Sentenza 13 febbraio 2003
Massime • 1
Nel rito del lavoro, il convenuto ha l'onere, ai sensi dell'art. 416, comma terzo, cod. proc. civ., di prendere posizione sui fatti costitutivi allegati dall'attore in modo specifico, non essendo sufficiente una confutazione generica, sicché la mancanza di una (precisa) contestazione implica l'esistenza di un comportamento univocamente rilevante ai fini della determinazione dell'oggetto del giudizio, con effetti vincolanti per il giudice, che dovrà astenersi da qualsivoglia controllo probatorio del fatto non contestato e dovrà ritenerlo sussistente senza necessità di uno specifico accertamento; la suddetta mancanza di contestazione infatti rappresenta l'adozione di una linea difensiva incompatibile con la negazione del fatto e rende quindi inutile provarlo perché non controverso.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 13/02/2003, n. 2165 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2165 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PRESTIPINO Giovanni - rel. Presidente -
Dott. PUTATURO DONATI Mario - Consigliere -
Dott. BATTIMIELLO Bruno - Consigliere -
Dott. LAMORGESE Antonio - Consigliere -
Dott. DE RENZIS Alessandro - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PA IO, elett.te dom.to in Roma, Via Grazio n. 12, presso lo studio dell'Avv. Giovanni Tortorici, che lo rappresenta e difende per procura speciale a margine del ricorso per Cassazione.
- ricorrente -
contro
ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE-INPS, in persona del legale rappresentante pro-tempore, elett.te dom.to in Roma, Via della Frezza n. 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto medesimo, rappresentato e difeso dagli Avv. Vincenzo Morielli, Antonio Todaro, Luigi Cantarini e Patrizia Tadris per procura speciale in calce al controricorso,
- controricorrente -
per l'annullamento della sentenza del Tribunale di Catanzaro n. 350 del 29.3.2000 (R.G. n. 946/97);
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 25.10.2002 dal Presidente Relatore Dott. Giovanni Prestipino;
Sentiti gli avv. Giovanni Tortorici e Fabrizio Correra per delega dell'Avv. Antonio Todaro;
Sentito il P.M., nella persona del Procuratore Generale Dott. Riccardo Fuzio, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso del 10 febbraio 1994 IO PA, titolare di un'impresa esercente un servizio di autotrasporto di linea in concessione, conveniva davanti al ET del lavoro di Catanzaro l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) ed esponeva che, essendo stato inquadrato fin dall'anno 1972 nella categoria artigianato, molto tempo dopo dall'Istituto gli era stato comunicato che con provvedimento del 30 settembre 1991, avente efficacia ex tunc, era stato inquadrato nel settore industriale. Il ricorrente chiedeva, in via principale, che fosse dichiarata l'illegittimità di quest'ultimo provvedimento, con condanna del convenuto a restituirgli tutte le somme indebitamente percepite a decorrere dal 30 aprile 1990, in subordine che fosse dichiarare il suo diritto ad essere inquadrato nel settore artigianato, quanto meno, fino al 30 aprile 1990 e, in via ulteriormente subordinata, che fosse dichiarato non dovuto da parte sua il pagamento di somme aggiuntive e sanzioni amministrative.
Costituitosi in giudizio, l'ente previdenziale contestava la fondatezza delle pretese avversarie, chiedendone il rigetto. Con sentenza del 18 novembre 1995 il ET accoglieva la domanda principale e, dichiarato il diritto del PA ad essere inquadrato nel settore artigianato fin dall'inizio, condannava l'INPS a restituire tutti i contributi indebitamente versati dall'attore.
Questa pronuncia, impugnata dall'INPS, veniva riformata dal Tribunale di Catanzaro con sentenza del 29 marzo 2000, con la quale venivano rigettate la domanda principale e quella immediatamente subordinata e veniva dichiarato che all'INPS non erano dovute le somme aggiuntive e la sanzione amministrativa sulla somma versata dal PA a titolo di contributi.
Il Tribunale, pur rilevando la validità della tesi in diritto sostenuta nella sentenza impugnata, tuttavia osservava che l'impresa del PA non poteva essere qualificata in punto di fatto artigiana, dal momento che negli anni dal 1978 al 1990 il numero dei suoi dipendenti, al contrario di quanto era previsto nella legge 8 agosto 1985 n. 443, era stato sempre superiore ad otto. Il giudice dell'appello attenuava al riguardo che il requisito numerico per qualificare artigiana un'impresa ben poteva essere rilevato d'ufficio, integrando il requisito stesso un elemento costitutivo del diritto all'inquadramento, mentre doveva escludersi che si fosse formato un giudicato interno sul punto (nè esplicito ne' implicito), dal momento che l'impugnazione proposta dall'INPS aveva investito tutte le questioni di merito affrontate nella sentenza pronunciata dal primo giudice.
