Sentenza 6 ottobre 1998
Massime • 1
In conseguenza della entrata in vigore della legge 24 novembre 1981, n. 689, il reato di sottrazione, soppressione, distruzione, dispersione o deterioramento di una cosa sottoposta a pignoramento da parte del proprietario che ne sia anche custode è punito a querela di parte anche se creditore procedente sia lo Stato o altro ente pubblico dall'art. 388, comma quarto, cod. pen., e non già dall'art. 334 dello stesso codice che si riferisce ai vincoli sulla cosa derivanti dal sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dall'autorità amministrativa.
Commentario • 1
- 1. Cancella da remoto i dati del cellulare sequestrato: quale reato? (Cass. 4343/23)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 4 luglio 2023
L'accesso al Cloud da remoto con eliminazione dei dati contenuti di un cellulare in sequestro configura il reato di danneggiamento di cose sottoposte a sequestro, pur non venendo danneggiato il hardware (ma solo il dato informatico): un sistema informatico è infatti composto da componenti hardware e software, le prime rappresentate dal complesso di elementi fisici non modificabili, (quali circuiti, unità di memoria, parti meccaniche etc.); le seconde costituite "dall'insieme di istruzioni e procedure necessarie per il funzionamento stesso della macchina (software di base) o per farle eseguire determinate attività (software applicativo) e costituiti da programmi o dati memorizzati su …
Leggi di più…
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 06/10/1998, n. 12978 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12978 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 1998 |
Testo completo
composta dai signori magistrati: Udienza pubblica
Dott. Pasquale Trojano Presidente del 6/10/1998
Dott. Giovanni Caso Consigliere SENTENZA
Dott. Antonino Assennato Consigliere N.1265
Dott. Nicola Milo Consigliere REGISTRO GENERALE
Dott. Giorgio Colla Consigliere rel. N.18446/1998
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da RL CO, n. a Ficarazzo (PA) il 18 novembre 1938, avverso la sentenza in data 10 - 11 febbraio 1998 della Corte d'appello di Palermo;
udita in pubblica udienza la relazione fatta dal consigliere dott. Giorgio Colla;
udito il pubblico ministero nella persona del sostituto procuratore generale dott. Vincenzo Verderosa che ha concluso per l'annullamento senza rinvio dell'impugnata sentenza per mancanza di querela. Fatto e diritto
1. - CO RL è stato condannato dal Pretore di Palermo alla pena di mesi tre di reclusione e lire duecentomila di multa per il reato di cui all'art. 334, comma secondo, c.p. perché, quale proprietario e custode di un televisore sottoposto a pignoramento a istanza dell'autorità amministrativa, aveva sottratto il bene alla garanzia del creditore.
2. - La Corte d'appello di Palermo ha confermato la sentenza del Pretore, disattendendo la tesi difensiva secondo la quale il televisore non era stato asportato dall'abitazione dell'imputato. Tale deduzione - ad avviso dei giudici di secondo grado - costituiva una mera affermazione, priva di qualsiasi valore. Osservava, altresì, la Corte territoriale che l'azione di rendersi irreperibile da parte del proprietario-custode, vanificando la vendita, integrava, in ogni caso, gli estremi del reato contestato.
3. - Avverso la decisione della Corte d'appello ricorre il RL, il quale, insistendo nella tesi defensionale già prospettata ai giudici di merito lamenta il difetto di motivazione sull'elemento psicologico del reato, e deduce che, in sostanza, era stata pronunciata la sua condanna per responsabilità oggettiva. Si duole, il ricorrente, inoltre, della mancata concessione dell'attenuante di cui all'art. 62, n. 4), c.p.. 4. - Rileva la Corte che, prima di ogni altra considerazione in ordine ai motivi di ricorso, si debba, d'ufficio esaminare la questione della qualificazione giuridica del reato contestato. Si osserva al riguardo che nella giurisprudenza di legittimità, subito dopo l'entrata in vigore della 1. 24 novembre 1981, n. 689 - la quale con gli artt. 86, 87 e 88 ebbe a modificare notevolmente la disciplina delle figure criminose di cui agli artt. 334, 335 e 388 c.p. - era prevalso l'orientamento secondo il quale la sottrazione di bene pignorato a istanza dello Stato o di altra pubblica amministrazione integrava gli estremi del reato di cui all'art. 334 c.p., nonostante la scomparsa dal testo di tale norma della specifica ipotesi della sottrazione di beni sottoposti a pignoramento, trasferita nell'art. 388 c.p., e la limitazione della previsione di cui all'art. 334 c.p. alla sottrazione di cose sottoposte "a sequestro disposto nel corso di un processo penale o dall'autorità amministrativa", ipotesi che nulla hanno a che vedere con il pignoramento.
