Sentenza 9 aprile 2009
Massime • 2
Il reato di sottrazione, soppressione, distruzione, dispersione o deterioramento di una cosa pignorata da parte del proprietario che ne sia anche custode rientra nella previsione dell'art. 388, comma quarto, cod. pen., e non già dell'art. 334 dello stesso codice, che si riferisce infatti ai vincoli sulla cosa derivanti dal sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dall'autorità amministrativa.
Il reato di sottrazione di beni pignorati, posta in essere dal proprietario-custode, può essere commesso anche da colui che vanti sui medesimi concreti poteri dispositivi e di gestione pur non essendo formalmente definibile come debitore dei soggetti procedenti "in executivis". (Fattispecie di beni pignorati appartenenti ad una società di persone ed affidati in custodia al legale rappresentante della stessa).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 09/04/2009, n. 32832 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 32832 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. DE ROBERTO Giovanni - Presidente - del 09/04/2009
Dott. GRAMENDOLA Francesco P. - Consigliere - SENTENZA
Dott. COLLA Giorgio - Consigliere - N. 707
Dott. CONTI Giovanni - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PAOLONI Giacomo - Consigliere - N. 3959/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AN LO, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza emessa il 23/10/2008 dalla Corte di Appello di Ancona;
esaminati gli atti, il ricorso e la sentenza impugnata;
udita in udienza pubblica la relazione del Consigliere Dott. Giacomo Paoloni;
udito il Pubblico Ministero in persona del sostituto P.G. Dott. Iacoviello Francesco Mauro, che ha chiesto annullarsi con rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla mancata conversione della pena detentiva e dichiararsi l'inammissibilità nel resto. MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- Con sentenza emessa il 27.1.2004 il Tribunale di Ascoli Piceno sezione di San Benedetto del Tronto ha dichiarato AN LO colpevole del delitto di sottrazione di compendio pignorato punito dall'art. 388 c.p., comma 4 per avere, in qualità di custode e proprietario, disperso beni sottoposti a pignoramento presso la sede della società Fratelli AN s.n.c., di cui egli era socio e amministratore. Il Tribunale ha ritenuto provata la condotta criminosa ascritta all'imputato in base alle univoche dichiarazioni testimoniali del creditore pignorante (tale OS GI) e del funzionario dell'istituto vendite giudiziarie, De Luca Franco, che ha riferito di avere appreso - sul luogo di custodia dei beni staggiti e da vendere all'incanto non più ivi reperiti - dallo stesso custode AN che i beni erano stati in parte venduti e in parte distrutti. Per l'effetto il Tribunale, concesse le circostanze attenuanti generiche, ha condannato il AN alla pena condizionalmente sospesa di sei mesi di reclusione ed Euro 200,00 di multa.
2.- Contro la sentenza ha proposto appello il AN, lamentando violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza, il fatto contestatogli dovendo essere sussunto nella diversa fattispecie di cui all'art. 334 c.p., ed in ogni caso il difetto di prova dell'elemento soggettivo del reato (sia ex art. 388 c.p., sia ex art.334 c.p.), la sottrazione dei beni pignorati non essendo integrata dal richiesto dolo specifico. In subordine ha invocato la riduzione del pena e la sua conversione ai sensi della L. 689/1981, art. 53 e ss..
La Corte di Appello di Ancona con la sentenza del 23.10.2008, richiamata in epigrafe, ha confermato la decisione di condanna di primo grado, argomentando l'infondatezza dei rilievi espressi dall'appellante. La sentenza ha escluso l'eccepita violazione dell'art. 521 c.p.p. in ragione della corretta contestazione del reato di cui all'art. 388 c.p., comma 4 (l'omologa condotta prevista dall'art. 334 c.p. riferendosi a sottrazione di beni sottoposti a sequestro penale o amministrativo) e ha rilevato come nel caso di specie il contegno del AN sia stato scandito dall'intrinseca finalità di favorire la società proprietaria dei beni pignorati da lui stesso amministrata, così vanificando la garanzia del creditore pignoratizio (l'imputato, custode dei beni pignorati, è socio e legale rappresentante della società debitrice). Quanto al trattamento sanzionatorio, i giudici di appello hanno ritenuto di mantenere ferma la misura della pena inflitta dal Tribunale e di non poterne operare la richiesta conversione ai sensi della L. n. 689 del 1981. 3. Avverso la sentenza della Corte di Appello dorica ha proposto ricorso per Cassazione il difensore di LO AN, deducendo quattro motivi di censura per violazione di legge e difetto di motivazione come di seguito sintetizzati.
