Sentenza 17 dicembre 2008
Massime • 1
In tema di misure volte a prevenire i fenomeni di violenza in occasione di competizioni sportive, l'annullamento con rinvio, per mancato rispetto dei termini a difesa, dell'ordinanza di convalida del provvedimento del Questore impositivo dell'obbligo di presentazione ad un ufficio o comando di polizia, non comporta la perdita d'efficacia di quest'ultimo, che resta eseguibile se tempestivamente convalidato.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 17/12/2008, n. 11150 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11150 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. ALTIERI Enrico - Presidente - del 17/12/2008
Dott. CORDOVA Agostino - Consigliere - SENTENZA
Dott. ONORATO Pierluigi - est. Consigliere - N. 1583
Dott. PETTI Ciro - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FIALE Aldo - Consigliere - N. 2842/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NI EA, nato a [...] il [...];
avverso la ordinanza resa il 10.10.2007 dal g.i.p. del Tribunale di Pisa;
Visto il provvedimento denunciato e il ricorso;
Udita la relazione svolta in Camera di consiglio dal Consigliere Dr. Pierluigi Onorato;
Letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dr. D'Ambrosio Vito, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio dell'ordinanza. Osserva:
FATTO E DIRITTO
1 - Con ordinanza del 10.10.2007 il g.i.p. del Tribunale di Pisa ha convalidato il provvedimento dell'8.10.2007 con cui il questore di Pisa, a norma della L. n. 401 del 1989, art. 6, aveva imposto ad EA NI di presentarsi, per la durata di tre anni, presso la stazione dei carabinieri di Bientina in concomitanza con lo svolgimento delle partite di calcio disputate dalla squadra del Pisa. Ha osservato il giudice che il detto provvedimento questorile doveva essere convalidato perché il NI aveva preso parte attiva a episodi di violenza verificatisi in occasione della partita di calcio disputata il 6.10.2007 tra le squadre del Pisa e dell'Ascoli.
2 - Il difensore del NI ha proposto ricorso per Cassazione, deducendo:
2.1 - violazione del diritto di difesa, perché tra la notificazione all'interessato del provvedimento questorile e il giudizio di convalida erano decorse soltanto ventidue ore;
2.2 - omessa motivazione in ordine alla sussistenza dei requisiti di necessità e urgenza;
2.3 - omessa motivazione in ordine alla pericolosità del prevenuto e alla durata della misura.
3 - Il primo motivo è fondato e assorbe tutti gli altri. Sul tema del tempo a disposizione dell'intimato per esercitare il suo diritto a presentare memorie e deduzioni davanti al giudice della convalida, la giurisprudenza di questa Corte, dopo alcune oscillazioni iniziali, si è assestata affermando il principio secondo cui, quando il giudice competente convalidi il provvedimento questorile prima che sia trascorso il termine dilatorio di quarantotto ore dalla notifica all'interessato del provvedimento stesso, e quello di ventiquattro ore dal deposito in Cancelleria della richiesta di convalida e della annessa documentazione amministrativa, si verifica una lesione del diritto all'intervento e all'assistenza difensiva e l'ordinanza di convalida deve essere annullata per violazione di norma processuale stabilita a pena di nullità ex art. 178 c.p.p., lett. c) (v. da ultimo Cass. Sez. 3, n. 1173 del 6.11.2008, alla cui diffusa motivazione si rinvia). 3.1 - Contrariamente a una diffusa prassi giudiziaria sul punto (non sempre specificamente motivata), l'annullamento deve essere disposto con rinvio, affinché un altro giudice possa decidere ritualmente sulla richiesta convalida dopo aver concesso all'interessato il termine necessario per esercitare il contraddittorio cartolare. A tal uopo basterà che il giudice del rinvio disponga darsi avviso all'interessato che, a decorrere dalla notifica dell'avviso, ha un ulteriore termine di quarantotto ore per presentare memorie o deduzioni scritte, anche tramite difensore. Trascorso il termine di quarantotto ore, il giudice potrà decidere sulla convalida. Siffatto adempimento procedimentale non è altro che un adattamento al contraddittorio cartolare dell'obbligo di fissare l'udienza di convalida imposto dall'art. 390 c.p.p., comma 2, per il contraddittorio orale previsto in materia di misure pre-cautelari. 