Cass. pen., sez. III, sentenza 21/06/2007, n. 27079
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Sentenza 21 giugno 2007

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Le disposizioni dettate dal D.Lgs. 29 aprile 2006, n. 217 (recante "Revisione della disciplina in materia di fertilizzanti") sono dirette unicamente a regolamentare la produzione dei fertilizzanti ed a sanzionarne amministrativamente la commercializzazione non conforme alle disposizioni del Regolamento (CE) n. 2003/2003, recepite dal medesimo decreto. Ne consegue che le attività di spandimento sul terreno di residui o reflui a scopo di concimazione o correzione rimangono soggette alla disciplina in materia di rifiuti ovvero in materia di acque (D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152) od, ancora, a quelle che regolano lo spandimento di fanghi in agricoltura (D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 99). (Nell'occasione la Corte ha ulteriormente affermato che è escluso che l'accertamento di fatti costituenti reato, riconnessi all'utilizzo di fertilizzanti, possa avvenire esclusivamente presso i laboratori abilitati a controllare la conformità dei fertilizzanti posti in commercio, accreditati secondo le specifiche dettate dall'All. 11 al D.Lgs. n. 217 del 2006).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 21/06/2007, n. 27079
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 27079
    Data del deposito : 21 giugno 2007

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