1. Falsa applicazione dell'art. 388 c.p. All'imputato avrebbe dovuto contestarsi l'ipotesi criminosa prevista dall'art. 334 c.p., perché la fattispecie di cui all'art. 388 c.p. avrebbe "carattere indiscutibilmente residuale". Al AN avrebbe dovuto attribuirsi la condotta di cui all'art. 334 cp: la fattispecie ivi descritta "è tipica e propria del custode, quella descritta dall'art. 388 c.p. è generica e di conseguenza non vi può essere sovrapposizione delle condotte incriminatrici tipiche, caratteristica che appartiene esclusivamente alla norma di cui all'art. 334 c.p.".
2. Carenza di motivazione in ordine all'elemento psicologico del reato di cui all'art. 388 c.p., comma 4. Ammesso che sia da ritenersi correttamente contestato al AN tale reato, per l'integrazione dello stesso si rende indispensabile la prova del dolo specifico consistente nella sottrazione dei beni pignorati al solo scopo di favorire il loro proprietario. La motivazione offerta al riguardo dalla sentenza di appello è apparente, poiché non basta che la condotta si manifesti genericamente o anche in favore del proprietario debitore, essendo necessario che siffatto intento agevolatore si ponga come il "solo" scopo del contegno del soggetto agente.
3. Difetto di motivazione in punto di elemento materiale del reato. La sentenza impugnata non offre persuasiva ragione dell'effettiva mancanza dei beni pignorati, facendo leva sulla sola testimonianza dell'addetto dell'istituto vendite giudiziarie De Luca, senza che la stessa sia stata oggetto di idoneo vaglio critico e senza tener conto della "scarsa utilizzabilità" delle dichiarazioni del De Luca, "provenienti da soggetto che appariva assumere la veste di possibile indagato ai sensi dell'art. 62 c.p.p.".
4. Violazione della L. n. 689 del 1981, art. 53 e ss.. I giudici di appello hanno respinto la richiesta di sostituzione della pena detentiva inflitta al AN, senza rendere chiari i motivi di tale decisione. La sentenza indica impropriamente come generica e additiva causa ostativa le precedenti condanne riportate dal AN, ma non solo non precisa quali emergenze siano in concreto di ostacolo alla conversione della pena, ne' considera che il AN è in realtà immune da precedenti giudiziari. 4.- Il ricorso di LO AN è parzialmente fondato con riguardo al solo ultimo (e subordinato) motivo di ricorso concernente la deficitaria motivazione con cui la Corte territoriale ha valutato non concedibile il beneficio della conversione della pena. A. I motivi primo e terzo del ricorso, afferenti alla materialità della condotta criminosa rappresentata dalla sottrazione e/o dispersione (amotio) dei beni pignorati e il suo inquadramento giuridico nell'ipotesi di cui all'art. 388 c.p. (in luogo di quella di cui all'art. 334 c.p.), motivi connessi e complementari, sono in sè generici (cioè privi di specificità), perché integrati dai medesimi motivi di appello già vagliati e correttamente disattesi dalla sentenza di secondo grado, e in ogni caso sono manifestamente infondati.
