Sentenza 4 aprile 2012
Massime • 1
In tema di estradizione per l'estero, la nomina del difensore da parte del prossimo congiunto della persona arrestata a fini estradizionali deve essere operata secondo le forme previste dall'art. 96, comma terzo, cod. proc. pen.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 04/04/2012, n. 19560 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19560 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. GARRIBBA Tito - Presidente - del 04/04/2012
Dott. MILO Nicola - Consigliere - SENTENZA
Dott. LANZA Luigi - Consigliere - N. 555
Dott. FAZIO Anna Maria - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PETRUZZELLIS Anna - rel. Consigliere - N. 45356/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1. SH LI, nato a [...] il [...];
avverso l'ordinanza del 26/09/2011 della Corte d'appello di Bari;
visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Anna Petruzzellis;
letto il parere il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dr. SELVAGGI Eugenio, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. La difesa di SH LI propone ricorso avverso l'ordinanza 26/09/2011 della Corte d'appello di Bari che ha respinto la richiesta di annullamento dell'udienza di convalida dell'arresto emessa nel corso della procedura estradizionale nei confronti del suo assistito, ove era stato espresso consenso all'estradizione, in quanto preceduta da un'udienza di convalida della quale si assume omessa qualsiasi comunicazione al difensore di fiducia, malgrado la rituale indicazione della nomina alle autorità competenti. Nel provvedimento impugnato la Corte rileva che la nomina del difensore da parte dei prossimo congiunto deve essere operata seguendo le forme previste dall'art. 96 cod. proc. pen., comma 3, che non risultano seguite nel caso di specie.
La difesa ricorrente richiama nel ricorso la comunicazione di nomina effettuata tramite fax il giorno prima dell'udienza di convalida, e fonda i motivi di doglianza sull'equiparazione di tale forma di comunicazione con quelle richiamate nella disposizione di legge in materia, cui ha fatto riferimento il giudice di merito, ravvisando sul punto violazione di legge.
In occasione dell'odierna camera di consiglio la difesa ha depositato in cancelleria una memoria nella quale si insiste per l'accoglimento del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
Deve preliminarmente rilevarsi che erroneamente la difesa individua il fondamento della decisione della Corte nella ritenuta inidoneità del mezzo di trasmissione della nomina, mentre l'esame dell'atto ha consentito di verificare che si rileva l'irregolarità della nomina eseguita da un congiunto dell'arrestato, in violazione delle specifiche disposizioni di cui all'art. 96 cod. proc. pec.. 2. La ricostruzione dei fatti desumibile dal succedersi degli eventi attestata dalla documentazione permette di accertare che, al momento del suo arresto, l'interessato non intese nominare un difensore di fiducia, e venne contestualmente posto in grado di comunicare con i componenti della sua famiglia. Sulla base della documentazione allegata al ricorso è dato ricavare che la nomina dell'avv. Porcelli è stata eseguita successivamente dalla moglie dell'interessato, ed il professionista provvide a comunicare tale nomina il giorno precedente l'udienza di convalida non all'autorità giudiziaria procedente, ma al'autorità di polizia che aveva eseguito l'arresto, tramite comunicazione via fax.
La disposizione di cui all'art. 96 cod. proc. pen. esclude che tale nomina possa considerarsi rituale poiché in essa si richiede che il difensore nominato dal congiunto dell'arrestato deve dimostrare la propria legittimazione alla difesa materialmente consegnando la procura all'autorità procedente o ad essa trasmettendola tramite raccomandata, formalità che non ammette equipollenti, in ragione della necessità di identificare con certezza il rapporto fiduciario, eccezionalmente costituito da persona estranea al rapporto processuale (da ultimo Cass. sez. 3, Sentenza n. 46034 del 11/11/2008, dep. 12/12/2008, imp. Maddaluno, Rv. 241775). Per completezza si rileva che la giurisprudenza sulla base della quale si è giunti a ritiene che le forme di cui all'art. 96 cod. proc. pen. ammettano equipollenti (per tutte Sez. 2, Sentenza n.
15740 del 22/02/2011, dep. 20/04/2011, imp. Domato, Rv. 249938) sono esclusivamente riferite all'ipotesi di nomina eseguita dall'interessato, non consentendo conseguentemente di superare l'esigenza di sicura identificabilità dell'autore ricorrente nel caso di specie.
L'eccezione svolta in ricorso risulta pertanto inammissibile sotto un duplice profilo di fatto, in quanto la comunicazione della nomina che si assume effettuata risulta svolta, sulla base della documentazione esibita dalla difesa, presso autorità diversa da quella deputata a riceverla, con forme comunicative, quale il fax, non ammesse per lo specifico atto, per le ragioni di natura sostanziale sopra indicate.
2. L'inammissibilità originaria del ricorso esclude che possano assumere rilievo le considerazioni svolte dalla difesa nella memoria depositata in data odierna, ove si eccepisce una pretesa revoca del consenso all'estradizione espresso nel corso dell'udienza di convalida dall'interessato, in relazione alla quale, sulla base della prospettazione contenuta in memoria, non risultano ricorrere le condizioni legittimanti previste dall'art. 205 bis disp. att. cod. proc. pen.. 3. La dichiarazione di inammissibilità impone la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del grado, e della somma indicata in dispositivo in favore della Cassa delle ammende, in applicazione dell'art. 616 cod. proc. pen..
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 4 aprile 2012.
Depositato in Cancelleria il 23 maggio 2012