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Sentenza 14 febbraio 2023
Sentenza 14 febbraio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 14/02/2023, n. 6158 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6158 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: TT TO nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 04/02/2020 della CORTE APPELLO di CAGLIARI visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere EUGENIA SERRAO;
letta la requisitoria del Procuratore generale, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso Penale Sent. Sez. 4 Num. 6158 Anno 2023 Presidente: PICCIALLI PATRIZIA Relatore: SERRAO EUGENIA Data Udienza: 01/02/2023 RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Cagliari, con la sentenza indicata in epigrafe, ha parzialmente riformato la sentenza emessa, all'esito di giudizio abbreviato, il 29 marzo 2017 dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Cagliari. 2. Il giudice di primo grado aveva dichiarato TT ON responsabile del delitto di cui all'art.589 cod. pen. per aver cagionato per colpa la morte di TT IO in quanto, esercitando la caccia agli ungulati in periodo di divieto generale e in orario non consentito con mezzi vietati (cartucce caricate con pallettoni) senza verificare con doverosa cautela l'assenza di persone lungo la traiettoria del tiro, aveva esploso un colpo col fucile calibro 12 doppietta marca Zoli in direzione della vittima, che stava transitando in luogo extraurbano di pubblica frequentazione attraverso la folta vegetazione, attingendolo con nove pallettoni alle ore 20:30 circa del 13 agosto 2015 in località Rio Murtas in agro di VI (capo A); del delitto di cui all'art. 368 cod. pen. per avere incolpato AU FA, che sapeva innocente, di aver commesso il reato di omicidio colposo di cui sopra (capo F), nonché della contravvenzione di cui all'art. 30 lett. a) legge 11 febbraio 1992, n.157 per aver esercitato la caccia agli ungulati in periodo di divieto generale (capo C) con condanna dell'imputato alla pena ritenuta di giustizia e al risarcimento dei danni in favore delle costituite parti civili, da liquidarsi in separato giudizio civile con una provvisionale di euro 30.000 in favore di ciascuna parte civile. 3. Il tribunale aveva, invece, assolto TT ON e AU FA dai reati ascritti loro ai capi B) e D) per insussistenza del fatto, ritenendo che la violazione degli artt.12 e 14 legge 14 ottobre 1974, n.497 per porto illegale in luogo pubblico del fucile da ciascuno degli imputati detenuto non si potesse contestare a soggetti titolari di regolare e valida licenza per l'esercizio della caccia. 4. La Corte di appello, confermando la pronuncia di condanna emessa nei confronti di ON TT, ha riformato la sentenza di primo grado dichiarando quest'ultimo e FA AU colpevoli dei reati loro rispettivamente ascritti ai capi B) e D) condannandoli alla pena ritenuta di giustizia. 5. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso il solo TT, censurando la pronuncia per i seguenti motivi: 2 - nullità ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c) ed e) cod. proc. pen. per inosservanza ed erronea applicazione della legge processuale e per vizio della motivazione con riferimento alla violazione del diritto di difesa e del diritto al contraddittorio dell'imputato per errata applicazione della legge penale e mancata assunzione di una prova decisiva con riferimento agli artt. 589 cod. pen. e 438 n.5 cod. proc. pen. La difesa aveva chiesto, e ottenuto, in sede di udienza preliminare, che il procedimento venisse celebrato con rito abbreviato condizionato all'audizione di tre testi: il perito balistico Giulio Madeddu, UA DR e CI NI. Il giudice di primo grado aveva ammesso la richiesta ma, nel corso del giudizio, uno dei tre testi, CI NI, non presenziò in quanto impossibilitata perché in trattamento chemioterapico. Il difensore aveva insistito per l'audizione della teste e non aveva rinunciato ad essa ma il giudice aveva revocato l'ordinanza ammissiva. Con l'atto di appello il difensore aveva chiesto la rinnovazione dell'istruttoria affinché la testimone fosse sottoposta ad esame ma la Corte di appello di Cagliari, senza adeguata motivazione, ha rigettato la richiesta ritenendo non assolutamente necessario procedere all'esame della teste. Nel motivo di ricorso la difesa indica su quali circostanze la testimone avrebbe dovuto essere sentita, allegando che, essendo il giudizio abbreviato condizionato all'escussione della teste, l'aver impedito l'esame incrociato della stessa ha impedito l'assunzione di una prova decisiva;
