Sentenza 22 ottobre 2009
Massime • 2
La buona fede dell'acquirente di un immobile, realizzato in difformità sostanziale dal titolo abilitativo, tale da escludere l'elemento soggettivo, richiede un comportamento positivo consistente nell'assumere, anche presso gli uffici pubblici, tutte le necessarie informazioni sulla sussistenza del titolo nonchè sulla compatibilità dell'immobile con gli strumenti urbanistici. (Fattispecie di sequestro preventivo di venti unità abitative di nuova costruzione regolarmente assentite, ma in difformità sostanziale dal titolo mediante mutamento della destinazione d'uso del piano sottotetto e di quello interrato).
L'esecuzione di un sequestro o di un ordine di demolizione di un immobile abusivamente realizzato non è preclusa dall'intervenuta cessione a terzi del medesimo, operando gli stessi nei confronti di chiunque abbia la disponibilità di un manufatto che continui ad arrecare pregiudizio al territorio. (In motivazione la Corte ha precisato che tale principio è conforme alle norme CEDU, come interpretate dalla Corte Europea con sentenza 20 gennaio 2009, nel caso Sud Fondi c/ Italia).
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NOTA A CORTE DI CASSAZIONE – TERZA SEZIONE PENALE, SENTENZA 2 ottobre 2019, n. 40396 Dopo la Corte europea anche la Cassazione “apre” all'“abuso di necessità”. Di LORENZO BRUNO MOLINARO SOMMARIO: 1. Premessa. 2. La sentenza “IVANOVA” e gli approdi interpretativi della corte europea in materia di “proporzionalità” della sanzione demolitoria. 3. L'apertura della sentenza in commento: l'abuso è considerato di necessità se presenta limitate dimensioni. 4. La scriminante dell'abuso di necessità nella giurisprudenza di legittimità. 5. Considerazioni finali. PREMESSA. La sentenza che si annota (Pres. Di Nicola, Rel. Socci) merita di essere segnalata in quanto rappresenta, ad avviso di chi …
Leggi di più… - 2. Dopo la Corte Europea anche la Cassazione “apre” all’“abuso di necessità”Roberto Di Meglio · https://www.diritto.it/ · 24 ottobre 2019
Via libera degli ermellini al bilanciamento dei diritti e alla “valutazione di proporzionalità tra l'abuso – se di dimensioni tali da farlo ritenere di necessità – e gli interessi della comunità al rispetto delle norme” Sommario: 1. Premessa. 2. La sentenza “Ivanova” e gli approdi interpretativi della corte europea in materia di “proporzionalità” della sanzione demolitoria. 3. L'apertura della sentenza in commento: l'abuso è considerato di necessità se presenta limitate dimensioni. 4. La scriminante dell'abuso di necessità nella giurisprudenza di legittimità. 5. Considerazioni finali. 6. – Volume Premessa La sentenza che si annota (Pres. Di Nicola, Rel. Socci) è stata depositata pochi …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 22/10/2009, n. 48925 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 48925 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. GRASSI Aldo - Presidente - del 22/10/2009
Dott. GENTILE Mario - Consigliere - SENTENZA
Dott. FRANCO Amedeo - est. Consigliere - N. 1210
Dott. AMORESANO Silvio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MARINI Luigi - Consigliere - N. 19525/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ST AR, nato a [...] il [...], MA CH, nato a [...] il [...], MA GE, nata a [...] il [...], AU NA, nata a [...] il [...];
avverso l'ordinanza emessa il 2.2.2009 dal tribunale del riesame di Salerno;
udita nella udienza in camera di consiglio del 22 ottobre 2009 la relazione fatta dal Consigliere Dr. Amedeo Franco;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Geraci Vincenzo, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito il difensore avv. Pennimpede Gerardina.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ordinanza 22.12.2008 il giudice del tribunale di Salerno, sezione distaccata di Eboli, rigettò l'istanza proposta dagli odierni ricorrenti di revoca del sequestro preventivo di alcuni fabbricati siti in Capaccio, disposto il 12.5.2006 in relazione al reato di cui al D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44, lett. c), perché realizzati in zona sottoposta a vincolo paesaggistico in modo difforme rispetto a quello assentito dal comune, con modifica di destinazione d'uso sia del piano interrato sia del sottotetto. In particolare, il sequestro era stato disposto perché la concessione edilizia era stata rilasciata per la costruzione in zona omogenea D3 Alberghiera, turistico, ricreativa, di un residence costituito da quattro schiere di edifici di cinque unità abitative ciascuno, mentre le modifiche apportate in tutte e 20 le unità abitative avevano comportato un mutamento di destinazione d'uso del piano sottotetto e del piano interrato, che erano stati resi abitativi.