Avverso questa sentenza ha proposto ricorso per Cassazione il PA in base a due distinti e complessi motivi. Ha resistito con controricorso l'INPS.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo dell'impugnazione il ricorrente deduce la violazione e la falsa applicazione degli artt. 112, 434, 437 c.p.c. e vizi di motivazione, in relazione all'art. 360, primo comma n. 3 e 5, c.p.c., e sostiene che nel riguardo di primo grado era stata data per scontata l'esistenza dell'elemento dimensionale per qualificare la sua impresa come artigiana, non essendo stato il requisito numerico mai contestato dall'INPS. Aggiunge il PA che nemmeno nell'atto di appello l'Istituto aveva formulato una espressa censura in tal senso, con la conseguenza che in ordine all'esistenza del suddetto requisito si era ormai formato il giudicato interno, ancorché implicito.
Questo motivo è fondato.
Nella sentenza n. 761 emessa il 23 gennaio 2002 dalle Sezioni Unite di questa Corte è stato sostenuto che nel rito del lavoro, a fronte della domanda proposta dall'attore e, conseguentemente, dei fatti costitutivi posti a fondamento del diritto del quale viene chiesta la tutela - e in modo espresso affermati, come stabilisce l'art. 416, terzo comma, c.p.c. e come occorre aggiungere - il convenuto ha l'onere, ai sensi dell'ulteriore disposizione contenuta nel medesimo terzo comma, di prendere posizione su tali fatti in modo specifico, non essendo sufficiente una generica presa di posizione, sicché la mancanza di una (precisa) contestazione implica l'esistenza di un comportamento univocamente rilevante ai fini della determinazione dell'oggetto del giudizio, con effetti vincolanti per il giudice, che dovrà astenersi da qualsivoglia controllo probatorio del fatto non contestato e dovrà ritenerlo sussistente senza necessità di uno specifico accertamento;
ed è stato aggiunto che la suddetta mancata contestazione, tenuto conto di quanto è disposto dalla norma di legge sopra indicata, rappresentata l'adozione di una linea difensiva incompatibile con la negazione del fatto e quindi rende inutile provarlo perché non controverso (v. più compiutamente, per le ragioni poste a base di tale principio, la motivazione della sentenza, nella quale è stato fatto riferimento alla struttura del processo del lavoro, che è finalizzata a far pervenire in breve tempo la causa all'udienza di discussione, "delineata in modo compiuto quanto ad oggetto e ad esigenze istruttorie"). Nel caso in esame, come risulta dagli atti - che questa Corte ha il potere di esaminare essendo stato dedotto un errar in procedendo - nel ricorso introduttivo del giudizio il PA aveva espressamente allegato che la sua iscrizione nell'albo delle imprese artigiane della provincia di Catanzaro, fin dall'anno 1971, era stata determinata, oltre che dall'apporto personale fornito dal titolare, dal non elevato numero di dipendenti (massimo di otto, seconde la l. 8 agosto 1985 n. 443) e che da ciò era derivato il suo inquadramento, a fini previdenziali, nella categoria artigianato con decorrenza dal 10 aprire 1971; ed aveva lamentato che, venti anni dopo, con nota del 30 settembre 1991, era stata disposta dall'INPS la modificazione dell'inquadramento, con efficacia ex tunc, in base al rilievo che le imprese di trasporto pubblico in concessione non potevano essere considerate artigiane. Risulta, inoltre, dal contenuto della memoria di costituzione in giudizio che l'INPS, a fronte dell'espressa affermazione fatta dal PA, non aveva formulato alcuna contestazione sull'esistenza del requisito c.d. dimensionale dell'azienda: tanto è vero che nella sentenza emanata dal primo giudice era stato in modo espresso deciso l'unico punto in discussione, relativo alla possibilità per le imprese di trasporto pubblico in concessione, ancorché in possesso dei requisiti previsti dalla l. 8 agosto 1985 n. 443, di essere inquadrate, ai fini previdenziali, nella categoria artigianato.
Da questi rilievi consegue l'inammissibilità della tardiva contestazione dedotta dall'Istituto, ove si consideri, oltre tutto, che tale contestazione era stata formulata per la prima volta in una nota difensiva e nemmeno nell'atto di appello;
con l'ulteriore conseguenza, tenuto conto del principio di diritto affermato nella sentenza delle Sezioni Unite, che il Tribunale non aveva il potere di esaminare il merito della censura e di decidere la causa facendo alla stessa riferimento.
Avuto riguardo alle argomentazioni che precedono, deve essere accolto il primo motivo del ricorso proposto dal PA, con assorbimento del secondo motivo - con il quale si censura la valutazione fatta in ordine al numero dei lavoratori dipendenti - e la sentenza impugnata deve essere cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio della causa ad un altro giudice, che si designa nella Corte di appello di Reggio Calabria.
Il giudice di rinvio dovrà uniformarsi al principio di diritto sopra enunciato e dovrà anche provvedere sulle spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo del ricorso, dichiara assorbito il secondo motivo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa alla Corte di appello di Reggio Calabria, che pronuncerà anche sulle spese del giudizio di Cassazione. Così deciso in Roma, il 25 ottobre 2002.
Depositato in Cancelleria il 13 febbraio 2003