Sentenza 8 novembre 1995
Massime • 3
Il delitto tentato è incompatibile con il dolo eventuale, nel quale la rappresentazione dell'agente investe il reato solo come possibile conseguenza di una condotta diretta ad altro.
Nel delitto di omicidio volontario il dolo che sorregge l'azione o l'omissione va qualificato come "eventuale", quando vi sia la rappresentazione, nell'agente, della probabilità o della semplice possibilità del verificarsi dell'evento letale come conseguenza della condotta medesima e il rischio di tale accadimento sia stato accettato con l'attuazione della condotta.
Il dato differenziale tra dolo eventuale e colpa cosciente va rinvenuto nella previsione dell'evento. Questa, nel dolo eventuale, si propone non come incerta, ma come concretamente possibile e l'agente nella volizione dell'azione ne accetta il rischio, così che la volontà investe anche l'evento rappresentato. Nella colpa cosciente la verificabilità dell'evento rimane un'ipotesi astratta che nella coscienza dell'autore non viene concepita come concretamente realizzabile e, pertanto, non è in alcun modo voluta.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 08/11/1995, n. 832 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 832 |
| Data del deposito : | 8 novembre 1995 |
Testo completo
832
REPUBBLICA ITALIANA Udienza pubblica dell'8.01.1935 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE I PENALE SENTENZA
82N. 1395 Composta dagli Ill.mi Sigg.:
Dott. Roffoels D: Rollo Presidente
Consigliere REGISTRO GENERALI 1. Dott. Enrico Spagna. M
Sтеромо Солиро2. N. 23395195
3. "Млибебо Ріезвомо
4. Гіменцо Рийд: ЛЬ
OE ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto d ne : EL LE da
мать и ЋА я маралбо 1350 (oi sonli frien CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
CORTE SUPREMA DI CASSAZION UFFICI COPIE
Richiesta copia studio UFFICIO COPIE
☐ ☐ Allasciata copia studi al SIG. Sol on dal Sig 4000 per dinth L. 25 LUG. 1998 4002 per diritti 29 GEN 1996 IL CANCELLIERS น IL CANCELLIER)
avverso la sentenza биле собе ('онін (' оффль (
Вай бе го верького, 8 музері. 1995
Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso,
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere (a. E
Mod. 82 A. Spinosi Roma
Udito, per la parte civile, l'avv.
Udito Il Pubblico Ministero in persona del sostituto Procuratore
Generale and SconsorcioneSr. Esmons,
che ha concluso per rigatio fit ricorso:
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БО дилUit i codifensors, fur Picato sue. T: ON CI giz کمک شا مل مل من سله :就醬 fer duren 3 0 0 pliments, osserva in fatto
Nella notte fra il 1 ed il 2 agosto 1992. tra le ore 24 e
1'1 in secondo Barletta dei la ricostruzione fatti rinvenuta nelle due sentenze dei giudici del merito una comitiva di sette giovani. i quali Alessandro Farano. fra giunta a bordo di due autovetture in via Madonna della Croce
si intratteneva ad ascoltare musica મ volume elevato ed 3
dialogare ad alta voce disturbando il sonno degli abitanti della zona. fra i quali EL IC.
A seguito di un alterco con i giovani, il IC
munitosi di una pistola. poi rivelatasi una cal 7.65
"parabellum", esplose dal balcone tre colpi in aria all'evidente solo scopo di intimidire quei disturbatori del riposo notturno ed indurii ad andarsene e. dopo essere stato beffardamente apostrofato con gli epiteti "buffone vattene dentro che vuoi fare con quella pistola ad acqua". altri ве quattro colpi verso il basso. ove erano 1 giovani e che
rimbalzando poi. l'architrave attinserointenzionalmente. od androne frontista, posti più in basso un pilastro di un rispetto al piano di calpestio del balcone ove era lo sparatore, ed il vicino sedime della strada.
In particolare. uno dei colpi della seconda serie, "di
rimbalzo" con direzione dall'alto verso il basso penetrò
nella parte anteriore del collo del FA, che a differenza dei compagni non si era prontamente "riparato" interesso un polmone fermandosi all'interno del torace determinando finalmente la morte della vittima nel presidio ospedaliero
Ove venne prontamente trasportata.
L'esame del proiettile accartocciato confermo un or imo espinse giacche nel urto contro una superficie solida che lo lesi tessuti nosei percorso intracorporeo non erano Stati
particolarmente resistenti. 4
I carabinieri rinvennero sul balcone. dal quale il
IC aveva esploso le due serie di colpi sei bossoli, ed un settimo sulla strada, segno evidente che lo sparatore si era anche sporto dal balcone per meglio 'abbassare" il "tiro"
dell'arma.