5. - Tale indirizzo giurisprudenziale - affermatosi a seguito di varie decisioni di questa Corte (Cass., sez. VI, 17 giugno 1995, Sbaraglia;
Cass., sez. VI, 2 luglio 1994, Gulino;
Cass., sez. VI, 26 marzo 1993, Giarolli;
Cass., sez. VI, 20 marzo 1992, Macaluso;
Cass., sez. VI, 2 marzo 1989, Marasà; Cass., sez. VI, 16 marzo 1988, Valentini;
Cass., sez. VI, 28 maggio 1986 Cegna;
Cass., sez. VI, 17 giugno 1985, Marucchini) - si basava sulla premessa sistematica che dovesse escludersi, in linea teorica, la perseguibilità di reati a querela di parte (come richiesto per il delitto di mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice, di cui all'art. 388 c.p., sia nell'ipotesi di sottrazione della cosa pignorata ad opera del proprietario - comma terzo - quanto in quella di sottrazione da parte del proprietario-custode - comma quarto), qualora il danno immediato e diretto fosse risentito da un ente pubblico ad istanza del quale il bene era stato sottoposto a pignoramento.
6. - La tesi traeva il suo fondamento giuridico dalla disposizione dell'art. 97 della l. 689 il quale, introducendo nel codice penale l'art. 639 bis, manteneva ferma la perseguibilità d'ufficio dei reati di cui agli artt. 631 (Usurpazione), 632 (Deviazione di acque e modificazione dello stato dei luoghi), 633 (invasione di terreni o edifici) e 636 (introduzione o abbandono di animali in gregge o in mandria nel fondo altrui e pascolo abusivo), se commessi in danno di acque, terreni, fondi o edifici pubblici o destinati ad uso pubblico, deducendosene che anche la ratio dell'intervento legislativo del 1981 favoriva tale scelta ermeneutica.
7. - Successivamente però, una più attenta riflessione ha portato a riconsiderare il problema alla luce della circostanza che, pur dopo l'entrata in vigore della I. 68911981, sono rimaste numerose ipotesi nel codice penale di reati perseguibili a querela, anche se commessi in danno di enti pubblici, quali, a esempio, il reato di cui all'art. 392 (Esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza sulle cose), o quello previsto dall'art. 635 (Danneggiamento), o ancora quello di cui all'art. 639 (Imbrattamento e deturpamento di cose altrui) e molti altri ancora.
8. - Si è, quindi, pensato che gli argomenti che possono trarsi dall'art. 97 citato non sono decisivi e che ben può spiegarsi lo spostamento delle fattispecie di cui ci si occupa dall'area della perseguibilità d'ufficio a norma dell'art. 344 c.p. a quella della perseguibilità a querela, ai sensi dell'art. 388 dello stesso codice, anche quando creditore pignorante sia lo Stato o altro ente pubblico, intendendo il legislatore garantire una tutela più pregnante nei casi in cui il vincolo sulla cosa si fondi, in maniera più evidente, su ragioni di interesse pubblico, come nei casi in cui il bene sia sottoposto a sequestro penale o a sequestro amministrativo da parte della pubblica amministrazione nell'esercizio dei suoi poteri di autotutela, per riservare una tutela rimessa alle scelte di volta in volta operate all'autorità preposta (alle quali non sono estranee considerazioni di convenienza economica nei casi in cui i costi delle procedure superino il valore delle somme da recuperare), in tutte quelle ipotesi che trovano il loro fondamento in violazioni di un vincolo di natura privatistica, che permane anche se creditore sia l'ente pubblico (si vedano in proposito: Cass., sez. VI, 15 aprile 1998, p.g. in proc. Biscotti e altri;
Cass., sez. VI, 3 dicembre 1996, Moscone, Cass., sez. VI, 2 aprile 1996, Belavia). 9. - Poiché non risulta dagli atti che sia stata proposta querela, in accoglimento della richiesta del procuratore generale, la sentenza impugnata deve annullarsi senza rinvio ai sensi dell'art. 129 c.p.p. perché - qualificato il fatto come reato punito dall'art. 388 c.p. - l'azione penale non poteva essere iniziata per mancanza di querela.
P.Q.M.
Qualificato il fatto come reato punito dall'art. 388 cod. pen., annulla la sentenza impugnata senza rinvio perché l'azione penale non poteva essere iniziata per mancanza di querela.
Così deciso in Roma, il 6 ottobre 1998.
Depositato in Cancelleria il 11 dicembre 1998