- nullità della sentenza ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen. per contraddittorietà e illogicità della motivazione con riferimento all'assunto secondo cui le intercettazioni dei dialoghi tra AU FA e UA DR, ritenute dalla difesa indicative dell'inattendibilità delle loro dichiarazioni, ne rivelerebbero la piena genuinità. La motivazione è contraddittoria e illogica, secondo la difesa, in quanto utilizza congetture rifiutando di considerare: a) che nell'auto, al momento delle intercettazioni, fossero presenti altre persone estranee, dunque all'oscuro degli accordi intercorsi tra AU e UA;
b) che UA e AU non fossero attendibili nè credibili in quanto avevano reso dichiarazioni contraddittorie, comunque interpretate in modo illogico dalla Corte di appello;
c) che UA DR avesse reso falsa testimonianza, negando di avere mai incontrato FA AU prima della sera dell'omicidio. La sentenza risulta contraddittoria laddove considera attendibili le dichiarazioni del testimone UA DR e dell'imputato AU FA, nonostante abbia premesso che gli stessi hanno cambiato versione omettendo di considerarli portatori di un interesse contrario alla verità; - nullità della sentenza ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c) ed e) cod. proc. pen. per inosservanza ed erronea applicazione della legge processuale e per vizio della motivazione con riferimento alla violazione del diritto di difesa e 3 del diritto al contraddittorio dell'imputato per errata applicazione dell'art. 368 cod. pen. ON TT ha esercitato le sue prerogative difensive dichiarandosi estraneo all'omicidio e indicando UA e AU, secondo la sua versione accordatisi per incolparlo e unici altri soggetti presenti sul luogo del delitto, come possibili autori del fatto, senza la consapevolezza dell'innocenza degli stessi e dopo che il pubblico ministero lo aveva informato che i due lo avevano accusato dell'omicidio. Sapendosi innocente, il ricorrente ha esercitato le sue prerogative difensive, difettando dunque l'elemento soggettivo e oggettivo della fattispecie di cui all'art. 368 cod. pen. La responsabilità penale dell'imputato in relazione a tale delitto deriva dalla convinzione del giudicante che egli sia colpevole del reato di omicidio colposo, sebbene l'istruttoria non sia completa, in assenza della testimonianza di CI NI. Mancando la certezza della colpevolezza del ricorrente in merito all'omicidio di TT IO, viene meno l'elemento psicologico del reato in questione;
- nullità della sentenza ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c) ed e) cod. proc. pen. per inosservanza ed erronea applicazione della legge penale e vizio della motivazione in merito alla riforma della sentenza di assoluzione per il reato di porto illegale del fucile di cui al capo b). La sentenza di condanna è stata pronunciata sebbene l'imputato risultasse titolare di licenza di porto di fucile, così come statuito dal giudice di primo grado;
- nullità della sentenza ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c) ed e) cod. proc. pen. per inosservanza ed erronea applicazione della legge penale e per vizio della motivazione con riferimento all'eccessività della pena inflitta. Sono state negate all'imputato le attenuanti generiche sebbene nel corso del processo egli si sia limitato ad esercitare le sue prerogative difensive. 6. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Preliminare ad ogni altra considerazione è l'inammissibilità del quarto motivo di ricorso, inerente al reato contestato al capo b), in cui non sono state dedotte le ragioni di diritto a sostegno della censura. Non è tale il mero richiamo alle ragioni sottese alla pronuncia assolutoria riformata in appello. I motivi del ricorso, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 cod.proc.pen.) devono indicare 4 specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Contenuto essenziale dell'atto di impugnazione è, pertanto, innanzitutto e indefettibilmente il confronto puntuale (cioè con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso) con le argomentazioni del provvedimento il cui dispositivo si contesta. Il motivo di ricorso in cassazione, poi, è caratterizzato da una duplice specificità. Deve essere sì anch'esso conforme all'art. 581 lett.c) cod.proc.pen. (e quindi contenere l'indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta presentata al giudice dell'impugnazione); ma quando censura le ragioni che sorreggono la decisione deve, altresì, contemporaneamente enucleare in modo specifico il vizio denunciato, così che esso sia chiaramente sussumibile fra i tre, soli, previsti dall'art. 606,connma 1, lett. e) cod.proc.pen., deducendo poi, altrettanto specificamente, le ragioni della sua decisività rispetto al percorso logico seguito dal giudice del merito per giungere alla deliberazione impugnata, sì da condurre a decisione differente. Il motivo di ricorso in esame non si conforma a tali requisiti e risulta, pertanto, generico. L'inammissibilità di tale motivo determina l'irrevocabilità della sentenza con riguardo all'affermazione di responsabilità di TT ON in relazione alla fattispecie delittuosa contestata al capo B) dell'imputazione. 2. Il primo motivo di ricorso, da considerare assorbente rispetto a tutti gli altri motivi, è invece fondatamente proposto. Va premesso che, secondo quanto emerge dagli atti indicati dal ricorrente, all'udienza del 22 febbraio 2017 il giudice, su istanza del pubblico ministero e nonostante l'opposizione della difesa, ha revocato con ordinanza l'ammissione della prova testimoniale con riguardo alla teste NI CI, tenuto conto delle condizioni di salute della stessa (chemioterapia della durata di cinque anni) e delle esigenze di celerità del giudizio abbreviato, ritenendo anche che, alla luce delle deposizioni del teste UA, la testimonianza della CI non fosse più indispensabile. Con l'atto di appello, la difesa ha chiesto la rinnovazione dell'istruttoria mediante esame della teste CI, ma la Corte territoriale ha ritenuto la testimonianza non indispensabile. 2.1. Occorre, dunque, in primo luogo, ricordare, con riferimento alla domanda condizionata di rito abbreviato, che la Corte di Cassazione, a Sezioni Unite (Sez. U, n. 41461 del 19/07/2012, Bell'Arte, Rv. 253211), ne ha evidenziato la struttura autonoma rispetto a quella della richiesta di ammissione al rito senza condizioni, sottolineando che «L'imputato, nel formulare la richiesta di accesso al rito "condizionato", subordina l'efficacia della domanda all'assunzione di elementi di prova specificamente indicati, tanto che il giudice 5 deve ammettere le prove sollecitate o, in alternativa, rigettare in toto la richiesta. Si può, pertanto, affermare che la domanda condizionata di rito abbreviato ha una struttura composita, in quanto comprende una richiesta principale, funzionale ad introdurre il rito, e una accessoria, volta all'ammissione di determinati mezzi di prova;
il mantenimento della richiesta principale è subordinato all'accoglimento di quella accessoria». 2.2. Per altro verso, il massimo consesso di legittimità ha escluso la revocabilità dell'ordinanza ammissiva del giudizio abbreviato condizionato in quanto l'unico caso disciplinato in proposito dal legislatore è quello di cui all'art. 441 bis, comma 4, cod. proc. pen. che prevede un'ipotesi di revoca obbligatoria dell'ordinanza su richiesta dell'imputato in presenza di nuove contestazioni ai sensi dell'art. 423, comma 1, cod. proc. pen., da considerare norma eccezionale, dunque non suscettibile di interpretazione estensiva né analogica. 