Gli istanti avevano chiesto la revoca del sequestro qualificandosi come terzi acquirenti in buona fede di alcuni immobili ed estranei al processo penale e fondando la richiesta sulla base di elementi sopravvenuti, costituiti da diversi provvedimenti amministrativi in sanatoria.
Il tribunale del riesame di Salerno, con l'ordinanza in epigrafe, rigettò l'appello confermando il provvedimento di rigetto dell'istanza di revoca, osservando, in estrema sintesi: - che le opere per le quali era stato emesso dalla Sopraintendenza parere favorevole di compatibilità paesaggistica sono solo le variazioni prospettiche, quali finestre e balconi;
- che il permesso in sanatoria del 16.6.2008 non copriva tutte le violazioni contestate, perché considerava la destinazione d'uso originaria ossia un struttura turistico alberghiera tipica di un residence, mentre era stato costruito un complesso abitativo composto da unità immobiliari autonome e singolarmente vendute;
- che quindi permaneva il periculum in mora;
- che era irrilevante la veste di terzi estranei al reato dei ricorrenti, data la ratio delle misure cautelari, legata non all'autore del reato ma alla cosa avente natura illecita.
2. Gli istanti propongono ricorso per Cassazione deducendo:
1) violazione ed erronea applicazione dell'art. 321 c.p. e D.P.R. n.380 del 2001, art. 44, lett. c), anche con riferimento alla sussistenza del periculum in mora. Lamentano che l'ordinanza impugnata non ha motivato sulla sussistenza del periculum in mora ed in particolare sul requisito della concretezza, e non ha nemmeno evidenziato la mancanza di motivazione sul punto nella ordinanza del giudice appellata. In particolare il giudice di primo grado non aveva valutato l'incidenza del godimento della cosa da parte di terzi acquirenti in buona fede e l'incidenza della realizzazione della nuova rete fognaria, nonché del parere di compatibilità paesaggistica e del permesso di costruire in sanatoria del 16.6.2008. Quanto al fumus, rilevano che ormai i reati si sono estinti per prescrizione. È quindi venuto meno il pericolo di aggravio del carico urbanistico.
2) violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, artt. 167 e 181, del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, art. 45, e della
L. n. 2248 del 1865, e violazione dell'art. 322 bis c.p.p.. Osservano che i reati si sono estinti sicché è ormai cessato sia il fumus sia il periculum in mora. Lamentano che il giudice di primo grado ha omesso di motivare sulle ragioni per le quali ha disapplicato il provvedimento di sanatoria e il tribunale del riesame non ha rilevato tale omissione. Osservano poi che erroneamente è stato ritenuto irrilevante il parere di compatibilità paesaggistica, che riguardava il volume globale degli immobili e gli aumenti di superficie e di volumi.
3) violazione ed erronea applicazione degli artt. 321 c.p.p., e D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44, lett. c), in relazione all'art. 42 Cost. e art. 1 del Protocollo Addizionale alla CEDU e art. 7 CEDU.
Osservano che in virtù di tali norme e per effetto della sentenza 20.1.2009 della Corte di Strasburgo non poteva essere disposto il sequestro ed una eventuale demolizione in danno di terzi in buona fede estranei al reato.
4) mancanza di motivazione ed erronea applicazione della L. n. 2248 del 1865, art.
5. Lamentano che in sostanza il tribunale del riesame non ha fornito alcuna motivazione o ha motivato solo in modo apparente, o comunque con motivazione priva dei requisiti di coerenza e completezza. Inoltre non è stata verificata la legittimità del permesso di costruire in sanatoria sotto il profilo dei suoi presupposti, ed in particolare della doppia conformità.
