Cass. pen., sez. I, sentenza 08/11/1995, n. 832
CASS
Sentenza 8 novembre 1995

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Il delitto tentato è incompatibile con il dolo eventuale, nel quale la rappresentazione dell'agente investe il reato solo come possibile conseguenza di una condotta diretta ad altro.

Nel delitto di omicidio volontario il dolo che sorregge l'azione o l'omissione va qualificato come "eventuale", quando vi sia la rappresentazione, nell'agente, della probabilità o della semplice possibilità del verificarsi dell'evento letale come conseguenza della condotta medesima e il rischio di tale accadimento sia stato accettato con l'attuazione della condotta.

Il dato differenziale tra dolo eventuale e colpa cosciente va rinvenuto nella previsione dell'evento. Questa, nel dolo eventuale, si propone non come incerta, ma come concretamente possibile e l'agente nella volizione dell'azione ne accetta il rischio, così che la volontà investe anche l'evento rappresentato. Nella colpa cosciente la verificabilità dell'evento rimane un'ipotesi astratta che nella coscienza dell'autore non viene concepita come concretamente realizzabile e, pertanto, non è in alcun modo voluta.

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 08/11/1995, n. 832
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 832
Data del deposito : 8 novembre 1995

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