto al controesame del consulente del P.M., con conseguente inutilizzabilità della relazione tecnica depositata nel corso del giudizio di primo grado con invito a controesaminare il teste, a provvedere prima al suo esame e comunque a concedere un termine per esaminare la relazione, richieste entrambe disattese dai giudici di merito. 2.4. Il quarto motivo denuncia violazione dell'art. 192 cod. proc. pen. e vizi di motivazione. La difesa aveva segnalato che molti degli atti prodotti dal P.M. in copia esistevano in originale in quanto sequestrati dalla P.G., ma non rinvenibili negli atti del P.M. e del Tribunale;
in particolare, le determine sindacali che l'accusa assume essere state inesistenti erano già state inviate a diversi enti regionali, mentre si censurava anche che non erano state valutate le prove documentali prodotte dalla difesa e mai contestate nella loro utilizzabilità. 2.5. Il quinto motivo denuncia violazione degli artt. 319, 321 e 479 cod. pen. e vizi di motivazione. 2.5.1. Con riguardo alla corruzione NI - MA (capo 2), la Corte di appello non motiva sulla censura proposta dal gravame circa l'insussistenza di un sinallagma illecito e sulla legittimità del permesso a costruire, in quanto la somma di 800 mila euro era il corrispettivo dell'appalto convenuto a corpo da MA di NI a LA (rispetto alla quale il ricorrente aveva contestato il ruolo di socio occulto), sicché l'intera proprietà restava in capo a MA fino alla stipula dell'ulteriore atto notarile di verifica, nell'ambito del quale si sarebbe proceduto al trasferimento della metà delle unità immobiliari. Mentre nel frattempo LA avrebbe dovuto far fronte agli impegni derivanti dal contratto con mezzi propri, sicché il sinallagma contrattuale della datio in solutum era da ravvisare nei costi per ultimare l'edificio posti a carico di La bproject. Erroneamente le sentenze di merito ritengono illegittima la concessione n. 13/2011 sulla base dell'asserito conflitto d'interessi del ricorrente e del coimputato NC, essendo comunque necessaria l'ingiustizia del vantaggio patrimoniale, laddove la sentenza impugnata si limita a valorizzare la consulenza del P.M., mentre la documentazione - non acquisita in originale - relativa alla concessione esaminata dal consulente del P.M. è diversa da quella approvata dal ricorrente, ma ad essa non è stata riconosciuta valenza probatoria. 2.5.2. In relazione al falso ideologico di cui al capo 7), la sentenza impugnata si limita a ricopiare quella di primo grado, illogica e contraddittoria, 5 posto che nessuna dichiarazione di unitarietà della proprietà MA comprensiva del cd. triangoletto è rinvenibile nel contratti di appalto e di datio in solutum;
il dato catastale è inidoneo a provare la proprietà e l'assunto secondo cui fosse quella risultante dall'atto di frazionamento eseguito da AI è veritiero, mentre il trasferimento del bene avvenne a corpo e nello stato di fatto in cui si trovava. 2.5.3. Anche in relazione ai reati di falso di cui ai capi 13), 16), 19), 26), 33), 36), 40) e 56), la Corte di appello si limita a riprodurre la motivazione della sentenza di primo grado e comunque per tali reati, così come per quello di cui al capo 29) è maturata la prescrizione, risalendo il più recente tempus commissi delicti al 18/10/2011 e il termine di prescrizione, comprensivo delle interruzioni e delle sospensioni, è di sette anni e sei mesi (nove anni in presenza della recidiva). 2.6. Il sesto motivo denuncia, con riguardo al reato sub 78), violazione degli artt. 633 e 639 cod. pen. e vizi di motivazione, essendo anche in questo caso la motivazione della sentenza impugnata ripresa da quella di primo grado, mentre l'atto di appello eccepiva l'inutilizzabilità della foto valorizzata come termine di raffronto (rinvenuta nella pen drive sequestrata a BR), in conseguenza della nullità delle acquisizioni dei supporti informatici. La Corte di appello non ha considerato che nel caso di specie non si è avuta alcuna invasione, tanto più che il consulente tecnico del P.M. ha riferito di non aver fatto alcun accesso sul luogo. 