Sentenza 6 giugno 2002
Massime • 1
Nell'ipotesi di anticipata risoluzione del rapporto agrario per effetto della sopravvenuta destinazione edificatoria del fondo, all'affittuario (o mezzadro) compete, a norma dell'art. 50 legge n. 203 del 1982, una somma rapportata al valore delle colture in atto e delle opere, nonché un indennizzo, come previsto dall'art. 43 legge cit.; in alternativa ad entrambe le suddette erogazioni l'affittuario (o il mezzadro) può optare per le indennità previste dall'art. 17 legge n. 865 del 1971, dovendosi pertanto escludere la cumulabilità tra tali ultime indennità e le altre due erogazioni sopra considerate.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 06/06/2002, n. 8214 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8214 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ANGELO GIULIANO - Presidente -
Dott. FRANCESCO SABATINI - Consigliere -
Dott. ANTONIO LIMONGELLI - Consigliere -
Dott. MARIO FINOCCHIARO - rel. Consigliere -
Dott. GIANFRANCO MANZO - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
ME LI, ME SC, elettivamente domiciliato in Roma, via Giuseppe Ferrari n. 12, presso l'avv. Sergio Smedile, difeso dall'avv. Sergio Tringali, giusta delega in atti;
- ricorrenti -
contro comune di ON, in persona del sindaco pro-tempore;
- intimato -
avverso la sentenza della Corte d'appello di Palermo, sezione specializzata agraria, n. 1111/99 del 19 novembre - 13 dicembre 1999. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18 dicembre 2001 dal Relatore Cons. Dott. Mario Finocchiaro;
Udito l'avv. Sergio Tringali per i ricorrenti;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Rosario Russo, che ha concluso chiedendo il rigetto del primo motivo e l'accoglimento del secondo.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso 22 gennaio 1998 ME LI e ME SC, chiedevano che il tribunale di Palermo, sezione specializzata agraria, in contraddittorio con il comune di ON condannasse quest'ultimo al pagamento delle indennità previste dagli artt. 17 e 12 della legge n. 865 del 1971. Esponevano gli attori a fondamento della spiegata domanda che il 27 novembre 1989 la Amministrazione convenuta aveva modificato il vigente piano di fabbricazione comunale, destinando a sede di uffici pubblici scolastici un appezzamento di terreno di proprietà dello stesso Comune condotto in affitto da essi concludenti e chiesto l'anticipato rilascio del fondo in questione ai sensi dell'art. 50, della l. 3 maggio 1982, n. 203.
In sede di comparizione delle parti innanzi all'IPA evidenziavano ancora gli attori - era stato redatto un verbale di conciliazione con il quale il comune si era obbligato a pagare agli affittuari la somma di lire 32 milioni per i miglioramenti apportati al fondo, ma la Amministrazione convenuta dopo avere liquidato la somma sopra indicata si era rifiutata di riconoscere le altre indennità di legge.
Costituitosi in giudizio il convenuto comune resisteva alle avverse pretese eccependo che a seguito della transazione non era dovuta altra somma oltre quella corrisposta per l'anticipata risoluzione del contratto e che, avendo scelto la indennità prevista dal quarto comma del citato art. 50, gli affittuari non avevano alcun titolo per chiedere le altre indennità stabilite dal quinto comma della stessa disposizione.
Svoltasi la istruttoria del caso l'adita sezione, con sentenza 26 febbraio 1999 condannava il comune di ON al pagamento della somma di lire 36.805.600.
Gravata tale pronunzia dalla amministrazione Comunale soccombente, la corte di appello di Palermo, sezione specializzata agraria, con sentenza 19 novembre - 13 dicembre 1999 in parziale riforma della decisione dei primi giudici determinava in lire 4.805.600 il credito dei ME.
Per la cassazione di tale pronunzia hanno proposto ricorso, affidato a due motivi ME LI e ME SC. Non ha svolto attività difensiva in questa sede il Comune di ON. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Hanno affermato i giudici del merito che per i terreni oggetto di contratto agrario l'art. 50 della l. 3 maggio 1982, n. 203 stabilisce che il proprietario, che abbia conseguito la concessione edilizia (per la loro edificazione) può ottenerne il rilascio, indipendentemente dalla scadenza contrattuale e che alla parte affittuaria, in una tale evenienza, compete una somma che deve essere rapportata al valore delle colture in atto e delle opere di miglioramento e, in aggiunta ad essa, un indennizzo come previsto dall'art. 43 della stessa legge.