I militi poi acceduti in un villimo di proprietà del
IC ebbero finalmente in consegna dal fratello l'arma omicida ivi trasferita da quello nell'intento di sottrarsi ad una incolpazione.
Imputato il IC: a) dell'omicidio volontario del
FA aggravato dai futili motivi, art. 575, 577 61 1 c.
* רן
p.; b) del tentato omicidio degli altri giovani pur aggravato da futili motivi. art. 56, 575, 577, 61 n 1. C. p.: c) di porto illegale di arma da sparo aggravato dal fine di assicurarsi l'impunità dei reati sub a) e b). artt. 12 della
legge 14 ottobre 1974 n 497, 61 n- 2 0. P.. con sentenza del
18 maggio 1994 la corte d'assise di Trani, ritenuta la ordine 3 tuttiresponsabilità dell'imputato in i reati unificati nel vincolo della continuazione, esclusa :
l'aggravante dei motivi futili quanto al più grave delitto le attenuanti generiche e riconosciuta la sub a). concesse
risarcimento del danno. poi ritenute attenuante del prevalenti sulle conteste aggravanti, e con la diminuente ex art. 444 C. P. P condannava il IC alla pena complessiva di anni otto di reclusione ed alla interdizione perpetua dai pp. uu.
Con sentenz'a del 20 febbraio. 8 aprile 1995 la corte d'assise d'appello di Bari, in parziale accoglimento del gravame dell'imputato, dichiarava questo colpevole solo dei delitti sub a) e c) della imputazione ed. esclusa per Questo
ultimo l'aggravante dell'art. 61 n 2 C. D. . ritenuta quanto
al Did grave reato sub ૩ ) l'attenuante della provocazione.
riduceva la pena inflitta in prime cure ad anni Quattro @ 5
mesi due di reclusione e la pena accessoria dell'interdizione dei pubblici uffici ad anni cinque, assolvendo finalmente l'imputato dal delitto sub b) perchè il fatto non costituisce reato.
Per quel che in questa sede interessa i giudici dell'appello ritenevano l'ipotesi dell'omicidio volontario del FA sotto il profilo del "dolo eventuale" osservando che il Piccolo. esperto di armi perchè iscritto al locale
tiro si rappresentato. a segno, era certamente accettandolo,il rischio che la seconda serie di colpi esplosi, dall'alto del balcone con piano di calpestio a mt.4,10 dal suolo. verso il basso ed ove si trovavano i disturbatori, da un' arma di elevata potenza contro il sedime stradale e conglomerati cementizi dell'androne frontista ad altezze dal piano stradale da mt. 2.5, 2.44 e 4. 25 secondo i segni evidenti degli impatti ed a distanza relativamente breve, colpissero "di rimbalzo", anche con esito letale, i giovani che lo avevano disturbato: così come era poi effettivamente accaduto quando uno di quei colpi, respinto da un conglomerato cementizio, con andamento dall'alto verso il вч basso, era penetrato nel collo del FA che non si era
"riparato" ledendo in prosecuzione un polmone e determinato
la morte della vittima.
Quei giudici poi, avuto riguardo alla incompatibilità del dolo eventuale con il "tentativo" assolvevano il IC dalla imputazione e di tentato omicidio degli altri giovani ed escludevano finalmente la configurabilità, prospettata nei motivi di gravame di qualificare il delitto sub a) come
omicidio preter intenzionale, art. 584 C. P ₁ omicidio conseguenza noncolposo, art. 589 c. P. 0 quale morte come indicato nella voluta di altro delitto doloso, art. 586 c.p.
minaccia aggravata dall'arma, art. 612 cpv c.p.
T Avverso la sentenza, sollecitandone l'annulla mento.
$ nell'interesse del IC, con atto depositato il 5 maggio nella cancelleria del pretore di Trani e con "motivi nuovi"
depositati il 23 ottobre in questa cancelleria, hanno
proposto ricorso per cassazione i condifensori con la denunzia dei vizi di inosservanza ° comunque di erronea
applicazione della legge penale. art. 606 lett. b) in
relazione all' art. 586 ed in subordine all'art. 589 c. P. e
dell'art. 45 c. p. nonchè di motivazione mancante. art. 125
n 3 c. p. р. insufficiente, contraddittoria ed illogica e
viziata sotto l'aspetto del travisamento del fatto. art. 606
lett. e) c. p. P..
osserva in diritto
La corte. aderendo alla conclusiva richiesta del p. g.
ritiene il ricorso in parte destituito di fondamento ed in parte proposto per motivi non consentiti dalla legge( art.