3. Avverso la medesima sentenza della Corte di appello di Palermo ha proposto ricorso per cassazione IN NC, attraverso il difensore Avv. RO Mattina, articolando tre motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. 3.1. Il primo motivo denuncia violazione degli artt. 12-sexies d.l. n. 306 del 1992 (oggi, art. 240-bis cod. pen.), 322-ter e 2 cod. pen., 578-bis cod. proc. pen., in relazione all'art. 25 Cost., posto che la Corte di appello non motiva circa gli effetti sulla confisca della statuita estinzione del reato per prescrizione, laddove le Sezioni unite della Corte di cassazione hanno escluso che l'art. 578- bis cod. proc. pen., con riguardo alla confisca per equivalente, possa avere efficacia retroattiva. 3.2. Il secondo motivo denuncia violazione dell'art. 322-ter cod. pen. e vizi di motivazione in ordine ai presupposti della confisca per equivalente, a fronte della deduzione dell'appellante circa il fatto di non aver mai ricevuto il corrispettivo illecito. 3.3. Il terzo motivo denuncia violazione dell'art. 12-sexies dl. n. 306 del 1992 (oggi, art. 240-bis cod. pen.) e vizi di motivazione, in quanto la sentenza 6 impugnata non ha motivato circa la sussistenza dei presupposti della correlazione temporale. 4. Avverso la medesima sentenza della Corte di appello di Palermo ha proposto ricorso per cassazione ON NI, attraverso il difensore Avv. OL Grillo, denunciando - nei termini di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. - mancanza di motivazione, errata valutazione delle prove e violazione dell'art. 321 cod. pen., in quanto la sentenza impugnata non ha considerato che il ricorrente non ha corrisposto, né promesso alcunché ai coimputati, avendo solo stipulato un contratto di appalto che affidava a LA l'esecuzione di un progetto volto al rilascio di un permesso a costruire e alla realizzazione di un'opera edilizia, il cui corrispettivo era costituito dalla metà delle unità immobiliari che sarebbero state edificate, come confermato dalle dichiarazioni del teste IC e della teste Gagliano, dalle quali emerge che il trasferimento della proprietà era subordinato alla condizione dell'effettiva realizzazione lecita del fabbricato, tanto più che dalle intercettazioni è risultato che il ricorrente non ha mai parlato con BR dell'accordo raggiunto con NC, laddove dalla consulenza tecnica di BR risulta che questi aveva falcidiato il progetto redatto da LA, il che dimostra l'assenza di accordi illeciti, laddove la consulenza del P.M., la cui inutilizzabilità è ribadita, non ha esaminato l'originale del progetto, pur sequestrato, sicché il consulente ha svolto i propri accertamenti su un documento proveniente dalla Sovrintendenza, non da BR, del tutto diverso rispetto all'originale. 5. L'Avv. NI IN ha presentato, per conto delle parti civili Comune di Lampedusa e Linosa, Associazione Legambiente Sicilia e Caterina Busetta, memorie con le quali chiede il rigetto dei ricorsi e la condanna degli imputati alla rifusione delle spese di giudizio. L'Avv. Maurizio Cassaro, per conto delle parti civili IO Mannone e AR Mannone, ha presentato una memoria con la quale chiede che i ricorsi siano dichiarati inammissibili o rigettati, con condanna dei ricorrenti alla rifusione delle spese di giudizio. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso di PP BR è parzialmente fondato, quello di IN CO deve essere accolto, nei termini di seguito meglio indicati, mentre quello di ON NI deve essere rigettato. 7 2. Il ricorso di PP BR è solo in parte fondato. 2.1. Il primo motivo è parzialmente fondato. 2.1.1. In premessa, rileva il Collegio che, come si desume dalla sentenza impugnata, quella di primo grado ha ritenuto sussistente la recidiva specifica, anche se non per tutti i reati per i quali intervenne condanna, ma facendo generico riferimento ai reati di falso. La Corte di appello ha confermato la statuizione, rimarcando che la gravità dei fatti oggetto del presente processo e la loro coordinata organizzazione (perfino nell'ambito di una struttura associativa) testimoniano che i reati in esame sono espressione di una maggiore consapevolezza e di un'ancora più accresciuta capacità a delinquere dell'imputato che, dopo la prima condanna irrevocabile, ha perseverato