In data 5 ottobre 2009 i ricorrenti hanno depositato memoria con la quale ribadiscono l'assenza di aggravio del carico urbanistico. MOTIVI DELLA DECISIONE
3. Gli immobili in questione (unità abitative disposte su tre livelli), siti in zona sottoposta a vincolo paesaggistico, sono stati sottoposti a sequestro preventivo in relazione ai reati edilizi ed ambientali ipotizzati, perché realizzati in modo difforme da quello assentito dal comune, con modifica di destinazione d'uso sia del piano interrato sia del sottotetto, che erano stati in tal modo resi abitativi. Ciò aveva comportato un mutamento di destinazione d'uso di tutte e 20 le unità abitative perché la concessione edilizia era stata rilasciata per la costruzione in zona omogenea D3 - Alberghiera, turistico, ricreativa, di un residence costituito da quattro schiere di edifici di cinque unità abitative ciascuno. In altri termini, secondo l'ipotesi accusatoria, nella suddetta zona omogenea D3 era stata costruita non già una struttura turistica alberghiera tipica di un residence - così come previsto dalla concessione edilizia ed imposto dagli strumenti urbanistici - bensì un complesso abitativo composto di unità immobiliari autonome e singolarmente vendute, alcune delle quali agli odierni ricorrenti. I ricorrenti, acquirenti degli immobili sequestrati, nel chiedere il dissequestro, non hanno contestato il fumus del reato, ma le conseguenze a loro sfavorevoli di condotte illecite poste in essere da altri nonché la permanenza del periculum in mora a seguito di alcuni provvedimenti amministrativi in sanatoria. Il tribunale del riesame, quindi, ha esattamente rilevato che il suo esame non poteva oltrepassare i limiti segnati dai motivi di appello e che comunque non poteva essere oggetto di riesame la questione delle sussistenza delle condizioni di applicabilità della misura cautelare.
4.1. Ciò premesso, va rilevato che il ricorso è infondato in quanto il tribunale del riesame, con congrua ed adeguata motivazione priva di errori di diritto e di vizi logici, ha accertato che permaneva il requisito della presenza di un concreto ed attuale periculum in mora, sotto il profilo del pericolo di aggravamento o di protrazione delle conseguenze del reato, ed in particolare del pericolo di aggravio del carico urbanistico.
4.2. A proposito del periculum in mora, va preliminarmente ricordato che la giurisprudenza di questa Corte (Sez. 3, 17 marzo 2009, n. 17865, Quarta, punto 5.1) ha già autorevolmente evidenziato, in modo perspicuo e condivisibile, che vicende come quella in esame ineriscono "ad un subdolo fenomeno speculativo che si sta sempre più diffondendo nel nostro Paese nel settore urbanistico-edilizio: grandi complessi immobiliari vengono realizzati, infatti, attraverso lo sfruttamento surrettizio di derogatoli regimi urbanistici di favore riservati al settore turistico-alberghiero (nonché beneficiando spesso anche di incentivazioni economiche ed agevolazioni fiscali) e poi di fatto "convertiti" in una pluralità di unità immobiliari autonome vendute come prime o seconde case ad acquirenti privati, sovente in zone ove la pianificazione comunale non consente insediamenti residenziali. Il fenomeno ha anzitutto un forte impatto sul territorio, sotto il profilo dell'assetto urbanistico di esso, in quanto pregiudica le autonome scelte della programmazione edificatoria e condiziona la pubblica Amministrazione nell'esecuzione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, ma è altresì idoneo a produrre conseguenze negative in termini socio-occupazionali (in primo luogo per la mancata assunzione del personale destinato ad operare nella struttura alberghiera) ed ulteriori pregiudizi all'economia turistica dei Comuni interessati. Alla stregua degli anzidetti beni tutelati e suscettibili di compromissione deve essere valutata - conseguentemente - la situazione di pericolo che l'adozione del sequestro preventivo è finalizzata ad impedire".