606 n- 3 prima ipotesi in relazione al n- 1, C. p. p.) e.
conseguentemente, dispone il rigetto del gravame.
Sotto il primo profilo va Osservato che con il primo "
motivo di doglianza si denunziano l'inosservanza 0 comunque punto di l'erronea applicazione della legge penale in _ eventuale e di diniego dell'ipotesi affermazione del dolo degli artt. 83, 586 c. P.
Avrebbero i giudici dell'appello, all'esito di una censurabile estensione della nozione di dolo eventuale dalla previsione alla prevedibilità dell'evento escluso in
concreto l'ipotesi dell'"aberratio delicti" sub specie di quella disegnata dall'art. 586 C. P., della morte quale conseguenza di altro delitto, in concreto indicato in quello della minaccia diretta ad intimidire i giovani disturbatori,
art. 612 cpv C. p. 7
Non avrebbero in proposito quei giudici considerato che i colpi di pistola, segnatamente quelli contro il pilastro di cemento. erano stati esplosi dal IC nell'unico intento di indurre quei giovani. divenuti più arroganti odop dei colpi "in aria", a desistere dall'esplosione loro mostrando loro di essere comportamento molesto e beffardo munito di una pistola "vera".
si deducono i vizi diCon il secondo motivo di ricorso inosservanza e. comunque, di erronea applicazione della legge penale in punto di diniego della assoluta imprevedibilità
dell'evento determinato un fattore imponderabile ed In da subordine dell'ipotesi della colpa cosciente: art. 606 lett.
b) c. p. in relazione agli artt. 45 e 589 C. P.
Non si sarebbe avveduta la corte d'assise d'appello del
"fortuito" rinvenibile nella assoluta imprevedibilità della deviazione, conseguente all'urto contro conglomerato cementizio, dell''"ogiva" che avrebbe mortalmente attinto il l'unico che non si trovava sotto l'androne antistante FA.
il balcone dal quale erano stati esplosi i colpi di pistola r Le due censure per ! ૩ loro evidente connessione
เก esame congiunto.
Nel delitto di omicidio volontario il dolo che sorregge come eventuale"la azione 0 l'omissione va qualificato quando vi 31a la rappresentazione nell'agente della
probabilità 0 della Semplice possibilita del verificarsi dell'evento letale come consequenza della condotta medesima
ed il rischio di quella verificazione sia stato accettato con l'attuazione della condottal in proposito 0355. 35.UU. 6
dicembre 1991, Casu ed altri: 12 ottobre 1993, Cassata)
I l dato differenziale tra dolo eventuale colpa cosciente Va pol invenuto nella previsione dell'evento 8
Questa, nel dolo eventuale, si propone non come incerta ma concretamente possibile e L'agente nella volizione dell'azione ne accetta il rischio cosi che la volontà investe anche l'evento rappresentato.
verificabilità dell'evento Nella colpa cosciente la nella coscienza dell'autore rimane un'ipotesi astratta che
non viene percepita Come concretamente realizzabile e
pertanto non è in alcun modo voluta( in proposito anche cass:
28 gennaio 1991. Caporaso ed altri: 21 aprile 1994.
Giordano).
A questi principi si sono all'evidenza adeguati i giudici dell'appello che, pertanto, hanno osservato le norme indicate ne hanno fatto corretta applicazione rendendone compiuta e ragione nel discorso motivazionale in proposito offerto.
