Cass. pen., sez. II, sentenza 18/03/2005, n. 13493
CASS
Sentenza 18 marzo 2005

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Massime1

Non costituisce legittimo impedimento dell'imputato a comparire il fatto che egli, essendo sottoposto ad affidamento in prova al servizio sociale, non abbia ottenuto, pur avendone fatto richiesta, l'autorizzazione a partecipare all'udienza, atteso che l'affidamento in prova al servizio sociale è una modalità del trattamento in regime di libertà e non già una misura restrittiva della libertà personale, per cui il soggetto che vi è sottoposto non deve chiedere alcuna autorizzazione per comparire ad un'udienza, essendo solo tenuto a darne tempestiva notizia al servizio sociale.

Commentario1

  • 1La mancata comparizione in udienza dell'imputato detenuto
    Di Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 23 agosto 2019

    (Annullamento con rinvio) (Riferimento normativo: Cod. proc. pen., artt. 420-quater, c. 3, 420-quinquies) Il fatto Il Tribunale di Pistoia, in funzione di giudice dell'esecuzione, rigettava l'istanza proposta nell'interesse di C. G. con cui si chiedeva la sospensione dell'ordine di esecuzione emesso con riferimento alla condanna alla pena di anni uno e mesi due di reclusione ed euro 300 di multa. Secondo il Giudice, esattamente non era stato notificato all'imputato l'estratto contumaciale della sentenza di condanna poiché l'imputato, già dichiarato contumace, non era comparso all'udienza fissata dopo la richiesta di rinvio per legittimo impedimento, condotta che equivaleva ad una …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. II, sentenza 18/03/2005, n. 13493
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 13493
Data del deposito : 18 marzo 2005

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