2.3. Le Sezioni unite, nell'escludere la revocabilità dell'ordinanza amnnissiva del giudizio abbreviato condizionato per sopravvenuta impossibilità di assunzione della prova, hanno anche chiarito che «o l'assunzione della prova risulta effettivamente impossibile e, come tale, non determina alcuna lesione del diritto di difesa, poiché [...] l'impossibilità connoterebbe anche il giudizio celebrato nelle forme ordinarie, oppure la decisione del giudice di soprassedere all'assunzione della prova risulta illegittima e, in quanto tale, sindacabile in sede di gravame ed emendabile con l'assunzione della relativa prova in grado d'appello». Va, dunque, messa in luce la differente situazione che si verifica allorchè il giudice ometta di provvedere all'assunzione della prova già ammessa, che integra una nullità di ordine generale da ritenere sanata se non eccepita prima della chiusura della fase di assunzione della prova (Sez. 2, n. 50194 del 26/10/2018, Pedrotti, Rv. 274718 - 01; Sez. 5, n. 37551 del 25/06/2008, Spinola, Rv. 241953 - 01), rispetto alla situazione in cui ritenga impossibile procedere alla prova, che implica un giudizio sindacabile in sede di gravame ai sensi dell'art.586 cod. proc. pen. 2.4. Più di recente, la Corte di legittimità ha affermato che «In tema di giudizio abbreviato, la valutazione in ordine all'impossibilità di assumere la prova, all'ammissione della quale la richiesta di rito accolta dal giudice è stata condizionata, deve essere particolarmente rigorosa» (Sez. 2, n. 49506 del 29/10/2019, Romano, Rv. 277934 - 01), anche perché la doverosità dell'ammissione della richiesta integrazione probatoria ne riflette il connotato di indispensabilità ai fini della decisione e trova il suo limite nella circostanza che un qualsiasi aspetto di rilievo della regiudicanda non rimanga privo di solido e decisivo supporto logico-valutativo (Sez. U, n. 44711 del 27/10/2004, Wajib, Rv. 229173). 6 2.5. La prova alla cui ammissione è subordinata l'istanza di rito abbreviato presenta, dunque, una connotazione particolare per quanto concerne il giudizio di completezza dell'istruttoria, nel senso che una volta pronunciata l'ordinanza ammissiva (del rito e della prova alla quale la richiesta era condizionata), non è più consentita la revoca, neppure parziale, del provvedimento. L'unica valutazione che può essere posta a base della mancata assunzione della prova alla quale è condizionato il rito abbreviato è, dunque, l'impossibilità del suo espletamento. Tale regola è, peraltro, coerente con le disposizioni previste per l'udienza preliminare, richiamate dall'art.441, comma 1, cod. proc. pen., tra le quali non è compresa alcuna disposizione che ammetta la revoca dell'ordinanza ammissiva di prove superflue prevista dall'art.495, comma 4, cod. proc. pen. e con i poteri officiosi, funzionali all'integrazione e non allo snellimento dell'istruttoria, riconosciuti al giudice dall'art.441, comma 5, cod. proc. pen. Il giudice di appello, al quale sia stata richiesta l'integrazione istruttoria mediante assunzione di una prova alla quale era condizionata la richiesta di rito abbreviato, sul presupposto del venir meno dell'impossibilità dell'assunzione accertata in primo grado, è dunque tenuto a verificare se ciò risulti possibile (giuridicamente o materialmente). 3. Nel caso in esame la difesa, che ha comunque presentato rituale opposizione alla revoca dell'ordinanza amnnissiva della prova testimoniale, ha poi proposto istanza di rinnovazione istruttoria in grado di appello. La Corte territoriale, tuttavia, senza previamente accertare l'impossibilità di procedere all'espletamento della prova, ne ha affermato illegittimamente l'inutilità ai fini della decisione, formulando un nuovo giudizio inerente all'indispensabilità della prova ai fini del decidere inconferente allorchè l'imputato sia già stato ammesso al rito abbreviato condizionato. 4. La sentenza, impugnata, dunque, va annullata limitatamente ai capo A) ed F) dell'imputazione, con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Cagliari, che adotterà ogni provvedimento necessario per l'assunzione della prova testimoniale ovvero darà atto, con congrua motivazione, che la stessa è divenuta effettivamente impossibile. L'inammissibilità del ricorso in merito al capo b) dell'imputazione ne determina l'irrevocabilità, da dichiarare ai sensi dell'art.624 cod. proc. pen. 7