Quei qiudici hanno ritenuto certa nel IC. esperto nell'uso delle armi perchè iscritto alla locale sezione
"tiro a segno", la rappresentazione della possibilità che i colpi esplosi, Successivamente 3 quelli In arla che non
•
avevano intimidito ma anzl reso кій arroganti giovani disturbatori, da una pistola di elevata potenza ( una
"parabellum" cal 7,65) dall'alto verso il basso. contro un in direzione di conglomerato cementizio ed il sedime stradale quei giovani, li attingessero di "rimbalzo, con traiettoria non predefinita dalla voltata.Zin ragione della distanz3
ravvicinata di quei bersagli inerti e "repellenti". che nellaHanno poi quei giudici considerato rappresentazione siffatta concreta possibilità di una condotta con la1'imputato si fosse determinato in quella consequente volontaria accettazione del rischio Ji un SUO
esito letale;
poi effettivamente verificatosi sequito della deviazione uno di Quel colpi che, respinto dal di conglomerato cementizio altezza dal Jueda un 1 quattro metri dal pigno stradale. con andamento Hall alto verso 11 9
basso" era penetrato nel collo del FA. che non si era prontamente riparato, ledendone un polmone e fermandosi nella cavità toracica: così cone era desumibile dalla deformazione dell'ogiva non determinata dall'interessamento di tessuti ossei particolarmente resistenti nel tramite intracorporeo
Coerentemente i giudici dell'appello hanno escluso
l'ipotesi dell'art. 586 C. P. la quale. costituendo una
"specificazione", in punto della qualità dell'evento. dell'
"aberratio delicti" disegnata dall'art. 83 C. P. - presuppone che la morte non sia assolutamente voluta, neppure sotto il profilo del dolo eventuale;
quella dell'art. 589 C. P. 1 ostando in proposito la concretezza della rappresentazione della possibilità dell'evento letale e della inclusione mediante accettazione nella volontà dell'imputato; e quella del caso fortuito art. 45 c.p., il quale, nel presupporre un quid di imponderabile che, lasciando integro il rapporto causale fra condotta ed evento. sottrae questo all'atteggiamento psichico dell'agente, è incompatibile con
la volizione dell'evento medesimo.
Con il terzo motivo di gravame si denunzia il vizio di illogicità manifesta nella motivazione( art. 606 lett. e) C.
p.) della sentenza ove si era in questa provveduto P. all'assoluzione del IC dal delitto di tentato omicidio degli altri giovani e si era affermata la responsabilità
dell'imputato in ordine all'omicidio volontario del Farano sebbene l'evento verificatosi quelli non verificatisi
3
fossero riconducibili all'unico intento di intimidire tutti quei disturbatori della quiete notturna.
La questione è inammissibile perchè non consentita dalla comunque, manifestamente infondata.legge e,
Avuto riguardo, infatti, al carattere di Mezzo di impugnazione "limitato" del ricorso per cassazione ed Alla 10
formula della lett. e) del n - 1 dell'art. 606 C. p.
p.("manifesta illogicità della motivazione quando il vizio risulta dal testo del provvedimento impugnato") è palese che il denunziato dissidio logico investe ☐ non solo le proposizioni interne al "capo" oggetto di impugnazione della sentenza ma queste ed altre proposizioni interne ad altro capo della non oggetto del ricorso: onde Sentenza e l'estraneità del vizio prospettato alla tipicità della previsione ( in proposito anche cass. 27 marzo 1995. Di
Biasi).
Inoltre, avendo i giudici dell'appello accertato che il
IC, dopo una serie di colpi esplosi. a solo Scopo
intimidatorio, in aria e che avevano suscitato ilarità 2
dispregio ma non timore nei giovani disturbatori, abbassò il tiro dell'arma, per mostrarne la effettiva sua potenza, verso il sedime stradale ed un conglomerato cementizio, in direzione di quelli, nella certa rappresentazione. connessa all'esperienza nell'uso delle armi, ed accettazione della
possibilità di colpirli "di rimbalzo", è palese la coerenza
M fra le due pronunzie, quella di condanna per l'omicidio
.
volontario del FA e quella di assoluzione dal delitto di tentato omicidio degli altri giovani essendo all'evidenza unico l'atteggiamento del dolo che aveva sorretto la condotta dal momento del volontario"abbassamento del tiro".
.
Giova rammentare che, essendo la fattispecie dell'art. 56 normativamente descritta con la formula "atti idonei diretti in modo non equivoco a commettere un delitto". con il
"tentativo" è' incompatibile il dolo eventuale nel quale la
rappresentazione dell'agente investe il reato solo come
possibile conseguenza di una condotta diretta ad altro in proposito anche cass. 28 aprile 1995, Pagani)
Con i residui motivi" nuovi" di ricorso. con le denunzie dei vizi di mancanza comunque di insufficiente. anche e del "travisamento del fatto" 3 soitto 11 profilo 11
contraddittoria motivazione. si deducono le carenze di inaccertamento nei punti di verifica del dolo omicidiario ragione dell'aver la corte di merito operato un'arbitraria scomposizione della unitaria azione in distinte condotte nella apoditticamente ritenuta esplosione da parte del
IC di due serie di colpi, in aria e verso il basso,non considerando l'unico intento intimidatorio del nesso causale in ragione della pluralità dei colpi esplosi e del loro andamento nonchè di diniego delle ipotesi dell'"aberratio delicti" e del caso fortuito che investiva non solo l'imponderabilità della "deviazione" ma anche la momentanea assenza di riparo della vittima
Giova immediatamente osservare che il testo del provvedimento impugnato costituisce secondo la nota formula della lett. e) del n 1 dell'art. 606 C. l'esclusivop.
termine di riferimento del sindacato sulla logicità della motivazione: ne consegue necessariamente che il controllo del giudice di legittimità deve essere esercitato esclusivamente sulle proposizioni e sulla coordinazione argomentativa del discorso motivazionale senza alcuna possibilità di verificare se le argomentazioni addotte siano rispondenti agli atti
processuali nè l'adeguatezza probatoria degli elementi valorizzati e posti a fondamento della decisione.