4.3. Venendo al caso in esame, deve innanzitutto osservarsi che l'assunto secondo cui il periculum in mora sarebbe venuto meno per effetto della esecuzione della nuova rete fognaria col pagamento dei relativi oneri, era manifestamente infondato, sicché il tribunale del riesame non era tenuto a fornire una specifica motivazione sul rigetto di questa tesi. Nella specie, invero, il pericolo di aggravio del carico urbanistico è stato plausibilmente individuato nel fatto che nella zona omogenea D3 - alberghiera, turistica, ricreativa, invece della prevista struttura turistica alberghiera quale è un residence, come stabilito dal titolo abilitativo, è stato realizzato un complesso di venti autonome unità immobiliari, vendute singolarmente e con destinazione abitativa in contrasto con la destinazione d'uso prevista per quella zona. È perciò evidente che la costruzione di una fogna non può avere inciso sull'aggravio del carico urbanistico perché non ha fatto certamente venir meno la trasformazione del complesso edilizio - effettuata mediante la modifica dei piani sottotetto e dei piani interrati ed il loro mutamento di destinazione d'uso - e quindi non ha fatto venir meno la diversa destinazione a complesso abitativo, in contrasto con gli strumenti urbanistici e con le caratteristiche della zona omogenea D3.
4.4. Per le stesse ragioni è assolutamente irrilevante ai fini del periculum in mora il parere favorevole rilasciato dal ministero circa la compatibilità paesaggistica, parere che evidentemente non comporta il venir meno della destinazione abitativa degli immobili e perciò non fa venir meno il periculum in mora. D'altra parte, il tribunale del riesame ha giustamente sottolineato che tale parere ha ad oggetto solo le variazioni prospettiche, quali finestre e balconi.
4.5. Per quanto concerne il permesso in sanatoria del 16.6.2008 il tribunale del riesame ha del tutto correttamente rilevato che lo stesso è illegittimo e non idoneo a sanare le violazioni contestate perché si riferisce espressamente ad una destinazione d'uso turistico alberghiera, e cioè ad una situazione di fatto diversa da quella abusivamente posta in essere, dal momento che il complesso immobiliare è stato in concreto realizzato per una destinazione d'uso residenziale.
La realtà è che, attraverso le modifiche dei sottotetti e dei piani interrati e le vendite autonome dei singoli appartamenti, si è realizzato un complesso immobiliare che è sin dall'origine contrastante con le previsioni degli strumenti urbanistici relativi agli immobili consentiti nella zona omogenea D3 Alberghiero, turistico, ricreativa. Gli immobili in questione, quindi, non possono essere oggetto di un legittimo permesso di costruire in sanatoria, in quanto non può sussistere il requisito della doppia conformità.
5. Per quanto riguarda la dedotta prescrizione dei reati, si tratta di una questione che attiene al fumus, e cioè ad un elemento che non ha formato oggetto dell'appello al tribunale del riesame, e comunque di una questione che implica accertamenti di fatto che non possono essere compiuti in questa sede, dal momento che dalla ordinanza impugnata non risulta in alcun modo ne' se ne' quando sia eventualmente cessata la permanenza dei reati. La questione dovrà quindi essere decisa in sede di cognizione, anche sulla base della corretta qualificazione giuridica dei fatti che sono stati o saranno contestati.
6. Le considerazioni critiche rivolte alle motivazioni dell'ordinanza di rigetto dell'istanza di revoca del sequestro emessa dal giudice del tribunale di Salerno, sezione distaccata di Eboli, oltre che infondate sono comunque chiaramente irrilevanti, perché le dedotte omissioni che sarebbero contenute in detta motivazione sono comunque ormai superate dall'emissione dell'ordinanza del tribunale del riesame.
7.1. È infine infondata la tesi che il sequestro dovrebbe essere revocato perché i ricorrenti sono terzi acquirenti di buona fede di alcune unità immobiliari, estranei al procedimento penale ed al reato.
7.2. Innanzitutto, non è stato accertato dal giudice del merito e nemmeno è stato indicato alcun elemento dal quale possa dedursi che i ricorrenti siano acquirenti di buona fede, ossia che nei loro confronti possa escludersi qualsiasi profilo di colpa in relazione all'acquisto degli immobili abusivi.
Come ricordato dalla Corte costituzionale con la sent. n. 322 del 2007, il principio di colpevolezza di cui all'art. 27 Cost., comma 1, è rispettato quando si attribuisca "valenza scusante all'ignoranza (o all'errore) che presenti caratteri di inevitabilità: giacché deve poter essere mosso all'agente almeno il rimprovero di non aver evitato, pur potendolo, di trovarsi nella situazione soggettiva di manchevole o difettosa conoscenza del dato rilevante". Deve quindi ritenersi che non possa qualificarsi come incolpevole il comportamento di un acquirente di un immobile di nuova costruzione che non abbia assunto, anche presso gli uffici pubblici, tutte le necessarie informazioni sulla sussistenza di un titolo abilitativo nonché sulla compatibilità dell'immobile con gli strumenti urbanistici.
