Cass. civ., sez. III, sentenza 06/06/2002, n. 8214
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Sentenza 6 giugno 2002

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Nell'ipotesi di anticipata risoluzione del rapporto agrario per effetto della sopravvenuta destinazione edificatoria del fondo, all'affittuario (o mezzadro) compete, a norma dell'art. 50 legge n. 203 del 1982, una somma rapportata al valore delle colture in atto e delle opere, nonché un indennizzo, come previsto dall'art. 43 legge cit.; in alternativa ad entrambe le suddette erogazioni l'affittuario (o il mezzadro) può optare per le indennità previste dall'art. 17 legge n. 865 del 1971, dovendosi pertanto escludere la cumulabilità tra tali ultime indennità e le altre due erogazioni sopra considerate.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. III, sentenza 06/06/2002, n. 8214
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 8214
    Data del deposito : 6 giugno 2002

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