Sentenza 11 novembre 2010
Massime • 1
È rilevabile d'ufficio nel giudizio di cassazione, e quindi anche in assenza di uno specifico motivo di ricorso, la sussistenza della causa di non punibilità di chi ha commesso uno dei reati contro l'amministrazione della giustizia specificamente indicati dalla legge, e tra questi, come nel caso di specie, il reato di favoreggiamento personale, per esservi stato costretto dalla necessità di salvare in prossimo congiunto da un grave e inevitabile nocumento nella libertà o nell'onore.
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Sommario: 1. Estensione generale dell'ambito di applicabilità della non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis cod. pen.) 2. Il rilievo della condotta “susseguente al reato” 3. Ampliamento delle preclusioni oggettive 3.1 Inapplicabilità nei procedimenti per reati riconducibili alla Convenzione di Istanbul 3.2 Inapplicabilità nei procedimenti per ulteriori reati di particolare allarme sociale 3.3 Inapplicabilità nei procedimenti per taluni reati militari 1. Estensione generale dell'ambito di applicabilità della non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis cod. pen.) Nell'ambito dei generali obiettivi di deflazione processuale ed esecutiva perseguiti …
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L'art. 131-bis cod. pen. si applica ad ogni fattispecie criminosa, in presenza dei presupposti e nel rispetto dei limiti fissati dalla medesima norma. Il comportamento è abituale quando l'autore ha commesso, anche successivamente, più reati della stessa indole, oltre quello oggetto del procedimento. Alla esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto consegue l'applicazione, demandata al Prefetto, delle sanzioni amministrative accessorie stabilite dalla legge. L'elevato rango del principio della applicazione della legge più favorevole se sopravvenuta impone la sua applicazione ex officio, anche in caso di ricorso inammissibile,. ciò per il diritto dell'imputato, desumibile …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 11/11/2010, n. 41461 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 41461 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. SIRENA Pietro Antonio - Presidente - del 11/11/2010
Dott. GENTILE Domenico - Consigliere - SENTENZA
Dott. MANNA Antonio - Consigliere - N. 3471
Dott. CHINDEMI Domenico - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. RAGO Geppino - Consigliere - N. 1199/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) \F NT, N. IL *13/06/1979*;
2) RO O\, N. IL *21/07/1983*;
3) RO AN, N. IL *06/01/1980*;
avverso la sentenza n. 1926/2009 CORTE APPELLO di TORINO, del 23/06/2009;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 11/11/2010 la relazione fatta dal Consigliere Dott. DOMENICO CHINDEMI;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Passacantando Guglielmo, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso per FR IO e RO BO e il rigetto per RO LI;
Udito il difensore avv. Rattazzi Ferruccio di Asti che chiede l'accoglimento del ricorso per tutti gli imputati.
OSSERVA IN FATTO
La Corte di appello di Torino, con sentenza in data 23.6 2009, confermava la sentenza del G.U.P. del Tribunale di Torino del 28/11/2008, appellata da RO BO, FR IO e RO LI, ritenuti responsabili di furto aggravato in appartamento e rapina aggravata al fine di impossessarsi di una vettura DA Octavia e la RO\ anche di favoreggiamento personale per aver falsamente denunciato il furto di una autovettura Volkswagen Golf e condannati, concesse a RO BO e FR IO la circostanza attenuante di cui all'art. 62 c.p., n. 6, ritenuta equivalente all'aggravante e alla recidiva contestata, esclusa, invece, per RO LI, ritenuta la continuazione per i reati ascritti a RO BO e FR IO, questi ultimi alla pena di anni due, mesi 10 di reclusione e Euro 600 di multa e RO LI alla pena di anni uno, mesi quattro di reclusione, con le confische di legge. Proponevano autonomi ricorsi per Cassazione i difensori di tutti gli imputati. Con riferimento a FR IO venivano dedotte la violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c) ed e) per mancanza dei requisiti richiesti dagli artt. 192 e 533 c.p.p. e per mancanza, illogicità e contraddittorietà della motivazione, carente sotto il profilo logico argomentativo, in relazione alla penale responsabilità dell'imputato.
Con riferimento a RO LI venivano dedotti la violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e) per erronea-falsa applicazione della legge penale in relazione agli artt. 378 e 384 c.p.p. e mancanza di motivazione in ordine alla configurabilità
della causa di non punibilità di cui all'art. 384 c.p.. In relazione a RO BO venivano dedotti i seguenti motivi:
a) violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), e) per erronea- falsa applicazione della legge penale con riferimento agli artt. 189 e 192 c.p. e per illogicità e contraddittorietà della motivazione, in relazione alle regole di valutazione della prova fotografica e degli indizi, non essendovi prova che le impronte digitali riconducibili a RO BO, sulle targhe posticce e sul nastro adesivo siano state da questi lasciate dopo le 18.30 del giorno precedente a quello dei fatti di causa, rilevando anche, con riferimento all'individuazione fotografica della parte offesa CA NN, la mancanza di certezza di tale riconoscimento. MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Tutti i ricorsi, ad eccezione di quello relativo a RO LI, sono manifestamente infondati e vanno dichiarati inammissibili. In relazione al ricorso proposto da FR IO le doglianze sono prive del necessario contenuto di critica specifica al provvedimento impugnato, le cui valutazioni, ancorate a precisi dati fattuali trascurati nell'atto di impugnazione, si palesano peraltro immuni da vizi logici o giuridici. Nel ricorso, infatti, non vengono dedotte specifiche censure alla motivazione della sentenza impugnata, ma solo generiche contestazioni. Anche il ricorso proposto nell'interesse di RO BO è inammissibile perché propone censure attinenti al merito della decisione impugnata, congruamente giustificata.