In altre parole, il comportamento del soggetto non potrà considerarsi incolpevole quando egli abbia violato, deliberatamente o per trascuratezza, gli specifici doveri di informazione e conoscenza che costituiscono diretta esplicazione dei doveri di solidarietà sociale di cui all'art. 2 Cost.. Nella specie, si trattava di accertare doverosamente la conformità del piano interrato e del piano sottotetto alle previsioni della concessione edilizia e, più in generale, la destinazione d'uso riservata agli immobili realizzati nella zona omogenea D3 (alberghiera, turistico, ricreativa) e stabilire se essa fosse compatibile con un acquisto autonomo della singola unità per destinarla ad uso abitativo.
D'altra parte, secondo la giurisprudenza di questa Suprema Corte, tenuto conto dei limiti della cognizione ad esso demandata nei procedimenti incidentali aventi ad oggetto il riesame di provvedimenti di sequestro, il tribunale del riesame non era tenuto a verificare la sussistenza di situazioni di "buona fede" che non risultassero immediatamente evidenti (cfr. ad es., Sez. 3, 17 marzo 2009, n. 17865, Quarta). Correttamente, pertanto, l'ordinanza impugnata, in mancanza di qualsiasi elemento di prova fornito, o anche solo allegato, da parte dei ricorrenti, non ha ritenuto che gli stessi si trovassero in una condizione di ignoranza incolpevole circa la corretta destinazione urbanistica degli immobili acquistati e la non conformità con la concessione edilizia.
Del resto, i ricorrenti in realtà non hanno nemmeno allegato una loro posizioni di buona fede, essendosi limitati a dedurre di essere terzi estranei al procedimento ed al reato. Sennonché, se è vero che effettivamente i ricorrenti sono estranei al procedimento, gli stessi a rigore non possono ancora - almeno allo stato ed in questa sede cautelare - essere considerati con certezza terzi anche rispetto al reato configurato solo perché non risultano allo stato indagati, in quanto non è escluso che possano ancora assumere tale qualità in seguito ad ulteriori e più approfonditi accertamenti o ad una ulteriore o diversa qualificazione giuridica dell'abuso urbanistico.
8.1. In ogni modo, anche qualora si accertasse che i ricorrenti sono acquirenti di buona fede e terzi estranei al reato, ciò non comporterebbe ne' la necessità di revocare il sequestro, ne' un impedimento a disporre o ad eseguire un eventuale ordine di demolizione.
Nella specie, invero, si tratta di sequestro preventivo disposto ai sensi dell'art. 321 c.p.p., comma 1, al fine di impedire che la libera disponibilità degli immobili abusivi possa aggravare o protrarre le conseguenze del reato o agevolare la commissione di altri reati.
Ora, secondo la giurisprudenza assolutamente prevalente di questa Corte Suprema - fondata sull'unica interpretazione possibile alla luce della lettera e della ratio delle disposizioni che vengono in rilievo e non suscettibile, quindi, di essere sostituita da una interpretazione diversa -, oggetto del sequestro preventivo di cui al primo comma dell'art. 321 c.p.p., può essere qualsiasi bene - a chiunque appartenente e, quindi, anche a persona estranea al reato - purché esso sia, anche indirettamente, collegato al reato e, ove lasciato in libera disponibilità, idoneo a costituire pericolo di aggravamento o di protrazione delle conseguenze del reato ovvero di agevolazione della commissione di ulteriori fatti penalmente rilevanti (v. Cass. n. 37033/2006, n. 24685/2005, n. 38728/2004, n. 1246/2003, n. 29797/2001, n. 4496/1999, n. 1565/1997, n. 156/1993, n. 2296/1992, e da ultimo Sez. 3, 17 marzo 2009, n. 17865, Quarta, m. 243751; Sez. 3, 13 luglio 2009, n. 39322, Berardi).
8.2. Anche in ordine alla demolizione dell'opera abusiva - che deve essere disposta dal giudice penale con una sentenza di condanna o ad essa equiparata, ex D.P.R. n. 309 del 1990, art. 31, u.c., - è irrilevante la circostanza che l'attuale proprietario del bene sia persona diversa dall'autore dell'illecito.
