Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 13/02/2003, n. 2165
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Sentenza 13 febbraio 2003

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Nel rito del lavoro, il convenuto ha l'onere, ai sensi dell'art. 416, comma terzo, cod. proc. civ., di prendere posizione sui fatti costitutivi allegati dall'attore in modo specifico, non essendo sufficiente una confutazione generica, sicché la mancanza di una (precisa) contestazione implica l'esistenza di un comportamento univocamente rilevante ai fini della determinazione dell'oggetto del giudizio, con effetti vincolanti per il giudice, che dovrà astenersi da qualsivoglia controllo probatorio del fatto non contestato e dovrà ritenerlo sussistente senza necessità di uno specifico accertamento; la suddetta mancanza di contestazione infatti rappresenta l'adozione di una linea difensiva incompatibile con la negazione del fatto e rende quindi inutile provarlo perché non controverso.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 13/02/2003, n. 2165
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 2165
    Data del deposito : 13 febbraio 2003

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