CASS
Sentenza 18 maggio 2023
Sentenza 18 maggio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 18/05/2023, n. 21407 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 21407 |
| Data del deposito : | 18 maggio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da LV ZO, nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza della Corte di appello di Roma del 21/10/2022 visti gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Enrico Gallucci;
lette le conclusioni scritte del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Nicola Lettieri, che ha chiesto che il ricorso venga rigettato. RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Perugia con ordinanza emessa il 21 ottobre 2022 (motivazione depositata il successivo 25 ottobre) ha respinto l'opposizione presentata avverso il provvedimento adottato de plano con il quale la medesima Corte ha rigettato la richiesta di riabilitazione avanzata da LV ZO in relazione alla misura di prevenzione personale della sorveglianza speciale. 2. Nel ricorso viene dedotto un unico motivo attinente alla violazione di legge e al vizio di motivazione dell'ordinanza impugnata;
ciò in quanto il rigetto della Penale Sent. Sez. 6 Num. 21407 Anno 2023 Presidente: CAPOZZI ANGELO Relatore: GALLUCCI ENRICO Data Udienza: 23/03/2023 riabilitazione si è fondato sulla circostanza che il LV era imputato in due procedimenti penali, elementi dai quali si è tratta la convinzione della perdurante irregolare condotta di vita. In realtà tali procedimenti, come dimostrato dalla difesa con la produzione all'udienza del 20 ottobre 2022 delle relative sentenze (produzione di cui, si sostiene, l'ordinanza impugnata non dà neppure atto), si sono conclusi in modo favorevole per il LV (uno con assoluzione nel merito, l'altro con non doversi procedere per remissione di querela). CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è manifestamente infondato in quanto il ricorrente non si è confrontato con la motivazione, immune da censure, del provvedimento della Corte di appello. 2. L'ordinanza impugnata ha confermato il rigetto della richiesta di riabilitazione sulla base dell'assenza di indici di buona condotta. Ha desunto tale condizione da una nota della Questura di Roma del 23 giugno 2022 dalla quale emerge che LV non ha mutato la propria condotta di vita risultando più volte controllato in compagnia di pregiudicati nonché dalla mancanza di una condotta lavorativa regolare e stabile, dandosi atto che l'interessato ha lavorato per un solo giorno in data 26 ottobre 2022 "continuando evidentemente a preferire guadagni dalle attività illecite". 3. A fronte di tale quadro negativo - rileva l'ordinanza impugnata - nessun rilievo possono assumere "le pronunce assolutorie, peraltro non definitive, in relazione ai reati di cui ai carichi pendenti indicati nel decreto di rigetto". Risulta dunque che - a differenza di quanto dedotto dal ricorrente - la Corte di appello ha preso in considerazione gli elementi prodotti dalla difesa, motivando in modo adeguato in ordine alla insussistenza dei presupposti per la riabilitazione di prevenzione, dal momento che "il quadro complessivo della personalità del LV, che si desume da tutti gli elementi evidenziati, si ritiene quindi che non sia mutato negli ultimi tempi e non rappresenta uno stile di vita idoneo tranquillizzante sull'avvenuto pieno recupero di relazioni sociali adeguate al suo reinserimento". 4. In tal modo, la Corte territoriale si è conformata al principio secondo cui «In tema di misure di prevenzione, la prova costante ed effettiva di buona condotta, necessaria per la concessione della riabilitazione, implica una valutazione della personalità sulla base non già della mera astensione dal compimento di fatti criminosi, ma di fatti e comportamenti sintomatici di un effettivo e costante rispetto delle regole della convivenza sociale, quale 2 z 6, ,onsiglier est ore Enrico all espressione del recupero dell'interessato ad un corretto modello di vita» (così, Sez. 1, n. 8030 del 23/01/2019, D'Angelantonio, Rv. 274914). 5. Si impone quindi la declaratoria di inammissibilità, per manifesta infondatezza, del ricorso cui consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ravvisandosi assenza di colpa nella proposizione del ricorso, della somma, ritenuta congrua, di tremila euro a favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 23 marzo 2023 Il Presidente An/eh Capozzi
