Cass. pen., sez. II, sentenza 19/11/2003, n. 48785
CASS
Sentenza 19 novembre 2003

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Per l'applicazione della misura del sequestro preventivo è necessaria la congruenza della ipotesi di reato prospettata rispetto ai fatti cui la misura stessa si riferisce, dal che consegue l'illegittimità del provvedimento cautelare quando il giudice, nel motivare in punto di ricorrenza dei presupposti, esamini del fatto solo profili privi di rilevanza ai fini dell'integrazione del reato contestato. (Fattispecie nella quale, contestata una "truffa contrattuale" con riguardo all'appalto di opere murarie, il giudice del riesame aveva enunciato solo profili di negligenza in fase di progettazione e comportamenti frodatori in fase di esecuzione dei lavori, senza delineare artifici o raggiri utili a condizionare la conclusione del negozio).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. II, sentenza 19/11/2003, n. 48785
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 48785
    Data del deposito : 19 novembre 2003

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