Sentenza 10 aprile 1998
Massime • 1
La sottrazione di beni pignorati integra non il reato di cui all'art. 334 cod. pen., ma quello, perseguibile a querela di parte, di cui all'art. 388 dello stesso codice, non rilevando che la persona offesa sia una pubblica amministrazione, sia perché nel nostro ordinamento la presenza di un interesse pubblico pregiudicato dal reato non implica di per sè la perseguibilità di ufficio, come è confermato da altre figure criminose per le quali è prevista la perseguibilità a querela anche quando soggetto passivo sia lo Stato, sia perché la eventuale difficoltà pratica di individuare, in taluni casi, l'organo pubblico legittimato, previa valutazione discrezionale, a proporre la querela attiene ad un aspetto di mero fatto non interferente con la "ratio" e con la lettera della disciplina.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 10/04/1998, n. 9870 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9870 |
| Data del deposito : | 10 aprile 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: Udienza pubblica
Dott. Pasquale TROJANO Presidente del 10.4.1998
1. Dott. Renato FULGENZI Consigliere SENTENZA
2. " Bruno OLIVA " N. 537
3. " Ugo Luigi SCELFO " REGISTRO GENERALE
4. " Stefano BIELLI "(rel.) N. 36758/97
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da
DO IA GL (nata a [...] il 19/XI/1960)
avverso la sentenza emessa dalla Corte d'Appello di Torino, n. 2055 il 2/6/1997 (depositata il 10/6/1997) Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso, Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. Stefano BIELLI
Udito il Pubblico Ministero in persona del Dr. Giuseppe VENEZIANO, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
SO IA GL veniva tratta a giudizio davanti al Pretore di Saluzzo per rispondere del reato di cui all'art. 388, 4^ co., c.p., perché, quale proprietaria nominata custode dei beni sottoposti a pignoramento a seguito di provvedimento emesso dal Pretore di Torino il 19/XI/1985, li aveva sottratti in Brossasco il 9/2/1993. Il Pretore dichiarava (con sentenza del 14/5/1996) l'imputata colpevole del reato di cui all'art. 334, co.2, c.p. (così qualificato il fatto) e la condannava alla pena di mesi 3 di reclusione, sostituiti con mesi sei di libertà controllata, e L. 100.000 di multa (oltre al pagamento delle spese processuali). Nella sentenza si osservava che la sottrazione di cose sottoposte a pignoramento ad istanza dell'autorità amministrativa integrava l'ipotesi di cui all'art. 334 c.p., perseguibile d'ufficio, e non anche quella di cui all'art. 388, co. c.p., perseguibile a querela della persona offesa: l'incompleta espressione dell'art. 334 c.p. (che non indicava il pignoramento) era dovuta a difetto tecnico,
in quanto il criterio generale desumibile dai citati articoli (quali modificati dalla L. n. 689/1981) era nel senso della perseguibilità d'ufficio dei reati commessi in danno dello Stato o di altro ente pubblico. Nel merito il Pretore riteneva che il mancato reperimento dei beni pignorati (affidati alla custodia della debitrice) da parte dell'incaricato dell'Istituto Vendite Giudiziarie di Torino integrasse la sottrazione dei beni (intesa come ostacolo alla procedura esecutiva), anche secondo la versione dei fatti allegata dalla prevenuta (la quale avrebbe falsamente affermato, alla richiesta dell'incaricato, di avere venduto i beni pignorati). La sentenza negava alla DO il beneficio della sospensione condizionale della pena in considerazione delle dieci condanne penali di questa riportati, ritenute ostative ad una favorevole prognosi circa la non ricaduta nel reato.