nella sua linea condotta delittuosa. Nei termini indicati, il giudice di appello ha dato congruamente rilevato che la reiterazione dell'illecito è sintomo effettivo di riprovevolezza della condotta e di pericolosità del suo autore (Sez. U, n. 35738 del 27/05/2010, Calibè, Rv. 247838), laddove l'esplicita affermazione da parte del giudice di primo grado (confermata da quello di appello) della sussistenza della recidiva è in linea con il dispositivo della pronuncia, mentre l'eventuale mancata applicazione in sede di determinazione della pena-base del reato continuato (peraltro individuata in misura eccedente di un anno di reclusione rispetto al minimo edittale) si risolve comunque in melius per l'imputato. Le doglianze articolate al riguardo non possono dunque essere accolte. 2.1.2. Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, quando assume i connotati della circostanza ad effetto speciale (come, nel caso di specie, la recidiva specifica), la recidiva incide sia sul computo del termine-base di prescrizione ai sensi dell'art. 157, comma secondo, cod. pen., sia sull'entità della proroga di suddetto termine in presenza di atti interruttivi, ai sensi dell'art. 161, comma secondo, cod. pen. (cfr., ex plurimis, Sez. 2, n. 57755 del 12/10/2018, Rv. 274721). La censura articolata sul punto dal motivo in esame è manifestamente infondata. 2.1.3. E' parzialmente fondata la doglianza relativa alla riconoscibilità della recidiva specifica. Tale riconoscibilità può essere ritenuta sussistente - in linea con il riferimento esclusivo del primo giudice ai soli reati di falso - con riguardo ai reati di falso ascritti al ricorrente, in quanto l'identità del bene giuridico protetto fa sì che, rispetto alla precedente condanna anch'essa per falso, sussistano caratteri fondamentali comuni (cfr., ex plurimis, Sez. 3, n. 38009 del 10/05/2019, Assisi, Rv. 278166 - 06). Deve escludersi, invece, la recidiva specifica per i restanti reati per i quali è intervenuta condanna nei giudizi di merito, ossia per il reato associativo di cui al 8 capo 1), per il reato di corruzione sub 2, per il reato di turbata libertà degli incanti sub 29 e per il reato di invasione di terreni sub 78. Pertanto, in relazione ai primi tre reati indicati (sul reato di cui al capo 78 - contestato con "consumazione ancora in atto" - ci si soffermerà più oltre), la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio agli effetti penali per essere gli stessi estinti per prescrizione, mentre - essendo stato il reato associativo considerato violazione più grave ai fini della continuazione, sicché la commisurazione della pena per i reati residui deve essere rivalutata dal giudice di merito - la sentenza impugnata deve essere annullata limitatamente alla determinazione della pena con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Palermo. Mette conto comunque precisare che per i delitti di falso il termine di prescrizione non si è perfezionato, in quanto alla pena di anni 6, aumentata per la recidiva specifica ad anni 9, deve aggiungersi l'ulteriore aumento ex art. 161 cod. pen., giungendosi ad anni 13 e mesi 6, ai quali devono ulteriormente sommarsi 175 giorni di sospensione del corso della prescrizione. Ne consegue che anche con riferimento alla più risalente delle falsità ritenute, ossia quella sub 16) del 15/04/2010, la prescrizione non si sarebbe perfezionata prima dell'aprile del 2024. 2.1.4. Del tutto infondate sono le ulteriori doglianze, avuto riguardo, in particolare, alla dedotta declaratoria di estinzione di alcuni reati, posto che - anche a prescindere dal rilievo che di un eventuale errore del giudicante il ricorrente avrebbe tratto beneficio - il motivo non tiene conto delle diverse comminatorie edittali dei reati presi in considerazione. 2.2. Il secondo motivo è solo parzialmente fondato. 