Sentenza 19 novembre 2003
Massime • 1
Per l'applicazione della misura del sequestro preventivo è necessaria la congruenza della ipotesi di reato prospettata rispetto ai fatti cui la misura stessa si riferisce, dal che consegue l'illegittimità del provvedimento cautelare quando il giudice, nel motivare in punto di ricorrenza dei presupposti, esamini del fatto solo profili privi di rilevanza ai fini dell'integrazione del reato contestato. (Fattispecie nella quale, contestata una "truffa contrattuale" con riguardo all'appalto di opere murarie, il giudice del riesame aveva enunciato solo profili di negligenza in fase di progettazione e comportamenti frodatori in fase di esecuzione dei lavori, senza delineare artifici o raggiri utili a condizionare la conclusione del negozio).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 19/11/2003, n. 48785 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 48785 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2003 |
Testo completo
composta dai Signori Magistrati:
Dott. Giorgio Di Iorio Presidente
Dott. Pietro Antonio Sirena Consigliere
Dott. Nicola Bottalico Consigliere
Dott. Michele Besson Consigliere
Dott. Giacomo Fumu Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
RI AN VA;
avverso l'ordinanza del Tribunale di Reggio Calabria in data 22 gennaio 2003;
Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. Nicola Bottalico;
Lette le conclusioni del Pubblico Ministero.
FATTO E DIRITTO
La vicenda trae origine dal crollo di un muro realizzato da parte di RI AN VA su commissione di OL AN, verificatosi - secondo le risultanze della consulenza tecnica disposta dal P.M. presso il Tribunale di Reggio Calabria - per l'impiego nella sua realizzazione di pali di 200 millimetri di diametro anziché di 600 come originariamente previsto, per la riduzione dell'anima metallica dei pali stessi, per la loro collocazione a distanza anziché l'uno appresso all'altro e per l a difformità dell'altezza del muro rispetto a quella prevista. Pertanto l'indicato P.M. ravvisava a carico del RI, oltre al delitto di disastro colposo, il delitto di truffa per aver conseguito con raggiri in danno del OL l'ingiusto profitto derivante dal compenso pagato per l'esecuzione dell'opera come se fosse stata eseguita a regola d'arte e chiedeva il sequestro preventivo di ogni disponibilità finanziaria del RI fino a concorrenza della somma di L. 55.400.00 (euro 28.611,71), equivalente al corrispettivo pagato dal OL per la realizzazione dell'opera.
Con provvedimento in data 26 agosto 2002 il G.I.P. del Tribunale di Reggio Calabria rigettava l'istanza sul rilievo che il delitto di truffa era configurabile soltanto quando poteva dimostrarsi un precostituito proposito fraudolento da parte dell'indagato, non sussistente nel caso di specie, in cui si ravvisavano gli estremi di un inadempimento contrattuale.
In riforma del su indicato provvedimento, appellato dal P.M., il Tribunale di Reggio Calabria con ordinanza in data 22 gennaio 2003 disponeva, nei confronti di RI AN VA e dell'impresa RI AN VA - Fondazioni speciali, il sequestro preventivo di conti correnti bancari o postali, di titoli posseduti, di libretti nominativi o al portatore e di ogni altra disponibilità finanziaria fino a concorrenza dell'importo di euro 28.611,71, equivalenti a L. 55.400.000.