A scelta dell'affittuario - hanno ancora osservato quei giudici - il comma 5 del citato articolo concede, tuttavia, all'affittuario la possibilità di ottenere, in alternativa alle somme di cui al comma 4 (stima delle colture e miglioramenti ed indennizzo ex art.43) le indennità previste dal comma 2 dell'art. 17 della legge n. 865 del 1971, e successive modificazioni, ivi compresa la maggiorazione del
50% di cui all'art. 12 della medesima legge, indennizzi da rapportarsi al valore agricolo del terreno, come stabilito dall'art. 16 della citata legge n. 865, richiamato dal successivo art. 17. Atteso che nella specie i ME in sede di convocazione innanzi all'Ispettorato provinciale hanno chiesto in modo espresso la liquidazione dell'indennità secondo i parametri stabiliti dalla legge n. 865 del 1971, così esercitando ritualmente la facoltà di scelta concessa dall'art. 50 l. n. 203 del 1982, hanno affermato quei giudici, va senz'altro riconosciuto agli stessi il diritto di conseguire la somma risultante dall'applicazione del suddetto criterio.
Certo quanto sopra e non controverso, da un lato, che la indennità determinata secondo il criterio da ultimo ricordato come da consulenza tecnica espletata in primo grado era pari a lire 36.805.600 (tenuto conto del valore agricolo medio previsto dalle tabelle per l'orto irriguo e considerando sia l'estensione del terreno sia la maggiorazione del 50% riconosciuta dall'art. 12 della legge n. 865 del 1971) e, dall'altro, che i ME avevano già
percepito la somma di lire 32.000.000, la corte di appello di Palermo ha quantificato il credito residuo degli appellati ME nella complessiva somma di lire 4.805.600.
2. Con il primo motivo i ricorrenti ME censurano la sentenza gravata lamentando "violazione e mancata applicazione dell'art. 324 c.p.c.". Si assume, infatti, che i giudici a quibus hanno omesso di esaminare l'eccezione di giudicato interno avanzata dai ME o quantomeno non ne hanno motivato il rigetto che in ogni caso appare ingiustificato.
Si precisa al riguardo, in particolare, che pur avendo il tribunale accertato che sussisteva il diritto degli affittuari a cumulare l'indennizzo previsto dagli articoli 43 e 50 della legge n. 203 del 1982 con l'indennità di cui agli articoli 12 e 17 della legge n. 865 del 1971, l'amministrazione comunale appellante non aveva contestato nella parte de qua (cioè nell'an) la decisione del tribunale ma si era limitata a censurarne il quantum, cioè la misura della indennità indicata come eccessiva, di fatto, in relazione alla effettiva perdita dei ME.
3. La deduzione è manifestamente infondata.
Si precisa a pagina 7 del ricorso in appello del comune di ON (di cui è consentito il diretto esame da parte di questa Corte, attesa la natura, error in procedendo, del vizio denunziato) "la sentenza impugnata .. ha assunto che i .. ME avessero diritto, oltre alla somma già ricevuta, anche all'indennizzo di cui all'art. 17 della legge n. 865 del 1971. Infatti il tribunale ha ritenuto che quell'indennizzo non fosse alternativo ma andasse cumulato alla stima delle culture e delle opere di miglioramento. Tale impostazione della questione è certamente frutto di un travisamento degli elementi della fattispecie".
Pacifico quanto sopra, avendo espressamente la parte soccombente negato il diritto dei ME di cumulare l'indennizzo di cui all'art. 17 della legge n. 865 del 1971 con quello per le culture in atto e i miglioramenti, è palese, da una parte, che sulla questione specifica non si era affatto formato, nel corso del giudizio di secondo grado, il giudicato, dall'altra, che era puntuale onere dei giudici di appello verificare se fosse - o meno - conforme a diritto l'assunto dei primi giudici relativamente alla cumulabilità delle indennità in questione.
