Sentenza 23 settembre 1998
Massime • 1
La previsione dell'art.378 c.p. comprende ogni atteggiamento, anche negativo, idoneo ad eludere o fuorviare le investigazioni o ad intralciare le ricerche degli organi di polizia. Ne deriva che è configurabile il reato qualora il soggetto, esaminato dalla polizia giudiziaria, neghi la conoscenza di fatti a lui noti. Nè il delitto è escluso dalla eventuale concomitanza di informazioni già in possesso dell'autorità inquirente. La ricerca della verità in ordine all'accertamento dei reati ha infatti bisogno di una pluralità di elementi, il cui apporto non può essere rimesso al giudizio del singolo. Per la configurabilità del delitto di cui all'art.378 c.p., inoltre, non si richiede che la giustizia venga effettivamente fuorviata, ne' che l'intento di eludere le indagini sia stato concretamente realizzato, giacché il reato è ipotizzabile anche quando l'autorità sia a conoscenza della verità dei fatti ed abbia già conseguito la prova della sicura partecipazione al delitto della persona aiutata. (Fattispecie nella quale il ricorrente aveva dichiarato alla polizia giudiziaria, contrariamente al vero, di non aver visto da oltre quattro mesi l'autore di un omicidio).
Commentario • 1
- 1. Reato di favoreggiamento personaleIlaria Parlato · https://www.diritto.it/ · 14 aprile 2020
Il delitto di favoreggiamento personale, allorché vi siano tutti i presupposti di legge, è configurabile a carico di chi aiuta taluno a eludere le investigazioni o a sottrarsi alle ricerche dell'autorità. La norma di riferimento. Il reato di favoreggiamento personale è previsto e punito dall'art. 378 c.p. ed è integrato allorché “chiunque, dopo che fu commesso un delitto per il quale la legge stabilisce l'ergastolo o la reclusione, e fuori dei casi di concorso nel medesimo, aiuta taluno a eludere le investigazioni dell'Autorità, comprese quelle svolte da organi della Corte penale internazionale, o a sottrarsi alle ricerche di questa, è punito con la reclusione fino a quattro anni. Quando …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 23/09/1998, n. 773 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 773 |
| Data del deposito : | 23 settembre 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Signori Udienza pubblica
Dott. Luciano DI NOTO - Presidente del 23.9.1998
Dott. Oreste CIAMPA - Consigliere SENTENZA
Dott. Ugo G. CANDELA - Consigliere N. 1167
Dott. Tito GARRIBBA - Consigliere REGISTRO GENERALE
Dott. Giuseppe LA GRECA - Consigliere N. 19118-98
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da ES AN, nato a [...] golfo il 4.12.1940,
avverso la sentenza della Corte d'Appello di Palermo del 9.3.1998. Visti gli atti, la sentenza impugnata ed il ricorso.
Udita in pubblica udienza la relazione del Consigliere dott. Oreste CIAMPA.
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procurator Generale, dott. Oscar CEDRANGOLO, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
Udito il difensore, avv.to Leonardo Antonino BUFFA. La C O R T E osserva:
Con sentenza del 26.2.1996 il Pretore di Trapani/Alcamo, riteneva ES AN responsabile del reato di cui all'art. 378, comma 1, cod. pen., per avere, dopo che era stato commesso il delitto di tentato omicidio in danno dell'assistente BENEDETTO Giovanni e dell'agente CIOTTA Antonio, della Polizia di Stato, ad opera di appartenenti ad un'associazione a delinquere di tipo mafioso, aiutato questi ultimi ad eludere le investigazioni dell'autorità, rendendo, in data 30.4.1991, dichiarazioni false e reticenti alla Squadra Mobile di Trapani, consistite nell'affermare di non aver visto da oltre quattro mesi ES SS, che invece, poco dopo la consumazione del predetto reato, era andato a trovarlo nella sua macelleria. Condannava, pertanto, l'imputato, ritenute le attenuanti generiche equivalenti alla contestata recidiva, alla pena di un anno di reclusione.
La Corte d'Appello di Palermo, con decisione del 9.3.1998, in accoglimento dell'appello del Pubblico Ministero, in parziale riforma della sentenza del Pretore, appellata anche dall'imputato, esclusa l'applicabilità delle attenuanti generiche, rideterminava la pena per il ES AN in un anno e tre mesi di reclusione. Ricorre per cassazione il ES e, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b/c/e, cod. proc. pen., denuncia la sentenza impugnata per più motivi.
Con il primo motivo deduce la violazione dell'art. 192 cod. proc. pen. e la manifesta illogicità della motivazione in punto di affermazione di responsabilità sulla base dell'utilizzazione, a seguito di contestazione ex art. 500, comma 4, cod. proc. pen., delle dichiarazioni rese da LI LA e ES NT alla polizia giudiziaria, contrastanti con quelle rese a dibattimento. La doglianza è manifestamente infondata.