La natura amministrativa ripristinatoria del provvedimento che ordina la demolizione (v. Sez. Un., 20.11.1996, Luongo) esclude, infatti, che allo stesso possano applicarsi i principi propri del sistema sanzionatorio penale relativi al carattere personale della pena. Per questa ragione la giurisprudenza, con riferimento alla posizione del soggetto che acquisti la proprietà dell'immobile successivamente al compimento dell'abuso è costantemente orientata nel senso che le sanzioni ripristinatorie sono legittimamente eseguite nei confronti degli attuali proprietari dell'immobile, indipendentemente dall'essere stati o meno questi ultimi gli autori dell'abuso, salva la loro facoltà di fare valere sul piano civile la responsabilità, contrattuale o extracontrattuale, del dante causa (v. Cons. Stato, Sez. 5, 1.3.1993, n. 308; Cass. Sez. 3, 5.11.1998, Frati;
Sez. 3, 24.11.1999, Barbadoro;
Sez. 3, 24.4.2001, n. 35525, Cunsolo, m. 220191; e più di recente, Sez. 3, 13.10.2005, n. 37120, Morelli;
Sez. 3, 10.5.2006, n. 15954, Tumminello;
Sez. 3, 29.3.2007, n. 22853, Coluzzi, m. 236880). L'ordine di demolizione contiene infatti una statuizione di natura reale, che, come il corrispondente ordine di rimessione in pristino dello stato dei luoghi, produce i suoi effetti nei confronti di tutti i soggetti che, a qualsiasi titolo, diventano proprietari del bene su cui esso incide (Sez. 3, 5.3.2009, n. 16687, Romano, m. 243405).
L'interesse dell'ordinamento è nel senso che l'immobile abusivamente realizzato venga abbattuto, con conseguente eliminazione della lesione arrecata al bene protetto e, se si accedesse alla tesi dell'impossibilità di irrogare la sanzione ripristinatoria (e di adottare il sequestro preventivo) nei confronti del proprietario successivo non responsabile dell'abuso, basterebbe una semplice alienazione (reale o simulata) per vanificare l'anzidetta fondamentale funzione (Sez. 3, 13 luglio 2009, n. 39322, Berardi).
9.1. Del resto, la irrilevanza del sopravvenuto regime proprietario si armonizza con la disciplina della responsabilità solidale del proprietario estraneo all'illecito posta, in materia di sanzioni amministrative, dalla L. 24 novembre 1981, n. 689, art.
6. L'irrilevanza è poi confermata dalla previsione del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, art. 31, comma 2, secondo la quale l'ingiunzione a demolire deve essere disposta dalla autorità comunale anche quando il proprietario del bene non si identifichi con il responsabile dell'abuso (Sez. 3, 13 luglio 2009, n. 39322, Berardi).
9.2. E va anche ricordata la giurisprudenza della Corte costituzionale che ha escluso - perché in contrasto con gli artt. 3 e 42 Cost. - la possibilità di disporre l'acquisizione gratuita dell'area di sedime del manufatto abusivo nei confronti del proprietario che sia estraneo all'abuso (cfr. ord. n. 82 del 1991 e sent. n. 345 del 1991). La Corte, infatti, dopo aver rilevato che l'acquisizione rappresenta una sanzione autonoma per l'inottemperanza all'ingiunzione a demolire e si giustifica proprio per la coazione psicologica che è in grado di esercitare al fine di ottenere quel risultato, ha però anche espressamente specificato che ®non per questo viene meno la possibilità di ripristino in quanto, in tale ipotesi, la funzione ripristinatoria dell'interesse pubblico violato dall'abuso, sia pure ristretta alla sola possibilità di demolizione, rimane affidata al potere-dovere degli organi comunali di darvi attuazione di ufficio, in forza del principio di esecutorietà, senza che a tal fine sia necessaria l'acquisizione dell'area che, se di proprietà di soggetto estraneo all'abuso, deve rimanere nella titolarità di questi, anche dopo eseguita d'ufficio la demolizione". 10.1. Questa costante giurisprudenza non può essere modificata a seguito della sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo emessa il 20.1.2009 (sul ricorso n. 75909/01 proposto contro l'Italia dalla s.r.l. Sud Fondi ed altri).
