CASS
Sentenza 13 dicembre 2023
Sentenza 13 dicembre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 13/12/2023, n. 49482 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 49482 |
| Data del deposito : | 13 dicembre 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: AM HA CUI 05CHF49 nato il [...] avverso la sentenza del 05/12/2022 della CORTE APPELLO di ANCONA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ALDO ESPOSITO;
letta la richiesta del P.G. OLGA MIGNOLO, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;
Penale Sent. Sez. 4 Num. 49482 Anno 2023 Presidente: DI SALVO EMANUELE Relatore: ESPOSITO ALDO Data Udienza: 26/09/2023 t 2 I, RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Ancona ha confermato la sentenza del Tribunale di Ancona del 9 aprile 2022, emessa a seguito di giudizio abbreviato, con cui MI RR era stato condannato alla pena di anni due, mesi sei di reclusione ed euro 2.222 di multa in relazione al reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 (detenzione di gr. 58 di hashish), con la recidiva reiterata, specifica ed infraquinquennale;
gli era stata applicata, inoltre, la misura di sicurezza dell'espulsione dal territorio dello Stato. 2. Il MI, a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso la sentenza della Corte di appello, proponendo quattro motivi di impugnazione. 2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all'art. 62 bis cod. pen.. Si deduce l'estrema genericità della motivazione in tema di diniego delle circo- stanze attenuanti generiche. 2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'art. 99 cod. pen.. Si osserva che la Corte territoriale non ha valutato l'epoca remota dei precedenti penali e la lieve entità del fatto e, pertanto, ha applicato la recidiva in base ad un mero riscontro formale del casellario giudiziale. Peraltro, si era documentato che il Tribunale di Rimini, in sede di esecuzione, aveva riconosciuto il vincolo della continuazione tra i reati posti a presupposto della contestazione della recidiva reiterata, specifica ed infraquinquennale (vedi la memo- ria difensiva del 26 novembre 2022), per cui, in difetto della sussistenza di due pre- cedenti condanne, poteva applicarsi la sola recidiva semplice (atti allegati al ricorso). 2.3. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 235 cod. pen.. Si rileva che l'applicazione della misura di sicurezza dell'espulsione è stata basata su clausole di stile, senza lo svolgimento di una verifica effettiva della pericolosità del soggetto. 2.4. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all'art. 240 co pen.. Si deduce che la Corte territoriale non ha illustrato adeguatamente le ragioni della confisca del danaro in sequestro. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato limitatamente alla confisca della somma *di danaro in se- questro. 3 Con riferimento al primo motivo di ricorso, va premesso che, in tema di circo- stanze attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché non sia contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269, fattispecie nella quali la Corte ha ritenuto sufficiente, ai fini dell'esclusione delle attenuanti generiche, il richiamo in sentenza ai numerosi precedenti penali dell'imputato). Nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, infatti, non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione (Sez. 7, Ord. n. 39396 del 27/05/2016, Jebali, Rv. 268475; Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, De Cotiis, Rv. 265826; Sez. 3, n. 28535 • del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899; Sez. 2, n. 2285 dell'11/10/2004, dep. 2005, Alba, Rv. 230691). Al fine di ritenere o escludere le circostanze attenuanti generiche il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può risultare all'uopo sufficiente (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549). Ciò posto sui principi giurisprudenziali operanti in materia, la Corte di appello non ha concesso le circostanze attenuanti generiche nei confronti del MI alla luce della particolare intensità del dolo e dei precedenti specifici relativi a reati commessi dal 2017 in poi senza soluzione di continuità. Il ricorrente, a sua volta, non indica fattori decisivi valutabili a suo favore idonei a disarticolare l'apparato argomentativo sviluppato nella decisione impugnata. 