2.2.1. La sentenza impugnata rileva che i beni già sequestrati sono oggetto di confisca per equivalente, ai sensi dell'art. 322-ter cod. pen. e ai sensi dell'art. 12-sexies dl. n. 306 del 1992, conv. nella I. n. 356 del 1992 (oggi art. 240-bis cod. pen.), confisca giustificata, in entrambe le ipotesi, dai reati di corruzione accertati. Il tenore della sentenza, al riguardo, non lascia adito a dubbi sul fatto che l'ablazione dei beni del ricorrente è stata disposta sulla base di un "doppio titolo", ossia di confisca per equivalente e di confisca cd. allargata in relazione ai reati di corruzione. Vengono dunque in rilievo (anche per il coimputato NC) due titoli ablatori e, quindi, due rationes decidendi autonome ed autosufficienti, ossia l'una svincolata dal sostegno argomentativo dell'altra e ciascuna di esse idonea ad offrire - nella prospettazione del giudice di merito - fondamento giustificativo alla statuizione sulla confisca. Ne consegue che essendo stata dichiarata l'estinzione per prescrizione, la confisca può essere disposta alla luce della disciplina dettata dall'art. 578-bis cod. proc. pen. Ora, le Sezioni unite hanno di recente chiarito la natura di tale 9 disciplina, affermando il principio di diritto secondo cui la disposizione di cui all'art. 578-bis cod. proc. pen., introdotta dall'art. 6, comma 4, d.lgs. 1 marzo 2018, n. 21, ha, con riguardo alla confisca per equivalente e alle forme di confisca che presentino comunque una componente sanzionatoria, natura anche sostanziale e, pertanto, è inapplicabile in relazione ai fatti posti in essere prima della sua entrata in vigore (Sez. U, n. 4145 del 29/09/2022, dep. 2023, Esposito, Rv. 284209). Nel caso di specie, i fatti-reato di corruzione per i quali era intervenuta condanna, poi oggetto di declaratoria di estinzione per prescrizione, sono di gran lunga anteriori all'introduzione della disposizione richiamata, sicché il primo titolo - la confisca per equivalente ex art. 322-ter cod. pen. - deve ritenersi caducato. 2.2.2. Devono pertanto essere esaminate la censure relative alla confisca allargata (che non riveste natura sanzionatoria). Al riguardo, l'appellante aveva articolato una serie di censure (sul giudizio di sproporzione, che si assumeva acriticamente e in via approssimativa fondato sulla consulenza del P.M., sul canone della ragionevolezza temporale), che non hanno trovato risposta nella sentenza impugnata, che, in parte qua deve essere annullata con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Palermo. 2.3. Il terzo motivo non è fondato, pur presentando plurimi profili di inammissibilità. 2.3.1. Le censure relative alla mancata ammissione o alla revoca dei testi non meritano accoglimento. Il giudizio di superfluità formulato dai giudici di merito con l'ordinanza del 31/05/2018 (richiamata nell'atto di appello) è oggetto di doglianza del tutto aspecifica, non essendo detto giudizio, in particolare, correlato ai dati - invero centrali, nel percorso argomentativo delle conformi sentenze di primo e secondo grado - rappresentati dalle numerose conversazione intercettate. Ad esempio, con riguardo ai capi 26) e 29), tra quelli richiamati a proposito della mancata ammissione della teste Giardina, la sentenza impugnata richiama, oltre alle dichiarazioni della teste TA, le risultanza di cui alle numerose intercettazioni telefoniche che confermano come la stessa TA e BO BB non avessero mai sottoscritto i verbali di ultimazione dei lavori e il registro della presenze del lavoratori (documenti in realtà sui quali le sottoscrizioni erano state apposte da NC), ma il ricorso non si confronta con tali dati, trascurati anche con riferimento ad ulteriori censure, risultando pertanto del tutto aspecifico. Quanto alle doglianze relative ai testi che avrebbero dovuto riferire in ordine al giudizio di sproporzionalità ai fini della confisca, le relative censure sono assorbite dalla statuizione di annullamento già richiamata. 