Sentenza 17 ottobre 2017
Massime • 1
In relazione al reato di illecita detenzione di sostanze stupefacenti previsto dall'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, può procedersi alla confisca del denaro trovato in possesso dell'imputato soltanto quando sussiste un nesso di pertinenzialità fra questo e l'attività illecita di cessione contestata; ne consegue che non sono confiscabili le somme che, in ipotesi, costituiscono il ricavato di precedenti diverse cessioni di droga e sono destinate ad ulteriori acquisti della medesima sostanza, non potendo le stesse qualificarsi né come "strumento", nè quale "prodotto", "profitto" o "prezzo" del reato.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 17/10/2017, n. 55852 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 55852 |
| Data del deposito : | 17 ottobre 2017 |
Testo completo
55852-17 . REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE Composta da - Presidente - Sent. n. sez. 1958 Vincenzo Rotundo CC 17/10/2017 Andrea Tronci Pierluigi Di Stefano R.G.N. 22169/2017 Emilia Anna Giordano Alessandra Bassi Relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da LA DO, nato il [...] a [...] avverso la sentenza dell'11/01/2016 del Tribunale di Viterbo visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Alessandra Bassi;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Gianluca Pratola, che ha concluso chiedendo che la sentenza impugnata sia annullata limitatamente alla confisca del denaro, con trasmissione degli atti al Tribunale di Viterbo per l'ulteriore corso sul punto. RITENUTO IN FATTO 1. Con il provvedimento in epigrafe, il Tribunale di Viterbo ha applicato nei confronti di DO LA la pena su sua richiesta ai sensi degli artt. 444 cod. proc. pen. in relazione al reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (per avere detenuto a fine di spaccio, 5 grammi di cocaina, utile per il ha disposto la confisca confezionamento di almeno 29 dosi) e - nel contempo secondo le spontanee della somma di 2.650,00 euro, in quanto denaro destinato all'acquisto di dichiarazioni dello stesso imputato ai Carabinieri ulteriore stupefacente e, pertanto, prezzo del reato assoggettabile a confisca ai sensi dell'art. 240 cod. pen.
2. DO NZ ricorre avverso il provvedimento a mezzo del difensore di fiducia Avv. Massimo Pistillio, e ne chiede l'annullamento per i seguenti motivi:
2.1. violazione di legge processuale e vizio di motivazione, per avere il Giudice disposto la confisca del denaro sebbene non costituisca provento dell'attività di spaccio, fondandosi I ad ogni modo, la ritenuta destinazione - all'acquisto di sostanza stupefacente sulle dichiarazioni "spontanee", rese dall'imputato, di cui non v'è traccia documentale;
2.2. violazione di legge processuale in relazione all'art. 350, comma 7, cod. proc. pen., per avere il Giudice posto a base del proprio convincimento le dichiarazioni spontanee dell'imputato, da ritenere non utilizzabili. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato in relazione al primo motivo di ricorso.
2. Occorre preliminarmente sgombrare il campo dall'eccezione processuale di inutilizzabilità delle dichiarazioni spontanee rese ai Carabinieri, dedotta dal ricorrente col secondo motivo. Ed invero, secondo il chiaro disposto dell'art. 350 comma 7 cod. proc. pen., le dichiarazioni spontanee rese nell'immediatezza del fatto dalla persona indagata non possono essere utilizzate nel dibattimento, salvo che per quanto concerne le contestazioni di cui all'art. 503, comma 3, ma sono utilizzabili, anche erga alios, tanto a fini cautelari, quanto ai fini della decisione dei riti alternativi (abbreviato e patteggiamento). In questo senso è del resto la costante giurisprudenza di questa Corte (ex plurimis Sez. 5, n. 13917 del 16/02/2017, Pernicola, Rv. 269598).
3. Tanto precisato e passando alla disamina del primo motivo, va rilevato come la misura di sicurezza patrimoniale prevista dall'art. 240 cod. pen. - la cui applicabilità è fatta espressamente salva anche in caso di patteggiamento dal comma 1 dell'art. 445 cod. proc. pen. presuppone (avendo esclusivo riguardo alle ipotesi che interessano ai fini della soluzione del caso di specie) che si tratti di un bene utilizzato per commettere il reato ovvero di una cosa che ne costituisca il prodotto, il profitto o il prezzo del reato. Ai fini dell'adozione del provvedimento ablativo è dunque necessario provare la sussistenza di un nesso 2 fB di pertinenzialità della res con l'illecito, in termini di strumentalità ovvero di derivazione (prodotto, profitto o prezzo).