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata in relazione ai capi A) ed F) dell'imputazione e rinvia alla Corte di appello di Cagliari, altra sezione, per nuovo giudizio. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso. Dichiara irrevocabile l'affermazione di responsabilità dell'imputato per il reato di cui al capo B). Così deciso il 1 febbraio 2023 Il c. ; i , e estensore #
udita la relazione svolta dal Consigliere EUGENIA SERRAO;
letta la requisitoria del Procuratore generale, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso Penale Sent. Sez. 4 Num. 6158 Anno 2023 Presidente: PICCIALLI PATRIZIA Relatore: SERRAO EUGENIA Data Udienza: 01/02/2023 RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Cagliari, con la sentenza indicata in epigrafe, ha parzialmente riformato la sentenza emessa, all'esito di giudizio abbreviato, il 29 marzo 2017 dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Cagliari. 2. Il giudice di primo grado aveva dichiarato TT ON responsabile del delitto di cui all'art.589 cod. pen. per aver cagionato per colpa la morte di TT IO in quanto, esercitando la caccia agli ungulati in periodo di divieto generale e in orario non consentito con mezzi vietati (cartucce caricate con pallettoni) senza verificare con doverosa cautela l'assenza di persone lungo la traiettoria del tiro, aveva esploso un colpo col fucile calibro 12 doppietta marca Zoli in direzione della vittima, che stava transitando in luogo extraurbano di pubblica frequentazione attraverso la folta vegetazione, attingendolo con nove pallettoni alle ore 20:30 circa del 13 agosto 2015 in località Rio Murtas in agro di VI (capo A); del delitto di cui all'art. 368 cod. pen. per avere incolpato AU FA, che sapeva innocente, di aver commesso il reato di omicidio colposo di cui sopra (capo F), nonché della contravvenzione di cui all'art. 30 lett. a) legge 11 febbraio 1992, n.157 per aver esercitato la caccia agli ungulati in periodo di divieto generale (capo C) con condanna dell'imputato alla pena ritenuta di giustizia e al risarcimento dei danni in favore delle costituite parti civili, da liquidarsi in separato giudizio civile con una provvisionale di euro 30.000 in favore di ciascuna parte civile. 3. Il tribunale aveva, invece, assolto TT ON e AU FA dai reati ascritti loro ai capi B) e D) per insussistenza del fatto, ritenendo che la violazione degli artt.12 e 14 legge 14 ottobre 1974, n.497 per porto illegale in luogo pubblico del fucile da ciascuno degli imputati detenuto non si potesse contestare a soggetti titolari di regolare e valida licenza per l'esercizio della caccia. 4. La Corte di appello, confermando la pronuncia di condanna emessa nei confronti di ON TT, ha riformato la sentenza di primo grado dichiarando quest'ultimo e FA AU colpevoli dei reati loro rispettivamente ascritti ai capi B) e D) condannandoli alla pena ritenuta di giustizia. 5. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso il solo TT, censurando la pronuncia per i seguenti motivi: 2 - nullità ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c) ed e) cod. proc. pen. per inosservanza ed erronea applicazione della legge processuale e per vizio della motivazione con riferimento alla violazione del diritto di difesa e del diritto al contraddittorio dell'imputato per errata applicazione della legge penale e mancata assunzione di una prova decisiva con riferimento agli artt. 589 cod. pen. e 438 n.5 cod. proc. pen. La difesa aveva chiesto, e ottenuto, in sede di udienza preliminare, che il procedimento venisse celebrato con rito abbreviato condizionato all'audizione di tre testi: il perito balistico Giulio Madeddu, UA DR e CI NI. Il giudice di primo grado aveva ammesso la richiesta ma, nel corso del giudizio, uno dei tre testi, CI NI, non presenziò in quanto impossibilitata perché in trattamento chemioterapico. Il difensore aveva insistito per l'audizione della teste e non aveva rinunciato ad essa ma il giudice aveva revocato l'ordinanza ammissiva. Con l'atto di appello il difensore aveva chiesto la rinnovazione dell'istruttoria affinché la testimone fosse sottoposta ad esame ma la Corte di appello di Cagliari, senza adeguata motivazione, ha rigettato la richiesta ritenendo non assolutamente necessario procedere all'esame della teste. Nel motivo di ricorso la difesa indica su quali circostanze la testimone avrebbe dovuto essere sentita, allegando che, essendo il giudizio abbreviato condizionato all'escussione della teste, l'aver impedito l'esame incrociato della stessa ha impedito l'assunzione di una prova decisiva;