10 (L 2.3.2. Le doglianze sulle modalità di acquisizione dei dati informatici sono manifestamente infondate, al lume del consolidato principio di diritto in forza del quale l'estrazione di dati archiviati in un supporto informatico (quale è la memoria di un telefono cellulare) non costituisce accertamento tecnico irripetibile, e ciò neppure dopo l'entrata in vigore della legge 18 marzo 2008, n. 48, che ha introdotto unicamente l'obbligo di adottare modalità acquisitive idonee a garantire la conformità dei dati informatici acquisiti a quelli originali, con la conseguenza che né la mancata adozione di tali modalità, né, a monte, la mancata interlocuzione delle parti al riguardo comportano l'inutilizzabilità dei risultati probatori acquisiti, ferma la necessità di valutare, in concreto, la sussistenza di eventuali alterazioni dei dati originali e la corrispondenza ad essi di quelli estratti (Sez. 1, n. 38909 del 10/06/2021, Marziano, Rv. 282072 - 01; conf., ex plurimis, Sez. 5, n. 11905 del 16/11/2015, dep. 2016, Branchi, Rv. 266477 - 01). Eventuali alterazioni non sono oggetto di specifica censura, risultando, pertanto, sul punto il ricorso del tutto generico e astrattizzante. 2.3.3. Le censure relative al mancato controesame da parte delle difese del consulente del P.M. sono manifestamente infondate, in quanto la Corte di appello, sul punto, ha proceduto alla rinnovazione dell'istruzione dibattimentale per l'esame del consulente da parte delle difese, il che esclude in radice qualsiasi vulnus al diritto dritto di difesa. 2.4. Il quarto motivo non merita accoglimento. Già la sentenza di primo grado aveva rimarcato che diversi elaborati progettuali non erano stati rinvenuti nella sede comunale. Con specifico riferimento alla vicenda MA, poi, la sentenza impugnata ha sottolineato che le intercettazioni telefoniche, ambientali e telematiche sono esplicite nel dimostrare l'interesse di BR all'"affare" portato avanti da NC con NI attraverso LA, sin dall'accatastamento fino alla bozza di contratto inviata con una mail dal notaio al ricorrente e da questi rinviata al notaio, riveduta e corretta, prima di essere inviata, infine, a NI, mentre l'elaborato progettuale era stato acquisito in copia presso la Soprintendenza ai Beni Culturali di Agrigento. Il rilievo - salvo quanto si avrà modo di osservare a proposito del quinto motivo - giova a mettere in luce, da un lato, il carattere del tutto assertivo, del "disconoscimento" dei documenti da parte del ricorrente e, dall'altro, l'aspecificità delle doglianze del ricorrente circa la mancata valutazione degli originali, avendo la Corte distrettuale giustificato la conferma del giudizio di colpevolezza su plurimi, ulteriori ed eterogenei dati probatori, il che rende ragione della conclusione che le censure proposte sono del tutto inidonee a disarticolare l'intero ragionamento svolto dal giudicante, determinando al suo interno radicali incompatibilità, così da vanificare o da rendere manifestamente Il incongrua o contraddittoria la motivazione (Sez. 1, n. 41738 del 19/10/2011, Longo, Rv. 251516). 2.5. Anche il quinto motivo non merita accoglimento. 2.5.1. Con riferimento all'imputazione sub 2) (da esaminare ora ai soli effetti civili), la Corte distrettuale ha compiutamente delineato i plurimi profili di illegittimità del titolo abilitativo rilasciato da BR, rispetto ai quali il ricorso rivela evidenti profili di inadeguata specificità delle doglianze. A ciò si aggiunga la «palese illegittimità» (così la sentenza impugnata) derivante dalla sostanziale appropriazione di un'area (il cd. triangoletto) di proprietà - non già del richiedente, bensì - di Brignone, circostanza, questa, che le conformi sentenze di merito hanno ritenuto provata (così come la relativa consapevolezza in capo agli imputati) sulla base di plurimi, convergenti elementi conoscitivi. Del resto, la sentenza impugnata ricorda che l'illegittimità del titolo rilasciato da BR trova ulteriore conferma nella successiva ordinanza del 2013 con la quale il nuovo dirigente dell'ufficio tecnico comunale annullava in autotutela il permesso n. 13 del 10/08/2021, annullamento confermato in sede di giudizio amministrativo di primo e di secondo grado. Le doglianze proposte dal ricorrente sul punto sono del tutto carenti della necessaria correlazione tra le argomentazioni riportate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione (Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012, Pezzo, Rv. 253849). Il ricorso insiste poi sulle "sostanziali modifiche" agli elaborati progettuali, non nella disponibilità dei giudicanti, ma, al riguardo, la Corte distrettuale ha rilevato che siffatte correzioni sono