Sentenza 1 agosto 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 01/08/2001, n. 10524 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10524 |
| Data del deposito : | 1 agosto 2001 |
Testo completo
1 0524 /0 1 Aula "A" REPUBBLICA ITALIANA 13110/99 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Ud. 25. 5. 2001 срол 23162 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE oggetto: previdenza infortuni SEZIONE LAVORO Sent. n. composta dai signori 1. Dottor Vincenzo Mileo Presidente 2. Dottor Paolino Dell'Anno Consigliere 3. Dottor Corrado Guglielmucci Consigliere 4. Dottor Saverio Toffoli Consigliere 5. Dottor Raffaele Di Lella Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto dall'Istituto Nazionale per l'Assicura- zione contro gli Infortuni sul Lavoro, in persona del suo legale rappresentante, elettivamente domiciliato in Roma in 2506 via IV Noembre 144 presso lo studio degli avvocati Antonino Catania e Rita Raspanti, che lo rappresentano e difendono giusta delega in calce al ricorso;
contro 1 ZZ CA e la società per azioni Ferrovie dello Sta- to, intimati non costituitisi;
per l'annullamento della sentenza del Tribunale di Messina 4/9/38 del 24 marzo 1999, depositata il giorno successivo, numero 327/98, r.g. 1754/93; Udita la relazione svolta nell'udienza del 25 maggio 2001 dal consigliere Paolino Dell'Anno; Udito l'avvocato Giuseppe Di Ferrà per delega dell'avvocato Catania;
Udito il Pubblico Ministero in persona del sostituto procu- ratore generale dottor Vincenzo Nardi, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Svolgimento del processo: Con la sentenza indicata in epigrafe, il tribunale di Messi- na, in accoglimento della domanda proposta con ricorso al locale pretore in data 7 novembre 1991, ha dichiarato il di- ZZ AR ritto di La RB IR, dipendente della società Ferrovie dello Stato, alla rendita per malattia dipendente da causa di lavoro con riferimento alla quale la domanda era stata proposta e ha condannato il chiamato in causa Istituto Na- zionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro alla corresponsione del beneficio. Il giudice del merito ha ritenuto che il disposto dell'articolo 2, punto 13, del de- creto-legge 1° ottobre 1996 numero 510, convertito nella legge numero 608 del 1996, debba ritenersi applicabile a tutti i debiti, compresi quelli relativi a malattie profes- sionali, insorti entro il 31 dicembre 1995 e ancora non de- 2 finiti entro tale data. L'ente chiede la cassazione della decisione con ricorso so- stenuto da un motivo. Gli intimati non si sono costituiti. Motivi della decisione: Con l'unico motivo l'ente ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli articoli 127 del decreto del Presi- dente della Repubblica numero 1124 del 1965, 2 commi 13 e 15 del decreto-legge 510 del 1996 convertito nella legge numero 608 del 1996, 91, 100, 101, 111 del codice di proce- dura civile, 113, 132 e 118 delle disposizioni di attuazione di questo, insufficiente, contraddittoria ed erronea motiva- zione. Il ricorrente sostiene che, in forza della normativa introdotta con la legge numero 608 del 1996 di conversione del decreto-legge numero 510 del 1996 iterativo di numerosi altri che lo avevano preceduto, l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipen- denti delle Ferrovie dello Stato, è stata conferita in via diretta all'istituto a decorrere dal 1° gennaio 1996, men- tre, per gli eventi precedenti e non ancora definiti entro tale data, la sua funzione è quella distinta di prosecutore o assuntore di oneri che avrebbero dovuto fare carico all'ente datore di lavoro, tenuto, a tale fine, al versamen- to di una riserva matematica. Ne consegue che, con riferi- mento a questi ultimi, esso ricorrente è totalmente estra- neo, dal punto