Con sentenza del 2/6/1997 la Corte d'Appello di Torino, pronunciando sull'appello proposto dalla condannata (la quale aveva lamentato, tra l'altro, la mancata declaratoria di improcedibilità per mancanza di querela, dovendo qualificarsi il fatto come reato previsto dall'art. 388 c.p. e non già - come una vietata estensione analogica - dall'art.334 c.p.), confermava la sentenza appellata, condannando la DO al pagamento delle spese processuali del grado. La Corte territoriale richiamava la motivazione della sentenza di primo grado, ribadendo, in particolare, che il fatto imputato doveva essere qualificato nell'ambito dell'art. 334 c.p. (procedibile d'ufficio), in ragione della natura dell'interesse offeso. Ricorre per cassazione l'imputata deducendo due motivi e chiedendo in via principale l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata e, in via subordinata, l'annullamento con rinvio ad altra sezione della Corte d'Appello di Torino.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I motivi di ricorso dedotti prospettano sostanzialmente un'unica censura: l'erronea applicazione degli artt. 334, 388 c.p., 14 disp. parl. c.c., 25 Cost., in quanto la sottrazione di beni pignorati (nella specie, ad istanza dell'autorità amministrativa, cioè del Ministero di Grazia e Giustizia, per il recupero di spese di giudizio), deve ritenersi punita dall'art. 388, 3^ co., c.p.. a querela (nella specie non presentata) della persona offesa, senza che possa compiersi un'interpretazione analogica in malam partem, applicando, invece, l'art. 334 c.p. (perseguibile d'ufficio). Il motivo di ricorso è fondato.
Secondo un orientamento di questa Corte, la sottrazione di cose pignorate ad istanza dell'autorità amministrativa integra l'ipotesi di cui all'art. 334 c.p., perseguibile d'ufficio, e non quella prevista dall'art. 388 c.p., perseguibile a querela della persona offesa (Cass. 9/12/1982, Macaluso;
Cass. 9/10/1987, Valentini;
Cass.13/12/1988, Marasà; Cass. 27/1/1989, Corallo;
Cass. 13/1/1993,
Giarolli; Cass. 15/4/1994 Gulino;
Cass. 15/2/1995, Sbaraglia;
Cass.2/10/1996 Belgiovine).
Tale impostazione viene giustificata sulla base di diversi argomenti, tenuto conto della L. n. 689/1981 (in vigore dal 15/12/1981):
a) dall'art. 639 bis c.p. (introdotto dall'art. 97 L. n. 689/1981) si desume il principio della perseguibilità d'ufficio del reato in cui persona offesa sia lo Stato per le ipotesi di cui agli artt. 631, 632, 633, 636 c.p.;
b) diversamente opinando vi sarebbe stata la necessità di attendere le presentazione della querela da parte del competente organo dello Stato, che sarebbe stato comunque tenuto a presentarla (senza poteri discrezionali al riguardo), con inutile aggravio della procedura ed aumento della durata del processo;
c) l'incompleta dizione dell'art. 334 c.p. è perciò, dovuta ad un difetto tecnico di coordinamento, che il legislatore dovrebbe al più presto correggere.
Ritiene viceversa questa Corte di aderire all'opposto orientamento secondo cui nell'ipotesi di sottrazione di un bene sottoposto a pignoramento ad istanza dell'autorità amministrativa è configurabile il reato di cui all'art. 388 c.p. e non già quello di cui all'art. 334 c.p. (Cass 5/3/1985 Morucchini;
Cass. 25/3/1986, Cagna;
Cass. 12/2/1996, Baccalini;
Cass. 2/4/1996, Bellavia;
Cass.2/5/1996, Amadio;
Cass. 28/XI/1996, Mascioletti;
Cass. 3/12/1996,
Moscone; Cass. 19/2/1997, Carrà; Cass. 25/2/1997, De Fusco;
Cass.21/3/1997 La Porta;
Cass. 19/9/1997, Tirone).
Va infatti osservato, sul piano sistematico, che la perseguibilità d'ufficio degli artt. 631, 632, 633, 636 c.p., allorché la persona offesa sia lo Stato, si giustifica in ragione non già della persona offesa, bensì della particolare destinazione ed utilità pubblica della cosa, mentre non sussiste un principio generale secondo cui qualsiasi reato perseguibile a querela diverrebbe procedibile d'ufficio quando la persona offesa sia lo Stato.