Nè rileva, ancora, in senso contrario, che parte appellante, nel negare il diritto della controparte a cumulare le due indennità, non abbia espressamente fatto riferimento al disposto di cui al comma 5 dell'art. 50, l. 3 maggio 1982 o non abbia adeguatamente motivato, il proprio dissenso rispetto alle conclusioni del primo giudice. Deve ribadirsi, infatti, al riguardo, da un lato, che è onere del giudice del merito interpretare le domande, e le eccezioni delle parti, a prescindere dalla loro eventualmente erronea, qualificazione giuridica (cfr., ad esempio, Cass. 15 gennaio 1999, n. 383, nonché Cass. 17 febbraio 2001, n. 2340), dall'altro, che detto giudice, al ricordato fine deve avere riguardo alla volontà "effettiva" delle parti, ricavabile anche per "implicito" (Cass. 25 febbraio 2000, n. 2142). Anche a prescindere da quanto precede, infine non può tacersi che il giudice del merito è libero sia di ricostruire e qualificare giuridicamente l'azione e, quindi, anche l'eccezione, diversamente da come prospettato, ma anche di accertare la presenza degli elementi caratterizzanti l'efficacia costitutiva od estintiva della pretesa avanzata, attenendo tale accertamento all'obbligo di esatta applicazione della legge (Cass. 28 gennaio 2000, n. 961).
4. Con il secondo motivo i ricorrenti denunziano "violazione ed errata applicazione (da parte dei giudici di secondo grado degli) articoli 43 e 50 legge n. 203 del 1982 (e) 12 e 17 legge 22 ottobre 1971, n. 865". Si osserva, infatti, da un lato, che in caso di espropriazione di fondo rustico concesso in affitto l'indennità aggiuntiva riconosciuta dall'art. 17 della legge n. 865 del 1971 è rivolta a compensarlo del sacrificio derivante dalla definitiva perdita della sua attività di lavoro e di guadagno e resta, conseguentemente, cumulabile, stante la diversità di funzione con la porzione della indennità di espropriazione che l'affittuario abbia diritto di ricevere a compenso della perdita dei frutti o del mancato raccolto, dall'altro, che questa Corte ha espressamente affermato (in una fattispecie analoga alla presente) un principio opposto a quello ora fatto proprio dai giudici di appello e conforme all'insegnamento del primo giudice.
5. Il motivo non può trovare accoglimento, sotto nessuno dei profili in cui si articola.
5.1. In alcun modo pertinente, al fine del decidere, in primis, si appalesa ogni indagine sulla diversa funzione della indennità di cui agli articoli 17, legge n. 865 del 1971 e di quella di cui agli articoli 27, legge n. 2359 del 1865 e 1638 c.c. A prescindere da ogni altra, pur pertinente, considerazione (sia l'art. 17, legge n. 865 del 1971, sia l'art. 27, legge n. 2359 del 1865 hanno riguardo ai diritti che il "conduttore" matura nei confronti dell'espropriante e i rapporti tra tali soggetti, mentre nella specie i ME, conduttori del fondo destinato all'edificazione, hanno convenuto in giudizio il comune di ON nella sua qualità di "concedente" del fondo stesso e non di "espropriante"), si osserva che l'art. 50, l. 3 maggio 1982, n. 203 detta una disciplina peculiare, con riferimento alla eventualità un fondo rustice (o parte di questo) sia oggetto - come nella fattispecie ora in esame - di "concessione edilizia" e disciplina, appunto, i rapporti, in una tale eventualità, tra il concedente e l'affittuario che è obbligato all'anticipato rilascio del fondo per consentire la realizzazione delle opere oggetto della concessione. È palese, pertanto, che la fattispecie trova la propria, esclusiva, regolamentazione, nella ricordata disposizione normativa, senza che possano invocarsi principi enunciati dalla giurisprudenza di questa Corte regolatrice con riguardo a fattispecie totalmente diverse e, in particolare, in controversie instaurate da affittuari contro l'ente espropriante (come ad esempio da Cass. 20 aprile 1985, n. 2618, ricordata in ricorso. Sempre sulla impossibilità di trasferire principi e regole dettate in tema di espropriazione per pubblica utilità alla diversa ipotesi di risoluzione anticipata del contratto di affitto ex art. 50 legge n. 203 del 1982, cfr. Cass. 10 aprile 1995, n. 4122).
5.2. Quanto al secondo profilo di ricorso, osserva la Corte che nella fattispecie esaminata da Cass. 17 maggio 1997, n. 4428, parte ricorrente denunziava "la violazione dell'art. 360 c.p.c. in relazione all'art. 50 legge n. 203 del 1982, all'art. 1208 c.c., alla violazione o falsa applicazione delle norme di diritto per ultrapetizione" affermando "che la sentenza era viziata da nullità insanabile avendo essa rideterminato gli importi dovutigli a titolo di indennizzo, senza tenere conto del fatto che tale determinazione era già definitivamente avvenuta avanti all'i.p.a., che, in sede giudiziaria, nessuna domanda era stata avanzata in tal senso, e che ... la controparte aveva anche omesso di formulare una valida offerta dopo la conclusione dell'iter amministrativo".