2. In ordine al secondo motivo di ricorso, va ricordato l'insegnamento delle Se- zioni Unite di questa Corte, secondo cui è compito del giudice quello di verificare in concreto se la reiterazione dell'illecito sia sintomo effettivo di riprovevolezza della condotta e di pericolosità del suo autore, avuto riguardo alla natura dei reati, al tipo di devianza di cui essi sono il segno, alla qualità e al grado di offensività dei compor- tamenti, alla distanza temporale tra i fatti e al livello di omogeneità esistente tra loro, all'eventuale occasionalità della ricaduta e a ogni altro parametro individualizzante significativo della personalità del reo e del grado di colpevolezza, al di là del mero e indifferenziato riscontro formale dell'esistenza di precedenti penali (Sez. U, n. 35738 del 27/05/2010, Calibè, Rv. 247838). 4 In linea con tale principio, questa Corte ha altresì affermato che: in tema di re- cidiva facoltativa ritualmente contestata, il giudice è tenuto a verificare in concreto se la reiterazione dell'illecito sia effettivo sintomo di riprovevolezza della condotta e di pericolosità del suo autore, escludendo l'aumento di pena, con adeguata motiva- zione sul punto, ove non ritenga che dal nuovo delitto possa desumersi una maggiore capacità delinquenziale (Sez. F, n. 35526 del 19/08/2013, De Silvio, Rv. 256713); ai finì della rilevazione della recidiva, intesa quale elemento sintomatico di un'accen- tuata pericolosità sociale del prevenuto, e non come fattore meramente descrittivo dell'esistenza di precedenti penali per delitto a carico dell'imputato, la valutazione del giudice non può fondarsi esclusivamente sulla gravità dei fatti e sull'arco temporale in cui questi risultano consumati, essendo egli tenuto ad esaminare in concreto, in base ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen., il rapporto esistente tra il fatto per cui si procede e le precedenti condanne, verificando se ed in quale misura la pregressa condotta criminosa sia indicativa di una perdurante inclinazione al delitto che abbia influito quale fattore criminogeno per la commissione del reato sub iudice (Sez. 3, n. 33299 del 16/11/2016, dep. 2017, Del Chicca, Rv. 270419). La Corte di merito si è allineata ai predetti superiori principi, in quanto, con mo- tivazione non manifestamente illogica, ha tratto elementi di valutazione negativi dal percorso criminale del MI/caratterizzato dalla commissione di un numero eleva- tissimo di reati offensivi del medesimo bene giuridico e, conseguentemente, indica- tivo di spiccata capacità a delinquere e di elevata pericolosità sociale. La difesa si limita ad evidenziare la presunta carenza motivazionale, mentre in realtà l'apparato argomentativo appare congruo ed adeguato. Il ricorrente, d'al- tronde, non prospetta elementi tali da escludere la gravità e la rilevanza dei prece- denti penali descritte nella sentenza impugnata. 2.1. Va respinta anche la richiesta dì esclusione della recidiva qualificata, moti- vata dal rilievo dell'intervenuta unificazione sotto il vincolo della continuazione dei reati relativi ad alcune condanne emergenti dai precedenti penali. La recidiva si fonda sull'esistenza di precedenti condanne che esprimano una persistenza di stimoli criminogeni e, pertanto, una perdurante inclinazione al delitto, considerata idonea ad influire nella commissione dell'ultima condotta penalmente ri- levante. Il dato dell'avvenuta unificazione dei reati sotto il vincolo della continuazione in sede esecutiva non può esplicare nessun tipo di rilievo, perché permane inalterato il dato del compimento di reati in momenti temporali distinti e della possibilità di valu- tare tale fattore in senso negativo ai fini del riconoscimento della recidiva. Per giurisprudenza consolidata, la natura e la finalità degli istituti della recidiva e della continuazione sono tra loro divergenti, per cui si tratta di istituti perfettamente 5 compatibili tra loro. L'unificazione dei reati, intervenuta successivamente alla defini- zione dei procedimenti conclusisi con condanne passate in giudicato, spiega i suoi effetti solo quoad poenam. Peraltro, l'omessa allegazione del certificato penale al ricorso (o il suo mancato specifico richiamo) non consente di stabilire l'eventuale presenza di ulteriori con- danne definitive, che consentano di contestare la sussistenza di recidiva reiterata, specifica ed infraquinquennale. Sotto tale profilo, pertanto, il ricorso non è autosuffi- ciente. 