La ratio della procedibilità a querela in caso di sottrazione di cose assoggettate a pignoramento (ovvero a sequestro giudiziario o conservativo) risiede nella funzione del vincolo, correlata (più o meno immediatamente) all'attività esecutiva sulla cosa. Viceversa la procedibilità d'ufficio nel caso di sottrazione di cose assoggettate a sequestro (id est non conservativo) penale od amministrativo è disposta in funzione della finalità del vincolo, correlata, in via principale, all'accertamento dell'illecito penale od amministrativo ovvero alla tutela degli interessi pubblici sottesi alla repressione di tale illecito. (Naturalmente ciò vale anche per la soppressione, distruzione, dispersione o deterioramento della cosa).
Nel primo caso, come espressamente avvertito nei lavoro preparatori (v. la Relazione al disegno di legge n. 1799), la procedibilità a querela si giustifica con la "meno marcata lesione di interessi concernenti il funzionamento della pubblica amministrazione" e con la "prevalente violazione dello specifico interesse del privato ad ottenere, mediante la cosa pignorata o sequestrata, la completa realizzazione del proprio diritto" e, dunque, con la "prevalenza dell'interesse privato su quello pubblico". Non può, del resto, sostenersi che l'interesse pubblico divenga automaticamente prevalente quando soggetto passivo del reato sia lo Stato.
A tacer d'altro, basta por meriti alla circostanza che i reati di cui agli artt. 631, 632, 633, 636 c.p., previsti dall'art. 639 bis c.p., sono procedibili a querela, anche quando soggetto passivo sia lo Stato, allorché la cosa ("acqua, terreni, fondi, edifici") non sia "pubblica" o "destinata ad uso pubblico"), ma sia compresa nel patrimonio disponibile dello Stato.
Se dunque questa è la ratio della normativa in esame, non v'è contrasto tra la lettera della legge e l'interpretazione teleologica, logica e sistematica di essa: mancano perciò i presupposti per individuare negli artt. 334 e 388 c.p. una lacuna, sia essa "tecnica" od "assiologica".
Nè, per avvalorare la tesi della sussistenza di tale lacuna, può addursi la difficoltà pratica di individuare, in taluni casi, l'organo statale legittimato a proporre la querela ovvero la sostanziale inutilità di prevedere per lo Stato la proponibilità di una querela, posto che questa (si assume) dovrebbe essere necessariamente proposta dall'organo.
È sufficiente obiettare che l'ordinamento prevede indiscutibilmente casi in cui il reato è perseguibile a querela dello Stato, persona offesa dal reato: ciò rende irrilevanti l'eventuale difficoltà di individuare l'organo legittimato a proporre la querela. Oltre a ciò, non si rinviene neppure la fondatezza dell'assunto che alla Pubblica Amministrazione sarebbe inibita la valutazione discrezionale dell'opportunità di proporre o no la querela.
In conclusione: non solo manca la lacuna prospettata (il "pignoramento" è previsto solo dall'art. 388 c.p.), ma non sussiste il principio generale indicato nella sentenza impugnata ("qualora il soggetto passivo del reato sia lo Stato, il reato stesso è sempre perseguibile d'ufficio"), ne' ricorrono le basi testuali per una contemporanea interpretazione estensiva dell'art. 334 c.p. ("sequestro disposto dall'autorità amministrativa" come comprensivo del "pignoramento disposto ad istanza dell'autorità amministrativa").
L'interpretazione qui disattesa non può, pertanto, fondersi sull'unica considerazione che potrebbe favorire la celerità dei processi: non solo esula dal compito dell'interprete provvedere alla cura di tale esigenza (riservata in via primaria al legislatore) prospettando una disciplina contra legem, ma la procedibilità a querela del reato renderebbe non automatica la celebrazione del processo e potrebbe quindi influire, alleggerendolo, sul carico complessivo delle cause penali.
Il fatto addebitato alla DO va perciò ricondotto all'art.388 c.p., con la conseguenza che l'azione penale non doveva essere iniziata per difetto di querela: di qui l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata ai sensi dell'art. 620, lett. a) c.p.p.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché l'azione penale non poteva essere iniziata per difetto di querela. Così deciso in Roma, il 10 aprile 1998.
Depositato in Cancelleria il 17 settembre 1998