Sentenza 20 gennaio 2014
Massime • 1
Ai fini della verifica della tempestività della richiesta di restituzione nel termine a norma dell'art. 175, comma secondo bis, cod. proc. pen., il giudice, se l'istanza è presentata a mezzo del servizio postale, deve avere riguardo alla data di ricezione della stessa da parte dell'ufficio, in quanto non è applicabile la disposizione prevista dall'art. 583, comma secondo, cod. proc. pen., che individua la data di proposizione dell'impugnazione in quella di spedizione della raccomandata. (La Suprema Corte ha precisato che la richiesta di restituzione nel termine non può ritenersi compresa nella categoria degli atti di impugnazione, cui l'art. 583 cod. proc. pen. fa riferimento).
Commentario • 1
- 1. Condanna contumaciale e presentazione istanza restituzione in termini per posta (Cass. 42043/17)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 3 maggio 2018
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 20/01/2014, n. 6726 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6726 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CHIEFFI Severo - Presidente - del 20/01/2014
Dott. CAVALLO Aldo - Consigliere - SENTENZA
Dott. MAZZEI Antonella P. - Consigliere - N. 234
Dott. LOCATELLI Giuseppe - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ROCCHI Giacomo - Consigliere - N. 31337/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
EM SH N. IL 06/05/1984;
avverso l'ordinanza n. 17/2013 TRIB. SEZ. DIST. di SAN DONÀ DI PIAVE, del 03/05/2013;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIUSEPPE LOCATELLI;
lette le conclusioni del PG Dott. GALASSO Aurelio che ha chiesto il rigetto del ricorso, in subordine la rimessione della questione alle Sezioni Unite.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 3.5.2013 il Tribunale di Venezia sez. dist. di San Donà di Piave, in funzione di giudice dell'esecuzione, rigettava le richieste presentata da MB SH di dichiarare non esecutiva la sentenza n. 237/2013 del Tribunale di Venezia, di condanna del ricorrente alla pena di mesi 4 di reclusione per il reato previsto dall'art. 385 cod. pen.; rigettava la richiesta subordinata di restituzione nel termine per proporre impugnazione ai sensi dell'art. 175 cod. proc. pen..
Avverso l'ordinanza il condannato personalmente propone ricorso per cassazione per erronea interpretazione dell'art. 175, comma 2 bis in relazione all'art. 583 cod. proc. pen.: il giudice dell'esecuzione ai fini del computo del termine di decadenza per la presentazione dell'istanza previsto dall'art. 175 cod. proc. pen. doveva avere riguardo alla data di invio della richiesta a mezzo di lettera raccomandata e non a quella di ricezione di essa da parte dell'Ufficio.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato.
L'art. 175 c.p.p., comma 2 bis, il quale stabilisce che l'istanza di restituzione nel termine deve essere "presentata" all'ufficio giudiziario competente nel termine di trenta giorni, non contiene alcun richiamo alla facoltà di spedizione dell'atto a mezzo di raccomandata, riservata dall'art. 583 cod. proc. pen. agli atti di impugnazione, ed estesa da specifiche norme processuali ad altri mezzi di gravame, quali la richiesta di riesame contro le misure cautelari personali (art. 309 cod. proc. pen., comma 4 che richiama gli artt.582 e 583) o le misure cautelari reali (art. 324 c.p.p., comma 2 che richiama l'art. 582 cod. proc. pen., nella interpretazione data da Sez. U, n. 230 del 20/12/2007 - dep. 07/01/2008, Normanno, Rv. 237861); ne' può affermarsi l'applicabilità dell'art. 583 cod. proc. pen. comprendendo nella categoria degli atti di impugnazione anche la richiesta di restituzione nel termine, trattandosi di rimedio processuale privo della connotazione propria dell'impugnazione, consistente nella richiesta di riforma di un provvedimento giudiziario rivolta ad un giudice diverso da quello che ha emesso il provvedimento impugnato. Per tali ragioni si deve concludere che, ai fini di verifica della tempestività della richiesta di restituzione nel termine a norma dell'art. 175 c.p.p., comma 2 bis, non è applicabile la disposizione prevista dall'art. 583 c.p.p., comma 2 che individua la data di proposizione dell'impugnazione in quella di spedizione della raccomandata (in senso conforme Sez. 2, n. 35339 del 13/06/2007, Bari, Rv. 237759; Sez. 1, n. 25185 del 17/02/2009, Ben Kassi, Rv. 243808, secondo cui la decadenza di cui all'art. 175 c.p.p., comma 2 bis opera con riguardo alla data di ricezione della richiesta da parte dell'Ufficio e non a quella di invio dell'atto da parte dell'interessato).
A norma dell'art. 616 cod. proc. pen. il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 20 gennaio 2014.
Depositato in Cancelleria il 12 febbraio 2014