Come precisano entrambe le due conformi decisioni di merito, i beni della società Fratelli AN vincolati da pignoramento non sono stati rinvenuti dal delegato dell'I.V.G. al momento del suo accesso per la loro ricognizione ai fini della vendita espropriativa (art.534 bis c.p.c. e art. 536 c.p.c.). Anche prescindendosi dalle informazioni sulla sorte dei beni (in parte venduti, in parte distrutti) offerte al pubblico ufficiale dal custode proprietario AN, l'oggettiva mancanza o irreperibilità dei beni pignorati nel luogo deputato alla loro custodia accertata dal funzionario è sufficiente a definire l'elemento materiale della condotta criminosa di cui all'art. 388 c.p., comma 4. Laonde diviene privo di ogni giuridico pregio il riferimento del ricorso (non meglio sviluppato) alla "scarsa utilizzabilità" delle dichiarazioni del pubblico ufficiale operante, pur a fronte del dato - storicamente inconfutabile - dell'ingiustificato mancato ritrovamento dei beni pignorati.
Quanto alla qualificazione giuridica dell'illecito comportamento dell'imputato, non è revocabile in dubbio che lo stesso vada inquadrato nell'ambito della fattispecie sanzionata dall'art. 388 c.p., comma 4 a seguito della risalente novella normativa (L. n. 689 del 1981, art. 87) con cui il legislatore ha estrapolato dalla generale previsione dettata dall'art. 334 c.p., le ipotesi di sottrazioni di beni sottoposti a pignoramento (oltre che a sequestro giudiziario o conservativo), inscrivendole fra i reati contro l'autorità delle decisioni giudiziarie, estendendo la fattispecie di cui all'art. 388 c.p. (cfr.: Cass. Sez. 6, 10.4.1998 n. 9870, Dovetta, rv. 213043; Cass. Sez. 6,6.10.1998 n. 12978, Carlino, rv. 212313).
B. Del pari generico (id est aspecifico) e palesemente infondato è il secondo motivo di ricorso attinente alla presunta assenza o alla mancata dimostrazione del dolo specifico caratterizzante la condotta dell'imputato. La censura è affatto erronea. Il ricorso confonde, infatti, la fattispecie prevista dall'ultima parte dell'art. 388 c.p., comma 40, relativa all'azione realizzata dal custode non proprietario dei beni pignorati (azione che deve essere scandita dalla finalità esclusiva di favorire il proprietario dei beni) con quella prevista dalla prima parte della stessa disposizione, afferente al contegno ablativo attuato dal custode che sia anche proprietario dei beni pignorati, vale a dire con la fattispecie correttamente contestata al AN e per la quale egli è stato condannato. La condotta di dispersione dei beni vincolati al soddisfacimento dei creditori posta in essere dal proprietario che sia stato nominato anche custode del compendio ex art. 521 c.p.c., è connotata, in vero, dal solo dolo generico, cioè dalla consapevolezza del vincolo giudiziario di indisponibilità gravante sui beni e dalla concomitante volontarietà di sottrarli al ristoro dei creditori, senza che assuma specifica rilevanza la peculiare finalità perseguita dall'imputato (v. Cass. Sez. 6, 17.1.2008 n. 8428, Lieto, rv. 239312). Evidente è, del resto, la ratio della diversa tipizzazione normativa tra l'asporto dei beni compiuto dal custode proprietario (dolo generico) e quello attuato dal custode non proprietario (dolo specifico). La condotta del custode che si trovi ad essere anche proprietario dei beni pignorati reca già in sè, esaurendola, l'immanente finalizzazione della condotta stessa in proprio personale vantaggio.
