Sentenza 17 novembre 2015
Massime • 1
La persona sottoposta ad indagini non può proporre opposizione né ricorrere in cassazione, avverso il decreto con cui il g.i.p. dispone l'archiviazione del procedimento, trattandosi di un provvedimento che in nessun modo può pregiudicare i suoi interessi. (Fattispecie in cui la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso che si doleva della mancata motivazione da parte del giudice, che aveva disposto l'archiviazione per estinzione del reato a seguito di intervenuta prescrizione, sulla insussistenza di prove favorevoli all'indagato, escludendo che nella fase delle indagini preliminari sia applicabile la disposizione di cui all'art. 129 cod. proc. pen.).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 17/11/2015, n. 818 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 818 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2015 |
Testo completo
8 1 8 / 1 6 19 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE Sent. n. sez.2030 Composta da - Presidente - C.C. 17/11/2015 Renato Grillo R.G.N. 24482/2015 Vito Di OL GA ZA Relatore - Alessio Scarcella Enrico Mengoni ha pronunciato la seguente : SENTENZA sul ricorso proposto : RT OL, n. a Napoli il 02/05/1947; avverso il decreto di archiviazione del G.i.p. del Tribunale di Napoli in data 27/04/2015; udita la relazione svolta dal consigliere GA ZA;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale G. Corasaniti, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
RITENUTO IN FATTO 1. RT OL ha proposto ricorso avverso il decreto di archiviazione del G.i.p. del Tribunale di Napoli del 27/04/2015 pronunciato nei suoi confronti relativamente al reato di cui all'art.8 del d.lgs. n. 74 del 2000 per intervenuta prescrizione.
2. Con un primo motivo lamenta che, ai sensi dell'art. 129 c.p.p., il fatto - reato contestato di cui all'art.8 del d.lgs. n. 74 del 2000 "dichiarato prescritto" sarebbe stato in realtà insussistente essendosi di fatto proceduto, a seguito di trasmissione in sede di giudizio civile degli atti al P.M. di Napoli, per la notitia criminis di omessa fatturazione di compensi professionali e non già per emissione di fatturazione per operazioni inesistenti.
3. Con un secondo motivo lamenta l'errata applicazione della legge penale posto : che, anche a considerare, per le ragioni appena sopra dette, il fatto come inquadrabile nell'art.4 del d.lgs. cit., l'intero ammontare dei pagamenti la cui fatturazione sarebbe stata omessa (euro 90.620,123) sarebbe comunque stato inferiore alla soglia di punibilità di legge di euro 103.291,40. 4. Con un terzo motivo lamenta in ogni caso la mancanza di motivazione del provvedimento di archiviazione, in realtà limitatosi ad una mera presa d'atto della richiesta del P.M.. 5. Con un quarto motivo, infine, chiede sollevarsi la questione di legittimità costituzionale degli artt. 408, commi 1 e 2, e 409, comma 1, c.p.p. per violazione degli artt. 111 e 117 Cost. laddove gli stessi non prevedono l'obbligo di avvisare l'indagato della richiesta di archiviazione per prescrizione alla luce di quanto previsto dalla Direttiva europea 2012/13/UE che prevede appunto, in particolare all'art.3 l'onere di informare l'indagato dell'accusa al più tardi al momento in cui il merito è sottoposto all'esame di un'autorità giudiziaria.
6. Chiede pertanto che questa Corte voglia pronunciare immediatamente il proscioglimento per insussistenza del reato o perché non è previsto come reato o perché non costituisce reato e sollevare comunque la questione di legittimità costituzionale suddetta. CONSIDERATO IN DIRITTO 7. Osserva la Corte che il ricorso è inammissibile. Va infatti ribadito che la persona sottoposta ad indagini non può proporre opposizione né ricorrere in cassazione, nemmeno sotto il profilo dell'abnormità, avverso il decreto con cui il G.i.p. disponga l' archiviazione del procedimento (da procedimento (da ultimo, Sez. 6, n. 27730 del 05/03/2013, Savino, Rv. 255624). Infatti il provvedimento di archiviazione, disciplinato dagli artt. 408 e 2 ss. c.p.p., è atto concepito dal legislatore come anteriore all'esercizio dell'azione penale, correlato alla insussistenza degli estremi per esercitarla, che in nessun modo può pregiudicare gli interessi della persona indicata come responsabile nella notizia di reato, o l'interesse della pubblica accusa a riaprire le indagini nel caso previsto dall'articolo 414 c.p.p.; sicché, per la natura dello stesso di provvedimento "neutro", non sono appunto previsti mezzi di impugnazione contro di esso (Sez.1, n. 1560 del 23/02/1999, Bentivegna, Rv. 213879). Va anche aggiunto che, in ogni caso, anche a volere ritenere il contrario, nessuna doglianza in ordine alla motivazione del provvedimento di archiviazione circa l' intervenuta prescrizione del reato sarebbe consentita infatti, ove il P.M. richieda appunto l'archiviazione per estinzione del reato a seguito di intervenuta prescrizione, il giudice non ha il dovere di motivare sulla insussistenza di prove favorevoli all'indagato ai sensi dell'art. 129 c.p.p. in quanto tale norma non è applicabile alla fase delle indagini preliminari (cfr., tra le altre, Sez. 6, n. 45001 del 26/10/2005, Mastrangelo, Rv. 233509) tanto che costituisce atto abnorme la sentenza con la quale il giudice, richiesto di emissione del decreto di archiviazione, in luogo di provvedere in conformità, prosciolga l'indagato ai sensi dell'art 129 c.p.p. (Sez. 4, n. 8805 del 11/02/2009, P.M. in proc. Martelli, Rv. 243452; Sez. 5, n.111 del 12/01/2000, P.G. in proc. Saugna, Rv. 215971). Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di denaro di euro 1.000 in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di denaro di euro 1.000 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 17 novembre 2015 Il Consigliere estensore Il Presidente GA ZA DEPOSITATA IN CANCELLERIA Renato Grillo Punto All 1 2 GEN 2016 IL CANDELLIERE Luana Mariant 3