Sentenza 15 febbraio 2017
Massime • 1
È valida la notificazione all'imputato effettuata presso il domicilio eletto a mani di persona capace e convivente a nulla rilevando, in assenza di comunicazione della variazione di domicilio, il mutamento di dimora nel frattempo intervenuto.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 15/02/2017, n. 23100 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 23100 |
| Data del deposito : | 15 febbraio 2017 |
Testo completo
23 100-17 OD REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUARTA SEZIONE PENALE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri magistrati: Sent. n.387/2017 Luisa BIANCHI -Presidente - Salvatore DOVERE UP 15/2/2017 - Consigliere - Pasquale GIANNITI R.G.N. 21650/2015 - Consigliere - Alessandro RANALDI -Rel. Consigliere - Consigliere - Antonio Leonardo TANGA ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da OC RA, n. il 6/10/1960 avverso la sentenza n. 7658/2009 Corte di appello di Napoli del 24/4/2014; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Alessandro Ranaldi;
udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Antonio Balsamo, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
udite le richieste del difensore del ricorrente, avv. Anna Lisa De Lemmi del Foro di Roma, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. C RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza resa il 24.4.2014, la Corte d'appello di Napoli, in riforma della sentenza assolutoria pronunziata dal Tribunale di Napoli in data 31.3.2008, riconosceva RA TR colpevole del delitto di furto aggravato ex art. 625 n. 2 cod. pen., commesso in Mugnano di Napoli il 30 marzo 2008 e, riconosciute attenuanti generiche equivalenti alla detta aggravante e alla recidiva reiterata e specifica a lui contestata, lo condannava alla pena di sette mesi di reclusione e 200 euro di multa. Il reato era consistito nella sottrazione di n. 13 confezioni di lamette da barba, che il TR prelevava dai banchi di un supermercato ed occultava in una borsa che successivamente risultava schermata da una platina in alluminio in modo da eludere il dispositivo antitaccheggio. Nell'azione furtiva l'imputato era stato costantemente monitorato dal personale di vigilanza del supermercato, fino a quando, all'altezza della barriera casse, lo stesso veniva arrestato dai Carabinieri, nel frattempo intervenuti.
2. Avverso la prefata sentenza ricorre il TR, con atto personalmente sottoscritto;
il ricorso è articolato in un singolo motivo, con il quale l'esponente lamenta violazione di legge processuale. Deduce il ricorrente che, in seguito alla proposizione di appello d'iniziativa del Procuratore generale avverso la sentenza assolutoria di primo grado, il decreto di citazione a giudizio d'appello gli veniva notificato presso il domicilio da lui dichiarato (in Napoli, via San Mattia 45) a mani della ex convivente TT DI, ma in epoca successiva a quella della cessazione della sua relazione con la DI, quando il TR aveva trasferito la sua residenza in altro luogo (all'uopo l'esponente allega certificato di residenza); cosicché la DI non lo rendeva partecipe della citazione a giudizio. Riconosce l'esponente che era suo onere segnalare il mutato recapito, ma egli non vi aveva provveduto in quanto era stato assolto in primo grado e nulla sapeva della proposizione dell'appello: solo un controllo eseguito dal suo avvocato con riguardo ad altro procedimento gli consentiva di apprendere, del tutto fortuitamente, del deposito della sentenza oggi impugnata. Inoltre il ricorrente evidenzia che, non essendo egli risultato reperibile presso l'abitazione della DI, il decreto di citazione doveva essergli notificato presso il difensore a norma dell'art. 161, comma 4, cod. proc. pen. 2 C CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il motivo dedotto in ricorso è inammissibile, attesa la sua palese infondatezza.
1.1. In base al disposto di cui all'art. 161 cod. proc. pen., l'imputato ha l'obbligo di comunicare ogni mutamento del domicilio eletto;
ed è pacifico che a tale obbligo il TR non ha adempiuto, sebbene di ciò fosse stato avvisato all'atto dell'elezione di domicilio. In tale ipotesi, deve considerarsi valida la notificazione all'imputato effettuata presso il domicilio eletto a mani di persona capace e convivente, a nulla rilevando, in assenza di comunicazione della variazione di domicilio, il mutamento di dimora frattanto intervenuto (Sez. 2, Sentenza n. 9776 del 22/11/2012, El Badaoui, Rv. 254824).
1.2. Né le modalità di esecuzione della notificazione consentivano di procedere alla notifica dell'atto presso il difensore a norma del comma 4 dell'art. 161 cod. proc. pen., atteso che la consegna del decreto di citazione a giudizio d'appello non era risultata impossibile, essendo avvenuta a mani di persona qualificatasi come convivente (la DI). Se la tesi prospettata dal ricorrente fosse riconosciuta come fondata, sarebbe fin troppo agevole vanificare l'esito di qualsiasi notificazione presso un domicilio elettivo effettuata con consegna a mani di persone che ivi con lui convivano. In tema di notificazioni, poiché l'elezione di domicilio pone, a carico di chi la effettui, l'onere di verificare che il soggetto indicato come domiciliatario sia effettivamente reperibile nel luogo indicato e di comunicare non solo ogni variazione del domicilio ma anche la sua invalidità sopravvenuta, deve ritenersi regolarmente effettuata la notificazione mediante consegna a persona dichiaratasi convivente dell'imputato nel domicilio eletto anche se l'imputato, ab origine, risiedeva altrove, senza che di ciò avesse dato comunicazione all'Ufficio (Sez. 2, n. 9776 del 22/11/2012 - dep. 2013, El Badaoui, Rv. 254825).
1.3. Né, ovviamente, può accordarsi alcun rilievo alla spiegazione offerta dal ricorrente, il quale a suo dire non avrebbe ritenuto di comunicare il mutato domicilio perché era stato assolto in primo grado: circostanza, questa, che non escludeva la possibilità (poi verificatasi) che avverso la sentenza di proscioglimento fosse proposta impugnazione.
2. Alla declaratoria d'inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali;
ed inoltre, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza 3 versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», il ricorrente va condannato al pagamento di una somma che si stima equo determinare in € 2.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 2.000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 15 febbraio 2017 Il Consigliereestensore Il Presidente Luisa Bianchi Alessandro Ranaldi Biend Depositata in Cancelleria 11 MAG. 2017 Oggi, Il Funzionario Giudiziario L A I T S A O S N Patrizia Corra +