di vista sia sostanziale che processuale, al preesistente rapporto assicurativo, avendo il legislatore inteso solo disporre che, attraverso un meccanismo da ricon- 3 dursi a una sorta di accollo, l'istituto sia tenuto al paga- mento delle rendite già costituite o ancora non definite, ma esclusivamente per i ratei decorrenti dal 1° gennaio 1996. Il tribunale avrebbe dovuto perciò dichiarare il difetto di legittimazione passiva di esso ricorrente con la condanna della società Ferrovie dello Stato al rimborso delle spese sostenute per il giudizio. La censura è infondata. E invero, come questa Corte ha più recentemente affermato, superando il precedente diverso orientamento espresso nella specifica materia, in tema di infortuni sul lavoro e malat- tie professionali di ex dipendenti dell'Azienda autonoma ferrovie dello Stato la titolarità dei cui rapporti è sta- - ta trasferita, a decorrere dal 1° gennaio 1996, ai due ordi- nari enti previdenziali, rispettivamente per il personale ferroviario e per il personale navigante, in base al decre- to-legge numero 510 del 1996 (con il quale sono stati reite- rati precedenti decreti-legge decaduti), convertito nella legge numero 608 del 1996 (che ha fatto salvi gli effetti di tutti i precedenti provvedimenti della catena) dal tenore - dell'articolo 2, commi 13, 14 e 15, del citato decreto nume- ro 510 del 1996 si evince che, con decorrenza 1° gennaio 1996, i menzionati istituti assicuratori devono corrisponde- re (esistendo la copertura costituita dalla riserva matema- tica che la società Ferrovie dello Stato ha provveduto a versare loro entro il 31 dicembre 1995) tutte le prestazioni relative agli eventi venuti in essere prima di tale data, 4 sia definiti sia non ancora definiti, attesa l'esplicita - per in- menzione fatta tanto alle prestazioni "in essere" dicare quelle attinenti a eventi già definiti quanto alle - altre prestazioni espressamente collegate agli eventi non ancora definiti in relazione ai quali l'obbligazione dell'ente, che è succeduto per legge al precedente debitore, ricomprende tutto ciò che è dovuto al creditore in conse- guenza dell'evento. Ne deriva, con ogni evidenza, che la di- sposizione di cui al comma 15 ha la specifica funzione di ricomprendere nell'obbligo ogni prestazione, nonostante la sua almeno parziale riferibilità all'epoca di competenza delle Ferrovie dello Stato, nella successione dell'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavo- ro nella titolarità passiva dei rapporti (per tutte, Cass., 23 ottobre 2000, n. 13948; 17 agosto 2000, n. 10916). Il Collegio ritiene di dovere aderire a questa soluzione ap- parendo la stessa l'unica rispettosa della letterale formu- lazione della disposizione normativa. Nello stesso senso si pone del resto il decreto emanato il 26 gennaio 1996 dal mi- nistro del lavoro e della previdenza sociale di determina- zione della misura e delle modalità del versamento della ri- serva matematica di cui sopra, che nel destinare il rela- - tivo ammontare alla copertura degli oneri economici derivan- ti a carico dell'Istituto Nazionale dell'Assicurazione con- tro gli Infortuni sul Lavoro, "anche a seguito di contenzio- so", dalle prestazioni, ivi comprese quelle relative agli eventi verificatisi entro il 31 dicembre 1995 non contiene - 5 alcun riferimento che consenta di distinguere tra ratei an- tecedenti o successivi a questa data. Si impone quindi il rigetto del ricorso. Non si statuisce sulle spese in assenza di attività difensiva svolta dagli intimati Sappion w ill An d W . Stel
P. Q. M.
le spese - La Corte rigetta il ricorso. Nulla per Così deciso in Roma il 25 maggio 2001. Il consigliere estensore Il presidente р ем IL CANCELLIER Depositate A60.2011 IL CANCELLERI I D , 0 3 1 3 0 5 2 0 7 7 - 2 - 1