Cass. pen., sez. VI, sentenza 09/04/2009, n. 32832
CASS
Sentenza 9 aprile 2009

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Il reato di sottrazione, soppressione, distruzione, dispersione o deterioramento di una cosa pignorata da parte del proprietario che ne sia anche custode rientra nella previsione dell'art. 388, comma quarto, cod. pen., e non già dell'art. 334 dello stesso codice, che si riferisce infatti ai vincoli sulla cosa derivanti dal sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dall'autorità amministrativa.

Il reato di sottrazione di beni pignorati, posta in essere dal proprietario-custode, può essere commesso anche da colui che vanti sui medesimi concreti poteri dispositivi e di gestione pur non essendo formalmente definibile come debitore dei soggetti procedenti "in executivis". (Fattispecie di beni pignorati appartenenti ad una società di persone ed affidati in custodia al legale rappresentante della stessa).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 09/04/2009, n. 32832
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 32832
    Data del deposito : 9 aprile 2009

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