- nullità della sentenza ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen. per contraddittorietà e illogicità della motivazione con riferimento all'assunto secondo cui le intercettazioni dei dialoghi tra AU FA e UA DR, ritenute dalla difesa indicative dell'inattendibilità delle loro dichiarazioni, ne rivelerebbero la piena genuinità. La motivazione è contraddittoria e illogica, secondo la difesa, in quanto utilizza congetture rifiutando di considerare: a) che nell'auto, al momento delle intercettazioni, fossero presenti altre persone estranee, dunque all'oscuro degli accordi intercorsi tra AU e UA;
b) che UA e AU non fossero attendibili nè credibili in quanto avevano reso dichiarazioni contraddittorie, comunque interpretate in modo illogico dalla Corte di appello;
c) che UA DR avesse reso falsa testimonianza, negando di avere mai incontrato FA AU prima della sera dell'omicidio. La sentenza risulta contraddittoria laddove considera attendibili le dichiarazioni del testimone UA DR e dell'imputato AU FA, nonostante abbia premesso che gli stessi hanno cambiato versione omettendo di considerarli portatori di un interesse contrario alla verità; - nullità della sentenza ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c) ed e) cod. proc. pen. per inosservanza ed erronea applicazione della legge processuale e per vizio della motivazione con riferimento alla violazione del diritto di difesa e 3 del diritto al contraddittorio dell'imputato per errata applicazione dell'art. 368 cod. pen. ON TT ha esercitato le sue prerogative difensive dichiarandosi estraneo all'omicidio e indicando UA e AU, secondo la sua versione accordatisi per incolparlo e unici altri soggetti presenti sul luogo del delitto, come possibili autori del fatto, senza la consapevolezza dell'innocenza degli stessi e dopo che il pubblico ministero lo aveva informato che i due lo avevano accusato dell'omicidio. Sapendosi innocente, il ricorrente ha esercitato le sue prerogative difensive, difettando dunque l'elemento soggettivo e oggettivo della fattispecie di cui all'art. 368 cod. pen. La responsabilità penale dell'imputato in relazione a tale delitto deriva dalla convinzione del giudicante che egli sia colpevole del reato di omicidio colposo, sebbene l'istruttoria non sia completa, in assenza della testimonianza di CI NI. Mancando la certezza della colpevolezza del ricorrente in merito all'omicidio di TT IO, viene meno l'elemento psicologico del reato in questione;
- nullità della sentenza ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c) ed e) cod. proc. pen. per inosservanza ed erronea applicazione della legge penale e vizio della motivazione in merito alla riforma della sentenza di assoluzione per il reato di porto illegale del fucile di cui al capo b). La sentenza di condanna è stata pronunciata sebbene l'imputato risultasse titolare di licenza di porto di fucile, così come statuito dal giudice di primo grado;
- nullità della sentenza ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c) ed e) cod. proc. pen. per inosservanza ed erronea applicazione della legge penale e per vizio della motivazione con riferimento all'eccessività della pena inflitta. Sono state negate all'imputato le attenuanti generiche sebbene nel corso del processo egli si sia limitato ad esercitare le sue prerogative difensive. 6. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Preliminare ad ogni altra considerazione è l'inammissibilità del quarto motivo di ricorso, inerente al reato contestato al capo b), in cui non sono state dedotte le ragioni di diritto a sostegno della censura. Non è tale il mero richiamo alle ragioni sottese alla pronuncia assolutoria riformata in appello. I motivi del ricorso, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 cod.proc.pen.) devono indicare 4 specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Contenuto essenziale dell'atto di impugnazione è, pertanto, innanzitutto e indefettibilmente il confronto puntuale (cioè con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso) con le argomentazioni del provvedimento il cui dispositivo si contesta. Il motivo di ricorso in cassazione, poi, è caratterizzato da una duplice specificità. Deve essere sì anch'esso conforme all'art. 581 lett.c) cod.proc.pen. (e quindi contenere l'indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta presentata al giudice dell'impugnazione); ma quando censura le ragioni che sorreggono la decisione deve, altresì, contemporaneamente enucleare in modo specifico il vizio denunciato, così che esso sia chiaramente sussumibile fra i tre, soli, previsti dall'art. 606,connma 1, lett. e) cod.proc.pen., deducendo poi, altrettanto specificamente, le ragioni della sua decisività rispetto al percorso logico seguito dal giudice del merito per giungere alla deliberazione impugnata, sì da condurre a decisione differente. Il motivo di ricorso in esame non si conforma a tali requisiti e risulta, pertanto, generico. L'inammissibilità di tale motivo determina l'irrevocabilità della sentenza con riguardo all'affermazione di responsabilità di TT ON in relazione alla fattispecie delittuosa contestata al capo B) dell'imputazione. 2. Il primo motivo di ricorso, da considerare assorbente rispetto a tutti gli altri motivi, è invece fondatamente proposto. Va premesso che, secondo quanto emerge dagli atti indicati dal ricorrente, all'udienza del 22 febbraio 2017 il giudice, su istanza del pubblico ministero e nonostante l'opposizione della difesa, ha revocato con ordinanza l'ammissione della prova testimoniale con riguardo alla teste NI CI, tenuto conto delle condizioni di salute della stessa (chemioterapia della durata di cinque anni) e delle esigenze di celerità del giudizio abbreviato, ritenendo anche che, alla luce delle deposizioni del teste UA, la testimonianza della CI non fosse più indispensabile. Con l'atto di appello, la difesa ha chiesto la rinnovazione dell'istruttoria mediante esame della teste CI, ma la Corte territoriale ha ritenuto la testimonianza non indispensabile. 2.1. Occorre, dunque, in primo luogo, ricordare, con riferimento alla domanda condizionata di rito abbreviato, che la Corte di Cassazione, a Sezioni Unite (Sez. U, n. 41461 del 19/07/2012, Bell'Arte, Rv. 253211), ne ha evidenziato la struttura autonoma rispetto a quella della richiesta di ammissione al rito senza condizioni, sottolineando che «L'imputato, nel formulare la richiesta di accesso al rito "condizionato", subordina l'efficacia della domanda all'assunzione di elementi di prova specificamente indicati, tanto che il giudice 5 deve ammettere le prove sollecitate o, in alternativa, rigettare in toto la richiesta. Si può, pertanto, affermare che la domanda condizionata di rito abbreviato ha una struttura composita, in quanto comprende una richiesta principale, funzionale ad introdurre il rito, e una accessoria, volta all'ammissione di determinati mezzi di prova;
il mantenimento della richiesta principale è subordinato all'accoglimento di quella accessoria». 2.2. Per altro verso, il massimo consesso di legittimità ha escluso la revocabilità dell'ordinanza ammissiva del giudizio abbreviato condizionato in quanto l'unico caso disciplinato in proposito dal legislatore è quello di cui all'art. 441 bis, comma 4, cod. proc. pen. che prevede un'ipotesi di revoca obbligatoria dell'ordinanza su richiesta dell'imputato in presenza di nuove contestazioni ai sensi dell'art. 423, comma 1, cod. proc. pen., da considerare norma eccezionale, dunque non suscettibile di interpretazione estensiva né analogica. 