È di palmare evidenza, pertanto, che le precisazioni contenute nella parte motiva di tale ultima pronunzia, in margine al comma 5 dell'art. 50 della legge n. 203 del 1982 e secondo cui, in particolare, "al conduttore compete, in aggiunta alla somma stimata dall'ispettorato a noma del terzo comma, alternativamente, l'indennizzo previsto dal precedente art. 43, ovvero quello di cui al secondo comma dell'art. 17 legge 22 ottobre 1971, n. 865 e successive modifiche, con la maggiorazione del cinquanta per cento di cui all'art. 12 (della) stessa legge" integrano un mero obiter dictum. Sempre al riguardo, per completezza di esposizione, non può tacersi che in molteplici occasioni questa Corte, ancorché incidentalmente, ha sempre dato alle disposizioni in esame una lettura opposta, rispetto a quella ora invocata dai ricorrenti.
Si ricordano, al riguardo, ad esempio, Cass. 25 maggio 1989, n. 2519, ove il rilievo che "il giudice del merito ha esattamente affermato che la liquidazione dell'indennizzo ex art. 50, comma 5, essendo prevista dalla legge in via alternativa rispetto alla liquidazione ex comma 4 della stessa norma ed implicando i due tipi di liquidazione indagini peritali diverse, avrebbe dovuto essere chiesta, appena di decadenza, secondo il rito del lavoro, con la memoria difensiva di costruzione in primo grado ai sensi dell'art. 416 c.p.c.". Sempre in tema Cass. 17 dicembre 1991, n. 13563 (in motivazione) ha affermato "in tali casi (anticipata risoluzione del rapporto agrario per effetto della sopravvenuta destinazione edificatoria del fondo), lo stesso articolo (50) dispone ai commi 3 e 4 che al fittuario o al mezzadro compete una somma che deve essere rapportata al valore delle colture in atto è delle opere ed in aggiunta ad essa un indennizzo come previsto dall'art. 43 della legge n. 203 del 1982 82 (rispettivamente 12 annualità di fitto o 5 quote annuali del riparto) e che a scelta dell'affittuario o mezzadro il quinto comma del citato articolo concede tuttavia, la possibilità ai predetti soggetti di ottenere, in alternativa alle somme di cui si è detto, gli indennizzi previsti dal secondo comma dell'art. 17 della legge n. 865 del 1971 e successive modificazioni, ivi compresa la maggiorazione del 50% di cui all'art. 12 della legge medesima, indennizzi da rapportarsi al valore agricolo del terreno, come da art. 16 della legge n. 865 del 1971 richiamato dal successivo articolo 17".
Non diversamente, Cass.17 maggio 1995, n. 5419 ha affermato che "è ... in facoltà dell'affittuario .. di chiedere in alternativa alle somme di cui al comma precedente (cioè all'indennizzo ex art. 43 e le altre somme indicate nella relazione di stima) le indennità previste dall'art. 17, comma 2, della l. 22 ottobre 1971, n. 865 e successive modificazioni" e Cass. 10 agosto 1992, n. 9451 ha ritenuto manifestamente infondata, in riferimento all'art. 3 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 43, l. 3 maggio 1982, n. 203, nella parte in cui non riconosce all'affittuario, in caso di anticipata risoluzione del rapporto, la facoltà, di cui al comma 5 dell'art. 50 della stessa legge n. 203, di richiedere in alternativa all'equo indennizzo per il rilascio (ed al valore della stima effettuata dall'IPA) le indennità previste dal comma 2 dell'art. 17 della legge 22 ottobre 1971 n. 865 e successive modificazioni, ivi compresa la maggiorazione del cinquanta di cui all'art, 12 della legge medesima".