Infatti, nel momento del controllo di legittimità, la Corte di Cassazione non deve stabilire se la decisione di merito proponga effettivamente la migliore possibile ricostruzione dei fatti ne' deve condividerne la giustificazione, ma deve limitarsi a verificare se questa giustificazione sia compatibile con il senso comune e con "i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento", secondo una formula giurisprudenziale ricorrente (Cass. Sez. 4A sent. n. 47891 del 28.09.2004 dep. 10.12.2004 rv 230568; Cass. Sez. 5A sent. n. 1004 del 30.11.1999 dep. 31.1.2000 rv 215745; Cass., Sez. 2Asent. n. 2436 del 21.12.1993 dep. 25.2.1994, rv 196955). La Corte di Appello di Torino, invero, con motivazione esaustiva, logica e non contraddittoria, evidenzia come la apposizione delle targhe false era avvenuta in epoca assai prossima alla commissione dei reati, deducendo tale circostanza con valutazione logica rilevando come nella relazione di servizio in data 12/2/2008 i Carabinieri avevano segnalato che il giorno precedente, alle ore 18.30, due militari dell'arma, nel transitare nel Comune di *San Giorgio Canadese* all'altezza del supermercato Crai, avevano notato parcheggiata l'autovettura Volkswagen Golf con la targa originaria (*DJ 421 MC*) con a bordo il pregiudicato FR IO. Ne consegue, nella logica valutazione della Corte territoriale, che la apposizione delle targhe false dev'essere stata compiuta necessariamente dopo le ore 18.30 del *11 febbraio 2008* ad opera dei coimputati RO BO e FR IO a cui sono riferibili le impronte digitali rinvenute sul materiale adesivo e sulle targhe, sia originali che contraffatte, in forza degli accertamenti dattiloscopici dei RIS di Parma in data 12 maggio 2008.
Con riferimento al riconoscimento fotografico la parte offesa ha riconosciuto nella foto raffigurante RO BO il rapinatore che materialmente la trascinò con violenza fuori dall'auto e si impossessò della stessa, dandosi poi alla fuga insieme ad altro coimputato, riconosciuto nel FR IO.
Poiché lo stesso RO\ ha, quindi, coadiuvato il FR\ dell'operazione di sostituzione e di occultamento delle targhe, la Corte ne ha logicamente dedotto che entrambi avevano partecipato alle fasi preparatorie della rapina e alla successiva fuga con il concorso di RO LI che, a distanza di pochi minuti dalla commissione della rapina, effettuava la denuncia di furto dell'autovettura che i suoi congiunti avevano camuffato, sostituendo le chiavi originali con altre false.
Gli argomenti proposti dai ricorrenti costituiscono, in realtà, solo un diverso modo di valutazione dei fatti, ma il controllo demandato alla Corte di Cassazione, è solo di legittimità e non può certo estendersi ad una valutazione di merito.
Ai sensi dell'art. 616 c.p.p., con il provvedimento che dichiara inammissibili i ricorsi, gli imputati che li hanno proposti devono essere condannati al pagamento delle spese del procedimento, nonché -ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di Euro mille ciascuno, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
2) Con riferimento al ricorso proposto da RO LI la esimente della necessità a salvare se stesso o un prossimo congiunto da un grave e inevitabile nocumento alle libertà o all'onore di cui all'art. 384 c.p., comma 1, è applicabile anche d'ufficio in Cassazione anche in assenza di uno specifico motivo di gravame. (Sez. 6, Sentenza n. 2623 del 12/11/1980 Ud. (dep. 25/03/1981) Rv. 151429) e trova applicazione con riferimento al reato di favoreggiamento personale nei confronti dei congiunti, in relazione al quale la stessa è stata, invece, condannata.
Va, conseguentemente, annullata senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di RO LI limitatamente al reato di cui all'art. 378 c.p., perché persona non punibile ai sensi dell'art.384 c.p.. La Corte territoriale aveva ritenuto assorbito nel reato di favoreggiamento personale il reato di simulazione di reato (capo f) che, a seguito della declaratoria di non punibilità per il reato di favoreggiamento, ritrova autonomia e va ascritto all'imputata; vanno, quindi, trasmessi gli atti ad altra sezione della Corte di Appello di Torino per la determinazione della pena in ordine al delitto di cui all'art. 367 c.p..
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di RO LI limitatamente al reato di cui all'art. 378 c.p. perché persona non punibile ai sensi dell'art. 384 c.p.p.. Dispone trasmettersi gli atti ad altra sezione della Corte di Appello di Torino per la determinazione della pena in ordine al delitto di cui all'art. 367 c.p.. Dichiara inammissibili i ricorsi di FR IO e RO BO che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000 ciascuno alla cassa delle ammende. Dichiara inammissibili i ricorsi di RO BO e FR IO e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno della somma di Euro mille alla Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 11 novembre 2010. Depositato in Cancelleria il 23 novembre 2010