3.1. Con specifico riguardo all'ablazione del denaro in caso di patteggiamento in un procedimento per violazione della legge sugli stupefacenti, costituisce principio di diritto acquisito quello secondo il quale il giudice può sottoporre a confisca facoltativa il denaro che rappresenta il profitto ricavato dalla cessione di sostanze stupefacenti, trattandosi di cose riferibili direttamente al reato, a condizione che svolga un'adeguata motivazione circa l'esistenza del nesso pertinenziale con l'illecito che impone la sottrazione dei beni alla disponibilità del colpevole per impedire la agevolazione di nuovi fatti criminosi (Sez. 3, n. 2444 del 23/10/2014 - dep. 2015, Anibaldi, Rv. 262399; Sez. 2, n. 6618 del 21/01/2014, Fiocco, Rv. 258275; Sez. 2, n. 3247 del 18/09/2013 - dep. 2014, Gambacorta, Rv. 258546).
4. Svolte tali premesse, ritiene il Collegio che il provvedimento oggetto del ricorso, non solo sia totalmente privo di corredo motivazionale in ordine al necessario nesso pertinenziale fra res e delitto, ma contenga anche un errore di diritto in ordine ai presupposti della confisca.
4.1. Come si è già dato conto, all'atto del controllo, LA dichiarava spontaneamente ai Carabinieri che il denaro trovato in suo possesso (e sequestrato) era destinato all'acquisto di stupefacente ("la somma di euro 2.650,00 e 470,00, mi serviva per compiere altri acquisti di ulteriore sostanza stupefacente del tipo "cocaina").
4.2. Ora, secondo la versione dell'imputato (unico elemento di conoscenza sul punto, accreditato come veritiero dal Giudice di merito), è plausibile che il denaro costituisse il ricavo delle cessioni già operate ed è altrettanto plausibile che la sostanza che l'imputato intendeva acquistare con le somme fosse destinata alla cessione a terzi. Nondimeno, stando alle risultanze processuali, le somme de quibus non possono dirsi "strumento" del delitto per il quale il ricorrente è stato condannato, né "prodotto" o "profitto" di esso, né contrariamente a quanto stimato dal Giudice di merito - "prezzo" del reato. Ed invero, come ha chiarito il più ampio consesso di questa Corte, il prezzo del reato "rappresenta il compenso dato o promesso per indurre, istigare o determinare un altro soggetto a commettere il reato e costituisce, quindi, un fattore che incide esclusivamente sui motivi che hanno spinto l'interessato a commettere il reato" (Sez. U del 03/07/1996, n. 9149, Chabni, Rv. 205707). L'inquadramento del denaro nella categoria del "prezzo" del reato presuppone, dunque, che le somme siano state impiegate per lo scopo illecito e 3 non che detto scopo rappresenti, come nella specie, soltanto una prospettiva dell'agente. -4.2. Conclusivamente, non v'è prova che il denaro sequestrato al LA ipoteticamente provento di un delitto e destinato ad un possibile futuro utilizzo illecito-costituisca "strumento" o "provento" delittuoso e, pertanto, non rientra in nessuna delle categorie dei beni confiscabili ai sensi dell'art. 240 cod. pen.
5. La sentenza impugnata deve pertanto essere annullata con riguardo alla disposta confisca. Trattandosi di decisione basata sul solo contenuto del fascicolo processuale, in assenza di una concreta possibilità di acquisire nel giudizio di rinvio elementi ulteriori di conoscenza in ordine alla provenienza del compendio, l'annullamento va disposto senza rinvio, con conseguente restituzione al LA della somma vincolata.
P.Q.M.
annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla confisca del denaro e ne ordina l'immediata restituzione a LA DO. Così deciso il 17 ottobre 2017 Il consigliere estensore Il Presidente Vincenzo Rotundo Vincenzo Rotundo Alessandra Bassi Coffer DEPOSITATO IN CANCELLERIA 14 DIC 2017 IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Pista Esposito 4