2.3. Le Sezioni unite, nell'escludere la revocabilità dell'ordinanza amnnissiva del giudizio abbreviato condizionato per sopravvenuta impossibilità di assunzione della prova, hanno anche chiarito che «o l'assunzione della prova risulta effettivamente impossibile e, come tale, non determina alcuna lesione del diritto di difesa, poiché [...] l'impossibilità connoterebbe anche il giudizio celebrato nelle forme ordinarie, oppure la decisione del giudice di soprassedere all'assunzione della prova risulta illegittima e, in quanto tale, sindacabile in sede di gravame ed emendabile con l'assunzione della relativa prova in grado d'appello». Va, dunque, messa in luce la differente situazione che si verifica allorchè il giudice ometta di provvedere all'assunzione della prova già ammessa, che integra una nullità di ordine generale da ritenere sanata se non eccepita prima della chiusura della fase di assunzione della prova (Sez. 2, n. 50194 del 26/10/2018, Pedrotti, Rv. 274718 - 01; Sez. 5, n. 37551 del 25/06/2008, Spinola, Rv. 241953 - 01), rispetto alla situazione in cui ritenga impossibile procedere alla prova, che implica un giudizio sindacabile in sede di gravame ai sensi dell'art.586 cod. proc. pen. 2.4. Più di recente, la Corte di legittimità ha affermato che «In tema di giudizio abbreviato, la valutazione in ordine all'impossibilità di assumere la prova, all'ammissione della quale la richiesta di rito accolta dal giudice è stata condizionata, deve essere particolarmente rigorosa» (Sez. 2, n. 49506 del 29/10/2019, Romano, Rv. 277934 - 01), anche perché la doverosità dell'ammissione della richiesta integrazione probatoria ne riflette il connotato di indispensabilità ai fini della decisione e trova il suo limite nella circostanza che un qualsiasi aspetto di rilievo della regiudicanda non rimanga privo di solido e decisivo supporto logico-valutativo (Sez. U, n. 44711 del 27/10/2004, Wajib, Rv. 229173). 6 2.5. La prova alla cui ammissione è subordinata l'istanza di rito abbreviato presenta, dunque, una connotazione particolare per quanto concerne il giudizio di completezza dell'istruttoria, nel senso che una volta pronunciata l'ordinanza ammissiva (del rito e della prova alla quale la richiesta era condizionata), non è più consentita la revoca, neppure parziale, del provvedimento. L'unica valutazione che può essere posta a base della mancata assunzione della prova alla quale è condizionato il rito abbreviato è, dunque, l'impossibilità del suo espletamento. Tale regola è, peraltro, coerente con le disposizioni previste per l'udienza preliminare, richiamate dall'art.441, comma 1, cod. proc. pen., tra le quali non è compresa alcuna disposizione che ammetta la revoca dell'ordinanza ammissiva di prove superflue prevista dall'art.495, comma 4, cod. proc. pen. e con i poteri officiosi, funzionali all'integrazione e non allo snellimento dell'istruttoria, riconosciuti al giudice dall'art.441, comma 5, cod. proc. pen. Il giudice di appello, al quale sia stata richiesta l'integrazione istruttoria mediante assunzione di una prova alla quale era condizionata la richiesta di rito abbreviato, sul presupposto del venir meno dell'impossibilità dell'assunzione accertata in primo grado, è dunque tenuto a verificare se ciò risulti possibile (giuridicamente o materialmente). 3. Nel caso in esame la difesa, che ha comunque presentato rituale opposizione alla revoca dell'ordinanza amnnissiva della prova testimoniale, ha poi proposto istanza di rinnovazione istruttoria in grado di appello. La Corte territoriale, tuttavia, senza previamente accertare l'impossibilità di procedere all'espletamento della prova, ne ha affermato illegittimamente l'inutilità ai fini della decisione, formulando un nuovo giudizio inerente all'indispensabilità della prova ai fini del decidere inconferente allorchè l'imputato sia già stato ammesso al rito abbreviato condizionato. 4. La sentenza, impugnata, dunque, va annullata limitatamente ai capo A) ed F) dell'imputazione, con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Cagliari, che adotterà ogni provvedimento necessario per l'assunzione della prova testimoniale ovvero darà atto, con congrua motivazione, che la stessa è divenuta effettivamente impossibile. L'inammissibilità del ricorso in merito al capo b) dell'imputazione ne determina l'irrevocabilità, da dichiarare ai sensi dell'art.624 cod. proc. pen. 7
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata in relazione ai capi A) ed F) dell'imputazione e rinvia alla Corte di appello di Cagliari, altra sezione, per nuovo giudizio. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso. Dichiara irrevocabile l'affermazione di responsabilità dell'imputato per il reato di cui al capo B). Così deciso il 1 febbraio 2023 Il c. ; i , e estensore #