Riteneva il giudice dell'appello che non poteva trattarsi di un mero inadempimento contrattuale in quanto l'attento esame della situazione di fatto non consentiva di escludere che l'inadempimento non fosse seguito a una condotta del RI preordinata alla realizzazione di un intendimento truffaldino, atteso che il RI come appaltatore "aveva sicuramente ogni dovere di diligenza, di prudenza e di perizia nel pianificare il modo migliore di realizzazione dell'opera avuto riguardo alle condizioni del terreno" e "non solo omise ogni doverosa informativa circa la necessaria non corrispondenza finale dell'opera a quanto pattuito o la necessità di oneri aggiuntivi al committente AN OL, ma trascurò del tutto di prendere in considerazione i fondati rilievi che costui moveva, proseguendo nella realizzazione dell'opera in modo nient'affatto rassicurante, tale da farne presagire il precario futuro". Pertanto, proseguiva il giudice dell'appello, il complessivo atteggiamento del RI e della sua impresa "concreta quindi senza dubbio, nei confronti di AN OL, la fattispecie del raggiro" per aver posto in essere "una complessiva condotta menzognera, idonea a trarre in inganno il OL";
inoltre sussisteva, oltre agli elementi del raggiro e dell'induzione in errore, l'elemento del conseguimento dell'ingiusto profitto rappresentato dal corrispettivo percepito per la realizzazione dell'opera" a fronte di un sostanziale inadempimento, della consegna di un aliud pro alio che, col suddetto raggiro, si è spacciato al OL come opera eseguita a regola d'arte".
Concludeva il giudice dell'appello affermando che "sussiste quindi appieno il fumus boni iuris quanto al reato contestato dalla pubblica accusa e sussiste altresì il presupposto di legge per provvedersi al sequestro preventivo di quanto indicato dal P.M., atteso che, trattandosi del profitto del delitto contestato, si tratta di cosa assoggettabile a confisca per gli effetti del combinato disposto dell'art. 240 c.p. e dell'art. 321 comma 2 c.p.p.". Avverso l'indicata ordinanza del giudice dell'appello proponeva ricorso per cassazione il difensore del RI deducendo "violazione di legge per inosservanza ed erronea applicazione della legge penale nonché mancanza e manifesta illogicità della motivazione ex art. 606, comma 1, lett. b) e lett. e) c.p.p. in relazione all'art. 321, comma 1 c.p.p.", assumendo che nella vicenda in esame nulla testimoniava nel senso di una condotta fraudolenta del RI, ma anzi emergeva in maniera evidente come, ove fosse corrispondente al vero quanto sostenuto dal OL AN e dallo stesso P.M., la vicenda in esame rivestiva le caratteristiche di un inadempimento contrattuale per essere pacifico che nel caso di specie trattavasi di un accordo contrattuale - ed in particolare un contratto per la realizzazione di un muro esterno intercorso tra il committente OL AN e la ditta RI AN - per cui il cedimento del muro al più avrebbe potuto condurre ad un contenzioso civile al fine di accertare se nell'occorso l'opera appaltata fosse stata eseguita a regola d'arte o meno. Pertanto, concludeva il ricorrente si verserebbe in tema di inadempimento contrattuale e giammai nella ipotesi di delitto di truffa, come arbitrariamente ed immotivatamente il Tribunale aveva qualificato l'episodio. Il motivo è fondato.
Invero integra gli estremi del delitto di truffa previsto dall'art.640 c.p. il comportamento di chi, con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sè o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno.
Pertanto nell'ipotesi di truffa contrattuale occorre, al fine della configurazione del delitto di cui all'art. 640 c.p., che uno dei due contraenti, mediante artifici o raggiri, induca l'altro contraente in errore nella conclusione del contratto, procurando in tal modo a sè o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno.
Ora, è vero che in tema di sequestro preventivo è sufficiente l'astratta configurabilità del reato attribuito all'indagato. Tuttavia occorre pur sempre una prospettazione fattuale i cui estremi integrino il reato attribuito: ciò che è mancato nel caso di specie.
Infatti il Tribunale di Reggio Calabria è pervenuto alla configurazione del reato di truffa per la violazione del dovere di diligenza, di prudenza e di perizia nel pianificare il modo migliore di realizzazione dell'opera e nell'omessa informativa al committente dell'andamento dei lavori in relazione a quanto pattuito: estremi questi che astrattamente on possono configurare il delitto di truffa, in assenza di artifici o raggiri posti in essere dal RI nei confronti del OL nella conclusione del contratto. Ne consegue che, assorbito il profilo relativo alla condizione di procedibilità prospettato dal ricorrente, la ordinanza impugnata va annullata senza rinvio.
P.Q.M.
La Corte annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata. Così deciso in Roma, il 19 novembre 2003.
DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 19 DICEMBRE 2003.