Sentenza 19 luglio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 19/07/2002, n. 10587 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10587 |
| Data del deposito : | 19 luglio 2002 |
Testo completo
1.05 8 7 /0 2 00 62233 A I R 5 6 . 8 E A 9 N T N 1 - / U O 4 I B B / Z I RE UBBLICA ITALIANA 6 . Oggetto: IRPEF Accertamento A 2 L R - L R . T T A R . S . P I . B IN NOME DEL POPOLO ITALIANO D G A E L T R E A 1 I D 3 A I R LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 1 S D E . N T E E N S T A I N A SEZIONE QUINTA CIVILE R.G.N. 20526/1998 M E S Cron. 28190 E composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente Rep. Dott. Giovanni Paolini Dott. Eugenio Amari Consigliere Ud. 08.04.2002 Dott. Vincenzo Di Nubila Consigliere Dott. Achille Meloncelli Rel. Consigliere Consigliere Dott. Francesco TO Genovese D CASSAZIONE ha pronunciato la seguente: ARTE SU CIVILE SENTENZA CAMPON sul ricorso proposto: 62233 dal MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore- rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura generale dello Stato, presso la cui sede in Roma, Via dei Portoghesi 12, è domiciliato;
- ricorrente -
contro il signor LI IO SC;
- intimato -
avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale di Potenza 7 giugno 1997, n. 550/2/97, depositata il 3 ottobre 1997; udita la relazione sulla causa svolta nella udienza pubblica dell'8 aprile 2002 dal Cons. Achille Meloncelli;
M 8 5 1 4 1 udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Marco Pi- vetti, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso;
Svolgimento del processo 1.1. Il 18 novembre 1998 il Ministero delle finanze notifica al signor FE TO CA, presso il signor NA MB, procuratore co- stituito nel giudizio di merito, un ricorso per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale di Potenza 7 giugno 1997, n. 550/2/97, depositata il 3 ottobre 1997, che ha rigettato l'appello dell'Ufficio delle imposte dirette di Potenza contro la sentenza della Commissione tribu- taria di primo grado di Potenza 17 ottobre 1994, n. 342/06/94, che aveva ac- colto il ricorso del contribuente contro l'avviso di accertamento n. 3911001363 in tema di IRPEF 1988. 1.2. I presupposti della controversia sono i seguenti: - con avviso di accertamento n. 3911001363 l'Ufficio delle imposte dirette di Potenza accerta per il 1988 reddito complessivo netto a carico del signor FE TO CA di lire 110.787.000 ai fini dell'IRPEF, in relazione all'accertamento di crediti ILOR per lire 217.257.000 nei confronti della Ca- searia Scalone Sas, del quale il signor CA è socio;
il ricorso del contribuente è accolto dalla Commissione tributaria di primo grado di Potenza con sentenza 17 ottobre 1994, n. 342/06/94, perché l'accer- tamento nei riguardi della società partecipata dal contribuente è stato annul- lato dalla stessa Commissione di primo grado;
- l'appello dell'Ufficio è rigettato con la sentenza della Commissione tribu- taria regionale di Potenza ora impugnata per cassazione.
1.3. La sentenza della Commissione tributaria regionale di Potenza 7 giugno 1997, n. 550/2/97, è così motivata: risulta agli atti la decisione in secondo grado in favore della società, dal cui reddito sarebbe scaturito il reddito di partecipazione del signor CA;
da tale decisione risulta che l'accertamento in capo la società è stato an- nullato e, conseguentemente, eguale sorte deve subire l'accertamento in ca- po ai soci per mancanza di maggior reddito;
- quanto agli specifici motivi di doglianza, essi non sussistono, perché la sentenza di secondo grado si integra con quella di primo grado, costituendo un "unico", per cui non può parlarsi di mancanza di motivazione di una de- cisione in grado di appello che si sia limitata a rafforzare con argomentazio- ni logico giuridiche, come nel caso, le motivazioni della decisione di primo grado.
2.1. Il ricorso per cassazione del Ministero delle finanze è sostenuto con due motivi di impugnazione.
2.2. Il ricorrente conclude chiedendo che sia cassata la sentenza im- pugnata, con ogni consequenziale statuizione, anche in ordine alla spese.
3. Il contribuente non sì è costituito in giudizio. Motivi della decisione 4.1. Con il primo motivo di impugnazione il Ministero ricorrente per cassazione denuncia l'erronea e insufficiente motivazione su un punto deci- sivo della controversia, in relazione all'art. 360, n. 5, cpc.
4.2. Il ricorrente sostiene, al riguardo, che la Commissione avrebbe erroneamente motivato la sua decisione, facendo riferimento ad altra sen- tenza della stessa Commissione, anch'essa del tutto erronea in diritto, senza ж 3 entrare nel merito dei motivi di appello dell'Ufficio. Così operando, il difetto di motivazione si tramuterebbe nella violazione di legge denunciata con il secondo motivo di ricorso.
4.3. Il primo motivo di ricorso è fondato. Infatti, come si è riferito al punto 1.3, nel quale si è riprodotta quasi testualmente la motivazione della sentenza, la Commissione tributaria regionale a contraddittoriamente dato atto che l'Ufficio ha presentato specifici motivi di doglianza e, subito dopo, ha affermato che essi non sussistono. Se, poi, quest'ultima affermazione fos- se stata usata per ritenere che i motivi non erano fondati, le brevi affabula- zioni successive sui rapporti tra sentenza di primo grado e sentenza di appel- lo non sono assolutamente inidonea a far comprendere né in che cosa consi- stano di specifici motivi di doglianza addotti dall'Ufficio né le ragioni per le quali essi "non sussistono".
5. La riconosciuta fondatezza del primo motivo di ricorso rende su- perfluo esaminare il motivo successivo, con il quale il Ministero ipotizza la violazione e la falsa applicazione dell'art. 39.1 DPR 29 settembre 1973, n. 600, e dell'art. 112 cpc.
6. Per le considerazioni esposte, accolto il primo motivo di ricorso ed assorbito il secondo, la sentenza impugnata dev'essere cassata e la causa dev'essere rinviata ad altra Sezione della Commissione tributaria regionale della Basilicata, la quale provvederà anche sulle spese processuali relative al giudizio di cassazione.
PQM
la Corte accoglie il ricorso per il primo motivo, dichiara assorbito il secon- do, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa ad altra Sezione della 讹 4 Commissione tributaria regionale della Basilicata, anche per le spese pro- cessuali relative al giudizio di cassazione. Cielamin Book. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio dell'8 aprile 2002. IV Presidente Il relatore ed estensore Miloncelli IL CANCELLIERE C1 DEPOSITATO CANCE R Innocenzo Battista 19 LUG. 2002 Oggi 5