Va innanzitutto ribadito che, come già rilevato, non è possibile dare alle norme in tema di sequestro preventivo e di ordine di demolizione delle opere abusive una interpretazione diversa da quella assolutamente predominante secondo cui si tratta di provvedimenti ripristinatori di natura reale che producono effetti sul soggetto che è in rapporto con il bene, indipendentemente dall'essere stato o meno quest'ultimo l'autore dell'abuso. Pertanto, qualora fosse esatta la tesi dei ricorrenti - secondo cui dall'art. 7 della CEDU, dall'art. 1 del Protocollo 1 e dalla citata sentenza della Corte di Strasburgo 20.1.2009 deriverebbe un divieto per il giudice italiano di disporre il sequestro preventivo e l'ordine di demolizione delle opere abusive in danno di terzi proprietari in buona fede estranei al reato - dovrebbe essere preliminarmente sollevata non solo la questione di legittimità costituzionale delle norme interne che vengono in rilievo per contrasto con le invocate norme della CEDU, ma ancor prima probabilmente anche la questione della compatibilità delle norme CEDU come interpretate da detta sentenza della Corte EDU del 20.1.2009 con le norme ed i principi della Costituzione italiana. Deve infatti ricordarsi che la Corte costituzionale, con le sentenze nn. 348 e 349 del 2007, ha affermato la propria competenza a risolvere ogni questione relativa alla compatibilità delle norme interne con la CEDU ed ha altresì escluso che dalla copertura costituzionale della CEDU possa discendere alcuna diminuzione del proprio ruolo di supremo interprete e garante del nostro assetto costituzionale. La Corte costituzionale ha di conseguenza statuito che i giudici italiani hanno sì il dovere di interpretare le norme interne in senso conforme alle norme CEDU ed alle decisioni della Corte di Strasburgo, ma che, quando una interpretazione adeguatrice non sia possibile, i giudici comuni non possono disapplicare le norme interne ritenute in contrasto con la CEDU, neppure quando tale contrasto sia stato accertato dalla Corte di Strasburgo, in quanto le norme CEDU non possono essere assimilate a quelle comunitarie e non può essere attribuita alle prime l'efficacia diretta delle seconde. Inoltre, secondo la Corte costituzionale, le norme della CEDU, nel significato attribuito dalla Corte di Strasburgo, integrano il parametro costituzionale ma non acquistano la forza delle norme costituzionali rimanendo pur sempre ad un livello sub-costituzionale, con la conseguenza che devono essere conformi a Costituzione e soggette anch'esse al controllo di costituzionalità. Lo scrutinio di costituzionalità, poi, non può limitarsi alla possibile lesione dei principi e dei diritti fondamentali (come per le norme comunitarie) ma deve estendersi ad ogni profilo di contrasto tra le "norme interposte" e quelle costituzionali, con la conseguenza che la completa operatività delle norme interposte deve superare il vaglio della loro compatibilità con l'ordinamento costituzionale italiano. Secondo la Corte costituzionale, si tratta di una esigenza assoluta e inderogabile, per evitare il paradosso che una norma legislativa venga dichiarata incostituzionale in base ad un'altra norma sub- costituzionale, a sua volta in contrasto con la Costituzione. Dunque, secondo la Corte, la regola della osservanza degli obblighi internazionali da parte delle leggi ordinarie non deve essere incondizionata, in quanto essa pure deve soggiacere ad un ragionevole bilanciamento tra il vincolo derivante dagli obblighi internazionali, quale imposto dall'art. 117 Cost., comma 1, e la tutela degli interessi costituzionalmente protetti contenuta in altri articoli della Costituzione. Anzi, sempre secondo la Corte costituzionale, anche quando le norme CEDU siano astrattamente conformi a Costituzione, esse potrebbero egualmente cedere dinanzi a contrarie statuizioni legislative che siano strumentali alla tutela di interessi che, in sede di bilanciamento, siano giudicati ancor più meritevoli di tutela.
Ora, è stato da più parti osservato che vi è una diversità di contenuto tra i principi della CEDU in tema di tutela del diritto di proprietà ed in particolare tra i principi affermati dalla citata sentenza della Corte EDU del 20 gennaio 2009, da un lato, ed i principi costituzionali in tema di tutela del territorio e dell'ambiente e di funzione sociale della proprietà, dall'altro lato, sicché potrebbe emergere la necessità di demandare altresì alla Corte costituzionale sia la valutazione di conformità delle norme CEDU in questione con i principi costituzionali sia comunque il ragionevole bilanciamento tra il vincolo derivante dagli obblighi internazionali e la tutela dei suddetti interessi costituzionalmente protetti.