3. Quanto al terzo motivo di ricorso, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, in tema di misure di sicurezza personali, la pericolosità sociale rilevante per l'applicazione della misura facoltativa dell'espulsione dal territorio dello Stato di cui all'art. 235 cod. pen. consiste nel pericolo di commissione di nuovi reati e deve essere valutata tenendo conto dei rilievi peritali sulla personalità e sulla capacità criminale dell'imputato, nonché sulla scorta di ogni altro parametro valutativo di cui all'art. 133 cod. pen. (Sez. 5, n. 23101 del 18/05/2020, 3riji, Rv. 279388; Sez. 1, n. 50164 del 16/05/2017, Carrara, Rv. 271404). Tanto premesso sulla natura dell'istituto giuridico in esame, la Corte distrettuale ha disposto l'espulsione in ragione della riconosciuta pericolosità dell'imputato, ai sensi dell'art. 203 cod. pen. e, in particolare, dello status di cittadino extracomunita- rio irregolare nel territorio dello Stato, dello stato di disoccupazione e dellolsussi- stenza di numerosi precedenti penali, circostanze che rendevano altamente probabile il rischio di commissione di ulteriori reati analoghi. Risulta, quindi, correttamente illustrato il percorso motivazionale posto a base della riconosciuta esistenza delle condizioni necessarie per formulare il giudizio di pericolosità rilevante ai fini dell'applicazione della misura di sicurezza in esame. 4. In relazione al quarto motivo di ricorso, va rammentato che, secondo la pre- valente giurisprudenza di questa Corte, cui si ritiene di aderire, in relazione al reato di illecita detenzione di sostanze stupefacenti previsto dall'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, può procedersi alla confisca del denaro trovato in possesso dell'im- putato soltanto quando sussiste un nesso di pertinenzialità fra questo e l'attività ille- cita di cessione contestata;
ne consegue che non sono confiscabili le somme che, in ipotesi, costituiscono il ricavato di precedenti diverse cessioni di droga e sono desti- nate ad ulteriori acquisti della medesima sostanza, non potendo le stesse qualificarsi né come "strumento", né quale "prodotto", "profitto" o "prezzo" del reato (Sez. 6, n. 55852 del 17/10/2017, Lanzi, Rv. 272204). 6 Ciò posto sul principio operante in materia, deve osservarsi che, nella fattispecie, la confisca della somma di euro 39,25 è stata disposta con motivazione manifesta- mente illogica, con riferimento alla mancanza di redditi leciti e alla presenza di ban- conote da piccolo taglio, in assenza di qualsiasi nesso pertinenziale tra droga e da- naro. 5. Per tali ragioni, la sentenza impugnata va annullata senza rinvio limitatamente alla disposta confisca (con conseguente immediata restituzione del danaro al ricor- rente), non emergendo elementi che consentano ulteriori approfondimenti istruttori al riguardo;
il ricorso va rigettato nel resto. La Cancelleria provvederà agli adempimenti di cui all'art. 626 cod. proc. pen..
P. Q. M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla confisca della somma di danaro in sequestro di cui dispone la restituzione all'imputato. Rigetta nel resto il ricorso. Manda alla Cancelleria Per gli adempimenti di cui all'art. 626 c.p.p.. Così deciso in Roma il 26 settembre 2023.
udita la relazione svolta dal Consigliere ALDO ESPOSITO;
letta la richiesta del P.G. OLGA MIGNOLO, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;
Penale Sent. Sez. 4 Num. 49482 Anno 2023 Presidente: DI SALVO EMANUELE Relatore: ESPOSITO ALDO Data Udienza: 26/09/2023 t 2 I, RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Ancona ha confermato la sentenza del Tribunale di Ancona del 9 aprile 2022, emessa a seguito di giudizio abbreviato, con cui MI RR era stato condannato alla pena di anni due, mesi sei di reclusione ed euro 2.222 di multa in relazione al reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 (detenzione di gr. 58 di hashish), con la recidiva reiterata, specifica ed infraquinquennale;
gli era stata applicata, inoltre, la misura di sicurezza dell'espulsione dal territorio dello Stato. 2. Il MI, a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso la sentenza della Corte di appello, proponendo quattro motivi di impugnazione. 2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all'art. 62 bis cod. pen.. Si deduce l'estrema genericità della motivazione in tema di diniego delle circo- stanze attenuanti generiche. 2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'art. 99 cod. pen.. Si osserva che la Corte territoriale non ha valutato l'epoca remota dei precedenti penali e la lieve entità del fatto e, pertanto, ha applicato la recidiva in base ad un mero riscontro formale del casellario giudiziale. Peraltro, si era documentato che il Tribunale di Rimini, in sede di esecuzione, aveva riconosciuto il vincolo della continuazione tra i reati posti a presupposto della contestazione della recidiva reiterata, specifica ed infraquinquennale (vedi la memo- ria difensiva del 26 novembre 2022), per cui, in difetto della sussistenza di due pre- cedenti condanne, poteva applicarsi la sola recidiva semplice (atti allegati al ricorso). 2.3. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 235 cod. pen.. Si rileva che l'applicazione della misura di sicurezza dell'espulsione è stata basata su clausole di stile, senza lo svolgimento di una verifica effettiva della pericolosità del soggetto. 2.4. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all'art. 240 co pen.. Si deduce che la Corte territoriale non ha illustrato adeguatamente le ragioni della confisca del danaro in sequestro. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato limitatamente alla confisca della somma *di danaro in se- questro. 3 Con riferimento al primo motivo di ricorso, va premesso che, in tema di circo- stanze attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché non sia contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269, fattispecie nella quali la Corte ha ritenuto sufficiente, ai fini dell'esclusione delle attenuanti generiche, il richiamo in sentenza ai numerosi precedenti penali dell'imputato). Nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, infatti, non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione (Sez. 7, Ord. n. 39396 del 27/05/2016, Jebali, Rv. 268475; Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, De Cotiis, Rv. 265826; Sez. 3, n. 28535 • del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899; Sez. 2, n. 2285 dell'11/10/2004, dep. 2005, Alba, Rv. 230691). Al fine di ritenere o escludere le circostanze attenuanti generiche il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può risultare all'uopo sufficiente (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549). Ciò posto sui principi giurisprudenziali operanti in materia, la Corte di appello non ha concesso le circostanze attenuanti generiche nei confronti del MI alla luce della particolare intensità del dolo e dei precedenti specifici relativi a reati commessi dal 2017 in poi senza soluzione di continuità. Il ricorrente, a sua volta, non indica fattori decisivi valutabili a suo favore idonei a disarticolare l'apparato argomentativo sviluppato nella decisione impugnata. 2. In ordine al secondo motivo di ricorso, va ricordato l'insegnamento delle Se- zioni Unite di questa Corte, secondo cui è compito del giudice quello di verificare in concreto se la reiterazione dell'illecito sia sintomo effettivo di riprovevolezza della condotta e di pericolosità del suo autore, avuto riguardo alla natura dei reati, al tipo di devianza di cui essi sono il segno, alla qualità e al grado di offensività dei compor- tamenti, alla distanza temporale tra i fatti e al livello di omogeneità esistente tra loro, all'eventuale occasionalità della ricaduta e a ogni altro parametro individualizzante significativo della personalità del reo e del grado di colpevolezza, al di là del mero e indifferenziato riscontro formale dell'esistenza di precedenti penali (Sez. U, n. 35738 del 27/05/2010, Calibè, Rv. 247838). 4 In linea con tale principio, questa Corte ha altresì affermato che: in tema di re- cidiva facoltativa ritualmente contestata, il giudice è tenuto a verificare in concreto se la reiterazione dell'illecito sia effettivo sintomo di riprovevolezza della condotta e di pericolosità del suo autore, escludendo l'aumento di pena, con adeguata motiva- zione sul punto, ove non ritenga che dal nuovo delitto possa desumersi una maggiore capacità delinquenziale (Sez. F, n. 35526 del 19/08/2013, De Silvio, Rv. 256713); ai finì della rilevazione della recidiva, intesa quale elemento sintomatico di un'accen- tuata pericolosità sociale del prevenuto, e non come fattore meramente descrittivo dell'esistenza di precedenti penali per delitto a carico dell'imputato, la valutazione del giudice non può fondarsi esclusivamente sulla gravità dei fatti e sull'arco temporale in cui questi risultano consumati, essendo egli tenuto ad esaminare in concreto, in base ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen., il rapporto esistente tra il fatto per cui si procede e le precedenti condanne, verificando se ed in quale misura la pregressa condotta criminosa sia indicativa di una perdurante inclinazione al delitto che abbia influito quale fattore criminogeno per la commissione del reato sub iudice (Sez. 3, n. 33299 del 16/11/2016, dep. 2017, Del Chicca, Rv. 270419). La Corte di merito si è allineata ai predetti superiori principi, in quanto, con mo- tivazione non manifestamente illogica, ha tratto elementi di valutazione negativi dal percorso criminale del MI/caratterizzato dalla commissione di un numero eleva- tissimo di reati offensivi del medesimo bene giuridico e, conseguentemente, indica- tivo di spiccata capacità a delinquere e di elevata pericolosità sociale. La difesa si limita ad evidenziare la presunta carenza motivazionale, mentre in realtà l'apparato argomentativo appare congruo ed adeguato. Il ricorrente, d'al- tronde, non prospetta elementi tali da escludere la gravità e la rilevanza dei prece- denti penali descritte nella sentenza impugnata. 