Precisato quanto sopra si osserva che giusta la testuale previsione di cui all'art. 50, l. 3 maggio 1982, n. 203 (per quanto rilevante al fine del decidere):
- "per i terreni che, in conformità a strumenti urbanistici vigenti, siano soggetti ad utilizzazione diversa da quella agricola, il proprietario o l'avente titolo che abbia ottenuto la concessione ai sensi della legge 28 gennaio 1977, n. 10, può ottenere il rilascio dell'area necessaria alla realizzazione dell'opera concessa, dei relativi servizi e delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria" (comma 1);
- "al conduttore, concessionario o mezzadro spetta, oltre alla somma risultante dalla stima dell'ispettorato, l'indennizzo previsto dall'articolo 43 ..." (comma 4);
- "è in facoltà dell'affittuario coltivatore diretto, mezzadro, colono o compartecipante o del rappresentante delle relative imprese familiari coltivatrici, se presenti, di chiedere, in alternativa alle somme di cui al comma precedente, le indennità previste dal secondo comma dell'articolo 17 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni, ivi compresa la maggiorazione del cinquanta per cento di cui all'articolo 12 della legge medesima" (comma 5) Pacifico quanto precede, e precisato, ancora, che giusta la disposizione di cui all'art. 12, comma 1, preleggi "nell'applicare la legge non si può ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di essere e dalla intenzione del legislatore", ritiene la Corte che l'unica interpretazione delle norme sopra ricordate compatibile con la lettera della legge, nonché con la sua ratio, sia proprio quella fatta propria, nella specie, dai giudici a quibus. Se, in particolare, il comma 5 sopra trascritto attribuisce al conduttore la facoltà di conseguire, in alternativa, o "le somme di cui al comma precedente" o "le indennità previste dal secondo comma dell'articolo 17 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni,
ivi compresa la maggiorazione del cinquanta per cento di cui all'articolo 12 della legge medesima" e se - ancora - il comma precedente (il quarto) testualmente recita: "al conduttore spetta, oltre alla somma risultante dalla stima dell'ispettorato, l'indennizzo previsto dall'articolo 43 ...", è di palmare evidenza che le "somme" indicate nel comma precedente sono sia "la somma risultante dalla stima dell'Ispettorato", sia "l'indennizzo previsto dall'articolo 43".
Se - come assumono gli attuali ricorrenti - fosse o stata intenzione del legislatore prevedere, in favore del conduttore, una alternativa tra "le poste" indicate dall'art. 43 (della stessa legge n. 203 del 1982) e le indennità di cui all'art. 17 della legge n. 865 del 1971
è palese che il comma 5 doveva sarebbe stato formulato in termini diversi.
In particolare, definendo il comma 4, le "poste" di cui all'art. 43 come "indennizzo" (in conformità del resto alla stessa intitolazione dell'art. 43) è palese che ove il legislatore avesse inteso fare riferimento, al comma 5, esclusivamente alle dette poste non poteva non definire queste con il termine tecnico e appropriato, cioè "indennizzo".
La circostanza che il legislatore abbia fatto ricorso ad un'espressione gerierica quale "somme" è indice inequivoco che il riferimento è onnicomprensivo, cioè a tutte le "poste" indicate nel comma precedente e, quindi, anche alla "somma" risultante dalla stima dell'ispettorato.
Quanto precede trova ulteriore conforto nella circostanza che il comma 4 fa menzione, da un lato, della "somma" (risultante dalla stima dell'Ispettorato), dall'altro, dell'"indennizzo" (previsto dall'art. 43) e il riferimento, nel comma successivo, non alla "somma" indicata nel comma precedente, ma alle "somme di cui al comma precedente" non può avere altro significato che quello detto sopra, e fatto proprio dalla sentenza in questa sede gravata. Nè - infine - esistono elementi, di sorta, che giustifichino una lettura del testo di legge in esame nel senso che "al conduttore compete, in aggiunta alla somma stimata dall'ispettorato a noma del terzo comma, alternativamente, l'indennizzo previsto dal precedente art. 43, ovvero quello di cui al secondo comma dell'art. 17 legge 22 ottobre 1971, n. 865 e successive modifiche".
Se, infatti, l'affittuario può reclamare le "indennità" di cui all'art. 17, comma 2, della legge n. 865 del 1971 in alternativa alle "somme" di cui al comma precedente e se questo, come si è dimostrato, contempla sia la somma di cui al terzo comma, sia l'indennizzo di cui all'art. 43, ciò non può che significare che le indennità di cui all'art. 17, comma 2, legge n. 865 del 1971 sono "alternative" a qualsiasi altra somma.
Essendosi i giudici del merito attenuti ai principi di diritto sopra riferiti, neppure il secondo motivo, in conclusione, può trovare accoglimento.
6. Risultato totalmente infondato il proposto ricorso, in conclusione, deve rigettarsi.
Nessun provvedimento deve essere adottato, in ordine alle spese di lite di questo giudizio di legittimità, atteso che l'intimato Comune di ON non ha svolto attività difensiva in questa sede.
P.Q.M.
La Corte,
rigetta il ricorso;
nulla sulle spese di questo giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione terza civile della Corte di Cassazione, il 18 dicembre 2001. Depositato in Cancelleria il 6 giugno 2002