L'impugnata sentenza di appello della Corte dorica ha idoneamente sottolineato come l'oggettiva sottrazione dei beni pignorati sia stata compiuta dal custode AN nella sua coeva veste di proprietario di fatto dei medesimi beni e - quindi - con il risultato di favorire se stesso, essendo egli amministratore e dominus della società in nome collettivo formale soggetto debitore della procedura esecutiva civile. In proposito è opportuno rimarcare come le nozioni di proprietà e di proprietario recepite dalla norma incriminatrice (art. 388 c.p., comma 4) rivestano una latitudine più ampia di quelle tipiche del diritto civile, estendendosi al soggetto che sui beni vanti, prima della loro vendita espropriativa, concreti poteri dispositivi e di gestione, tali da far presumere - in definitiva - la concreta fattuale proprietà dei beni pignorati, ancorché in ipotesi egli non sia formalmente definibile come debitore dei creditori procedenti in executivis. Con la razionale conseguenza che, quando l'espropriazione investa beni pignorati appartenenti ad una società di persone, la cui materiale e giuridica disponibilità sia affidata al suo legale rappresentante, che ne abbia provocato la volontaria sottrazione, costui risponde di tale condotta in qualità di soggetto attivo "proprietario" (oltre che - se del caso - di custode), nel senso enunciato dalla disposizione incriminatrice. C. Assistito da fondamento deve giudicarsi il motivo di ricorso, subordinato, relativo al difetto di motivazione della sentenza impugnata con riferimento al diniego del beneficio della conversione della pena detentiva inflitta all'imputato con la corrispondente pena pecuniaria o con altra pena sostitutiva nei modi previsti dalla L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 53 ss.. Ferma rimanendo l'affermata condanna del AN per il reato contestatogli, divenuta definitiva per effetto della presente pronuncia reiettiva del ricorso del prevenuto in punto di responsabilità, deve riconoscersi che la sentenza di secondo grado non ha offerto una appagante risposta alla mancata applicazione del beneficio sanzionatorio invocato dal AN con i motivi di appello.
La sentenza di secondo grado coniuga il diniego della sanzione sostitutiva a due elementi. Il primo discende dalle "condanne precedenti per reati in materia economica". Il secondo è introdotto dalla congiunzione coordinativa sequenziale "anche" anteposta alla precedente frase sulle condanne del AN;
congiunzione che presuppone il rinvio ad altri elementi, espliciti o sottintesi, ostativi alla concessione del beneficio ("anche avuto riguardo alle condanne...").
Ora il primo profilo si mostra contraddetto, come osserva il ricorrente, dalle emergenze processuali, poiché - per quel che si evince dal certificato penale dell'imputato in atti, sebbene risalente al 19.1.2004 - LO AN risulta del tutto incensurato.
Situazione, questa, che - d'altro canto - è stata tenuta presente dal giudice di primo grado, tant'è che il Tribunale giustifica la concessione delle circostanze attenuanti generiche e il beneficio della sospensione condizionale della pena anche con la "assenza di precedenti penali" dell'imputato. Quanto alle altre evenienze considerate ostative alla conversione della pena detentiva, rimarcata l'irrilevanza di eventuali dati impliciti o sottintesi (che escluderebbero la congruità della motivazione, impedendo una verifica del percorso decisorio), deve constatarsi che la sentenza di appello non precisa a quali specifici e ulteriori elementi ostativi essa intenda fare riferimento. Nè è lecito supporre, per tornare su eventuali ragioni ostative soltanto evocate, che la Corte territoriale abbia in ipotesi ritenuto non conciliabile con il già concesso beneficio della sospensione della pena la sostituzione della pena detentiva, stante la piena compatibilità dei due istituti riconosciuta da questa S.C. (cfr. Cass. Sez. 5, 11.4.2007 n. 18731, Natalizio, rv. 236927).
Si rende necessario, per tanto, un rinnovato giudizio sul punto in esame, cui non può in via surrogatoria ovviare questa stessa Corte ai sensi dell'art. 620 c.p.p., - lett. l) -, dal momento che la concessione o non della conversione della pena detentiva implica la formulazione di un giudizio prognostico a norma della L. n. 689 del 1981, art. 53, che impinge le proprie coordinate valutative in aspetti di stretto merito della regiudicanda incompatibili con le attribuzioni del giudice di legittimità (v. da ultimo: Cass. Sez. 6, 12.3.2009 n. 11564, Masti, rv. 242932). Ai fini del nuovo giudizio sul tema della sanzione sostitutiva gli atti vanno trasmessi alla Corte di Appello di Perugia, competente ai sensi dell'art. 623 c.p.p., lett. c), e art. 175 disp. att. c.p.p..
P.Q.M.
La Corte di Cassazione annulla la sentenza impugnata limitatamente al punto concernente le sanzioni sostitutive e rinvia per nuovo giudizio su tale punto alla Corte di Appello di Perugia.
Rigetta nel resto il ricorso.
Così deciso in Roma, il 9 aprile 2009.
Depositato in Cancelleria il 12 agosto 2009