2.1. Va respinta anche la richiesta dì esclusione della recidiva qualificata, moti- vata dal rilievo dell'intervenuta unificazione sotto il vincolo della continuazione dei reati relativi ad alcune condanne emergenti dai precedenti penali. La recidiva si fonda sull'esistenza di precedenti condanne che esprimano una persistenza di stimoli criminogeni e, pertanto, una perdurante inclinazione al delitto, considerata idonea ad influire nella commissione dell'ultima condotta penalmente ri- levante. Il dato dell'avvenuta unificazione dei reati sotto il vincolo della continuazione in sede esecutiva non può esplicare nessun tipo di rilievo, perché permane inalterato il dato del compimento di reati in momenti temporali distinti e della possibilità di valu- tare tale fattore in senso negativo ai fini del riconoscimento della recidiva. Per giurisprudenza consolidata, la natura e la finalità degli istituti della recidiva e della continuazione sono tra loro divergenti, per cui si tratta di istituti perfettamente 5 compatibili tra loro. L'unificazione dei reati, intervenuta successivamente alla defini- zione dei procedimenti conclusisi con condanne passate in giudicato, spiega i suoi effetti solo quoad poenam. Peraltro, l'omessa allegazione del certificato penale al ricorso (o il suo mancato specifico richiamo) non consente di stabilire l'eventuale presenza di ulteriori con- danne definitive, che consentano di contestare la sussistenza di recidiva reiterata, specifica ed infraquinquennale. Sotto tale profilo, pertanto, il ricorso non è autosuffi- ciente. 3. Quanto al terzo motivo di ricorso, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, in tema di misure di sicurezza personali, la pericolosità sociale rilevante per l'applicazione della misura facoltativa dell'espulsione dal territorio dello Stato di cui all'art. 235 cod. pen. consiste nel pericolo di commissione di nuovi reati e deve essere valutata tenendo conto dei rilievi peritali sulla personalità e sulla capacità criminale dell'imputato, nonché sulla scorta di ogni altro parametro valutativo di cui all'art. 133 cod. pen. (Sez. 5, n. 23101 del 18/05/2020, 3riji, Rv. 279388; Sez. 1, n. 50164 del 16/05/2017, Carrara, Rv. 271404). Tanto premesso sulla natura dell'istituto giuridico in esame, la Corte distrettuale ha disposto l'espulsione in ragione della riconosciuta pericolosità dell'imputato, ai sensi dell'art. 203 cod. pen. e, in particolare, dello status di cittadino extracomunita- rio irregolare nel territorio dello Stato, dello stato di disoccupazione e dellolsussi- stenza di numerosi precedenti penali, circostanze che rendevano altamente probabile il rischio di commissione di ulteriori reati analoghi. Risulta, quindi, correttamente illustrato il percorso motivazionale posto a base della riconosciuta esistenza delle condizioni necessarie per formulare il giudizio di pericolosità rilevante ai fini dell'applicazione della misura di sicurezza in esame. 4. In relazione al quarto motivo di ricorso, va rammentato che, secondo la pre- valente giurisprudenza di questa Corte, cui si ritiene di aderire, in relazione al reato di illecita detenzione di sostanze stupefacenti previsto dall'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, può procedersi alla confisca del denaro trovato in possesso dell'im- putato soltanto quando sussiste un nesso di pertinenzialità fra questo e l'attività ille- cita di cessione contestata;
ne consegue che non sono confiscabili le somme che, in ipotesi, costituiscono il ricavato di precedenti diverse cessioni di droga e sono desti- nate ad ulteriori acquisti della medesima sostanza, non potendo le stesse qualificarsi né come "strumento", né quale "prodotto", "profitto" o "prezzo" del reato (Sez. 6, n. 55852 del 17/10/2017, Lanzi, Rv. 272204). 6 Ciò posto sul principio operante in materia, deve osservarsi che, nella fattispecie, la confisca della somma di euro 39,25 è stata disposta con motivazione manifesta- mente illogica, con riferimento alla mancanza di redditi leciti e alla presenza di ban- conote da piccolo taglio, in assenza di qualsiasi nesso pertinenziale tra droga e da- naro. 5. Per tali ragioni, la sentenza impugnata va annullata senza rinvio limitatamente alla disposta confisca (con conseguente immediata restituzione del danaro al ricor- rente), non emergendo elementi che consentano ulteriori approfondimenti istruttori al riguardo;
il ricorso va rigettato nel resto. La Cancelleria provvederà agli adempimenti di cui all'art. 626 cod. proc. pen..
P. Q. M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla confisca della somma di danaro in sequestro di cui dispone la restituzione all'imputato. Rigetta nel resto il ricorso. Manda alla Cancelleria Per gli adempimenti di cui all'art. 626 c.p.p.. Così deciso in Roma il 26 settembre 2023.