riscontrabili solo nella copia fornita da BR al proprio consulente, ma non su quelle sequestrate dalla P.G. o depositata presso la Soprintendenza, tanto più che - osserva ancora il giudice di appello - eventuali correzioni avrebbero dovuto essere richiamate sia nella concessione, sia nel verbale della Commissione Edilizia. Il ricorso, nuovamente, non si confronta con gli elementi e con argomenti valorizzati dalla sentenza impugnata, con motivazione in linea con i dati probatori richiamati e immune da vizi logici. Le ulteriori censure proposte con riguardo al capo 2) (in particolare, in ordine all'illiceità del sinallagma, sulla natura della somma di 800 mila euro corrisposta a LA s.r.l. e agli impegni assunti da quest'ultima) risultano reiterative di quelle già dedotte in appello e puntualmente disattese dalla Corte di merito, dovendo le stesse essere considerate, pertanto, non specifiche in quanto omettono di assolvere alla tipica funzione di una critica argomentata alla sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710; conf., ex plurimis, Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone, Rv. 243838; Sez. 5, n. 11933 del 27/01/2005, Giagnorio, Rv. 231708). Sentenza 12 fu che ha sottolineato come NI avesse ceduto la metà dell'immobile oggetto del menzionato titolo abilitativo ai due coimputati, in quali avrebbero dovuto pensare a tutto il resto, consegnando allo stesso NI l'immobile ultimato. LA doveva conseguire gli 800 mila euro nella forma della datio in solutum, che comportata il trasferimento delle singole unità immobiliari via via che le stesse venivano ad esistenza. Il carattere corruttivo celato dai negozi indicati emerge, nell'iter argomentativo della sentenza impugnata, conforme a quella di primo grado, dalla complessiva ricostruzione della vicenda (largamente - ma non esclusivamente: si pensi, ad esempio, alla documentazione acquisita all'esito delle perquisizioni - fondata sulle risultanze di cui alle intercettazioni, di varia natura, effettuate), che ab initio vede i tre coimputati concertare l'accordo illecito e realizzarlo, affrontando di volta in volta le questioni che si presentavamo (ad esempio, quello della proprietà del "triangoletto", quello della - mera - sottoscrizione, al tavolino di un bar di Catania e su richiesta di NC, del progetto da parte dell'arch. Vella, che non lo aveva elaborato e che, immediatamente dopo, vide NC insieme con BR). Le risultanze di cui alle varie intercettazioni testimoniano poi - nell'iter motivazionale del giudice di appello - il progredire della vicenda e l'evidente carattere corruttivo della stessa. Il ricorso prende in considerazione solo un segmento di tale vicenda (quello degli negozi stipulati e il loro contenuto), sottraendosi alla disamina critica della complessiva vicenda e dei connotati illeciti in essa individuati dalle conformi sentenze di merito. 2.5.2. Le doglianze relative al falso ideologico sub 7), sono inammissibili. Del tutto aspecifici sono i riferimenti all'assoluzione del notaio (non sorretta da alcuna puntuale allegazione e carente financo dell'indicazione della formula assolutoria) e alle sue dichiarazioni (genericamente evocate). Le doglianze sul contenuto della falsa attestazione non mettono a fuoco il fatto contestato e accertato, ossia non il carattere più o meno unitario della proprietà della società di NI, ma la circostanza che l'atto dispositivo ha come presupposto la proprietà dello stesso, il che, per altro verso, rende ragione della manifesta infondatezza delle deduzioni relative alle connotazioni del trasferimento immobiliare. Del pari inammissibili sono le censure sulle risultanze catastali, non correlate ai rilievi del giudice di appello circa l'illegittima modalità di accatastamento finalizzata a occultare il dato dell'indisponibilità giuridica del bene da parte della società di NI. 2.5.3. Le doglianze relative ai reati di cui ai capi 13), 16), 19), 26), 33), 36) 40) e 56) sono del tutto generiche, mentre, quanto all'invocata estinzione del reato per prescrizione, è sufficiente rinviare a quanto osservato a proposito del primo motivo. 