Cass. pen., sez. VI, sentenza 12/03/2009, n. 11564
CASS
Sentenza 12 marzo 2009

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Massime1

La possibilità, riconosciuta alla Corte di cassazione dall'art. 620, lett. l), cod. proc. pen., di procedere direttamente alla determinazione della pena, deve ritenersi circoscritta alle ipotesi in cui alla situazione da correggere possa porsi rimedio senza accertamenti e valutazioni discrezionali su circostanze e punti controversi, suscettibili di diversi apprezzamenti di fatto, che rimangono in quanto tali operazioni incompatibili con le attribuzioni del giudice di legittimità.(Fattispecie relativa alla sopravvenienza di normativa più favorevole nel trattamento sanzionatorio della detenzione di sostanze stupefacenti).

Commentario1

  • 1Processo penale, Corte di cassazione, sentenza, annullamento senza rinvio, presuppostiAccesso limitato
    Redazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 15 marzo 2018

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 12/03/2009, n. 11564
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 11564
Data del deposito : 12 marzo 2009

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