udita la relazione svolta dal consigliere Enrico Gallucci;
lette le conclusioni scritte del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Nicola Lettieri, che ha chiesto che il ricorso venga rigettato. RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Perugia con ordinanza emessa il 21 ottobre 2022 (motivazione depositata il successivo 25 ottobre) ha respinto l'opposizione presentata avverso il provvedimento adottato de plano con il quale la medesima Corte ha rigettato la richiesta di riabilitazione avanzata da LV ZO in relazione alla misura di prevenzione personale della sorveglianza speciale. 2. Nel ricorso viene dedotto un unico motivo attinente alla violazione di legge e al vizio di motivazione dell'ordinanza impugnata;
ciò in quanto il rigetto della Penale Sent. Sez. 6 Num. 21407 Anno 2023 Presidente: CAPOZZI ANGELO Relatore: GALLUCCI ENRICO Data Udienza: 23/03/2023 riabilitazione si è fondato sulla circostanza che il LV era imputato in due procedimenti penali, elementi dai quali si è tratta la convinzione della perdurante irregolare condotta di vita. In realtà tali procedimenti, come dimostrato dalla difesa con la produzione all'udienza del 20 ottobre 2022 delle relative sentenze (produzione di cui, si sostiene, l'ordinanza impugnata non dà neppure atto), si sono conclusi in modo favorevole per il LV (uno con assoluzione nel merito, l'altro con non doversi procedere per remissione di querela). CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è manifestamente infondato in quanto il ricorrente non si è confrontato con la motivazione, immune da censure, del provvedimento della Corte di appello. 2. L'ordinanza impugnata ha confermato il rigetto della richiesta di riabilitazione sulla base dell'assenza di indici di buona condotta. Ha desunto tale condizione da una nota della Questura di Roma del 23 giugno 2022 dalla quale emerge che LV non ha mutato la propria condotta di vita risultando più volte controllato in compagnia di pregiudicati nonché dalla mancanza di una condotta lavorativa regolare e stabile, dandosi atto che l'interessato ha lavorato per un solo giorno in data 26 ottobre 2022 "continuando evidentemente a preferire guadagni dalle attività illecite". 3. A fronte di tale quadro negativo - rileva l'ordinanza impugnata - nessun rilievo possono assumere "le pronunce assolutorie, peraltro non definitive, in relazione ai reati di cui ai carichi pendenti indicati nel decreto di rigetto". Risulta dunque che - a differenza di quanto dedotto dal ricorrente - la Corte di appello ha preso in considerazione gli elementi prodotti dalla difesa, motivando in modo adeguato in ordine alla insussistenza dei presupposti per la riabilitazione di prevenzione, dal momento che "il quadro complessivo della personalità del LV, che si desume da tutti gli elementi evidenziati, si ritiene quindi che non sia mutato negli ultimi tempi e non rappresenta uno stile di vita idoneo tranquillizzante sull'avvenuto pieno recupero di relazioni sociali adeguate al suo reinserimento". 4. In tal modo, la Corte territoriale si è conformata al principio secondo cui «In tema di misure di prevenzione, la prova costante ed effettiva di buona condotta, necessaria per la concessione della riabilitazione, implica una valutazione della personalità sulla base non già della mera astensione dal compimento di fatti criminosi, ma di fatti e comportamenti sintomatici di un effettivo e costante rispetto delle regole della convivenza sociale, quale 2 z 6, ,onsiglier est ore Enrico all espressione del recupero dell'interessato ad un corretto modello di vita» (così, Sez. 1, n. 8030 del 23/01/2019, D'Angelantonio, Rv. 274914). 5. Si impone quindi la declaratoria di inammissibilità, per manifesta infondatezza, del ricorso cui consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ravvisandosi assenza di colpa nella proposizione del ricorso, della somma, ritenuta congrua, di tremila euro a favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 23 marzo 2023 Il Presidente An/eh Capozzi