Cass. pen., sez. III, sentenza 17/11/2015, n. 818
CASS
Sentenza 17 novembre 2015

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La persona sottoposta ad indagini non può proporre opposizione né ricorrere in cassazione, avverso il decreto con cui il g.i.p. dispone l'archiviazione del procedimento, trattandosi di un provvedimento che in nessun modo può pregiudicare i suoi interessi. (Fattispecie in cui la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso che si doleva della mancata motivazione da parte del giudice, che aveva disposto l'archiviazione per estinzione del reato a seguito di intervenuta prescrizione, sulla insussistenza di prove favorevoli all'indagato, escludendo che nella fase delle indagini preliminari sia applicabile la disposizione di cui all'art. 129 cod. proc. pen.).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 17/11/2015, n. 818
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 818
    Data del deposito : 17 novembre 2015

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