Non possono pertanto essere considerate le censure dirette alla denunzia del c.d. travisamento del fatto in quanto 13 correttezzasottendono ad infirmare delle proposizioni inserite nel discorso giustificativo offerto dal giudice del merito attraverso il riferimento degli atti
processuali il cui esame è assolutamente precluso al giudice di legittimità( in proposito anche cass. 24 settembre
1990.Caponaccio; 16 ottobre 1991, Giordano: 13 novembre 1991.
Tero: 5 ottobre 1994. Muia: 22 giugno 1995. Modafferi), 12
soliQuesta últimaḍcensued sotte 'apparented denunzia dei vizi d rticlegf iṁftà® est goner i anch all sostanzialmente, ma iammissibilmente, divatte ad un riesane · del materiale probatorio al fine ultimo di una valutazione diversa è più favorevolegiaficiquel o operáta dap giudice del merito nell'es ofri edel" potere esclusivo di apprezzamento е
depfibualell haaresee compiuta ragione in un discorso motivasionale edhe inflquanto corretto e coerente nelle Sue proposizfonincinterneesi sottrae al sindacato richiesto 3
%
questa cortentego ( dell'evento all'atteggiamento precīņusparticolanegrequentøicab dolo omicidiario i giudici deth appella l'hannoncocorrettamente e sufficientemente minvenutti, un secondoiovbhesposizione nella disamina delle precedenti censure;
nella condotta del IC, successiva alla esplosione dei tre colpi in aria ed all'atteggiamento beffardd e provocatorio dei giovani, quando "abbassò" il art.dels una potente arma fuoco dirigendo da
Interfz forfamente suoi colpi verso il sedime stradale ed il conglomerato cementizio dell'androne antistante che recava segni dell'impatto dei proiettili da mt 2,05 e mt. 4.25 8 nella direzione dei giovani con l'accettazione del rischio, rappresentato in ragione della esperienza delle armi. che quei colpi potessero attingere "di rimbalzo". quindi con successiva traiettoria non predefinita dalla "volata", quei disturbatori in ragione della, esigua distanza e dell'elevata potenza dell'arma rigetta Fi oren cond del qua l nesso di causale fra condotta ed evento letale, spese dal evincetenore complessivo della sentenza si Doma, 1'3 novemb 1995 sufficientemente che il colpo mortale fu uno di quelli esplosi contro il conglomerato cementizio ad altezze varie Consigliere estensore
Musso)comprese far i due metri, ed i quattro circa metri dal suolo giacchè quel corpo in deviazione" con andamento dall'alto verso il basso penetrò nel collo del Pac endo ATATIZO930
13. AIRO A ROTAROGAL
Demon Al zeer M38 T S polmone e fermandosi nel Forage senza ledere tessuti HOTAR AJIO particolarments CRED quali potesse riferirsi la deformazione dell' ogiva
+ Quei giudici hanno anche reso ragione del diniego dell'ipotesi dell'"aberratio delicti", art. 83 c. p. sotto il profilo della fattispecie specializzante dell'art. 586 c. p.
In ragione della volizione dell'evento rappresentato come possibile, nonchè del caso fortuito, art. 45 C. p., che lasciando integro il nesso causale elimina la riferibilità dell'evento all'atteggiamento psichico dell'agente giacchè preclusa dalla rappresentazione della possibilità dell'evento letale, alla quale concorreva anche la momentanea assenza di riparo di uno dei giovani, e la volizione implicita di quello hella attuazione della condotta.
Al rigetto-del ricorso consegue secondo la previsione dell'art. 616 c. p. p. la condanna del IC al pagamento delle spese del giudizio.
p. a. m.
la Corte
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento '
della spese processuali,
Roma, 1'8 novembre 1995.
Il Presidente Il Consigliere estensore
( dr. Raffaele Di Rollo). ( dr Enried Spagna Musso)
Rollacke Do
1