10.2. Nel presente giudizio, però, non è necessario affrontare tali questioni perché la tesi dei ricorrenti appare chiaramente infondata per un'altra serie di ragioni, e precisamente perché alle norme CEDU ed alla citata sentenza 20.1.2009 della Corte di Strasburgo non può attribuirsi il significato e l'estensione pretesi dai ricorrenti. Innanzitutto, infatti, la sentenza della Corte di Strasburgo invocata ha ad oggetto soltanto la possibilità per il giudice di ordinare la confisca in favore del comune dei terreni abusivamente lottizzati e delle opere abusivamente costruite disposta dal giudice penale, ai sensi del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, art. 44, comma 2, anche nell'ipotesi in cui l'imputato sia stato assolto per difetto dello elemento soggettivo del reato ovvero anche nei confronti di soggetti terzi acquirenti di cui sia accertata la buona fede e l'estraneità al reato.
Come emerge chiaramente dalla motivazione, la sentenza ha avuto ad oggetto una misura che è stata ritenuta avere carattere esclusivamente o prevalentemente sanzionatorio (e non ripristinatorio) e che era diretta non solo alla rimessione in pristino dello stato dei luoghi ed alla eliminazione delle conseguenze dannose dell'illecito, ma anche alla perdita senza indennizzo della proprietà dei terreni, anche se non edificati;
il che è apparso eccessivo e non giustificato rispetto alla finalità perseguita.
Le statuizioni di tale sentenza, pertanto, non possono riguardare la diversa questione oggetto del presente giudizio, ossia la questione se sia possibile disporre il sequestro preventivo e l'ordine di demolizione nei confronti di un immobile abusivo che sia o sia divenuto di proprietà di un soggetto diverso dall'autore dell'illecito.
10.3. In secondo luogo, proprio sulle base delle argomentazioni svolte dalla sentenza della Corte europea 20 gennaio 2009, Sud Fondi, emerge che la demolizione - a differenza della confisca - non può considerarsi una ®pena¯ nemmeno ai sensi dell'art. 7 della CEDU perché essa tende alla riparazione effettiva di un danno e non è rivolta nella sua essenza a punire per impedire la reiterazione di trasgressioni a prescrizioni stabilite dalla legge. 10.4. In terzo luogo, la medesima sentenza europea in esame (140), nel mentre ha ritenuto ingiustificata rispetto allo scopo perseguito dalla norma, ossia mettere i terreni interessati in una situazione di conformità rispetto alle disposizioni urbanistiche, la confisca (anche di terreni non edificati) in assenza di qualsiasi risarcimento, ha invece espressamente ritenuto giustificato e conforme anche alle norme CEDU un ordine di demolizione delle opere abusive incompatibili con le disposizioni degli strumenti urbanistici eventualmente accompagnato da una dichiarazione di inefficacia dei titoli abilitativi illegittimi.
Sembra quindi confermato che la invocata sentenza della Corte di Strasburgo non solo non ha escluso un sequestro o un ordine di demolizione dell'opera contrastante con le norme urbanistiche nei confronti di chiunque ne sia in possesso, anche qualora si tratti di terzo acquirente estraneo al reato, ma ha addirittura implicitamente ritenuto che una tale sanzione ripristinatoria può considerarsi giustificata rispetto allo scopo perseguito dalle norme interne di assicurare una ordinata programmazione e gestione degli interventi edilizi e non contrastante con le norme CEDU richiamate dai ricorrenti.
11. In conclusione, deve ribadirsi il principio di diritto che l'intervenuta cessione a terzi dell'immobile abusivo, o di parti di esso, è irrilevante, dovendo il provvedimento cautelare di sequestro ed un eventuale successivo ordine di demolizione essere eseguiti nei confronti di chiunque abbia la disponibilità di un manufatto che continua ad arrecare pregiudizio al territorio.
Il ricorso deve pertanto essere rigettato con conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Rigetta il ricorso e condanna ciascuno dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte Suprema di Cassazione, il 22 ottobre 2009. Depositato in Cancelleria il 21 dicembre 2009