Sentenza 4 maggio 1999
Massime • 1
La controversia vertente sugli accessori relativi alle differenze di pensione dovute per la cosiddetta cristallizzazione, deve essere dichiarata estinta d'ufficio ai sensi dell'art. 36, quinto comma della legge 23 dicembre 1998 n. 448, trattandosi di questione che trova specifica soluzione nella disciplina dettata dall'art. 1 comma centottantaduesimo della legge 23 dicembre 1996 n. 662 (come sostituito dall'art. 36 sopra citato), che prevede l'erogazione dell'interesse del cinque per cento sull'importo complessivo maturato alla data del 31 dicembre 1995, mentre per gli anni successivi e sulla somme ancora da rimborsare prevede la corresponsione degli interessi sulla base di un tasso annuo pari all'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, calcolato con riferimento all'anno precedente.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 04/05/1999, n. 4431 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4431 |
| Data del deposito : | 4 maggio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Giacomo DE TOMMASO - Presidente -
Dott. Giuseppe IANNIRUBERTO - Consigliere -
Dott. Florindo MINICHIELLO - rel. Consigliere -
Dott. Paolo STILE - Consigliere -
Dott. Aldo DE MATTEIS - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati ANDREA BARBUTO, CARLO DE ANGELIS, GABRIELLA PESCOSOLIDO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
DI RO IA AZ N.Q. di EREDE DI DI RO NZ, elettivamente domiciliata in ROMA VIA COLA DI RIENZO N. 28, presso lo studio dell'avvocato SALVATORE CABIBBO, che la rappresenta e difende giusta mandato in calce al ricorso;
- resistente con procura -
avverso la sentenza n. 51/95 del Tribunale di ISERNIA, depositata il 18/01/95 R.G.N. 1541/91;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19/01/99 dal Consigliere Dott. Florindo MINICHIELLO;
udito l'Avvocato DI LULLO per delega DE ANGELIS;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonio BUONAJUTO che ha concluso per l'accoglimento del ricorso per quanto di ragione.
Svolgimento del processo
Con sentenza del 18 gennaio 1995, resa in sede d'appello (avverso la decisione del Pretore della stessa città in data 11 luglio 1991) nella controversia fra l'INPS (appellante) e Di RO IN (appellata-contumace), il Tribunale d'Isernia riconosceva alla Di RO l'integrazione al minimo (nei limiti della prescrizione decennale) della pensione (concorrente) e, per il periodo posteriore al 30 settembre 1933, il diritto (alla condizione del non superamento dei "limiti di reddito di cui all'art. 6, 10 comma, L. 638/83") a riscuoterla nell'importo raggiunto a tale data e condannava l'Istituto alla "corresponsione degli arretrati con interessi e rivalutazione come per legge", dichiarando compensate le spese del giudizio.
Avverso detta sentenza l'INPS ha proposto ricorso per cassazione.
Qualificandosi come unica erede dell'intimata (deceduta), si è costituita, con il solo deposito di procura in calce al ricorso notificato, Di RO RI AZ.
Alla camera di consiglio del 19 gennaio 1999 ha fatto seguito - in sede di riconvocazione - quella del 24 febbraio 1999. Motivi della decisione
1. Con un unico motivo d'impugnazione, l'Istituto ricorrente - denunciando, in relazione all'art. 360 nn.32 e 5 cod. proc. civ. , violazione e falsa applicazione dell'art. 16, sesto comma, della legge 30 dicembre 1991 n.412 - sostiene, con il richiamo della
pronuncia di questa Corte n. 88216 del 1994, che, atteso il carattere periodico e continuativo dell'obbligazione previdenziale, la norma del citato art. 16 avrebbe dovuto, trovare applicazione, con conseguente attribuzione dei soli interessi legali, almeno per le rate scadute dopo il 31 dicembre 1991.
La censura è infondata in ordine al cumulo degli accessori su quanto dovuto per integrazione al minimo fino al 30 settembre 1983, mentre va accolta, con declaratoria di estinzione di ufficio del giudizio, ai sensi dell'art. 36, quinto comma, della legge 23 dicembre 1998 n.448, relativamente agli accessori su quanto dovuto per la cd. cristallizzazione.
Con riguardo ai primi (accessori su quanto dovuto per integrazione fino al 30 settembre 1983), va condiviso, infatti, il principio, enunciato dalle Sezioni Unite di questa Corte con sentenza n. 5895 del 26 giugno 1996, che la norma dell'art. 16, sesto comma, della legge 30 dicembre 1991 n.412 (in vigore dal 31 dicembre 1991)
è applicabile con riguardo ai ratei (di prestazioni previdenziali G assistenziali) maturati nel vigore della stessa;
restando invece soggetti alla previgente disciplina (quale incisa dalle sentenze della Corte Costituzionale n. 156 del 1991 e 196 del 1993) i ratei maturati prima della data di entrata in vigore del citato art. 16 per i quali la mora prosegua oltre tale data.
Pertanto, tale norma non può trovare applicazione con riguardo agli accessori su quanto dovuto per integrazione al minimo fino al 30 settembre 1983.
Con riguardo invece agli accessori su quanto dovuto per )a ed. cristallizzazione, s'impone, come già accennato, la pronuncia di estinzione del giudizio ai sensi dell'art. 36, quinto comma, della legge n.448 del 19.98, trattandosi di questione che trova specifica soluzione nella disciplina dettata dall'art. 1, comma 182, della legge n.662 del 1996, come sostituito dal primo comma dell'art. 36
appena citato (attribuzione del cinque per cento dell'importo complessivo maturato alla data del 31 dicembre 1995; per gli anni successivi, e sulle somme ancora da rimborsare, interessi sulla base di un tasso annuo pari all'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, calcolato con riferimento all'anno precedente).
2. Tenuto conto della previsione legislativa di compensazione delle spese per il giudizio dichiarato estinto d'ufficio (previsione peraltro riferibile, principalmente, all'ipotesi - non ricorrente nella specie - in cui l'estinzione concerna tutte le questioni controverse) e della necessità di una unitaria regolamentazione delle stesse con riguardo all'esito finale dell'intera lite, ritiene il Collegio di compensare le spese sia dei due gradi di merito che del giudizio di cassazione.
P. Q. M.
La Corte accoglie il ricorso per quanto di ragione e dichiara estinto d'ufficio, ai sensi dell'art. 36, quinto Comma, della legge n.448 del 1998, il giudizio relativo agli accessori su quanto dovuto per la cd. cristallizzazione.
Compensa le spese dei due gradi di merito e del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, il 24 febbraio 1999.
Depositato in Cancelleria il 4 maggio 1999