13 2.6. Il sesto motivo deve essere accolto. Mentre con riguardo alla denunciata inutilizzabilità delle foto, è sufficiente rinviare a quanto rilevato a proposito del terzo motivo, le censure concernenti le caratteristiche dell'immobile e del marciapiedi e i contenuti del contratto del 2007 non hanno formato oggetto di specica disamina da parte della sentenza impugnata, che, in parte qua, deve essere annulla con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Palermo, che provvederà anche alla precisa individuazione del tempus cimmissi delicti. 3. Il ricorso di IN NC, che investe solo la confisca disposta nei suoi confronti è fondato con riguardo alla confisca per equivalente ex art. 322-ter cod. pen., per le ragioni già esposte a proposito del secondo motivo del ricorso di BR, il che assorbe, per questa parte, il primo motivo (che, invece, non è fondato con riguardo alla confisca allargata, non presa in considerazione da Sez. U, Esposito cit.) e il secondo motivo. Deve, invece essere accolto il terzo motivo, perché, a fronte delle censure proposte con il dodicesimo motivo, in ordine al requisito della correlazione temporale, del tutto carente al riguardo è la motivazione della sentenza impugnata. 4. Il ricorso di ON NI - solo agli effetti civili, essendo stato dichiarato estinto per prescrizione il reato di corruzione a lui ascritto - deve essere rigettato, pur presentando plurimi profili di inammissibilità. Il ricorso presenta un analogo profilo di fallacia rispetto a quello di BR, nel senso che prende in considerazione solo i segmenti "formali" (segnatamente la stipula degli atti e i loro contenuti), obliterando in toto le valutazioni delle conformi sentenze di merito fondate sui plurimi, eterogenei, convergenti elementi probatori valorizzati: in questo senso, prive di pregio sono le deduzioni relative al contratto di appalto con LA e ai suoi contenuti, mentre all'evidenza aspecifiche e involgenti questioni di merito sono quelle relative alle conversazioni intercettate e ai dati probatori da loro tratti. Quanto ai "tagli" al progetto che si assume effettuati da BR, alla prospettata "inutilizzabilità" della consulenza del P.M. e alla questione dei documenti da questa esaminati valgono i rilievi che hanno condotto a disattendere le analoghe censure proposte dallo stesso BR. 5. Pertanto, la sentenza impugnata deve essere annullata nei confronti di PP BR senza rinvio agli effetti penali limitatamente ai reati di cui ai capi 1, 2, 29, per essere gli stessi estinti per prescrizione, nonché con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Palermo limitatamente al capo 78), alla determinazione della pena e alla confisca;
nel resto il ricorso di BR deve essere rigettato. Nei confronti di IN NC la sentenza 14 impugnata, limitatamente alla confisca deve essere annullata con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Palermo. Il ricorso di ON NI deve essere rigettato con condanna dello stesso al pagamento delle spese processuali. I ricorrenti BR e NI, inoltre, devono essere condannati alla rifusione delle spese sostenute nel giudizio di legittimità dalle parti civili assistite dall'Avv. NI IN e da quelle assistite dall'Avv. Maurizio Cassaro, liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata nei confronti di BR PP senza rinvio agli effetti penali relativamente ai reati di cui ai capi 1, 2 e 29 perche' estinti per prescrizione, e con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Palermo relativamente al reato di cui al capo 78 ed alla rideterminazione del trattamento sanzionatorio. Annulla la stessa sentenza nei confronti di BR PP e NC IN relativamente alle confische con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra Sezione della Corte di appello di Palermo. Rigetta nel resto il ricorso di BR PP. Rigetta il ricorso di NI ON, che condanna al pagamento delle spese processuali. Condanna, inoltre, gli imputati BR e NI alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili difese dall'avv. IN, che liquida in complessivi euro 6.000, oltre accessori di legge, e dalle parti civili difese dall'avv. Cassaro, che liquida in complessivi euro 4.500, oltre accessori di legge. Così deciso il 23/11/2023.