Le dichiarazioni rese in sede di indagini preliminari possono essere utilizzate per le contestazioni in dibattimento e così possono essere valutabili ai fini probatori, a condizione che l'iter argomentativo, diretto al recupero ed alla valorizzazione dei risultati probatori predibattimentali, sia assistito da rigorosa motivazione, (Cass., n. 0 1149/1997, ric. Di Micco, rv. 206914; cfr. n. 7519/93 rv. 195275, n. 2666/95 rv. 201993). Invero, in tema di prove, l'art. 500 cod. proc. pen. consente, in applicazione del principio della conservazione della prova, che è un corollario di quello della ricerca della verità reale, l'introduzione nel dibattimento, attraverso il meccanismo delle contestazioni, delle dichiarazioni rese dai testimoni alla polizia giudiziaria. Tale norma, - rigorosamente interpretata, non come una deroga al principio della formazione dibattimentale della prova, ma come sussidiario criterio di valutazione probatoria, con la conseguenza che, a norma dei commi terzo, quarto e quinto del detto articolo, è legittimo, ai fini della valutazione della credibilità del testimone, il giudizio comparativo tra dichiarazioni precedenti e dichiarazioni dibattimentali divergenti (comma terzo) -, è stata applicata correttamente dai giudici di merito, in quanto le dichiarazioni precedenti hanno solo concorso a formare il legittimo convincimento di colpevolezza, risultando che altri elementi di riscontro, acquisiti nel corso del dibattimento a mezzo delle medesime testimoni sulla presenza del favoreggiato ES nell'esercizio di macelleria dell'imputato subito dopo il tentativo di omicidio degli agenti di polizia, dimostrano che le ritrattazioni erano conseguenza della volontà di non compromettere la situazione del congiunto, sicché la genuinità dell'esame (comma quinto) era stata compromessa. Ne consegue, ancora, che il procedimento motivazionale, diretto al recupero ed alla valorizzazione, eccezionali, di risultati probatori predibattimentali ed a svalutare la prova acquisita in fase giurisdizionale, è stato rigorosamente rispettoso dei principi di completezza, correttezza e logicità relativamente al punto della sentenza.
Anche il secondo motivo di ricorso, - con il quale si deduce la violazione ed erronea applicazione dell'art. 378 cod. pen., risultando ininfluente il comportamento del ricorrente sulle indagini di polizia giudiziaria, approdate già a risultati concreti nei confronti del preteso favoreggiato -, è manifestamente infondato. È principio interpretativo reiteratamente affermato da questa Corte Suprema che "nella previsione dell'art. 378 cod. pen. la locuzione "... aiuta taluno ad eludere le investigazioni del l'autorità..." comprende ogni atteggiamento, anche negativo, di per se stesso idoneo ad eludere o fuorviare le investigazioni o ad intralciare le ricerche degli organi di polizia. Ne deriva che è configurabile il reato qualora il soggetto, esaminato dalla polizia giudiziaria, neghi la conoscenza di fatti a lui noti. Nè il delitto è escluso dalla eventuale concomitanza di informazioni già in possesso dell'autorità inquirente. La ricerca della verità in ordine all'accertamento dei reati ha infatti bisogno di una pluralità di elementi, il cui apporto non può essere rimesso al giudizio del singolo", (Cass., sez. VI, n. 12084, 06.09.1990, ric. catalano, rv. 185244; conf. rv. 183307, 179801, 173610 e 167460). Pertanto, anche nel caso di specie, va riaffermato che "per la configurabilità del reato di favoreggiamento personale non si richiede che la giustizia venga effettivamente fuorviata, ne' che l'intento di eludere le indagini sia stato concretamente realizzato, essendo ipotizzabile la sussistenza del reato di cui all'art. 378 cod. pen. anche quando l'autorità sia a conoscenza della verità dei fatti ed abbia già conseguito la prova della sicura partecipazione al delitto della persona aiutata", (Cass., sez. VI, n. 1191, 12.12.1992, ric. Petrone, rv. 193149). Infine, il terzo motivo, articolato nella seconda doglianza, con il quale si deduce la mancanza di motivazione in punto di diniego delle attenuanti generiche, non è specifico, in quanto, a fronte delle argomentazioni e degli elementi di giudizio utilizzati dalla Corte d'Appello per escludere, sull'appello del Pubblico Ministero, l'applicabilità della attenuanti generiche, non viene indicato alcun elemento positivo di contrasto ne' alcun motivo per ritenere, in fattispecie ritenuta di particolare gravità, che la pena è stata irrogata in misura incongrua ed eccessiva.
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma di lire un milione, ritenuta di giustizia, in favore della cassa delle ammende.
P. Q. M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di lire 1.000.000 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 23 settembre 1998.
Depositato in Cancelleria il 21 gennaio 1999