Sentenza 18 marzo 2005
Massime • 1
Non costituisce legittimo impedimento dell'imputato a comparire il fatto che egli, essendo sottoposto ad affidamento in prova al servizio sociale, non abbia ottenuto, pur avendone fatto richiesta, l'autorizzazione a partecipare all'udienza, atteso che l'affidamento in prova al servizio sociale è una modalità del trattamento in regime di libertà e non già una misura restrittiva della libertà personale, per cui il soggetto che vi è sottoposto non deve chiedere alcuna autorizzazione per comparire ad un'udienza, essendo solo tenuto a darne tempestiva notizia al servizio sociale.
Commentario • 1
- 1. La mancata comparizione in udienza dell'imputato detenutoDi Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 23 agosto 2019
(Annullamento con rinvio) (Riferimento normativo: Cod. proc. pen., artt. 420-quater, c. 3, 420-quinquies) Il fatto Il Tribunale di Pistoia, in funzione di giudice dell'esecuzione, rigettava l'istanza proposta nell'interesse di C. G. con cui si chiedeva la sospensione dell'ordine di esecuzione emesso con riferimento alla condanna alla pena di anni uno e mesi due di reclusione ed euro 300 di multa. Secondo il Giudice, esattamente non era stato notificato all'imputato l'estratto contumaciale della sentenza di condanna poiché l'imputato, già dichiarato contumace, non era comparso all'udienza fissata dopo la richiesta di rinvio per legittimo impedimento, condotta che equivaleva ad una …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 18/03/2005, n. 13493 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13493 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. RIZZO Aldo - Presidente - del 18/03/2005
Dott. SIRENA Pietro - Consigliere - SENTENZA
Dott. CASUCCI Giuliano - Consigliere - N. 364
Dott. TAVASSI Marina Anna - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MACCHIA Alberto - Consigliere - N. 030895/2002
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
GO NC N. IL 25/10/1960;
avverso SENTENZA del 24/01/2002 CORTE APPELLO di GENOVA;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dr. MACCHIA ALBERTO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dr. E. Cesqui che ha concluso per la inammissibilità del ricorso;
udito il difensore avv. SAMBUCANO Stefano del foro di Genova che ha insistito per l'accoglimento del ricorso.
OSSERVA
Con sentenza del 24 gennaio 2002, la Corte di appello di Genova ha confermato la sentenza pronunciata dal Pretore di Savona in data 29 gennaio 1998, con la quale GO FR è stato condannato alla pena di anni uno e mesi quattro di reclusione quale imputato del delitto di ricettazione.
Propongono ricorso per cassazione l'imputato ed il difensore, deducendo la nullità del giudizio di primo grado in quanto celebrato nella contumacia dell'imputato, malgrado la deduzione a mezzo fax del legittimo impedimento a comparire: impedimento connesso al fatto che, trovandosi l'imputato medesimo in stato di affidamento in prova al servizio sociale, e con divieto di allontanarsi dalla Provincia di Genova, non era riuscito ad ottenere dal Tribunale di sorveglianza tempestiva autorizzazione, richiesta per il tramite della assistente sociale. Si lamenta, a tal riguardo, anche la mancata assunzione della deposizione della assistente sociale.
Il ricorso è manifestamente infondato. La sentenza impugnata ha infatti correttamente ritenuto non viziata la decisione di primo grado, sia perché non erano state fornite puntuali indicazioni da parte dell'imputato, sia perché incombeva sullo stesso imputato l'onere di richiedere tempestivamente le eventuali autorizzazioni necessarie per la comparizione, essendo stato reso edotto per tempo della data dell'udienza. Evidentemente superflua doveva ritenersi in tale contesto la audizione della assistente sociale che il ricorrente asserisce di aver richiesto ai giudici dell'appello. D'altra parte, va pure rilevato che, nella specie, la condizione dell'imputato non poteva in sè ricondursi ad uno stato di limitazione della libertà personale, posto che questa Corte ha avuto modo di affermare che non costituisce legittimo impedimento dell'imputato a comparire il fatto che egli, essendo sottoposto ad affidamento in prova al servizio sociale, non abbia ottenuto, pur avendone fatto richiesta, l'autorizzazione a partecipare all'udienza, atteso che l'affidamento in prova al servizio sociale è una modalità del trattamento in regime di libertà e non già una misura restrittiva della libertà personale, per cui il soggetto che vi è sottoposto non deve chiedere alcuna autorizzazione per comparire ad un'udienza, essendo solo tenuto a darne tempestiva notizia al servizio sociale (Cass., Sez. 5^, 18 giugno 2003, Musso). Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento alla Cassa delle ammende di una somma che si stima equo determinare in euro seicento, alla luce dei principi affermati dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 186 del 2000.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro seicento alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 18 marzo 2005.
Depositato in Cancelleria il 12 aprile 2005