3.2 - A questo punto, occorre solo precisare che l'annullamento con rinvio della ordinanza di convalida non comporta la perdita di efficacia delle prescrizioni imposte dal questore. La decadenza delle prescrizioni questorili sancita dalla L. n. 401 del 1989, art. 6, comma 3, infatti, discende dal fatto che nel termine previsto dalla legge non intervenga il positivo controllo giurisdizionale previsto dalla legge. La decadenza è quindi esclusa se il provvedimento giudiziale di convalida interviene tempestivamente, ma è poi annullato in sede di legittimità con rinvio per nuovo giudizio (Cass. Sez. 1, n. 48369 del 15.12.2004, Morelli, rv. 229361). In altri termini, vale per la convalida della misura prevenzionale disposta dal questore, la stessa ratio che la costante giurisprudenza di legittimità ha individuato per il riesame della misura cautelare personale, il quale deve avvenire nel termine di dieci giorni di cui all'art. 309 c.p.p., commi 9 e 10, pena la decadenza della misura stessa. In entrambi i casi, il legislatore impone un termine alla decisione di controllo sulla misura restrittiva della libertà personale solo per garantire che la misura stessa non mantenga la sua efficacia senza una immediata verifica giurisdizionale (collegiale nel caso di cui all'art. 309 c.p.p.). Perciò, quando la verifica è esercitata nel termine di legge, la misura restrittiva resta efficace anche se la decisione emessa dall'organo di controllo è affetta da vizi di legittimità, siano essi per violazione di legge o per difetto di motivazione.
3.3 - Alla luce di questi principi, si deve osservare che nel caso di specie tra la notifica all'interessato del provvedimento questorile (avvenuta alle ore 13, 45 del 9.10.2007) e il provvedimento giurisdizionale di convalida (emesso il 10.10.2007 alle ore 12,05 e depositato in cancelleria nello stesso giorno) sono trascorse meno di ventiquattro ore, con la conseguenza che il soggetto intimato è stato privato del tempo necessario per esercitare il suo diritto al contraddittorio cartolare.
Ne deriva che la ordinanza impugnata va annullata con rinvio allo stesso Tribunale di Pisa, che deciderà sulla convalida con diverso giudice per le indagini preliminari, fissando al NI un termine di quarantotto ore per presentare memorie o deduzioni anche tramite difensore.
Trascorso il termine, il giudice deciderà sulla convalida tenendo presenti i principi affermati da questa Corte nella soggetta materia, secondo cui: "In sede di convalida del provvedimento del questore che, incidendo sulla libertà personale, imponga a taluno, ai sensi della L. 13 dicembre 1989, n. 401, art. 6, comma 2, e succ. mod., l'obbligo di presentarsi ad un ufficio o comando di polizia in coincidenza con lo svolgimento di manifestazioni sportive, il controllo di legalità del giudice deve riguardare l'esistenza di tutti i presupposti legittimanti l'adozione dell'atto da parte dell'autorità amministrativa, compresi quelli imposti dalla circostanza che con esso si dispone una misura di prevenzione (ragioni di necessità e urgenza, pericolosità concreta ed attuale del soggetto, attribuibilità al medesimo delle condotte addebitate e loro riconducibilità alla ipotesi previste dalla norma), ed investire altresì la durata della misura che, se ritenuta eccessiva, può essere congruamente ridotta dal giudice di convalida (V. Corte cost., 5 dicembre 2002 n. 512)". (Cass. Sez. un. n. 44273 del 27.10.2004, dep. 12.11.2004, Labbia, rv. 229110).
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione annulla la ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Pisa.
Così deciso in Roma, il 17 dicembre 2008.
Depositato in Cancelleria il 13 marzo 2009